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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 674/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSSATI BRUNA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MONFORTE 16 MILANOpresso il difensore avv. FOSSATI BRUNA ALESSANDRA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELLI LUIGI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DESCOVICH MARCATO GREGORIO ( ) SANTO STEFANO, 25 C.F._3
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GREGORIO DESCOVICH MARCATO, VIA
SANTO STEFANO 25 BOLOGNApresso il difensore avv. CASELLI LUIGI
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 99/2022 del Tribunale di DE, pubblicata il 27.1.2022
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di DE Parte_2 CP_1 deducendo quanto segue: alla fine del 2019 aveva messo in vendita l'immobile di sua proprietà in
DE, Viale Martiri della Libertà n. 20, affidando l'incarico di svolgimento delle attività ai fini dell'alienazione dello stesso all'agenzia immobiliare Controparte_2 quest'ultima gli aveva comunicato di aver ricevuto tra le tante manifestazioni di interesse quella di pagina 1 di 9 a seguito di due visite all'immobile, che si erano concluse in modo favorevole, CP_1
la moglie, , avevano confermato l'interesse all'acquisto dello CP_1 CP_3 stesso.
1.1. L'attore deduceva, altresì che, il 15.2.2020, per il tramite dell'agenzia CP_1 immobiliare, aveva sottoposto a una proposta irrevocabile di acquisto Parte_1 dell'immobile nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava per il prezzo di € 550.000,00, fortemente dettagliata, nella quale erano precisati le scadenze temporali per andare a rogito entro il termine essenziale del 31.5.2020, il prezzo di acquisto e le seguenti modalità di pagamento: €
10.000,00 avrebbero dovuto essere pagati “contestualmente alla proposta”, a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria, tramite assegno consegnato in deposito fiduciario all'agenzia immobiliare che lo avrebbe custodito sino al giorno di stipulazione del preliminare di compravendita;
ulteriori €
100.000,00 a titolo di saldo della caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, che sarebbe dovuta avvenire entro la data del 17.3.2020; € 440.000,00 al momento della sottoscrizione dell'atto notarile da stipulare entro il termine essenziale del 31.5.2020. La proposta formulata da era irrevocabile fino al 17.3.2020 compreso ed era stata accettata CP_1 dall'attore, con conseguente conclusione del vincolo contrattuale e assunzione da parte di
[...] dell'obbligazione di sottoscrizione del successivo contratto preliminare di CP_1 compravendita dell'immobile, con contenuto conforme alla proposta accettata, e al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di saldo della caparra confirmatoria, con riferimento alla quale aveva già provveduto al versamento dell'acconto di € 10.000,00.
1.2. Secondo tuttavia, pochi giorni prima della data fissata per la stipulazione Parte_1 del contratto preliminare, venne a sapere che non avrebbe provveduto ad CP_1 acquistare l'immobile senza fornire alcuna motivazione e il 16.3.2017, il giorno precedente l'appuntamento dal notaio, la signora aveva inviato una comunicazione che il marito CP_3 CP_1 non sarebbe intervenuto dinanzi al notaio per concludere il contratto. Non veniva, altresì, stipulato il contratto definitivo entro il termine essenziale del 31.5.2020. In data 1.6.2020 Parte_1 aveva inviato una diffida ad adempiere il contratto entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, alla quale non era seguita alcuna risposta da Pertanto, CP_1 Parte_1 domandava: in via preliminare, l'ingiunzione nei confronti di i pagamento della CP_1 somma di € 10.000,00, oltre interessi dal 15.2.2020 al saldo a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria con apposizione della formula esecutiva all'emanando provvedimento, in quanto sussistevano i presupposti ex art. 642 c.p.c.; in via principale, accertato che i era CP_1 reso inadempiente all'obbligazione di concludere il contratto definitivo, prevista nel contratto preliminare concluso in data 17.2.2020, la declaratoria dell'intervenuta risoluzione di diritto dello pagina 2 di 9 stesso e, per l'effetto, l'accertamento del diritto di ritenzione dell'acconto della caparra di € 10.000,00, oltre interessi dal 15.2.2020 al saldo e la condanna del convenuto al pagamento della caparra confirmatoria di € 100.000,00 e al risarcimento dei danni in misura da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
2. Si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda e, perciò, ne chiedeva CP_1 il rigetto.
3. Il Tribunale di DE così statuiva: “
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 30 luglio 2022, 1. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare inter partes in data 15 febbraio 2020; 2. dichiara il diritto dell'attore a ritenere la caparra versata dal convenuto all'atto della conclusione del preliminare pari ad € 10.000; 3. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4500 (di cui
€ 800 per anticipazioni), oltre accessori.”.
4. Il Tribunale di DE, per quanto qui di interesse, riteneva, in punto di fatto, che:
[...] veva proposto a attraverso una proposta di acquisto irrevocabile CP_1 Parte_1 fino alla data del 17.2.2020, di comprare l'immobile in DE, Viale Martiri della libertà n. 20, con contratto preliminare da concludersi entro la data del 17.3.2020 e contratto definitivo da stipularsi entro la data del 31.5.2020 con contestuale versamento all'agenzia immobiliare di € 10.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
la proposta suindicata era stata accettata da il 17.2.2020; in Parte_1 data 16.3.2020, precedentemente alla stipula del contratto preliminare dinanzi al notaio
[...]
avevano comunicato al notaio che il primo non si sarebbe presentato CP_1 CP_3 per la stipula del contratto;
con diffida ad adempiere del 1.6.2020 aveva Parte_1 diffidato “ad adempiere la proposta contrattuale, pena la susseguente CP_1 risoluzione del contratto (doc. 12)” e a tale diffida non era seguito l'adempimento.
