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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2806/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, avente ad oggetto responsabilità professionale
TRA
, (CF ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Giuseppe Iacovelli, giusta procura in atti
-ATTRICE
E
AVV. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE (C.F. ) difeso in proprio ex art. 86 C.F._2
c.p.c.
-CONVENUTO
Nonché contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto, giusta procura in atti
- TERZA CHIAMATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2021 (R.G. n. 6271/2021) l'Avv. NT PI CE ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della sig.ra alla Controparte_2
corresponsione dei compensi professionali allo stesso spettanti, per l'assistenza giudiziale della resistente nei procedimenti iscritti ai nn. di R.G. 5035/2014 e 4264/2017 e svoltisi innanzi a codesto
Tribunale di Trani – e connessa attività stragiudiziale - aventi ad oggetto azione risarcitoria per danni da sinistro, il primo conclusosi con sentenza n. 395/2016 di reiezione della domanda attorea e il secondo ancora in corso al momento della revoca del mandato difensivo.
Il ricorrente aveva dedotto di aver ricevuto mandato dalla CE per ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro stradale del 21/09/2012 e di aver pertanto introdotto il primo giudizio nei confronti dell nella qualità di gestore del F.G.V.S., in CP_3
ragione della mancata identificazione (completa) del veicolo antagonista. Che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 395/2016 di rigetto della domanda attorea e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.587,50, all'esito del quale la resistente aveva deciso, concordemente col difensore, di non proporre appello. Di aver, quindi, appreso nel predetto giudizio la targa del veicolo antagonista e di aver pertanto introdotto successivo giudizio di risarcimento diretto nei confronti della nell'ambito del quale, costituitasi la convenuta, erano Controparte_4
state ammesse ed assunte le prove orali, formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. e nominato ctu medico per la quantificazione dei danni. Che, nell'ambito delle operazioni peritali, la resistente aveva revocato il mandato difensivo, onde il ricorrente aveva richiesto il quantum dovuto per l'attività espletata sino a quel momento, pari a complessivi euro 7.602,50 oltre oltre accessori ed interessi legali.
Nell'ambito del predetto giudizio si era costituita la resistente CE, invocando il rigetto dell'avversa domanda e formulando domanda riconvenzionale risarcitoria. In estrema sintesi, la resistente aveva dedotto: i) di aver corrisposto acconto di euro 800,00 al momento del conferimento dell'incarico; ii) che il CE si era reso inadempiente, in quanto: - aveva omesso le opportune informazioni sulla strategia difensiva e sull'andamento del giudizio n. 5035/14; - aveva introdotto erroneamente lo stesso nei confronti del Fondo vittime della strada, nonostante avesse gli elementi per identificare il veicolo;
aveva, infine, scelto di portare a termine il processo pur avendo avuto contezza del mezzo responsabile civile, così causando la soccombenza dell'assistita; iii) che, in relazione al secondo giudizio, alcun compenso era dovuto, atteso che l'avv. CE, dopo un incontro con la resistente, che aveva ricevuto richiesta di pagamento dell'importo di € 3.775,47 a titolo di spese e competenze legali pervenuta dall' , aveva dichiarato che avrebbe quindi Parte_2
introdotto il nuovo giudizio rinunciando al compenso, ritenendo satisfattivo l'accordo versato;
iv) che, in subordine, alcunchè era dovuto trattandosi di attività sostanzialmente duplicata e che in ogni caso l'eventuale credito avrebbe dovuto esser compensato con il danno patrimoniale subito;
v) che il rapporto fiduciario era venuto meno allorquando il CE aveva caldeggiato l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU, nonché allorquando il CE non era comparso in sede di inizio delle operazioni peritali;
vi) che alla resistente spettava dunque il risarcimento del danno patrimoniale subito, pari alla somma di € 3.775,47 versata in favore dell'Allianz, nonché del danno non patrimoniale rappresentato, “per un verso, nella dannosa ed ingiustificata […] gestione di un processo di durata pluriennale inutile cui aggiungere, per altro verso, l'inspiegabile scelta del ricorrente di notificare il ricorso introduttivo presso gli indirizzi istituzionali del Comune di Conversano, ove la d.ssa CE aveva da tempo cessato il proprio incarico, con ripercussioni di carattere reputazionale che potrebbero aver indotto peraltro il
Sindaco pro-tempore del Comune suddetto a preferire altro candidato alla carica di Segretario
Comunale”, quantificato in via equitativa in una somma pari ad € 10.000,00 od in quell'altra, anche inferiore, ritenuta di giustizia.
Aveva dunque concluso nei seguenti termini: “
1. In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di opera professionale tra le parti per inadempimento del professionista
e, previo rigetto di ogni domanda formulata dall'avv. CE mediante il ricorso introduttivo, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente affermare la responsabilità professionale del ricorrente nella gestione del processo recante R.G. 5035/2014 anche per omessa informativa del cliente condannandosi quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 3.775,47 oltre interessi dalla maturazione al saldo eziologicamente riconducibile a tale inadempimento;
2. Sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la lesione dell'onore e della reputazione causata alla dalle condotte descritte sub capo CP_5
C) della presente memoria e compiute da parte del professionista affermandone la eziologia causale
e, per l'effetto, condannare l'avv. CE al pagamento in favore della resistente della somma, da liquidarsi anche in via equitativa, in misura non inferiore ad € 10.000,00; 3. In via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente disporre la compensazione di quanto risulterà dovuto all'esito del processo per l'attività professionale svolta con la somma pari ad € 800,00 versata a titolo di acconto nonché dell'ulteriore somma pari ad €
3.775,47 come determinata sub punto 1; 4. Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge e di tariffa”. Con ordinanza del 8.6.2022 il Tribunale ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio relativo alla domanda principale, separando le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera e di risarcimento del danno articolate dalla resistente CE.
La causa separata – rubricata all'odierno n. 2806/2022 R.G. - è stata quindi assegnata al
Giudice monocratico, che ha fissato udienza di comparizione delle parti.
