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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1417/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:00
Presidente Antonio Perinelli Consigliere Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GIGLIO GIULIO MASSIMO presente
Avv. CIASCHI STEFANIA
Parte_2
Avv. CIASCHI STEFANIA
Avv. GIGLIO GIULIO MASSIMO
Appellato/i
Controparte_1 CP_2
Avv. WONGHER ITALO presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 4.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. - P.I. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, entrambi domiciliati presso i difensori avv. ti Stefania Ciaschi e Giulio Massimo Giglio che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
c.f. ), domiciliato presso Controparte_3 C.F._2
il difensore avv. Italo Wongher che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n.791/2019 resa in data 11.01.2019 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.02.2019 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello contro la sentenza n.791/2019 pubblicata in data 11.01.2019
[...]
emessa dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.42102/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, nella rispettiva qualità hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per veder accertare la responsabilità dello stesso per Controparte_3
l'appropriazione indebita di somme di cui lo stesso aveva avuto la disponibilità in ragione della attività svolta per conto degli attori ed il risarcimento del danno dei danni subiti.
A sostegno della domanda hanno dedotto di aver attribuito al convenuto la tenuta della contabilità e redazione delle dichiarazioni periodiche e che dal 2004 avevano versato allo stesso una pluralità di somme mediante assegni intestati al convenuto stesso o intestati agli stessi attori o emessi privi di indicazione del soggetto a cui favore l'assegno era stato emesso. In tale contesto erano stati emessi anche una serie di assegni intestati direttamente al concessionario per la riscossione che risultavano regolarmente incassati.
Tutti gli assegni erano stati tratti dal conto personale del o dal conto intestato alla società Parte_1
Parte_2
Avendo ricevuto, alcune cartelle di pagamento si erano resi conto che il convenuto non aveva provveduto al pagamento degli importi relativi agli adempimenti fiscali o ai versamenti previdenziali ed assistenziali per un importo che ammontava per la società ad euro 111.662 per il periodo 2003 -
2010 oltre ad importi emersi successivamente.
Analogamente erano emersi debiti relativi anche al pari ad euro 26.602,76 in relazione Parte_1
al periodo 1999-2009, oltre ulteriori somme richieste per i periodi 2011 e 2012.
Inoltre, il convenuto per gli anni dal 2009 al 2013 non aveva provveduto al deposito dei bilanci della società ed alla vidimazione dei libri contabili. In relazione a tale vicenda avevano chiesto un sequestro di beni del convenuto che era stato concesso nella misura di euro 110.000 in favore della società e di euro 26.000 in favore del . Parte_1
Si è costituito il convenuto contestando la domanda attrice ed evidenziando che, a differenza di quanto indicato dagli attori, la società nel 2013 aveva presentato una istanza di rateizzazione in relazione ad alcune cartelle di pagamento e quindi era a conoscenza del fatto che esistevano delle somme non versate. Ha ammesso di aver ricevuto gli assegni necessari per il pagamento degli importi
3 dovuti ma ha negato di aver mai indicato sulla fotocopia degli assegni le causali presenti sulle fotocopie stesse e che quindi i singoli assegni fossero effettivamente destinati a quanto indicato dagli attori.
Ha contestato la ricostruzione contabile operata dalle parti attrici evidenziando che in detto periodo le somme ricevute era state utilizzate anche in relazione alla gestione fiscale della società Pentagono srl fino alla cancellazione della stessa. Ha prodotto, inoltre la prova di alcuni pagamenti operati per conto degli attori evidenziando che nel calcolo delle somme di cui si sarebbe appropriato erano compresi anche i compensi spettanti sia per l'attività svolta per conto degli attori sia per tutta l'attività svolta anche per la società Pentagono srl dal 2000 al 2009 e per la domiciliazione della società stessa presso il proprio studio tra il 2005 ed il 2013, producendo un proprio prospetto relativo alle somme ricevute e con la destinazione delle stesse.
Ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale per veder accertare i compensi spettanti per l'attività per le due società e per la ditta individuale del dal 2000 al 2013. Parte_1
Nella prima memoria di cui all'articolo 183 gli attori hanno eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere in via riconvenzionale relativamente agli importi spettanti quali compensi professionali.
Raccolto l'interrogatorio formale del nella duplice veste, espletata una consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2018 sulle conclusioni precisate dalle parti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma definitivamente provvedendo sulla domanda proposta dalla società e dal Parte_2 Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
* accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna Controparte_3
a pagare euro 25.689,85 in favore della società ed euro
[...] Parte_2
9,087,68 in favore del , somme sulle quali sono dovuti interessi nella misura legale dalla Parte_1
data della domanda giudiziale fino a quella della presente sentenza;
* rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
* condanna a rimborsare alla società Controparte_3 Parte_2
[... e a , le spese del presente giudizio che, previa compensazione nella misura Parte_1
della metà, liquida complessivamente in euro 4.272,50 comprensivo delle spese di TU, di cui euro
2.500 per onorari delle fasi del processo, euro 272,50 per spese, oltre accessori come per legge, in essi compresa la maggiorazione forfettaria del 15% per le spese”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Al di là dei riferimenti operati alla attività di commercialista svolta dal convenuto in favore degli attori, gli stessi hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della indebita appropriazione di somme da parte delle convenute ed ottenere non solo la restituzione delle somme indebitamente trattenute ma anche il
4 risarcimento dell'ulteriore danno subito. Nessuna contestazione risulta infatti essere stata specificamente proposta in relazione alla correttezza o meno dell'adempimento del convenuto non essendo stata prodotta documentazione relativa alla contabilità dei singoli anni, documentazione relativa alle contestazioni che sarebbero state elevate dalla Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza non appare possibile comprendere la ragione delle contestazioni ed in particolare verificare se le dichiarazioni fossero corrette o se vi fossero state contestazioni relative al reddito dichiarato, alle spese dedotte e così via.