5. Secondo il tribunale dai fatti suindicati potevano trarsi, dal punto di vista giuridico, le seguenti conseguenze: dal momento che alla proposta irrevocabile di acquisto di del CP_1
17.2.2020 era seguita la conforme accettazione di il contratto di “acquisto” era Parte_1 da considerarsi concluso tra le parti;
tale contratto era un contratto preliminare di vendita immobiliare completo di tutti gli elementi essenziali, quali prezzo, oggetto, condizioni e termini per concludere il contratto di compravendita definitivo e la previsione contenuta nell'art. 5 di tale contratto doveva essere intesa quale ripetizione del contratto preliminare medesimo, in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto avere un contenuto conforme alla proposta che era stata accettata;
al fine CP_1 di non dover restituire il “deposito cauzionale” di € 10.000,00 versato all'agenzia immobiliare, aveva dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta a causa dell'epidemia da pagina 3 di 9 Covid 19, che aveva determinato la quarantena in tutto il territorio nazionale nel periodo dal 10.3.2020 al 18.5.2020. Tuttavia, tale disciplina normativa non era applicabile nel caso di specie, in quanto
[...] non aveva dedotto quale fosse stata l'impossibilità sopravvenuta che avrebbe, in CP_1 concreto, impedito la sua partecipazione all'appuntamento fissato presso il notaio o di procedere alla conclusione del contratto nei quindici giorni successivi alla diffida ad adempiere;
infine, non poteva escludersi la responsabilità di sulla base della deduzione per cui CP_1 Parte_1 durante il periodo della quarantena ed in periodo di vigenza del vincolo contrattuale con
[...] quest'ultimo, aveva contrattato con , col quale avrebbe poi stipulato il Persona_1 contratto definitivo di compravendita immobiliare in data 8.7.2020, in quanto non vi era alcuna responsabilità contrattuale in capo al “promissario acquirente che contratta con terzi, posto che il contratto di compravendita è stato concluso a preliminare ormai risolto. Né è stata dedotta da parte quali conseguenze giuridiche negative sarebbero scaturite in seguito per effetto della CP_1 successiva contrattazione con il .”. Per_1
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di DE n. 99/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, RG n. 4786/2020, Repert. n. 204/2022 del 27 gennaio 2022, notificata dal Sig. a mezzo pec in data 11 marzo 2022: Nel merito condannare il CP_1 Signor a pagare al Signor il saldo della caparra confirmatoria pari a CP_1 Parte_1
Euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali. In via istruttoria In via subordinata, per non incorrere in eventuali decadenze processuali, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado: 1. “Vero che, dopo l'accettazione della Proposta del 17 febbraio 2020, e fino alla fine di marzo 20220, l'annuncio della proposta di vendita dell'Immobile fu rimosso dal sito web di Aedes Immobiliare e da altre forme di pubblicità”; 2. “Vero che alla fine di marzo 2020 LL ricevette autorizzazione da parte del Sig. di riprendere la pubblicità dell'Immobile”; CP_1 3. “Vero che in quella occasione il Sig. disse che non era più interessato all'acquisto dell'Immobile”; 4. “Vero che CP_1CP_ LL ha incontrato la SI e il Signor il 21 febbraio 2020, in una riunione presso lo Studio Professionale CP_1 del Dott. nel corso della quale il Notaio ha illustrato al Promissario Acquirente determinati aspetti tecnico-fiscali Per_2 CP_ della compravendita dell'Immobile”; 5. “Vero che LL ricevette via whatsapp dal cellulare della SI , agli inizi di aprile 2020, il messaggio di cui al doc. 13 Attore, che Le si rammostra”; 6. “Vero che la proposta di acquisto dell'Immobile venne formulata dal Sig. il giorno 8 giugno 2020”. Si indica a teste il Sig. agente immobiliare, Per_1 CP_2 CP_ residente in [...]. 7. “Vero che LL e l'Arch. incontraste la SI a DE per illustrarle le Per_3 caratteristiche e le potenzialità di ristrutturazione dell'Immobile”; 8. “Vero che LL in data 18 febbraio 2020 consegnò alla CP_ SI copia dei progetti architettonici e degli elaborati grafici realizzati dal suo Studio Professionale per la ristrutturazione dell'Immobile”; Si indica a teste l'arch. con Studio professionale in Milano. 9. “Vero che Testimone_1CP_ LL ha incontrato la SI e/o il Signor il 21 febbraio 2020, presso il suo Studio Professionale, per CP_1 illustrare aspetti tecnico-fiscali della compravendita dell'Immobile”; 10. “Vero che LL fissò la data del 17 marzo 2020 per la stipula del contratto preliminare a Suo ministero, presso il Suo Studio”; 11. “Vero che in data 16 marzo 2020 la SI CP_
, per conto del Sig. cancellò l'appuntamento con una e-mail senza addurre alcuna motivazione”; 12. “Vero CP_1 che in data 17 marzo 2020 gli Studi Notarili erano aperti ed era possibile stipulare atti notarili in presenza”; 13. Vero che il CP_ Sig. e/o la SI Le chiesero di stipulare il contratto preliminare per la compravendita dell'Immobile”. Si CP_1 indica a teste il Notaio dott. con Studio professionale in DE. in controprova 13. “Vero che il doc. 22 Testimone_2 di parte attrice che le si rammostra riproduce lo scambio whatsapp intervenuto tra Lei e la signora ”; 14. “Vero CP_3 che il numero 3283062155 corrisponde all'utenza della signora , moglie del signor e sua CP_3 CP_1 referente relativamente alla compravendita di Via Martiri 20 a DE”. 15. “Vero che a partire dalla fine marzo 2020, il Sig. La contattò più volte per invitarla a cedere a terzi l'Immobile di viale Martiri 20”? Si indica a teste il Sig. CP_1
agente immobiliare, residente in [...].”. CP_2
pagina 4 di 9 7. Con un unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui (nonostante il corretto accertamento in sentenza che la proposta irrevocabile di acquisto, formulata da il 15.2.2020 e da esso stesso appellante accettata in data 17.2020, CP_1 costituiva un contratto preliminare di compravendita immobiliare in quanto completa di tutti gli elementi essenziali dell'accordo) erroneamente riteneva che tale contratto preliminare fosse stato risolto il giorno 15.2.2020, anziché il 20.6.2020, a seguito della diffida del 1.6.2020. Secondo
l'appellante da tale erroneo accertamento da parte del giudice di prime cure ne era derivata la conseguenza dell'errata statuizione per cui il saldo della caparra confirmatoria di € 100.000,00 non era dovuta da in quanto le parti avevano pattuito che la stessa andasse versata CP_1 all'atto della ripetizione del contratto preliminare dinanzi al notaio in data 17.3.2020 e il contratto preliminare si era risolto il 15.2.2020.
8. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio dell'intestata Corte di Appello di Bologna adita, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale: • accertare e dichiarare (mediante appello incidentale), che la scrittura inter partes del 15-17 febbraio 2020 ha natura di proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. e non può essere qualificata come contratto preliminare;
• rigettare l'appello proposto dall'avv. e, quindi, le domande tutte dal medesimo svolte nei Parte_1 confronti del sig. siccome destituite di ogni fondamento, sia in fatto, sia in diritto, CP_1 oltre che non provate, per le ragioni tutte esposte e documentate nel presente atto;
in accoglimento dell'appello incidentale, per le ragioni tutte ivi esposte e documentate: • accertare e dichiarare l'inadempimento esclusivo dell'avv. alla “proposta di acquisto” stipulata il 15-17 Parte_1 febbraio 2020 con il sig. per avere l'avv. contrattato con un terzo (id est: il CP_1 Pt_1 dott. ) ed incassato una caparra confirmatoria di Euro 100.000,00=, in pendenza di Persona_1 validità ed efficacia della predetta Proposta. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione e, quindi, risolvere la “proposta di acquisto” del 15-17 febbraio 2020, per inadempimento esclusivo dell'avv. Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. • condannare l'avv. alla refusione delle
[...] Parte_1 spese di primo grado o, comunque, disporne la compensazione e, per l'effetto, condannare l'avv.
a restituire al sig. la somma dal medesimo versata a tale titolo, pari ad Euro Pt_1 CP_1
6.198,74, ovvero il minor importo che sarà ritenuto dall'Ecc.mo Collegio adito. in ogni caso: • con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, anche con riferimento al primo grado di giudizio;
in via istruttoria: • si insiste, laddove l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario ai fini della decisione, per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria 183 cod. proc. civ. e non ammesse”
9. Con il primo motivo di appello incidentale, ensurava la sentenza impugnata CP_1
“nella parte in cui ha imputato l'inadempimento della Proposta di acquisto a carico del sig.
invece che all'Avv. ”. Secondo l'appellante: il Tribunale di DE avrebbe errato CP_1 Pt_1 nel ritenere che avesse intrapreso una trattativa con , Parte_1 Persona_1
“a seguito della risoluzione della proposta di acquisto” con esso stesso appellante incidentale;
il
Tribunale di DE “ha (rettamente) affermato che la Proposta si è risolta in seguito al mancato adempimento della diffida nel termine assegnato (e, quindi, il 20 giugno 2020), salvo poi, tuttavia,
pagina 5 di 9 trarne una illogica conseguenza ed un ingiusto addebito di responsabilità in capo all'esponente”.
Secondo l'appellante, il Tribunale da tale giusta premessa avrebbe dovuto imputare l'inadempimento a in quanto aveva ricevuto una caparra di € 100.000,00 da un terzo il 10.6.2020, Parte_1
“allorché era ancora pendente e vincolante la Proposta con l'esponente – discioltasi, appunto, decorso il termine di quindici giorni intimato nella diffida ricevuta il 5 giugno 2020 – e, quindi, il 20 giugno 2020.”. Tuttavia, il Tribunale di DE aveva affermato contraddittoriamente che in capo a non fosse imputabile alcuna responsabilità contrattuale, in quanto il contratto di Parte_1 compravendita con era stato concluso quando il preliminare era ormai stato Persona_1 risolto.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale, censurava la sentenza CP_1 impugnata “in punto all'errato riparto delle spese legali, da parte del Giudice a quo”. Secondo
l'appellante, alla luce del palese inadempimento di il Tribunale di DE Parte_1 avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del medesimo. In ogni caso, il giudice di prime cure, qualora avesse erroneamente ritenuto inadempiente esso stesso appellante incidentale, non avrebbe potuto integralmente addebitare le spese di lite a suo carico, in quanto la domanda di Parte_1
i pagamento della somma di € 110.000,00 era stata accolta per appena € 10.000,00 e non era
[...] stata accolta la sua domanda di risarcimento danni e tali circostanze avrebbero dovuto indurlo quanto meno a compensare le spese di lite. Chiedeva, pertanto, la riforma del capo della sentenza del Tribunale di DE e di porre le spese di lite integralmente in capo a o, in subordine, di Parte_1 compensarle, e la conseguente restituzione della somma di € 6.198,74 versata a tale titolo, ovvero il minor importo stabilito da questa Corte.
11. L'appello principale è infondato.
Il motivo di gravame, dedotto dall'appellante principale, è infondato.
Il pagamento a saldo della caparra confirmatoria per l'importo di centomila euro integra condotta di adempimento degli obblighi scaturenti dai rapporti contrattuali inter partes.