Con memoria del 22.11.2022 il convenuto NT CE ha depositato ulteriore comparsa di costituzione, opponendosi all'accoglimento dell'avversa domanda e deducendo, in estrema sintesi: i) che il difensore non era venuto meno ad alcun obbligo informativo nei confronti della sig.ra , avendola sempre stata informata della natura del procedimento e della Controparte_2
complessità dell'incarico e che, all'esito della sentenza sfavorevole e dell'avvenuta individuazione del veicolo antagonista era stata convocata in studio, avendo questa deciso concordemente col difensore di non proporre appello avverso la prima sentenza sfavorevole ma di introdurre un nuovo giudizio;
ii) che, inoltre, l'attrice in riconvenzionale non aveva fornito la prova che la proposizione dell'appello avverso la sentenza nr.395/2016 avrebbe avuto esito favorevole;
iii) che in relazione al giudizio n. 4264/2017, non vi era alcun accordo tacito di rinuncia e/o compensazione degli onorari relativi alla causa RG 5035/2014 né era dimostrata la corresponsione della somma di euro 800,00 e che il giudizio si era incardinato in una prospettiva favorevole all'attrice, avendo il GI formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e avendo il ctu accertato e quantificato il danno patito in misura similare alla proposta stessa;
iv) che spetterebbe all'attrice dimostrare l'inadempimento e il nesso di causalità con il danno;
v) che alcuna lesione all'immagine si sarebbe verificata, avendo il difensore notificato il ricorso all'indirizzo PEC estratto dai registri pubblici di domicilio digitale
(REGINDE), essendo la diffusione del messaggio addebitabile a condotte della resistente;
e non avendo la parte dimostrato il danno subito;
vi) che la CE non avrebbe contestato il conferimento dell'incarico e la misura del quantum dovuto.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “PRELIMIRARMENTE: previo spostamento dell'udienza di comparizione, la concludente chiede ex art.269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa la (p. iva , in persona Controparte_6 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Marocchesa n. 14 -31021 – Mogliano Veneto
(TV) in forza della polizza nr. 380589338, nel rispetto dei termini a comparire. SEMPRE IN IA
PRELIMINARE : voglia il Giudice Unico emettere ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. in relazione alle “somme” NON contestate relative alla causa recante RG 4264/2017 del TRIBUNALE CIVILE DI TRANI pari ad € 5.015,00 oltre spese anticipate ed accessori di legge;
NEL MERITO IN
IA RI : rigettare la domanda attrice relativa alla gestione della causa RG 5035/2014 del TRIBUNALE di TRANI perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NEL MERITO IN IA RI : rigettare la domanda attrice relativa alla lesione dell'onore e della reputazione della IG.ra (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
in relazione alle condotte descritte al capo c) della memoria di costituzione e risposta perché non provata e priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NEL MERITO,
IN IA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo (p. iva , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in via Marocchesa n. 14 -31021 – Mogliano Veneto
(TV), tenuta a manlevare e tenere indenne l'avv. NT PI CE (C.F.
) in forza della polizza nr. 380589338, “responsabilità civile avvocati”, a C.F._2
copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del risarcimento che parrà essere di giustizia in favore della IG.ra
(C.F. ); IN OGNI CASO, con vittoria di spese e Controparte_2 C.F._1
competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata del terzo, questi si è costituito in giudizio con comparsa del
21.5.2023, contestando la domanda attorea e deducendo, in estrema sintesi: i) che la parziale annotazione della targa del veicolo antagonista era imputabile unicamente all'attrice in riconvenzionale e che il professionista aveva incardinato il giudizio sulla base della documentazione in suo possesso;
ii) che l'individuazione del veicolo antagonista da parte di era stata Parte_2
comunicata immediatamente dal professionista alla cliente;
iii) che il successivo giudizio era stato incardinato nei confronti dei soggetti responsabili e che l'accertamento peritale ivi espletato aveva avuto un esito favorevole alla CE, con conseguente infondatezza della domanda per assenza di nesso causale tra condotta e danno;
iv) che il danno patrimoniale non sarebbe dimostrato, mentre quello alla reputazione risulterebbe carente della prova sia dell'evento lesivo che dei danni conseguenza;
v) che, in subordine, dovrebbero applicarsi i massimali e lo scoperto di polizza e l'indennizzo non potrebbe estendersi al rimborso dei compensi professionali e delle spese di lite. Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, voglia così statuire: 1) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_2
nei confronti dell'avv. CE NT PI e, per l'effetto, rigettare la richiesta
[...]
risarcitoria dalla stessa avanzata. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, contenere la condanna di nei limiti del Controparte_6 massimale di polizza, pari ad € 350.000,00. 3) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità professionale dell'assicurato, porre a carico dell'avv. CE
NT PI una somma pari al 5% dell'eventuale condanna, con il minimo assoluto non inferiore a € 500,00, in quanto franchigia assoluta prevista dalle condizioni generali di polizza. 4)
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, porre a carico dell'avv. CE NT PI, il pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione per l'assicurazione della Responsabilità civile. 5) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo documentale ed è stato formulato un invito conciliativo all'abbandono della domanda a spese compensate, accettato dall'attrice in riconvenzionale e dalla terza chiamata e rifiutato dal convenuto in riconvenzionale.
All'udienza del 8.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa
è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.-
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La domanda è fondata in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. Le questioni in rito.
1.1. In punto di rito, preme rilevare che l'odierno giudizio ha ad oggetto esclusivamente le domande di risoluzione da inadempimento e di risarcimento del danno articolate (già in riconvenzionale) dalla CE nel precedente giudizio n. 6271/2021, attualmente sospeso, dal quale
è stato “separato” il presente, ai sensi dell'art. 103, comma 2, 105 e 295 c.p.c.-
Ne consegue, che alcuna statuizione verrà adottata in ordine alla spettanza del compenso dell'Avv. CE e all'eccezione di pagamento parziale e di compensazione sollevata dalla CE.