In relazione alle somme che sarebbero state consegnate dall'attore al convenuto, l'attore, nella duplice veste, ha dedotto che le somme in questione sarebbero state versate al commercialista al solo fine di procedere al pagamento dei debiti tributari, previdenziali e assistenziali, pagamenti che il convenuto avrebbe solo occasionalmente eseguito.
Al riguardo al di là delle contestazioni, il convenuto ha prodotto il documento 53 dal quale risultano le somme effettivamente percepite e che quindi devono ritenersi riconosciute, in particolare ciò appare rilevante in presenza di assegni che non risultano essere stati incassati dal convenuto e che quindi trovano conferma in detto documento. Infatti, per tali assegni, che sarebbero stati rilasciati in bianco o con intestazione a sé medesimo con forma di girata, era necessaria la presenza di idonea documentazione bancaria dalla quale far emergere l'incasso da parte del convenuto o da parte di soggetto allo stesso riconducibile degli assegni in questione.
Tuttavia, per procedere alla valutazione della quantificazione delle somme di cui si sia appropriato il convenuto sarebbe stata necessaria la completa ricostruzione della contabilità degli attori ed anche quella della società Pentagono srl, per la quale il non ha contestato il fatto che degli Parte_1
aspetti contabili e fiscali della società si occupasse sempre il convenuto - che ha prodotto anche attestati di versamenti F24 per tale società - limitandosi ad indicare che la società aveva un diverso conto corrente ma senza fornire la prova che da detto conto fossero stati tratti gli importi necessari per provvedere al pagamento dei debiti fiscali o previdenziali, malgrado il convenuto abbia fornito la prova che la società in questione non solo era stata in deficit, come risultava dai bilanci prodotti, ma anche che sul conto corrente della società non emergeva la presenza di adeguata provvista, di guisa che era onere dell'attore fornire la prova che le somme versate al convenuto fossero limitate solo al in proprio ed alla società e non anche alle necessità Parte_1 Parte_2
dell'altra società, facente capo sempre al e prive di disponibilità. Parte_1
Come si diceva il mancato deposito quantomeno delle dichiarazioni annuali e delle altre documentazioni relative ad eventuali situazioni previdenziali ed assistenziali, e dei bilanci al fine di verificare se gli importi eventualmente indicati come dovuti al fisco fossero stati versati o non lo fossero con la indicazione in bilancio del relativo debito, rende assai difficile la ricostruzione della situazione, non essendo valutabile neppure tutta la documentazione relativa alle cartelle di
5 pagamento di cui non è possibile valutarne la fondatezza o meno. La consulenza tecnica espletata non ha fornito alcun elemento aggiuntivo per la valutazione della situazione in quanto la mancanza della documentazione e la ricerca eseguita dal consulente sul cassetto fiscale degli attori non è stata neppure documentata mediante la stampa della relativa documentazione ed allegazione al presente procedimento al punto che non risulta neppure noto quali dichiarazioni siano state presentate nel periodo, se esistessero o meno importi da versare, né il TU ha potuto valutare la situazione relativa alla società Pentagono srl, in assenza di qualsivoglia documentazione prodotta tempestivamente dagli attori in presenza di contestazione da parte convenuta.
Appare, inoltre, improbabile che l'attore per sé e per le società e Parte_2
Pentagono srl non abbia mai pagato alcun importo per le attività svolte dal convenuto, specie in considerazione della circostanza dedotta dall'attore in ordine al fatto che solo nel 2014 avrebbe preso cognizione degli eventuali inadempimenti del convenuto ai propri obblighi professionali o della appropriazione di somme da parte del convenuto, malgrado quest'ultimo abbia provato che già il giorno 11 marzo 2013 l'attore aveva presentato una istanza di rateizzazione per conto della società
- di cui lo stesso non aveva fatto menzione nella descrizione dei fatti Parte_2
posti a base della domanda e che si riferiva a sei cartelle di pagamento emesse tra il 2006 ed il 2011 per un importo complessivo superiore ai sessantamila euro evidentemente ritenuto dovuto - per alcune cartelle di pagamento e quindi era perfettamente a conoscenza che l'erario aveva contestato la esistenza di problemi in ordine alla situazione fiscale che evidentemente non aveva ritenuto responsabilità del convenuto - tenuto conto che in questo giudizio non è stata introdotta alcuna domanda diretta a valutare la esistenza di inadempimenti professionali e che il rapporto era proseguito fino al 2014. Di conseguenza nessuna valenza può essere attribuita in questo giudizio alle eventuali contestazioni proposte dagli Uffici finanziari non essendo stato possibile valutare di cosa si tratti non avendo l'attore ritenuto di depositare la relativa documentazione.
Il convenuto ha poi depositato la prova dell'avvenuto pagamento di somme direttamente al concessionario, 35 documenti, di cui una parte non pagata con assegno tratto sui conti dell'attore.
La carenza della prova dei pagamenti effettuati, dal momento che neppure l'accesso al cassetto fiscale è stato documentato dal consulente tecnico d'ufficio al fine di consentire un sicuro riscontro dei pagamenti fiscali, mentre nessun riscontro è stato possibile in relazione alla situazione previdenziale e assistenziale del periodo dal momento che nessuna documentazione è stata prodotta da parte attrice al fine di consentire di dimostrare quali somme tra quelle corrisposte con certezza, siano state effettivamente trattenute dal convenuto.
Neppure appare ragionevole che per un decennio l'attore abbia usufruito dell'attività del convenuto senza mai corrispondere nulla a titolo di compenso, e la mancata produzione della contabilità non ha consentito di controllare tale situazione dal momento che il convenuto ha prodotto 39 avvisi di
6 pagamento relativi all'attore come persona fisica e alle due società Pentagono srl e Parte_2
[...]
Inoltre, non sono stati prodotti i bilanci delle società da parte dell'attore, dai quali poter desumere la annotazione in bilancio di debiti di natura fiscale, segno che la società era perfettamente a conoscenza del fatto che vi erano debiti di tale natura.