Avendo parte appellante principale chiesto e ottenuto la risoluzione di tali rapporti, quale conseguenza della mancata ottemperanza da parte del alla diffida ad adempiere al medesimo intimata, la CP_1 domanda di adempimento del contratto risolto si pone in contrasto col divieto di cui all'art. 1453 secondo comma c.c..
Si condivide pienamente quanto ritenuto sul punto dal primo giudice:
“Non compete invece la somma di € 100.000 come previsto dal contratto preliminare. La somma andava versata all'atto della ripetizione del preliminare avanti al notaio in data 17 marzo Per_4
2020. Stante intervenuta risoluzione del preliminare la somma non è dovuta”.
12. È infondato l'appello incidentale.
pagina 6 di 9 Esso è volto ad accertare l'inadempimento contrattuale del e non già del e a far Pt_1 CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento del promittente venditore
Pt_1
13. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Dagli atti e documenti di causa emergono le seguenti circostanze:
a) alla data del 17.3.2020 né é un suo delegato comparivano dinanzi al notaio e CP_1 non veniva stipulato il contratto preliminare;
b) alla data del 31.5.2020 non veniva stipulato il contratto di compravendita definitivo che nella
“proposta” le parti avevano statuito quale termine essenziale;
c) notificava a una diffida in data 1.6.2020, ricevuta da Parte_1 CP_1 quest'ultimo in data 5.6.2020, in cui lo diffidava a dare esecuzione al contratto concluso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della medesima e che, in difetto, avrebbe provveduto a notificare atto di citazione per ottenere l'esecuzione coattiva del contratto concluso (doc. 12 atto citazione attoreo);
d) alla data del 10.6.2020 accettava la proposta di acquisto dell'immobile Parte_1 formulata da (doc. 20 allegato alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Persona_1
. Nel contratto concluso prometteva di vendere Parte_1 Parte_1
l'immobile a fronte del pagamento da parte di della somma di € 100.000,00 Persona_1 alla sottoscrizione del contratto a titolo di caparra confirmatoria e la somma di € 440.000,00 alla data della stipula del definitivo contratto di compravendita.
e) per il tramite del proprio legale, notificava al legale di Parte_1 CP_1 in data 30.6.2020 (doc. 14 atto citazione), un'ulteriore lettera nella quale indicava che “Il signor
[...] non ha dato esecuzione alla proposta di acquisto del 15 febbraio 2020, già inadempiuta, nel CP_1 termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere in data 1° giugno 2020 da me trasmessagli e sottoscritta per accettazione dall'avv. La proposta di acquisto del 15 febbraio 2020 deve Pt_1 intendersi risolta per inadempimento del Suo assistito con ogni conseguenza di legge. Riservati ogni diritto e azione.”.
f) il contratto definitivo di compravendita tra veniva Parte_1 Persona_1 concluso in data 8.7.2020.
Successivamente alla scadenza del termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, parte appellante ha intimato al la diffida ad adempiere gli obblighi scaturenti dagli accordi CP_1 contrattuali, inseriti nella c.d. proposta di acquisto sottoscritta da entrambe le parti.
Tali accordi prevedevano, in primo luogo, la ripetizione del contratto preliminare davanti al notaio e successivamente, entro la scadenza del termine essenziale del 31 maggio 2020, il contratto definitivo di compravendita.
pagina 7 di 9 Parte appellata ha dedotto la non imputabilità della mancata comparizione davanti al notaio CP_1 per la stipula in forma pubblica del contratto preliminare, tenuto conto del c.d. lock-down, dovuto all'epidemia Covid.
Secondo il Tribunale, parte appellata non avrebbe allegato e provato in modo adeguato un impedimento effettivo e concreto.
Peraltro, a tutto voler concedere, il lock – down è cessato in data 18 maggio 2020 (come accertato dal
Tribunale senza contestazione sul punto) e dunque, tale causa di impedimento, una volta cessata, non poteva più giustificare alcuna forma di inadempimento contrattuale.
Anche a voler ritenere che il lock – down avesse determinato la sospensione dei termini di adempimento contrattuale, in seguito alla cessazione di tale causa di impedimento riprendevano vigore e cogenza i vincoli contrattuali, con la conseguenza che parte appellante poteva legittimamente intimare tale adempimento alla controparte contrattuale, a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c..
L'inerzia di parte appellata a seguito della diffida ad adempiere ha determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., come correttamente statuito dal tribunale.
Non è configurabile un inadempimento dell'appellante per il fatto di aver concluso un contratto Pt_1 preliminare con un terzo ( in pendenza del termine per adempiere fissato nella diffida. Per_1
Soltanto la conclusione di un contratto definitivo di compravendita, avente effetti reali, determina tale forma di inadempimento nei confronti del promissario acquirente di un precedente contratto preliminare.
Nel caso di specie, la conclusione del contratto definitivo di compravendita con è avvenuta Per_1 successivamente rispetto alla data di risoluzione del contratto, cioè dopo la scadenza del termine intimato ex art. 1454 c.c..
14. È infondato anche il secondo motivo di appello incidentale, volto ad inficiare il regolamento delle spese di giudizio.