1.2. Sempre in rito, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda principale di risoluzione per inadempimento articolata dall'attrice in riconvenzionale, atteso che nel caso di specie il rapporto professionale tra le parti (id est: il contratto d'opera intellettuale) risulta pacificamente cessato nella sua efficacia, giusta revoca del mandato da parte della CP_2
onde v'è carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) a richiedere la risoluzione di un contratto già
[...]
privo di effetti giuridici. Residua, viceversa, l'ammissibilità della domanda risarcitoria, esperibile anche in via autonoma.
1.3. Ancora, in via preliminare e di rito, occorre dar conto della tardiva costituzione della terza chiamata la quale, pur citata all'udienza del 6.6.2023, si è Controparte_6
costituita in giudizio soltanto in data 21.5.2023, oltre il termine di cui agli artt. 166-269, comma 4°,
c.p.c.- Dalla tardiva costituzione deriva, come è noto, la decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio dal Giudice (c.d. eccezioni in senso stretto), ai sensi degli artt. 166
e 167 cod. proc. civ., tali dovendosi qualificare quelle relative all'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n.
27913; Cass. civ. sez. III, 28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173), da ritenersi pertanto inammissibili nel caso di specie.
2. Il merito.
Passando, dunque, all'esame della domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale, la stessa risulta fondata in parte.
2.1. Giova premettere, in punto di diritto, che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova posto dall'art. 2697 cod. civ., così come interpretato nello specifico ambito della responsabilità professionale (ed in particolare dell'avvocato), grava sul creditore che agisca per il risarcimento del danno l'onere di:
a) provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto Cass. civ. SS.UU., n. 13533 del
2001);
b) allegare un inadempimento “qualificato”, nel senso di essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (v. Cass. Civ. Sez. Un. 11/01/2008, n.577);
c) allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità meramente materiale tra la condotta (omissiva o commissiva) del professionista e il danno evento (il proprio interesse presupposto: id est, la mancata vittoria della causa o il mancato conseguimento di altro risultato utile;
v. Cass. Civ. sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Cass. Civ., sez. III - 11/11/2019, n.
28991). Una volta dimostrato il nesso materiale, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile (dimostrando, cioè, il nesso fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
A valle dell'accertata responsabilità, sul piano eziologico e psicologico, del debitore, resta, in ogni caso, fermo, l'onere del creditore di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli risarcibili ricollegabili alla condotta inadempiente, secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e seguenti del codice civile.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda risulta fondata, avendo l'attrice assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Pacifico il conferimento e lo svolgimento del duplice incarico professionale, l'attrice ha allegato l'avverso inadempimento qualificato, lamentando – in sintesi – la negligenza del convenuto sotto un triplice profilo:
a) in relazione al primo giudizio (n. 5035/14): a.1) l'omissione delle opportune informazioni sulla strategia difensiva e sull'andamento del giudizio;
a.2) la sua erronea introduzione nei confronti del Fondo vittime della strada, nonostante avesse gli elementi per identificare il veicolo;
a.3) la immotivata scelta di non abbandonarlo, pur avendo avuto contezza del mezzo responsabile civile, così causando la soccombenza dell'assistita;
b) in relazione al secondo giudizio, l'aver “caldeggiato” l'accettazione della proposta che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU e il non essere comparso in sede di inizio delle operazioni peritali;
c) in ogni caso, l'aver notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. all'indirizzo istituzionale dell'ente presso cui lavorava la CE.
Se, dunque, è questo il perimetro della domanda attorea, la stessa appare meritevole di accoglimento per lo meno con riguardo agli inadempimenti menzionati ai punti sub. a.2 e sub. a.3.
2.3. Dall'esame degli atti di causa, infatti, emerge quale circostanza pacifica che la sig.ra avesse conferito all'avv. CE mandato di agire in giudizio per ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni fisici patiti in occasione del sinistro subito e che la stessa avesse individuato soltanto parzialmente (mancava la penultima cifra) la targa del veicolo cui era (secondo ella) addebitabile l'incidente, pur avendo identificato modello (Scania 560) e colore (blu). Tale circostanza, a ben vedere, avrebbe dovuto indurre il difensore, prima di introdurre la lite, ad effettuare una semplice visura al PRA, al fine di identificare il proprietario del veicolo in questione, ben potendo ottenere tali dati anche in presenza di una targa parziale, tanto più che era a conoscenza di ulteriori elementi identificativi del mezzo quali marca, modello e colore. Tant'è che l'Assicurazione convenuta, effettuando il predetto agevole accertamento, è riuscita ad identificare il veicolo, eccependo quindi la propria carenza di legittimazione passiva.
A ciò aggiungasi che, una volta letta l'avversa comparsa di costituzione e risposta – e verificato che il veicolo in questione era stato identificato – il difensore avrebbe dovuto in ogni caso consigliare alla propria assistita di rinunciare agli atti o di abbandonare in altro modo la domanda giudiziale, evitando l'ulteriore procedere, istruttorio e decisorio, del processo, con il correlato aggravarsi di spese processuali.
Tali considerazioni appaiono sufficienti a ritenere comprovato un rimprovero in termini di colpa in capo al convenuto in riconvenzionale, il quale non ha adempiuto all'incarico professionale conferitogli con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., da osservare sin dal conferimento del mandato e che avrebbe imposto, da un lato, le opportune ricerche, al fine di individuare il corretto legittimato passivo e, dall'altro, avrebbe richiesto un onere di sollecitazione
e/o dissuasione del cliente al prosieguo della lite, una volta letta l'avversa comparsa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 02/03/2021 , n. 5683).
2.4. Acclarata la colpevolezza del convenuto, alla luce delle circostanze testé rappresentate, può altresì ritenersi comprovata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra inadempimento (id est: la negligenza del professionista) e il danno-evento: che, nel caso di specie, si badi bene, in parte qua, non è rappresentato dalla mancata vittoria della causa, non avendo l'attrice richiesto, a titolo risarcitorio, la corresponsione delle somme in ipotesi spettanti nel caso dell'esito vittorioso della lite, ma va identificato nell'instaurazione stessa del giudizio rivelatosi inutile, avendo l'attrice rappresentato il suo interesse a non veder proposta un'azione infondata ed avendo richiesto a titolo risarcitorio i soli danni materiali riconnessi alla soccombenza in giudizio.