Sotto questo aspetto appare rilevante la produzione da parte del convenuto di alcuni bilanci della società Pentagono srl, Ad esempio dal bilancio 2004 risultano debiti tributari per euro 15.696 ed
IVA da versare pari ad euro 10.269, nel bilancio dell'anno 2005 risultano debiti tributari per euro
37.283,62 ed un debito IVA pari ad euro 7.096,72, oltre a debiti di esercizio sempre più consistenti.
Analoghe informazioni non sono disponibili in relazione alla società e in Parte_2
relazione al . Parte_1
Parte convenuta ha riconosciuto di aver ricevuto complessivamente dall'attore nelle plurime vesti un importo complessivo di euro 153.758,2 mentre gli assegni intestati al convenuto e quelli privi di intestazione allo stesso ma riconosciuti come ricevuti dal convenuto ammontano ad euro 156.687,2
(di cui 128.150,6 riconducibili alla società ed euro 28.536,58 Parte_2
riconducibili al ). Parte_1
Il consulente ha indicato di aver trovato traccia di versamenti eseguiti a mezzo F23 ed F24 nel cassetto fiscale della società per un importo complessivo di euro 15.682,71 Parte_2
e ulteriori pagamenti per euro 9.069,54 oltre ad euro 418 pagati al concessionario per la riscossione non in assegni.
Relativamente al sono stati riscontrati versamenti per euro 2.794,90 a mezzo F23 ed F24 Parte_1
Tuttavia, di tali elementi non è possibile affermare la certezza non essendo entrate tali informazioni nel fascicolo processuale e non potendo il giudicante verificare quanto affermato dal consulente e, cosa più importante non risultando essere stato eseguito alcun controllo in relazione alle cartelle di pagamento pagate dal momento che i dati utilizzati dal TU provengono dalla documentazione prodotta dal convenuto che, ovviamente, avendo cessato l'incarico nel 2014 non è in possesso della documentazione che invece è detenuta da parte attrice e che ha ritenuto di non produrla nel presente giudizio.
Neppure risultano informazioni in relazione ai pagamenti eseguiti in relazione ai crediti previdenziali, né risulta essere stato documentato nulla in relazione alla società Pentagono srl per la quale ha prestato attività di consulenza il convenuto e non è stato documentato nulla in ordine al pagamento delle imposte.
Nessuna ricerca è stata eseguita in ordine ai versamenti IVA che sicuramente la società
[...]
avrebbe dovuto versare in relazione alla attività svolta. Parte_2
Inoltre, in assenza di documentazione non è possibile valutare gli eventuali importi non versati tenuto
7 conto che gli importi dovuti sono comprensivi di sanzioni ed interessi – che peraltro, la recente rottamazione consente di non versare - non potendo essere posti in relazione gli importi richiesti con cartelle esattoriali e gli importi effettivamente dovuti a titolo di sole imposte, considerato che non è dato individuare in assenza delle dichiarazioni e della contestazione se si tratti di importi dichiarati e non pagati o di accertamenti posti in essere in relazione alla dichiarazione presentata dalla parte.
Per quanto riguarda i pagamenti il consulente tecnico non ha considerato gli importi dovuti a titolo di onorari che parte attrice non ha specificamente contestato, salvo gli importi relativi alla formazione di alcuni bilanci non avendo dedotto la gratuità dell'incarico, non potendo ritenersi che il convenuto tra le somme ricevute non abbia ricevuto anche i suoi compensi.
Parte convenuta ha prodotto, relativamente alla società parcelle per euro Parte_2
72.777, relativamente al parcelle per euro 15.150 e relativamente alla società Pentagono Parte_1
srl parcelle per euro 29.732.
Al riguardo l'attore ha dedotto che il convenuto avrebbe presentato parcelle per bilanci non approvati e depositati che l'attore assume non essere mai stati formati per la società Parte_2
per gli anni successivi al 2009 benché, per sua stessa ammissione, nel libro delle assemblee
[...]
della società risulti la approvazione degli stessi.
Parte attrice ha dedotto la prescrizione presuntiva degli onorari richiesti con la domanda riconvenzionale tenuto conto che tale eccezione dovrebbe essere rivolta solo per gli onorari per i quali non risulta essere stata prodotta la relativa fattura dal momento che in questo giudizio è stata richiesta la restituzione di somme corrisposte che non trovino giustificazione e, dal punto di vista probatorio, non è stata prodotta documentazione contabile dalla quale verificare quali siano i crediti iscritti in contabilità o nei bilanci, almeno per il periodo per il quale non è stata contestata la formazione, e vale a dire fino al 2008.
Al riguardo premesso che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale. (cfr. Cass. Sez.II,ord.30 aprile
2018, n.10379).
Tuttavia, la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art.2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia
8 contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto Nella memoria 183 l'attore riconosce l'avvenuto pagamento degli onorari deducendo che i relativi assegni non sarebbero stati indicati tra quelli che riteneva essere stati incassati dal convenuto senza alcun riscontro.
Tuttavia, non risultano essere stati indicati e prodotti gli assegni che sarebbero stati versati a pagamento delle prestazioni dedotte, la prescrizione presuntiva, tuttavia non può operare, invece, per le somme di cui parte attrice deduce la non debenza in quanto maggiori di quanto fatturato per il medesimo periodo.
La stessa parte ha quindi eccepito la prescrizione presuntiva delle ragioni di credito indicata da parte convenuta per avvenuto integrale pagamento.
Di conseguenza di tali crediti, relativamente a quelli di cui ha dichiarato l'avvenuto pagamento, nel presente giudizio in assenza di prova del fatto che dette somme fossero state pagate con assegni o fondi diversi rispetto a quelli elencati e depositati nel presente giudizio - considerata la contestazione da parte del convenuto in ordine alle causali degli assegni stessi - si deve ritenere che gli importi indicati nelle fatture prodotte da parte convenuta debbano essere considerate come pagate con le somme messe a disposizione del convenuto da parte dell'attore.