Deve ritenersi che il tribunale abbia correttamente liquidato le spese nei limiti dei valori medi del DM
n. 55 del 2014, in relazione al valore del decisum , pari a euro 10.000,00, quale importo della caparra alla cui ritenzione il primo giudice ha ritenuto legittimato il Pt_1
15. Spese.
La reciproca soccombenza nel giudizio di appello giustifica l'integrale compensazione delle spese di tale grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma pagina 8 di 9 dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante Pt_1 incidentale CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello principale proposto da nonché l'appello incidentale Parte_1 proposto da e conferma la sentenza appellata;
CP_1
II – dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di appello;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale ia per l'appellante Pt_1 incidentale CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 674/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSSATI BRUNA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MONFORTE 16 MILANOpresso il difensore avv. FOSSATI BRUNA ALESSANDRA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELLI LUIGI e CP_1 C.F._2 dell'avv. DESCOVICH MARCATO GREGORIO ( ) SANTO STEFANO, 25 C.F._3
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GREGORIO DESCOVICH MARCATO, VIA
SANTO STEFANO 25 BOLOGNApresso il difensore avv. CASELLI LUIGI
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 99/2022 del Tribunale di DE, pubblicata il 27.1.2022
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di DE Parte_2 CP_1 deducendo quanto segue: alla fine del 2019 aveva messo in vendita l'immobile di sua proprietà in
DE, Viale Martiri della Libertà n. 20, affidando l'incarico di svolgimento delle attività ai fini dell'alienazione dello stesso all'agenzia immobiliare Controparte_2 quest'ultima gli aveva comunicato di aver ricevuto tra le tante manifestazioni di interesse quella di pagina 1 di 9 a seguito di due visite all'immobile, che si erano concluse in modo favorevole, CP_1
la moglie, , avevano confermato l'interesse all'acquisto dello CP_1 CP_3 stesso.
1.1. L'attore deduceva, altresì che, il 15.2.2020, per il tramite dell'agenzia CP_1 immobiliare, aveva sottoposto a una proposta irrevocabile di acquisto Parte_1 dell'immobile nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava per il prezzo di € 550.000,00, fortemente dettagliata, nella quale erano precisati le scadenze temporali per andare a rogito entro il termine essenziale del 31.5.2020, il prezzo di acquisto e le seguenti modalità di pagamento: €
10.000,00 avrebbero dovuto essere pagati “contestualmente alla proposta”, a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria, tramite assegno consegnato in deposito fiduciario all'agenzia immobiliare che lo avrebbe custodito sino al giorno di stipulazione del preliminare di compravendita;
ulteriori €
100.000,00 a titolo di saldo della caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, che sarebbe dovuta avvenire entro la data del 17.3.2020; € 440.000,00 al momento della sottoscrizione dell'atto notarile da stipulare entro il termine essenziale del 31.5.2020. La proposta formulata da era irrevocabile fino al 17.3.2020 compreso ed era stata accettata CP_1 dall'attore, con conseguente conclusione del vincolo contrattuale e assunzione da parte di
[...] dell'obbligazione di sottoscrizione del successivo contratto preliminare di CP_1 compravendita dell'immobile, con contenuto conforme alla proposta accettata, e al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di saldo della caparra confirmatoria, con riferimento alla quale aveva già provveduto al versamento dell'acconto di € 10.000,00.
1.2. Secondo tuttavia, pochi giorni prima della data fissata per la stipulazione Parte_1 del contratto preliminare, venne a sapere che non avrebbe provveduto ad CP_1 acquistare l'immobile senza fornire alcuna motivazione e il 16.3.2017, il giorno precedente l'appuntamento dal notaio, la signora aveva inviato una comunicazione che il marito CP_3 CP_1 non sarebbe intervenuto dinanzi al notaio per concludere il contratto. Non veniva, altresì, stipulato il contratto definitivo entro il termine essenziale del 31.5.2020. In data 1.6.2020 Parte_1 aveva inviato una diffida ad adempiere il contratto entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, alla quale non era seguita alcuna risposta da Pertanto, CP_1 Parte_1 domandava: in via preliminare, l'ingiunzione nei confronti di i pagamento della CP_1 somma di € 10.000,00, oltre interessi dal 15.2.2020 al saldo a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria con apposizione della formula esecutiva all'emanando provvedimento, in quanto sussistevano i presupposti ex art. 642 c.p.c.; in via principale, accertato che i era CP_1 reso inadempiente all'obbligazione di concludere il contratto definitivo, prevista nel contratto preliminare concluso in data 17.2.2020, la declaratoria dell'intervenuta risoluzione di diritto dello pagina 2 di 9 stesso e, per l'effetto, l'accertamento del diritto di ritenzione dell'acconto della caparra di € 10.000,00, oltre interessi dal 15.2.2020 al saldo e la condanna del convenuto al pagamento della caparra confirmatoria di € 100.000,00 e al risarcimento dei danni in misura da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
2. Si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda e, perciò, ne chiedeva CP_1 il rigetto.
3. Il Tribunale di DE così statuiva: “
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 30 luglio 2022, 1. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare inter partes in data 15 febbraio 2020; 2. dichiara il diritto dell'attore a ritenere la caparra versata dal convenuto all'atto della conclusione del preliminare pari ad € 10.000; 3. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4500 (di cui
€ 800 per anticipazioni), oltre accessori.”.
4. Il Tribunale di DE, per quanto qui di interesse, riteneva, in punto di fatto, che:
[...] veva proposto a attraverso una proposta di acquisto irrevocabile CP_1 Parte_1 fino alla data del 17.2.2020, di comprare l'immobile in DE, Viale Martiri della libertà n. 20, con contratto preliminare da concludersi entro la data del 17.3.2020 e contratto definitivo da stipularsi entro la data del 31.5.2020 con contestuale versamento all'agenzia immobiliare di € 10.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
la proposta suindicata era stata accettata da il 17.2.2020; in Parte_1 data 16.3.2020, precedentemente alla stipula del contratto preliminare dinanzi al notaio
[...]
avevano comunicato al notaio che il primo non si sarebbe presentato CP_1 CP_3 per la stipula del contratto;
con diffida ad adempiere del 1.6.2020 aveva Parte_1 diffidato “ad adempiere la proposta contrattuale, pena la susseguente CP_1 risoluzione del contratto (doc. 12)” e a tale diffida non era seguito l'adempimento.