Sicché, può ragionevolmente ritenersi, secondo la logica controfattuale e il criterio civilistico della “preponderanza dell'evidenza” (v. Cass. Civ. Sez. III. Ord. n. 13872/2020), che ove il convenuto avesse tenuto la condotta doverosa (e cioè avesse effettuato le ricerche e introdotto la lite nei riguardi del soggetto corretto e/o sconsigliato l'attrice dalla proposizione del giudizio erroneamente introdotto), il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse creditorio a non instaurare un giudizio manifestamente infondato) non si sarebbe verificato.
V'è da aggiungersi che l'esito (sopravvenuto) favorevole del successivo giudizio – correttamente introdotto nei riguardi del proprietario del veicolo identificato e della Compagnia assicurativa – e che ha visto il riconoscimento della pretesa risarcitoria della CE, costituisce ulteriore circostanza che dimostra il nesso causale tra inadempimento e danno-evento predetto.
Risulta, dunque, irrilevante, alla luce di quanto testé osservato, il vaglio dell'ulteriore profilo di inadempimento relativo all'omessa informativa (in quanto dedotto pur sempre in relazione al medesimo danno-evento e ai medesimi danni-conseguenza).
2.5. Non possono esser condivisi, viceversa, gli ulteriori profili di inadempimento allegati dall'attrice, in quanto:
- le censure allegate in relazione al secondo giudizio (l'aver “caldeggiato” l'accettazione della proposta che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU e il non essere comparso in sede di inizio delle operazioni peritali) risultano prive dell'allegazione, sia pure minima, del nesso di causalità con un danno-evento e risultano in ogni caso “superate” dall'esito vittorioso del secondo giudizio, peraltro in senso sostanzialmente non distante dall'ammontare della predetta proposta conciliativa;
- inoltre, in relazione a tali profili non risulta allegato (prima che dimostrato) alcun danno risarcibile, con conseguente carenza di interesse a far valere il preteso inadempimento;
- le ulteriori censure relative alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. all'indirizzo istituzionale dell'ente presso cui lavorava la CE risultano superabili, avendo il convenuto dimostrato di aver utilizzato l'indirizzo pec risultante dal REGINDE (v. doc. all. fasc convenuto), ciò che esclude, oltre che un rimprovero in termini di dolo o colpa in capo all'Avv. CE, più a monte, l'antigiuridicità stessa del fatto;
- per non dire del fatto che i danni-conseguenza allegati non risultano dimostrati, né nella loro sussistenza, né nel loro legame causale con la dedotta condotta illecita.
2.6. Accertata, dunque, la responsabilità del convenuto, quanto alla prova del danno risarcibile, appare dimostrato documentalmente il pregiudizio direttamente correlato alla soccombenza nel primo giudizio, pari alle somme – liquidate dalla sentenza a titolo di spese da rifondere in favore della controparte– corrisposte dalla CE mediante bonifici bancari (v. doc. 10 all. fasc. attrice), e pari a complessive € 3.775,34. Deve essere escluso, viceversa, per le ragioni indicate, il pregiudizio da lesione all'onore o alla reputazione.
Trattandosi di credito risarcitorio, dovrà esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione delle somme alla data della presente pronuncia.
Non potranno, viceversa, esser riconosciuti gli interessi c.d. “compensativi”, pur richiesti dall'attrice, in quanto la stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr.,
Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr.
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.-
3. La domanda di garanzia.
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei riguardi della terza chiamata, in virtù del rapporto assicurativo documentato in atti (v. doc. all. fasc. convenuto, senza numerazione), senza applicazione di franchigie o scoperti, per le ragioni indicate in precedenza.
In ordine all'operatività della polizza, invece, non può accogliersi quanto eccepito dalla convenuta, ad avviso della quale la copertura assicurativa, in quanto limitata ai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, non sarebbe da estendersi “agli obblighi restitutori
(compensi professionali) che, in quanto non rientranti nella nozione di danno, sono estranei al rischio assicurato”: invero, le somme corrisposte dalla cliente a titolo di spese in favore della controparte rappresentano, per la stessa, un vero e proprio pregiudizio patrimoniale, incidente sul suo patrimonio e rientrante a pieno nella nozione di danno, secondo la nota teoria differenziale.
4. Il riparto delle spese di lite.
Le spese processuali – che vanno liquidate per la sola fase successiva alla separazione delle domande e limitatamente all'odierno e autonomo giudizio - vanno poste a carico del convenuto e della terza chiamata soccombenti – in solido tra loro (stante l'assenza di esplicita domanda di manleva afferente alle spese di soccombenza, necessaria ex art. 112 c.p.c. ai fini di una pronuncia in tal senso: v. Cass. Civ. n. 4275/2024).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.201,00 tenuto conto del quantum effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi, per le sole fasi di trattazione e decisoria, dovendo quelle di studio ed introduttiva trovare regolamentazione nel giudizio sospeso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in sede riconvenzionale nel giudizio 6271/2021, poi Controparte_2
oggetto di separazione e trattazione nell'ambito del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale, per le ragioni indicate in parte motiva;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna NT PI CE al pagamento, in favore di a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro € 3.775,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza indicati in motivazione;
3) accoglie la domanda di manleva promossa dal convenuto nei confronti della
[...]
. per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare, in CP_6
favore dell'assicurato NT PI CE, a titolo di indennizzo, l'importo di euro 3.775,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come riconosciuti a danno dell'assicurato;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) pone le spese processuali a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro, condannando gli stessi a rifonderle in favore dell'attrice, secondo la seguente liquidazione: €
1.702,00 per compenso professionale, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA ed accessori ove dovuti come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così è deciso in Trani, il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudio Di Giacinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, avente ad oggetto responsabilità professionale
TRA
, (CF ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Giuseppe Iacovelli, giusta procura in atti
-ATTRICE
E
AVV. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE (C.F. ) difeso in proprio ex art. 86 C.F._2
c.p.c.