D'altra parte, non essendo in contestazione nel presente giudizio la sussistenza di inadempimenti professionali da parte del convenuto e non essendo stata istruita la causa sotto tale aspetto, non possono essere prese in considerazione le contestazioni dedotte in ordine al corretto adempimento di attività da parte del convenuto.
In altre parole, il presente giudizio, per come introdotto da parte attrice, riguarda solo l'appropriazione da parte del convenuto di somme consegnategli dall'attore per lo svolgimento dell'attività di commercialista, esulando dall'ambito del giudizio la eventuale contestazione in ordine al corretto adempimento da parte dello stesso.
Di conseguenza la appropriazione può essere ritenuta sussistente solo nel caso che sia dimostrata da un lato la corresponsione - ed in precedenza è stata accertata la ricezione degli assegni fatta eccezione per alcuni indicati come emessi a se medesimo o senza intestatario per i quali non risulta essere stato dimostrato l'incasso da parte del convenuto e non risulta il riconoscimento della ricezione degli specifici assegni nell'elenco degli assegni riconosciuti come ricevuti da parte del convenuto - e dall'altro deve essere dimostrata la assenza di titolo giustificativo o mediante la produzione di documentazione rientrante nella sola disponibilità dell'attore dopo la avvenuta restituzione della contabilità, o mediante la ammissione dell'avvenuto pagamento, conseguente la prospettazione della prescrizione presuntiva - non potendo in questo giudizio essere presa in considerazione la effettiva esecuzione della prestazione fatturata rientrando tale aspetto nella
9 valutazione dell'eventuale danno da responsabilità professionale sotto l'aspetto della restituzione degli onorari in presenza di prestazione erroneamente eseguita, responsabilità che parte attrice ha ribadito in più difese di voler esercitare non nel presente giudizio ma in altro giudizio.
Di fronte alla contestazione di parte convenuta in ordine al fatto che nelle somme corrisposte fosse comprese anche quelle relative alla società Pentagono srl, messa in liquidazione e poi cancellata a decorrere dal 2014, parte attrice si è limitata ad affermare che le spese erano state sostenute con il conto corrente di tale società, salvo precisare, in sede di interrogatorio formale, che i fondi necessari per tale società erano anticipati da lui come persona fisica mediante versamenti sul conto di tale società, senza fornire alcuna prova della emissione di assegni per il pagamento delle spese da parte di detta società per i quali il convenuto ha provato di essersi occupato mediante il deposito di alcuni modelli di pagamento e la produzione di parti del bilancio di tale società dalle quali emergeva la circostanza che la stessa avesse chiuso più bilanci in perdita e che erano indicati una pluralità di debiti tributari che se non soddisfatti al momento della cancellazione sono tecnicamente a carico dei soci e quindi è possibile che le eventuali cartelle di pagamento emesse dopo la cancellazione risulterebbero a carico dell'attore in qualità di socio di detta società ed in tale veste rispondeva degli eventuali debiti della società.
Tirando le fila di quanto emerso nel presente giudizio, considerando la limitazione dello stesso alla sola appropriazione di somme e quindi alle sole somme detenute dal convenuto senza giustificazione,
e tenendo conto che per effetto della restituzione della documentazione contabile la eventuale prova di pagamenti anche diversi rispetto a quelli risultanti dal cassetto fiscale, per il principio di vicinanza della prova era l'attore, anche in presenza di richiesta di ordine di esibizione della relativa documentazione, a dover produrre detta documentazione per poter fornire la prova delle somme effettivamente trattenute dal convenuto senza titolo in presenza delle contestazioni dedotte dal convenuto, si deve affermare quanto segue.
Come si è detto, parte attrice ha provato che la società ha versato tra il Parte_2
2004 ed il 2014, comprendendo sia le somme corrisposte con assegni intestati al convenuto per euro
95.681,89 oltre euro 28.536,58 relativi ad assegni privi di intestazione o intestati a sé medesimo per i quali vi è stato il riconoscimento del convenuto, di un importo di euro 128.160,60.
Relativamente alla posizione del in proprio è stato provato il versamento, tra il 2004 ed il Parte_1
2014, comprendendo sia le somme corrisposte con assegni intestati al convenuto per euro 27.722 oltre euro 814,58 relativi ad assegni privi di intestazione o intestati a sé medesimo per i quali vi è stato il riconoscimento del convenuto, di un importo di euro 28.536,58.
Nessun rilievo hanno gli assegni che risultano intestati alla società concessionaria per la riscossione in quanto detti assegni risultano essere stati regolarmente incassati da detta società e quindi non costituiscono oggetto di contestazione,
10 Per quanto riguarda la società il consulente tecnico ha rintracciato Parte_2
spese per pagamento imposte pari ad euro 15.682,71 ed il pagamento di cartelle per un totale di euro
9.069,54 per un totale di euro 24.752,25. Relativamente alle spese per gli onorari e le spese sostenute dal convenuto risultano fatture emesse nei confronti della società per Parte_2
un importo di euro 72.777 che parte attrice ha riconosciuto di aver pagato eccependo la prescrizione presuntiva.
Di conseguenza risulta provata la esistenza di una causa idonea giustificativa per il trattenimento da parte del convenuto della somma di euro 97.529,25.
Risulterebbe, quindi, una differenza in favore della società pari ad euro 25.689,85.
Per quanto riguarda il a fronte delle somme di cui è stata accertata la avvenuta Parte_1
corresponsione pari ad euro 28.536,58, sono risultati pagamenti per euro 2.794,90 oltre al pagamento di cartelle per un importo di euro 1.554, per un totale di euro 4.384,90.
Relativamente alle spese per gli onorari e le spese sostenute dal convenuto risultano fatture emesse nei confronti della società per un importo di euro 15.150 che parte Parte_2
attrice ha riconosciuto di aver pagato eccependo la prescrizione presuntiva.