5. Secondo il tribunale dai fatti suindicati potevano trarsi, dal punto di vista giuridico, le seguenti conseguenze: dal momento che alla proposta irrevocabile di acquisto di del CP_1
17.2.2020 era seguita la conforme accettazione di il contratto di “acquisto” era Parte_1 da considerarsi concluso tra le parti;
tale contratto era un contratto preliminare di vendita immobiliare completo di tutti gli elementi essenziali, quali prezzo, oggetto, condizioni e termini per concludere il contratto di compravendita definitivo e la previsione contenuta nell'art. 5 di tale contratto doveva essere intesa quale ripetizione del contratto preliminare medesimo, in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto avere un contenuto conforme alla proposta che era stata accettata;
al fine CP_1 di non dover restituire il “deposito cauzionale” di € 10.000,00 versato all'agenzia immobiliare, aveva dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta a causa dell'epidemia da pagina 3 di 9 Covid 19, che aveva determinato la quarantena in tutto il territorio nazionale nel periodo dal 10.3.2020 al 18.5.2020. Tuttavia, tale disciplina normativa non era applicabile nel caso di specie, in quanto
[...] non aveva dedotto quale fosse stata l'impossibilità sopravvenuta che avrebbe, in CP_1 concreto, impedito la sua partecipazione all'appuntamento fissato presso il notaio o di procedere alla conclusione del contratto nei quindici giorni successivi alla diffida ad adempiere;
infine, non poteva escludersi la responsabilità di sulla base della deduzione per cui CP_1 Parte_1 durante il periodo della quarantena ed in periodo di vigenza del vincolo contrattuale con
[...] quest'ultimo, aveva contrattato con , col quale avrebbe poi stipulato il Persona_1 contratto definitivo di compravendita immobiliare in data 8.7.2020, in quanto non vi era alcuna responsabilità contrattuale in capo al “promissario acquirente che contratta con terzi, posto che il contratto di compravendita è stato concluso a preliminare ormai risolto. Né è stata dedotta da parte quali conseguenze giuridiche negative sarebbero scaturite in seguito per effetto della CP_1 successiva contrattazione con il .”. Per_1
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di DE n. 99/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, RG n. 4786/2020, Repert. n. 204/2022 del 27 gennaio 2022, notificata dal Sig. a mezzo pec in data 11 marzo 2022: Nel merito condannare il CP_1 Signor a pagare al Signor il saldo della caparra confirmatoria pari a CP_1 Parte_1
Euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali. In via istruttoria In via subordinata, per non incorrere in eventuali decadenze processuali, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado: 1. “Vero che, dopo l'accettazione della Proposta del 17 febbraio 2020, e fino alla fine di marzo 20220, l'annuncio della proposta di vendita dell'Immobile fu rimosso dal sito web di Aedes Immobiliare e da altre forme di pubblicità”; 2. “Vero che alla fine di marzo 2020 LL ricevette autorizzazione da parte del Sig. di riprendere la pubblicità dell'Immobile”; CP_1 3. “Vero che in quella occasione il Sig. disse che non era più interessato all'acquisto dell'Immobile”; 4. “Vero che CP_1CP_ LL ha incontrato la SI e il Signor il 21 febbraio 2020, in una riunione presso lo Studio Professionale CP_1 del Dott. nel corso della quale il Notaio ha illustrato al Promissario Acquirente determinati aspetti tecnico-fiscali Per_2 CP_ della compravendita dell'Immobile”; 5. “Vero che LL ricevette via whatsapp dal cellulare della SI , agli inizi di aprile 2020, il messaggio di cui al doc. 13 Attore, che Le si rammostra”; 6. “Vero che la proposta di acquisto dell'Immobile venne formulata dal Sig. il giorno 8 giugno 2020”. Si indica a teste il Sig. agente immobiliare, Per_1 CP_2 CP_ residente in [...]. 7. “Vero che LL e l'Arch. incontraste la SI a DE per illustrarle le Per_3 caratteristiche e le potenzialità di ristrutturazione dell'Immobile”; 8. “Vero che LL in data 18 febbraio 2020 consegnò alla CP_ SI copia dei progetti architettonici e degli elaborati grafici realizzati dal suo Studio Professionale per la ristrutturazione dell'Immobile”; Si indica a teste l'arch. con Studio professionale in Milano. 9. “Vero che Testimone_1CP_ LL ha incontrato la SI e/o il Signor il 21 febbraio 2020, presso il suo Studio Professionale, per CP_1 illustrare aspetti tecnico-fiscali della compravendita dell'Immobile”; 10. “Vero che LL fissò la data del 17 marzo 2020 per la stipula del contratto preliminare a Suo ministero, presso il Suo Studio”; 11. “Vero che in data 16 marzo 2020 la SI CP_
, per conto del Sig. cancellò l'appuntamento con una e-mail senza addurre alcuna motivazione”; 12. “Vero CP_1 che in data 17 marzo 2020 gli Studi Notarili erano aperti ed era possibile stipulare atti notarili in presenza”; 13. Vero che il CP_ Sig. e/o la SI Le chiesero di stipulare il contratto preliminare per la compravendita dell'Immobile”. Si CP_1 indica a teste il Notaio dott. con Studio professionale in DE. in controprova 13. “Vero che il doc. 22 Testimone_2 di parte attrice che le si rammostra riproduce lo scambio whatsapp intervenuto tra Lei e la signora ”; 14. “Vero CP_3 che il numero 3283062155 corrisponde all'utenza della signora , moglie del signor e sua CP_3 CP_1 referente relativamente alla compravendita di Via Martiri 20 a DE”. 15. “Vero che a partire dalla fine marzo 2020, il Sig. La contattò più volte per invitarla a cedere a terzi l'Immobile di viale Martiri 20”? Si indica a teste il Sig. CP_1
agente immobiliare, residente in [...].”. CP_2
pagina 4 di 9 7. Con un unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui (nonostante il corretto accertamento in sentenza che la proposta irrevocabile di acquisto, formulata da il 15.2.2020 e da esso stesso appellante accettata in data 17.2020, CP_1 costituiva un contratto preliminare di compravendita immobiliare in quanto completa di tutti gli elementi essenziali dell'accordo) erroneamente riteneva che tale contratto preliminare fosse stato risolto il giorno 15.2.2020, anziché il 20.6.2020, a seguito della diffida del 1.6.2020. Secondo
l'appellante da tale erroneo accertamento da parte del giudice di prime cure ne era derivata la conseguenza dell'errata statuizione per cui il saldo della caparra confirmatoria di € 100.000,00 non era dovuta da in quanto le parti avevano pattuito che la stessa andasse versata CP_1 all'atto della ripetizione del contratto preliminare dinanzi al notaio in data 17.3.2020 e il contratto preliminare si era risolto il 15.2.2020.
8. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio dell'intestata Corte di Appello di Bologna adita, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale: • accertare e dichiarare (mediante appello incidentale), che la scrittura inter partes del 15-17 febbraio 2020 ha natura di proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. e non può essere qualificata come contratto preliminare;
• rigettare l'appello proposto dall'avv. e, quindi, le domande tutte dal medesimo svolte nei Parte_1 confronti del sig. siccome destituite di ogni fondamento, sia in fatto, sia in diritto, CP_1 oltre che non provate, per le ragioni tutte esposte e documentate nel presente atto;
in accoglimento dell'appello incidentale, per le ragioni tutte ivi esposte e documentate: • accertare e dichiarare l'inadempimento esclusivo dell'avv. alla “proposta di acquisto” stipulata il 15-17 Parte_1 febbraio 2020 con il sig. per avere l'avv. contrattato con un terzo (id est: il CP_1 Pt_1 dott. ) ed incassato una caparra confirmatoria di Euro 100.000,00=, in pendenza di Persona_1 validità ed efficacia della predetta Proposta. Per l'effetto, dichiarare la risoluzione e, quindi, risolvere la “proposta di acquisto” del 15-17 febbraio 2020, per inadempimento esclusivo dell'avv. Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. • condannare l'avv. alla refusione delle
[...] Parte_1 spese di primo grado o, comunque, disporne la compensazione e, per l'effetto, condannare l'avv.
a restituire al sig. la somma dal medesimo versata a tale titolo, pari ad Euro Pt_1 CP_1
6.198,74, ovvero il minor importo che sarà ritenuto dall'Ecc.mo Collegio adito. in ogni caso: • con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, anche con riferimento al primo grado di giudizio;
in via istruttoria: • si insiste, laddove l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario ai fini della decisione, per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria 183 cod. proc. civ. e non ammesse”
9. Con il primo motivo di appello incidentale, ensurava la sentenza impugnata CP_1
“nella parte in cui ha imputato l'inadempimento della Proposta di acquisto a carico del sig.
invece che all'Avv. ”. Secondo l'appellante: il Tribunale di DE avrebbe errato CP_1 Pt_1 nel ritenere che avesse intrapreso una trattativa con , Parte_1 Persona_1
“a seguito della risoluzione della proposta di acquisto” con esso stesso appellante incidentale;
il
Tribunale di DE “ha (rettamente) affermato che la Proposta si è risolta in seguito al mancato adempimento della diffida nel termine assegnato (e, quindi, il 20 giugno 2020), salvo poi, tuttavia,
pagina 5 di 9 trarne una illogica conseguenza ed un ingiusto addebito di responsabilità in capo all'esponente”.
Secondo l'appellante, il Tribunale da tale giusta premessa avrebbe dovuto imputare l'inadempimento a in quanto aveva ricevuto una caparra di € 100.000,00 da un terzo il 10.6.2020, Parte_1
“allorché era ancora pendente e vincolante la Proposta con l'esponente – discioltasi, appunto, decorso il termine di quindici giorni intimato nella diffida ricevuta il 5 giugno 2020 – e, quindi, il 20 giugno 2020.”. Tuttavia, il Tribunale di DE aveva affermato contraddittoriamente che in capo a non fosse imputabile alcuna responsabilità contrattuale, in quanto il contratto di Parte_1 compravendita con era stato concluso quando il preliminare era ormai stato Persona_1 risolto.
10. Con il secondo motivo di appello incidentale, censurava la sentenza CP_1 impugnata “in punto all'errato riparto delle spese legali, da parte del Giudice a quo”. Secondo
l'appellante, alla luce del palese inadempimento di il Tribunale di DE Parte_1 avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del medesimo. In ogni caso, il giudice di prime cure, qualora avesse erroneamente ritenuto inadempiente esso stesso appellante incidentale, non avrebbe potuto integralmente addebitare le spese di lite a suo carico, in quanto la domanda di Parte_1
i pagamento della somma di € 110.000,00 era stata accolta per appena € 10.000,00 e non era
[...] stata accolta la sua domanda di risarcimento danni e tali circostanze avrebbero dovuto indurlo quanto meno a compensare le spese di lite. Chiedeva, pertanto, la riforma del capo della sentenza del Tribunale di DE e di porre le spese di lite integralmente in capo a o, in subordine, di Parte_1 compensarle, e la conseguente restituzione della somma di € 6.198,74 versata a tale titolo, ovvero il minor importo stabilito da questa Corte.
11. L'appello principale è infondato.
Il motivo di gravame, dedotto dall'appellante principale, è infondato.
Il pagamento a saldo della caparra confirmatoria per l'importo di centomila euro integra condotta di adempimento degli obblighi scaturenti dai rapporti contrattuali inter partes.