-CONVENUTO
Nonché contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto, giusta procura in atti
- TERZA CHIAMATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2021 (R.G. n. 6271/2021) l'Avv. NT PI CE ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della sig.ra alla Controparte_2
corresponsione dei compensi professionali allo stesso spettanti, per l'assistenza giudiziale della resistente nei procedimenti iscritti ai nn. di R.G. 5035/2014 e 4264/2017 e svoltisi innanzi a codesto
Tribunale di Trani – e connessa attività stragiudiziale - aventi ad oggetto azione risarcitoria per danni da sinistro, il primo conclusosi con sentenza n. 395/2016 di reiezione della domanda attorea e il secondo ancora in corso al momento della revoca del mandato difensivo.
Il ricorrente aveva dedotto di aver ricevuto mandato dalla CE per ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro stradale del 21/09/2012 e di aver pertanto introdotto il primo giudizio nei confronti dell nella qualità di gestore del F.G.V.S., in CP_3
ragione della mancata identificazione (completa) del veicolo antagonista. Che il giudizio si era concluso con la sentenza n. 395/2016 di rigetto della domanda attorea e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.587,50, all'esito del quale la resistente aveva deciso, concordemente col difensore, di non proporre appello. Di aver, quindi, appreso nel predetto giudizio la targa del veicolo antagonista e di aver pertanto introdotto successivo giudizio di risarcimento diretto nei confronti della nell'ambito del quale, costituitasi la convenuta, erano Controparte_4
state ammesse ed assunte le prove orali, formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. e nominato ctu medico per la quantificazione dei danni. Che, nell'ambito delle operazioni peritali, la resistente aveva revocato il mandato difensivo, onde il ricorrente aveva richiesto il quantum dovuto per l'attività espletata sino a quel momento, pari a complessivi euro 7.602,50 oltre oltre accessori ed interessi legali.
Nell'ambito del predetto giudizio si era costituita la resistente CE, invocando il rigetto dell'avversa domanda e formulando domanda riconvenzionale risarcitoria. In estrema sintesi, la resistente aveva dedotto: i) di aver corrisposto acconto di euro 800,00 al momento del conferimento dell'incarico; ii) che il CE si era reso inadempiente, in quanto: - aveva omesso le opportune informazioni sulla strategia difensiva e sull'andamento del giudizio n. 5035/14; - aveva introdotto erroneamente lo stesso nei confronti del Fondo vittime della strada, nonostante avesse gli elementi per identificare il veicolo;
aveva, infine, scelto di portare a termine il processo pur avendo avuto contezza del mezzo responsabile civile, così causando la soccombenza dell'assistita; iii) che, in relazione al secondo giudizio, alcun compenso era dovuto, atteso che l'avv. CE, dopo un incontro con la resistente, che aveva ricevuto richiesta di pagamento dell'importo di € 3.775,47 a titolo di spese e competenze legali pervenuta dall' , aveva dichiarato che avrebbe quindi Parte_2
introdotto il nuovo giudizio rinunciando al compenso, ritenendo satisfattivo l'accordo versato;
iv) che, in subordine, alcunchè era dovuto trattandosi di attività sostanzialmente duplicata e che in ogni caso l'eventuale credito avrebbe dovuto esser compensato con il danno patrimoniale subito;
v) che il rapporto fiduciario era venuto meno allorquando il CE aveva caldeggiato l'accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU, nonché allorquando il CE non era comparso in sede di inizio delle operazioni peritali;
vi) che alla resistente spettava dunque il risarcimento del danno patrimoniale subito, pari alla somma di € 3.775,47 versata in favore dell'Allianz, nonché del danno non patrimoniale rappresentato, “per un verso, nella dannosa ed ingiustificata […] gestione di un processo di durata pluriennale inutile cui aggiungere, per altro verso, l'inspiegabile scelta del ricorrente di notificare il ricorso introduttivo presso gli indirizzi istituzionali del Comune di Conversano, ove la d.ssa CE aveva da tempo cessato il proprio incarico, con ripercussioni di carattere reputazionale che potrebbero aver indotto peraltro il
Sindaco pro-tempore del Comune suddetto a preferire altro candidato alla carica di Segretario
Comunale”, quantificato in via equitativa in una somma pari ad € 10.000,00 od in quell'altra, anche inferiore, ritenuta di giustizia.
Aveva dunque concluso nei seguenti termini: “
1. In via principale: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di opera professionale tra le parti per inadempimento del professionista
e, previo rigetto di ogni domanda formulata dall'avv. CE mediante il ricorso introduttivo, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente affermare la responsabilità professionale del ricorrente nella gestione del processo recante R.G. 5035/2014 anche per omessa informativa del cliente condannandosi quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 3.775,47 oltre interessi dalla maturazione al saldo eziologicamente riconducibile a tale inadempimento;
2. Sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la lesione dell'onore e della reputazione causata alla dalle condotte descritte sub capo CP_5
C) della presente memoria e compiute da parte del professionista affermandone la eziologia causale
e, per l'effetto, condannare l'avv. CE al pagamento in favore della resistente della somma, da liquidarsi anche in via equitativa, in misura non inferiore ad € 10.000,00; 3. In via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente disporre la compensazione di quanto risulterà dovuto all'esito del processo per l'attività professionale svolta con la somma pari ad € 800,00 versata a titolo di acconto nonché dell'ulteriore somma pari ad €
3.775,47 come determinata sub punto 1; 4. Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge e di tariffa”. Con ordinanza del 8.6.2022 il Tribunale ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio relativo alla domanda principale, separando le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera e di risarcimento del danno articolate dalla resistente CE.
La causa separata – rubricata all'odierno n. 2806/2022 R.G. - è stata quindi assegnata al
Giudice monocratico, che ha fissato udienza di comparizione delle parti.