Risultano, pertanto, giustificati euro 19.498,90.
La somma non giustificata ammonta, quindi, ad euro 9.037,68.
Tuttavia, si deve considerare che a fronte della contestazione posta in essere in via riconvenzionale per gli onorari che sarebbero stati corrisposti dal per l'attività svolta dal convenuto per Parte_1
la società Pentagono - per un periodo anche domiciliata presso lo studio del convenuto - pari ad euro 29.732 come risulta dalle fatture depositate dal convenuto e per le quali parte attrice ha riconosciuto di averle pagate eccependo tuttavia che il pagamento sarebbe avvenuto attraverso propri versamenti sul conto corrente della società. Pur in assenza di qualsivoglia riscontro da parte attrice e la prova della attività svolta da parte del convenuto, risulta, comunque, che le fatture sono state intestate alla società Pentagono srl.
Essendo la stessa cancellata, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del non in proprio ma nei confronti dello stesso quale socio di detta società. Parte_1
Di conseguenza la questione non è stata ritualmente proposta nell'odierno giudizio risultando essere stata emessa la fattura da parte della società.
In conclusione, deve essere accolta la domanda attrice limitatamente ad euro 25.689,85 in favore della società e ad euro 9.087,68 in favore del . Parte_2 Parte_1
Su dette somme sono dovuti interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale fino a quella del presente giudizio.
Deve, di conseguenza, essere rideterminato l'importo del sequestro concesso con ordinanza n.
8237/2015 in euro 25.689,85 oltre interessi come riconosciuto in favore della società
[...]
[...]
[...] ed in euro 9.037,68, oltre interessi come riconosciuti, in favore di Controparte_4 Parte_1
.
[...]
Deve essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Le spese del presente giudizio, considerata, la soccombenza reciproca, derivante dalla differenza tra la somma riconosciuta e quella richiesta, seguono la soccombenza e, previa compensazione nella misura del 50%, sono liquidate come in dispositivo. Le spese di TU sono state liquidate in euro
3.000”.
§ 5. - Con l'atto di appello nonché hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - comunque previa immediata sospensione della efficacia della sentenza impugnata nella parte in cui riduce il sequestro conservativo - disattesa ogni contraria istanza, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e anche in integrale accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte e non accolte in primo grado, così statuire: IN VIA PRINCIPALE per i motivi esposti, accertata e riconosciuta l'appropriazione indebita da parte del convenuto delle somme al medesimo consegnate e trattenute per motivi estranei alle imposte pagate, condannare il
Sig. a restituire agli attori le somme come accertate e Controparte_3
quantificate dal TU: PEM € 121.491,73 € 35.272,02 oltre interessi dalla Parte_1
data di maturazione dei singoli crediti e rivalutazione monetaria trattandosi di illecito Part extracontrattuale;
a corrispondere alla gli esborsi resisi necessari per la ricostruzione degli illeciti come descritti e quantificati nella misura di € 14.318,96, oltre interessi dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo ovvero nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ci si riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione dei danni ulteriori subiti dai convenuti per effetto della condotta illecita del convenuto, somme non quantificate né quantificabili. Si chiede condannarsi il convenuto a corrispondere spese, competenze ed onorari. Si chiede in particolare condannarsi il convenuto alla refusione delle spese di lite ivi compresa la fase cautelare e quella degli accertamenti peritali.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Si chiede, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, ma a solo scopo prudenziale vista l'assenza di contestazioni sulle circostanze come dedotte e documentate nel giudizio, ammettersi prova per interrogatorio formale e all'esito prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto della citazione numeri 5, 6, 7, 21 da intendersi integralmente ritrascritti, preceduti da vero che. Ci si riporta alle istanze istruttorie e alle deduzioni contenute nelle memorie 183 cpc
(1,2,3). Indica a testi: , residente in [...]. Sospendere. in ogni caso: l'efficacia Testimone_1
esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui riduce la misura del sequestro conservativo.
In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 347 ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la
12 trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 28.05.2019 ha resistito Controparte_3
al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE piaccia alla Corte d' Appello di Roma respingere la richiesta di sospensiva formulata dagli appellanti non sussistendo né il fumus bonis juris né soprattutto il periculum in mora.
NEL MERITO Piaccia alla Corte d'Appello di Roma respingere in toto la richiesta di riforma della sentenza n.791/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così come formulata dagli appellanti, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la predetta sentenza n.791/2019. Con vittoria di spese. Per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere non sufficientemente provate le ragioni di credito vantate dall'appellato si CP_3
formula espressamente APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO e richiamata la domanda riconvenzionale e tutte le eccezioni e contestazioni già formulate con i propri scritti difensivi nel corso del giudizio di primo grado si chiede alla Corte d'Appello di Roma - preliminarmente di ammettere tutti mezzi istruttori già richiesti dal con la propria memoria istruttoria del 18 CP_3 gennaio 2016 ed in particolare: A) l'interpello dell'attore sulle circostanze Parte_1 esposte nei gli undici capitoli all'uopo articolati — con l'ovvia esclusione del capitolo a3) già assunto. B) La prova per testi articolata in tre capitoli escutendo il teste indicato sig. . Tes_2
C) Disporre l'integrazione dei quesiti formulati al C.T.U. si da consentire la verifica della totalità dei rapporti economici intercorsi fra le parti fra l'anno 2000 e l'anno 2014 e pertanto anche della totalità delle ragioni di credito vantate dal on la propria domanda riconvenzionale, nonché CP_3
la congruità delle somme corrisposte o comunque dovute dagli attori al convenuto a titolo di onorari e/o rimborsi per l'attività professionale prestata a favore degli stessi, o comunque il loro contenimento entro i limiti delle vigenti tariffe professionali. Nel merito accogliere il presente l'APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO e pertanto accertare e dichiarare: a) che l'attore sig.