Avendo parte appellante principale chiesto e ottenuto la risoluzione di tali rapporti, quale conseguenza della mancata ottemperanza da parte del alla diffida ad adempiere al medesimo intimata, la CP_1 domanda di adempimento del contratto risolto si pone in contrasto col divieto di cui all'art. 1453 secondo comma c.c..
Si condivide pienamente quanto ritenuto sul punto dal primo giudice:
“Non compete invece la somma di € 100.000 come previsto dal contratto preliminare. La somma andava versata all'atto della ripetizione del preliminare avanti al notaio in data 17 marzo Per_4
2020. Stante intervenuta risoluzione del preliminare la somma non è dovuta”.
12. È infondato l'appello incidentale.
pagina 6 di 9 Esso è volto ad accertare l'inadempimento contrattuale del e non già del e a far Pt_1 CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento del promittente venditore
Pt_1
13. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Dagli atti e documenti di causa emergono le seguenti circostanze:
a) alla data del 17.3.2020 né é un suo delegato comparivano dinanzi al notaio e CP_1 non veniva stipulato il contratto preliminare;
b) alla data del 31.5.2020 non veniva stipulato il contratto di compravendita definitivo che nella
“proposta” le parti avevano statuito quale termine essenziale;
c) notificava a una diffida in data 1.6.2020, ricevuta da Parte_1 CP_1 quest'ultimo in data 5.6.2020, in cui lo diffidava a dare esecuzione al contratto concluso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della medesima e che, in difetto, avrebbe provveduto a notificare atto di citazione per ottenere l'esecuzione coattiva del contratto concluso (doc. 12 atto citazione attoreo);
d) alla data del 10.6.2020 accettava la proposta di acquisto dell'immobile Parte_1 formulata da (doc. 20 allegato alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Persona_1
. Nel contratto concluso prometteva di vendere Parte_1 Parte_1
l'immobile a fronte del pagamento da parte di della somma di € 100.000,00 Persona_1 alla sottoscrizione del contratto a titolo di caparra confirmatoria e la somma di € 440.000,00 alla data della stipula del definitivo contratto di compravendita.
e) per il tramite del proprio legale, notificava al legale di Parte_1 CP_1 in data 30.6.2020 (doc. 14 atto citazione), un'ulteriore lettera nella quale indicava che “Il signor
[...] non ha dato esecuzione alla proposta di acquisto del 15 febbraio 2020, già inadempiuta, nel CP_1 termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere in data 1° giugno 2020 da me trasmessagli e sottoscritta per accettazione dall'avv. La proposta di acquisto del 15 febbraio 2020 deve Pt_1 intendersi risolta per inadempimento del Suo assistito con ogni conseguenza di legge. Riservati ogni diritto e azione.”.
f) il contratto definitivo di compravendita tra veniva Parte_1 Persona_1 concluso in data 8.7.2020.
Successivamente alla scadenza del termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, parte appellante ha intimato al la diffida ad adempiere gli obblighi scaturenti dagli accordi CP_1 contrattuali, inseriti nella c.d. proposta di acquisto sottoscritta da entrambe le parti.
Tali accordi prevedevano, in primo luogo, la ripetizione del contratto preliminare davanti al notaio e successivamente, entro la scadenza del termine essenziale del 31 maggio 2020, il contratto definitivo di compravendita.
pagina 7 di 9 Parte appellata ha dedotto la non imputabilità della mancata comparizione davanti al notaio CP_1 per la stipula in forma pubblica del contratto preliminare, tenuto conto del c.d. lock-down, dovuto all'epidemia Covid.
Secondo il Tribunale, parte appellata non avrebbe allegato e provato in modo adeguato un impedimento effettivo e concreto.
Peraltro, a tutto voler concedere, il lock – down è cessato in data 18 maggio 2020 (come accertato dal
Tribunale senza contestazione sul punto) e dunque, tale causa di impedimento, una volta cessata, non poteva più giustificare alcuna forma di inadempimento contrattuale.
Anche a voler ritenere che il lock – down avesse determinato la sospensione dei termini di adempimento contrattuale, in seguito alla cessazione di tale causa di impedimento riprendevano vigore e cogenza i vincoli contrattuali, con la conseguenza che parte appellante poteva legittimamente intimare tale adempimento alla controparte contrattuale, a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c..
L'inerzia di parte appellata a seguito della diffida ad adempiere ha determinato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., come correttamente statuito dal tribunale.
Non è configurabile un inadempimento dell'appellante per il fatto di aver concluso un contratto Pt_1 preliminare con un terzo ( in pendenza del termine per adempiere fissato nella diffida. Per_1
Soltanto la conclusione di un contratto definitivo di compravendita, avente effetti reali, determina tale forma di inadempimento nei confronti del promissario acquirente di un precedente contratto preliminare.
Nel caso di specie, la conclusione del contratto definitivo di compravendita con è avvenuta Per_1 successivamente rispetto alla data di risoluzione del contratto, cioè dopo la scadenza del termine intimato ex art. 1454 c.c..
14. È infondato anche il secondo motivo di appello incidentale, volto ad inficiare il regolamento delle spese di giudizio.
Deve ritenersi che il tribunale abbia correttamente liquidato le spese nei limiti dei valori medi del DM
n. 55 del 2014, in relazione al valore del decisum , pari a euro 10.000,00, quale importo della caparra alla cui ritenzione il primo giudice ha ritenuto legittimato il Pt_1
15. Spese.
La reciproca soccombenza nel giudizio di appello giustifica l'integrale compensazione delle spese di tale grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma pagina 8 di 9 dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante Pt_1 incidentale CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'appello principale proposto da nonché l'appello incidentale Parte_1 proposto da e conferma la sentenza appellata;
CP_1
II – dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di appello;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale ia per l'appellante Pt_1 incidentale CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9