Con memoria del 22.11.2022 il convenuto NT CE ha depositato ulteriore comparsa di costituzione, opponendosi all'accoglimento dell'avversa domanda e deducendo, in estrema sintesi: i) che il difensore non era venuto meno ad alcun obbligo informativo nei confronti della sig.ra , avendola sempre stata informata della natura del procedimento e della Controparte_2
complessità dell'incarico e che, all'esito della sentenza sfavorevole e dell'avvenuta individuazione del veicolo antagonista era stata convocata in studio, avendo questa deciso concordemente col difensore di non proporre appello avverso la prima sentenza sfavorevole ma di introdurre un nuovo giudizio;
ii) che, inoltre, l'attrice in riconvenzionale non aveva fornito la prova che la proposizione dell'appello avverso la sentenza nr.395/2016 avrebbe avuto esito favorevole;
iii) che in relazione al giudizio n. 4264/2017, non vi era alcun accordo tacito di rinuncia e/o compensazione degli onorari relativi alla causa RG 5035/2014 né era dimostrata la corresponsione della somma di euro 800,00 e che il giudizio si era incardinato in una prospettiva favorevole all'attrice, avendo il GI formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e avendo il ctu accertato e quantificato il danno patito in misura similare alla proposta stessa;
iv) che spetterebbe all'attrice dimostrare l'inadempimento e il nesso di causalità con il danno;
v) che alcuna lesione all'immagine si sarebbe verificata, avendo il difensore notificato il ricorso all'indirizzo PEC estratto dai registri pubblici di domicilio digitale
(REGINDE), essendo la diffusione del messaggio addebitabile a condotte della resistente;
e non avendo la parte dimostrato il danno subito;
vi) che la CE non avrebbe contestato il conferimento dell'incarico e la misura del quantum dovuto.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “PRELIMIRARMENTE: previo spostamento dell'udienza di comparizione, la concludente chiede ex art.269 cpc di essere autorizzato a chiamare in causa la (p. iva , in persona Controparte_6 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Marocchesa n. 14 -31021 – Mogliano Veneto
(TV) in forza della polizza nr. 380589338, nel rispetto dei termini a comparire. SEMPRE IN IA
PRELIMINARE : voglia il Giudice Unico emettere ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. in relazione alle “somme” NON contestate relative alla causa recante RG 4264/2017 del TRIBUNALE CIVILE DI TRANI pari ad € 5.015,00 oltre spese anticipate ed accessori di legge;
NEL MERITO IN
IA RI : rigettare la domanda attrice relativa alla gestione della causa RG 5035/2014 del TRIBUNALE di TRANI perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NEL MERITO IN IA RI : rigettare la domanda attrice relativa alla lesione dell'onore e della reputazione della IG.ra (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
in relazione alle condotte descritte al capo c) della memoria di costituzione e risposta perché non provata e priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NEL MERITO,
IN IA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo (p. iva , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in via Marocchesa n. 14 -31021 – Mogliano Veneto
(TV), tenuta a manlevare e tenere indenne l'avv. NT PI CE (C.F.
) in forza della polizza nr. 380589338, “responsabilità civile avvocati”, a C.F._2
copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del risarcimento che parrà essere di giustizia in favore della IG.ra
(C.F. ); IN OGNI CASO, con vittoria di spese e Controparte_2 C.F._1
competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata del terzo, questi si è costituito in giudizio con comparsa del
21.5.2023, contestando la domanda attorea e deducendo, in estrema sintesi: i) che la parziale annotazione della targa del veicolo antagonista era imputabile unicamente all'attrice in riconvenzionale e che il professionista aveva incardinato il giudizio sulla base della documentazione in suo possesso;
ii) che l'individuazione del veicolo antagonista da parte di era stata Parte_2
comunicata immediatamente dal professionista alla cliente;
iii) che il successivo giudizio era stato incardinato nei confronti dei soggetti responsabili e che l'accertamento peritale ivi espletato aveva avuto un esito favorevole alla CE, con conseguente infondatezza della domanda per assenza di nesso causale tra condotta e danno;
iv) che il danno patrimoniale non sarebbe dimostrato, mentre quello alla reputazione risulterebbe carente della prova sia dell'evento lesivo che dei danni conseguenza;
v) che, in subordine, dovrebbero applicarsi i massimali e lo scoperto di polizza e l'indennizzo non potrebbe estendersi al rimborso dei compensi professionali e delle spese di lite. Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis, voglia così statuire: 1) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_2
nei confronti dell'avv. CE NT PI e, per l'effetto, rigettare la richiesta
[...]
risarcitoria dalla stessa avanzata. 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, contenere la condanna di nei limiti del Controparte_6 massimale di polizza, pari ad € 350.000,00. 3) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità professionale dell'assicurato, porre a carico dell'avv. CE
NT PI una somma pari al 5% dell'eventuale condanna, con il minimo assoluto non inferiore a € 500,00, in quanto franchigia assoluta prevista dalle condizioni generali di polizza. 4)
In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, porre a carico dell'avv. CE NT PI, il pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione per l'assicurazione della Responsabilità civile. 5) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo documentale ed è stato formulato un invito conciliativo all'abbandono della domanda a spese compensate, accettato dall'attrice in riconvenzionale e dalla terza chiamata e rifiutato dal convenuto in riconvenzionale.
All'udienza del 8.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa
è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.-
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La domanda è fondata in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. Le questioni in rito.
1.1. In punto di rito, preme rilevare che l'odierno giudizio ha ad oggetto esclusivamente le domande di risoluzione da inadempimento e di risarcimento del danno articolate (già in riconvenzionale) dalla CE nel precedente giudizio n. 6271/2021, attualmente sospeso, dal quale
è stato “separato” il presente, ai sensi dell'art. 103, comma 2, 105 e 295 c.p.c.-
Ne consegue, che alcuna statuizione verrà adottata in ordine alla spettanza del compenso dell'Avv. CE e all'eccezione di pagamento parziale e di compensazione sollevata dalla CE.
1.2. Sempre in rito, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda principale di risoluzione per inadempimento articolata dall'attrice in riconvenzionale, atteso che nel caso di specie il rapporto professionale tra le parti (id est: il contratto d'opera intellettuale) risulta pacificamente cessato nella sua efficacia, giusta revoca del mandato da parte della CP_2
onde v'è carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) a richiedere la risoluzione di un contratto già
[...]
privo di effetti giuridici. Residua, viceversa, l'ammissibilità della domanda risarcitoria, esperibile anche in via autonoma.