, con riferimento alla propria ditta individuale, si è avvalso dell'opera Parte_1 professionale del dott. dall'anno 2000 all'anno 2013 - in particolare per la gestione Controparte_3
annuale della contabilità ed iva e per i dichiarativi completi meglio analiticamente descritti in narrativa, e che è pertanto debitore nei confronti del dott. degli Controparte_3 onorari e delle competenze a questo dovuti quantificandoli in € 21.306,00 oltre iva e cassa di previdenza, od in quella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, condannando
1'appellante sig. a corrispondere l'importo che sarà liquidato con i relativi Parte_1 interessi legali disponendo all'occorrenza e per quanto di ragione la compensazione con quanto in ipotesi dovesse risultare dovuto in accoglimento della domanda di parte appellante b) che l'appellante si è avvalsa dell'opera professionale del dott. Parte_2 CP_3
- dall'anno 2000 all'anno 2013 in particolare per la gestione annuale della contabilità
[...]
13 generale ed iva, per la redazione ed il deposito annuale dei bilanci, per i dichiarativi completi e per alcuni specifici adempimenti, attività tutta meglio analiticamente descritta in narrativa, e che è pertanto debitrice nei confronti del dott. degli onorari e delle Controparte_3 competenze a questo dovuti quantificandoli in € 70.626,00 oltre iva e cassa di previdenza, od in quella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, condannando 1'appellante
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore a corrispondere l'importo che Parte_2 sarà liquidato con i relativi interessi legali disponendo all'occorrenza e per quanto di ragione la compensazione con quanto in ipotesi dovesse risultare dovuto in accoglimento della domanda di parte appellante Con vittoria di spese ed onorari.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in sei motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Nullità della sentenza. Violazione dell'art. 111, VI comma
Cost. e dell'art. 132, II comma, n. 4, c.p.c. in relazione alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata” parte appellante censurava la sentenza di primo grado evidenziando la presenza di una
"motivazione apparente" in quanto la stessa non rendeva percepibili le ragioni della decisione, in quanto consistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice, non consentendone alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 c.c., 2233
c.c., 2697 c.c. illegittimità della sentenza nella parte in cui riconosce al dott. il diritto ai CP_3 compensi professionali” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto come dovuta alla controparte la somma complessiva di euro 87.927,00 a titolo di onorari professionali, avendo tuttavia omesso di considerare: a) che la prestazione aveva determinato innumerevoli e documentati accertamenti ad opera dell'Agenzia delle entrate in danno del contribuente ed era stata quindi resa in maniera, evidentemente, infedele con ciò venendo meno la legittimità della pretesa del professionista, dovendosi considerare totalmente inadempiente;
b) che il su cui incombeva l'onere della prova - stante la contestazione degli attori - non aveva CP_3
mai provato le prestazioni anche nel quantum per cui aveva chiesto ed aveva ottenuto inspiegabilmente cospicui onorari non potendosi considerare la documentazione di formazione
(fatture e parcelle) unilaterale;
c) l'imputazione data dagli appellanti a ciascun pagamento, essendosi attribuita arbitrariamente una diversa imputazione agli assegni versati al d) la CP_3
contraddizione per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei propri onorari quantificati in euro 75.000,00 per poi comunque riconoscere al oltre euro 85.000,00 a titolo di onorari, nonostante l'infedeltà della CP_3
14 prestazione del professionista.
Deduceva che spettava al professionista provare lo svolgimento di attività professionale, per cui si chiedeva il pagamento del compenso e quanto all'imputazione che spettava al creditore, il quale sosteneva che il pagamento fosse da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza di quest'ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Evidenziava altresì la sproporzione tra i presunti onorari che il Tribunale aveva ipotizzato come percepiti dal commercialista (circa euro 85.000) e le imposte pagate, come quantificate dalla ctu nella misura di appena euro 29.101,15 evidenziando che la sentenza aveva errato nel riconoscere il compenso alla stregua di documentazione di formazione unilaterale del professionista quali fatture e avvisi di parcella.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.c. in relazione alla pronuncia che ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che, nonostante le non comprensibili motivazioni del primo giudice, gli attori avevano dedotto di avere pagato, sostenendo di aver saldato i compensi del con indicazione CP_3
anche del numero degli assegni destinati al pagamento dei compensi con la data del relativo incasso quindi avevano eccepito la prescrizione presuntiva.
Indi evidenziava che il giudice aveva osservato che nella memoria 183 c.p.c. gli attori avevano riconosciuto l'avvenuto pagamento degli onorari deducendo erroneamente che i relativi assegni non sarebbero stati indicati tra quelli ritenuti essere stati incassati dal convenuto senza alcun riscontro, quindi deduceva che considerato che nel giudizio di primo grado non era stato deferito il giuramento decisorio né si era riscontrato alcun riconoscimento di debito, l'eccezione di prescrizione presuntiva doveva ritenersi fondata, con conseguente prescrizione dei crediti professionali asseritamente vantati dal commercialista.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
C.P.C. con riguardo alle prove offerte dagli attori, alle risultanze tutte dell'istruttoria e alle risultanze della TU. Erronea valutazione di elementi di fatto decisivi per il giudizio” parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva da una parte confusamente interpretato e persino espressamente contestato elementi che risultavano accertati, poiché pacifici, documentali e analiticamente ricostruiti dalle parti e confermati dal TU (quali gli assegni consegnati al dott. dalle parti attrici e il relativo ammontare, l'incasso degli stessi CP_3
ad opera del nonché numero e importo delle cartelle esattoriali notificate alle parti attrici CP_3
medesime) e dall'altra, ignorato prove che assumevano, invece, una sicura rilevanza, anche ai fini della valutazione della specifica condotta relativa alla indebita appropriazione di somme quale la lettera con cui il commercialista riconosceva espressamente di avere sottratto somme degli attori, gli estratti conto depositati, gli assegni negoziati.