1.3. Ancora, in via preliminare e di rito, occorre dar conto della tardiva costituzione della terza chiamata la quale, pur citata all'udienza del 6.6.2023, si è Controparte_6
costituita in giudizio soltanto in data 21.5.2023, oltre il termine di cui agli artt. 166-269, comma 4°,
c.p.c.- Dalla tardiva costituzione deriva, come è noto, la decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio dal Giudice (c.d. eccezioni in senso stretto), ai sensi degli artt. 166
e 167 cod. proc. civ., tali dovendosi qualificare quelle relative all'applicazione del massimale, dello scoperto e delle franchigie previste in polizza (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. III , 13/10/2021 , n.
27913; Cass. civ. sez. III, 28/02/2020, n.5625; Cass. Civ., sez. III, 18/02/2016, n.3173), da ritenersi pertanto inammissibili nel caso di specie.
2. Il merito.
Passando, dunque, all'esame della domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale, la stessa risulta fondata in parte.
2.1. Giova premettere, in punto di diritto, che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova posto dall'art. 2697 cod. civ., così come interpretato nello specifico ambito della responsabilità professionale (ed in particolare dell'avvocato), grava sul creditore che agisca per il risarcimento del danno l'onere di:
a) provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto Cass. civ. SS.UU., n. 13533 del
2001);
b) allegare un inadempimento “qualificato”, nel senso di essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (v. Cass. Civ. Sez. Un. 11/01/2008, n.577);
c) allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità meramente materiale tra la condotta (omissiva o commissiva) del professionista e il danno evento (il proprio interesse presupposto: id est, la mancata vittoria della causa o il mancato conseguimento di altro risultato utile;
v. Cass. Civ. sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Cass. Civ., sez. III - 11/11/2019, n.
28991). Una volta dimostrato il nesso materiale, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile (dimostrando, cioè, il nesso fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
A valle dell'accertata responsabilità, sul piano eziologico e psicologico, del debitore, resta, in ogni caso, fermo, l'onere del creditore di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli risarcibili ricollegabili alla condotta inadempiente, secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e seguenti del codice civile.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda risulta fondata, avendo l'attrice assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Pacifico il conferimento e lo svolgimento del duplice incarico professionale, l'attrice ha allegato l'avverso inadempimento qualificato, lamentando – in sintesi – la negligenza del convenuto sotto un triplice profilo:
a) in relazione al primo giudizio (n. 5035/14): a.1) l'omissione delle opportune informazioni sulla strategia difensiva e sull'andamento del giudizio;
a.2) la sua erronea introduzione nei confronti del Fondo vittime della strada, nonostante avesse gli elementi per identificare il veicolo;
a.3) la immotivata scelta di non abbandonarlo, pur avendo avuto contezza del mezzo responsabile civile, così causando la soccombenza dell'assistita;
b) in relazione al secondo giudizio, l'aver “caldeggiato” l'accettazione della proposta che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU e il non essere comparso in sede di inizio delle operazioni peritali;
c) in ogni caso, l'aver notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. all'indirizzo istituzionale dell'ente presso cui lavorava la CE.
Se, dunque, è questo il perimetro della domanda attorea, la stessa appare meritevole di accoglimento per lo meno con riguardo agli inadempimenti menzionati ai punti sub. a.2 e sub. a.3.
2.3. Dall'esame degli atti di causa, infatti, emerge quale circostanza pacifica che la sig.ra avesse conferito all'avv. CE mandato di agire in giudizio per ottenere il Controparte_2
risarcimento dei danni fisici patiti in occasione del sinistro subito e che la stessa avesse individuato soltanto parzialmente (mancava la penultima cifra) la targa del veicolo cui era (secondo ella) addebitabile l'incidente, pur avendo identificato modello (Scania 560) e colore (blu). Tale circostanza, a ben vedere, avrebbe dovuto indurre il difensore, prima di introdurre la lite, ad effettuare una semplice visura al PRA, al fine di identificare il proprietario del veicolo in questione, ben potendo ottenere tali dati anche in presenza di una targa parziale, tanto più che era a conoscenza di ulteriori elementi identificativi del mezzo quali marca, modello e colore. Tant'è che l'Assicurazione convenuta, effettuando il predetto agevole accertamento, è riuscita ad identificare il veicolo, eccependo quindi la propria carenza di legittimazione passiva.
A ciò aggiungasi che, una volta letta l'avversa comparsa di costituzione e risposta – e verificato che il veicolo in questione era stato identificato – il difensore avrebbe dovuto in ogni caso consigliare alla propria assistita di rinunciare agli atti o di abbandonare in altro modo la domanda giudiziale, evitando l'ulteriore procedere, istruttorio e decisorio, del processo, con il correlato aggravarsi di spese processuali.
Tali considerazioni appaiono sufficienti a ritenere comprovato un rimprovero in termini di colpa in capo al convenuto in riconvenzionale, il quale non ha adempiuto all'incarico professionale conferitogli con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., da osservare sin dal conferimento del mandato e che avrebbe imposto, da un lato, le opportune ricerche, al fine di individuare il corretto legittimato passivo e, dall'altro, avrebbe richiesto un onere di sollecitazione
e/o dissuasione del cliente al prosieguo della lite, una volta letta l'avversa comparsa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 02/03/2021 , n. 5683).
2.4. Acclarata la colpevolezza del convenuto, alla luce delle circostanze testé rappresentate, può altresì ritenersi comprovata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra inadempimento (id est: la negligenza del professionista) e il danno-evento: che, nel caso di specie, si badi bene, in parte qua, non è rappresentato dalla mancata vittoria della causa, non avendo l'attrice richiesto, a titolo risarcitorio, la corresponsione delle somme in ipotesi spettanti nel caso dell'esito vittorioso della lite, ma va identificato nell'instaurazione stessa del giudizio rivelatosi inutile, avendo l'attrice rappresentato il suo interesse a non veder proposta un'azione infondata ed avendo richiesto a titolo risarcitorio i soli danni materiali riconnessi alla soccombenza in giudizio.