15 Inoltre, la sentenza impugnata risultava viziata anche in considerazione del fatto che erano state rilevate ipotetiche e pretestuose carenze probatorie quali la responsabilità professionale del dott. la contabilità della società Pentagono, attribuendo valenza a elementi irrilevanti e CP_3
inconferenti quali l'istanza di rateizzazione, ritenuta dimostrata da un mero modulo privo di qualsivoglia attestazione di consegna.
A pag.n.8 dell'impugnazione evidenziava inoltre quanto agli assegni consegnati che "l'incasso da parte del convenuto o da parte di soggetto allo stesso riconducibile degli assegni in questione" costituiva circostanza non contestata dall'appellato ma anzi pacificamente ammessa dal che CP_3
nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva dichiarato espressamente di non contestare il versamento a mani delle somme a lui consegnate dagli appellanti, non comprendendosi quindi le ragioni per cui il primo giudice avesse inteso entrare nel merito di questioni non oggetto di contraddittorio tra le parti, giungendo a ritenere non dimostrata una circostanza comprovata dagli allegati e non oggetto di contestazione tra le parti, contestando l'affermazione della sentenza di primo grado per cui il giudice aveva osservato la carenza del mancato deposito dei "bilanci al fine di verificare se gli importi eventualmente indicati come dovuti al Fisco fossero stati versati o non lo fossero con la indicazione in bilancio del relativo debito" trattandosi di errore in fatto e diritto, in quanto le cartelle esattoriali che li avevano indotti ad avviare il giudizio contro il professionista non traevano causa dal bilancio, ma erano diretta conseguenza delle dichiarazioni dei redditi, predisposte e inviate dallo stesso quale commercialista degli attori e rilevabili dal cassetto fiscale. CP_3
Censuravano quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui si era motivato "Infatti per tali assegni, che sarebbero stati rilasciati in bianco o con intestazione a se medesimo con forma di girata, era necessaria la presenza di idonea documentazione bancaria dalla quale far emergere l'incasso da parte del convenuto o da parte di soggetto allo stesso riconducibile degli assegni in questione" ed ancora "Tuttavia per procedere alla valutazione della quantificazione delle somme di cui si sia appropriato il convenuto sarebbe stata necessaria la completa ricostruzione della contabilità degli attori ed anche quella della società Pentagono s.r.l.".
Soggiungevano che il Tribunale aveva omesso di considerare le risultanze della c.t.u. e la documentazione bancaria completa prodotta, costituita dalle copie degli assegni rilasciata dalla propria banca e che da tale documentazione si evincevano sia i titoli emessi dalla società P.E.M. e dal intestati a (cfr. doc. 4 e 7 fascicolo sequestro depositato in I grado), sia i Parte_1 CP_5
titoli emessi dalla e dal intestati al (cfr. doc. 5 e 8 fascicolo sequestro Pt_3 Parte_1 CP_3
depositato in I grado), sia i titoli emessi dalla P.E.M. e dal intestati a me medesimo o Parte_1
privi di originaria intestazione (cfr. doc. 6 e 9 fascicolo sequestro depositato in I grado).
Precisavano inoltre che dal retro degli assegni era possibile verificare come il vesse CP_3
apposto la propria sottoscrizione ai fini dell'incasso diretto ovvero ai fini della girata in favore di
16 soggetto terzo che apponeva la successiva sottoscrizione, quindi che il regolare pagamento degli assegni, da parte della banca trattaria in favore del o di suo giratario - oltre che dalle copie CP_3
dei titoli, completi delle girate a firma del commercialista - era dimostrato dalla copia completa degli estratti conto della (conto n.13304) e del (conto n. 13303), depositati in Pt_3 Parte_1
primo grado (cfr. doc. 10 e 11 del fascicolo sequestro depositato in I grado), da cui risultava che gli assegni in questione erano stati tratti sui c/c intestati rispettivamente alla società e al ed Parte_1
erano stati incassati.
Medesime censure venivano svolte in relazione alla ricostruzione della somma complessiva percepita dal per il pagamento delle imposte, per cui il Tribunale aveva erroneamente affermato che: CP_3
“Al riguardo al di là delle contestazioni, il convenuto ha prodotto il documento 53 dal quale risultano le somme effettivamente percepite e che quindi devono ritenersi riconosciute, in particolare ciò appare rilevante in presenza di assegni che non risultano essere stati incassati dal convenuto e che quindi trovano conferma in detto documento” (sentenza, pag. 4) “parte convenuta ha riconosciuto di aver ricevuto complessivamente dall'attore nelle plurime vesti un importo complessivo di euro
153.758,2 mentre gli assegni intestati al convenuto e quelli privi di intestazione allo stesso ma riconosciuti come ricevuti dal convenuto ammontano ad euro 156.687,2 (di cui 128.150,6 riconducibili alla società ed euro 28.536,58 riconducibili al Parte_2
)” (sentenza, pag. 9). Parte_1
A tale riguardo deduceva che in giudizio, oltre all'unilaterale conteggio operato dal convenuto per euro 153.758,20, era disponibile la quantificazione proposta dal TU, il quale, nella propria relazione, aveva riferito di avere correttamente ricostruito i pagamenti eseguiti dalla e dal Pt_2
“sulla base dei documenti in atti costituiti da assegni bancari, presenti nel fascicolo di Parte_1 parte attrice” (TU, pag. 13 e pag. 17), quindi dopo avere indicato la modalità di lavoro, lo stesso
TU aveva elencato analiticamente uno per uno tutti gli assegni rinvenuti nella documentazione agli atti, con data di emissione e importo, inserendo una prima tabella degli assegni “emessi dal conto corrente n. 13304 intrattenuto presso la BA RE di NC, Filiale 2 di Roma” intestato alla (TU, pagg. 13 -16) e una seconda tabella degli assegni “emessi dal conto Pt_2 corrente n. 13303 intrattenuto presso la BA RE di NC, Filiale 2 di Roma” intestato al
(TU, pagg. 17 - 19). Parte_1
Dunque, alla luce dell'analitica elencazione di tutti i titoli rinvenuti, il TU aveva redatto due ulteriori tabelle riassuntive dei pagamenti eseguiti con assegni rispettivamente della e del Pt_2
, come di seguito trascritte: Parte_1
Assegni emessi dalla PEM Periodo Importo
intestati a 2004 - 2014 € 95.681,89 CP_3
17 intestati a "me medesimo" non 2004-2013 € 33.158,61 intestati intestati ad 2005-2012 € 17.403,48 CP_5
TOTALE € 146.243,98
Assegni emessi dal Periodo Importo Parte_1
intestati a 2004-2013 € 27.722,00 CP_3
intestati a "me medesimo" / non 2004-2013 € 3.783,58 intestati intestati ad 2005 - 2010 € 3.770,44 CP_5
TOTALE € 35.276,02
Con la conseguenza che i pagamenti in questione, costituenti la provvista versata al dalle CP_3
due parti attrici, ammontavano nel loro complesso ad euro 181.520.00 (TU, pag. 20), ciò malgrado il Tribunale aveva concluso ritenendo provati, non già sulla base dei documenti in atti, ma unicamente “perché vi è stato il riconoscimento del convenuto” (TU, pag. 13), versamenti della per euro 128.160,60 (a fronte di euro 146.243,98 della TU) e del per € 28.536,58 Pt_2 Parte_1
(a fronte di euro 35.276,02 della TU).