Sicché, può ragionevolmente ritenersi, secondo la logica controfattuale e il criterio civilistico della “preponderanza dell'evidenza” (v. Cass. Civ. Sez. III. Ord. n. 13872/2020), che ove il convenuto avesse tenuto la condotta doverosa (e cioè avesse effettuato le ricerche e introdotto la lite nei riguardi del soggetto corretto e/o sconsigliato l'attrice dalla proposizione del giudizio erroneamente introdotto), il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse creditorio a non instaurare un giudizio manifestamente infondato) non si sarebbe verificato.
V'è da aggiungersi che l'esito (sopravvenuto) favorevole del successivo giudizio – correttamente introdotto nei riguardi del proprietario del veicolo identificato e della Compagnia assicurativa – e che ha visto il riconoscimento della pretesa risarcitoria della CE, costituisce ulteriore circostanza che dimostra il nesso causale tra inadempimento e danno-evento predetto.
Risulta, dunque, irrilevante, alla luce di quanto testé osservato, il vaglio dell'ulteriore profilo di inadempimento relativo all'omessa informativa (in quanto dedotto pur sempre in relazione al medesimo danno-evento e ai medesimi danni-conseguenza).
2.5. Non possono esser condivisi, viceversa, gli ulteriori profili di inadempimento allegati dall'attrice, in quanto:
- le censure allegate in relazione al secondo giudizio (l'aver “caldeggiato” l'accettazione della proposta che prevedeva un sensibile abbattimento delle pretese risarcitorie dell'attrice pur in assenza di CTU e il non essere comparso in sede di inizio delle operazioni peritali) risultano prive dell'allegazione, sia pure minima, del nesso di causalità con un danno-evento e risultano in ogni caso “superate” dall'esito vittorioso del secondo giudizio, peraltro in senso sostanzialmente non distante dall'ammontare della predetta proposta conciliativa;
- inoltre, in relazione a tali profili non risulta allegato (prima che dimostrato) alcun danno risarcibile, con conseguente carenza di interesse a far valere il preteso inadempimento;
- le ulteriori censure relative alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. all'indirizzo istituzionale dell'ente presso cui lavorava la CE risultano superabili, avendo il convenuto dimostrato di aver utilizzato l'indirizzo pec risultante dal REGINDE (v. doc. all. fasc convenuto), ciò che esclude, oltre che un rimprovero in termini di dolo o colpa in capo all'Avv. CE, più a monte, l'antigiuridicità stessa del fatto;
- per non dire del fatto che i danni-conseguenza allegati non risultano dimostrati, né nella loro sussistenza, né nel loro legame causale con la dedotta condotta illecita.
2.6. Accertata, dunque, la responsabilità del convenuto, quanto alla prova del danno risarcibile, appare dimostrato documentalmente il pregiudizio direttamente correlato alla soccombenza nel primo giudizio, pari alle somme – liquidate dalla sentenza a titolo di spese da rifondere in favore della controparte– corrisposte dalla CE mediante bonifici bancari (v. doc. 10 all. fasc. attrice), e pari a complessive € 3.775,34. Deve essere escluso, viceversa, per le ragioni indicate, il pregiudizio da lesione all'onore o alla reputazione.
Trattandosi di credito risarcitorio, dovrà esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, dalla data della corresponsione delle somme alla data della presente pronuncia.
Non potranno, viceversa, esser riconosciuti gli interessi c.d. “compensativi”, pur richiesti dall'attrice, in quanto la stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr.,
Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr.
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.-
3. La domanda di garanzia.
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei riguardi della terza chiamata, in virtù del rapporto assicurativo documentato in atti (v. doc. all. fasc. convenuto, senza numerazione), senza applicazione di franchigie o scoperti, per le ragioni indicate in precedenza.
In ordine all'operatività della polizza, invece, non può accogliersi quanto eccepito dalla convenuta, ad avviso della quale la copertura assicurativa, in quanto limitata ai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, non sarebbe da estendersi “agli obblighi restitutori
(compensi professionali) che, in quanto non rientranti nella nozione di danno, sono estranei al rischio assicurato”: invero, le somme corrisposte dalla cliente a titolo di spese in favore della controparte rappresentano, per la stessa, un vero e proprio pregiudizio patrimoniale, incidente sul suo patrimonio e rientrante a pieno nella nozione di danno, secondo la nota teoria differenziale.
4. Il riparto delle spese di lite.
Le spese processuali – che vanno liquidate per la sola fase successiva alla separazione delle domande e limitatamente all'odierno e autonomo giudizio - vanno poste a carico del convenuto e della terza chiamata soccombenti – in solido tra loro (stante l'assenza di esplicita domanda di manleva afferente alle spese di soccombenza, necessaria ex art. 112 c.p.c. ai fini di una pronuncia in tal senso: v. Cass. Civ. n. 4275/2024).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 (come modificato dal DM 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.201,00 tenuto conto del quantum effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa), con l'applicazione dei valori medi, per le sole fasi di trattazione e decisoria, dovendo quelle di studio ed introduttiva trovare regolamentazione nel giudizio sospeso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in sede riconvenzionale nel giudizio 6271/2021, poi Controparte_2
oggetto di separazione e trattazione nell'ambito del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione contrattuale, per le ragioni indicate in parte motiva;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna NT PI CE al pagamento, in favore di a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro € 3.775,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza indicati in motivazione;
3) accoglie la domanda di manleva promossa dal convenuto nei confronti della
[...]
. per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare, in CP_6
favore dell'assicurato NT PI CE, a titolo di indennizzo, l'importo di euro 3.775,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come riconosciuti a danno dell'assicurato;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) pone le spese processuali a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro, condannando gli stessi a rifonderle in favore dell'attrice, secondo la seguente liquidazione: €
1.702,00 per compenso professionale, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA ed accessori ove dovuti come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così è deciso in Trani, il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudio Di Giacinto