Quanto alla contabilità della società Pentagono deduceva che nessun rilievo avrebbe mai potuto assumere la contabilità di detta società, soggetto del tutto estraneo al giudizio e ai c/c interessati dagli assegni azionati, atteso che la società Pentagono era titolare di un conto corrente presso UB BA
RE di NC (n.13305) chiaramente diverso dal conto di titolarità della (n.13304) e di Pt_2
quello di titolarità del (n.13303) e tutti i pagamenti relativi alla detta Pentagono erano stati Parte_1
gestiti dal c/c intestato a tale società, quindi non era mai esistita, né era mai stata in alcun modo dimostrata dal convenuto, alcuna commistione economica e/o contabile tra i tre soggetti in questione.
Allegava inoltre che i pagamenti eseguiti nell'interesse della Pentagono sarebbero stati eseguiti nel
2003 e, dunque, anche in un periodo antecedente a quello oggetto di causa.
Precisava ancora che la sentenza di primo grado aveva del tutto ignorato la lettera del commercialista
(doc.n.24) in cui aveva ammesso proprie responsabilità e distrazione delle somme. CP_3
Quanto alle cartelle esattoriali precisava che il c.t.u. aveva evidenziato come ancora non saldati, euro
111.940,05 per la euro 30.117,99 per , quindi euro Parte_2 Parte_1
142.058,04 in totale.
Ne consegue che a fronte della formulazione del quesito e di indagine analitica e conclusioni lineari
18 del c.t.u. non risultava comprensibile l'affermazione del giudice di prime cure allorquando aveva valorizzato le istanze di rateizzazione degli attori e affermato che nessuna valenza poteva essere attribuita alle eventuali contestazioni effettuate dagli Uffici finanziari, non essendo stato possibile valutare di cosa si trattasse, non avendo l'attore ritenuto di depositare la relativa documentazione.
Ciò in quanto lo stesso Tribunale aveva richiesto espressamente al consulente la verifica delle
“risultanze del cassetto fiscale”, con l'evidente manifestazione di una volontà di recepire in giudizio dette risultanze, qualora presentate nella relazione. Circostanza che si era precisamente verificata, come sopra illustrato.
Contestava inoltre la mancata valorizzazione delle risultanze della c.t.u. deducendo che il consulente dapprima aveva indicato i pagamenti eseguiti dalla nei confronti del Parte_2
elencando analiticamente tutti gli assegni bancari tratti sul c/c intestato alla stessa società, CP_3
riepilogati come segue:
Assegni emessi dalla PEM Periodo Importo
intestati a 2004 -2014 € 95.681,89 CP_3
intestati a "me medesimo" / non 2004-2013 € 33.158,61 intestati intestati ad CP_5
2005 - 2012 € 17.403,48
TOTALE
€ 146.243,98
Aveva poi indicato i pagamenti eseguiti dal nei confronti del elencando Parte_1 CP_3
analiticamente tutti gli assegni bancari tratti sul c/c intestato allo stesso, riepilogati come segue:
Assegni emessi dal Periodo Importo Parte_1
intestati a 2004-2013 € 27.722,00 CP_3
intestati a "me medesimo" / non 2004-2013 € 3.783,58 intestati intestati ad 2005 - 2010 € 3.770,44 CP_5
19 TOTALE € 35.276,02
Concludeva rilevando che “i pagamenti in questione, costituenti la provvista versata al CP_3 dalle due parti attrici, ammontavano nel loro complesso ad euro 181.520,00” (TU, pag. 20).
Quindi i dati così ottenuti sono stati confrontati con i pagamenti effettivamente eseguiti dal evidenziando la relativa differenza: CP_3
assegni imposte pagate differenza consegnati
PEM € 146.243,98 € 24.752,25 € 121.491,73
€ 35.276,02 €4.348,90 € 30.927,12 Parte_1
Totale € 181.520,00 € 29.101,15 152.418,85
Individuate le somme consegnate al e i versamenti dallo stesso eseguiti nei confronti del CP_3
Fisco, il TU aveva infine quantificato i versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali acquisite, accertando che “Le cartelle esattoriali non ancora saldate sono quelle riportate negli allegati F e G, così come risultanti dall'area riservata del sito di alla data del 13/10/2016, e l'importo CP_5 complessivamente dovuto dai due contribuenti (somma dei valori della colonna “Da pagare” eseguita dal TU) dell'elaborato di ammontava ad € 111.940,05 per la CP_5 Parte_2
€ 30.117,99 per il , per complessivi € 142.058,04 (TU, pag. 29).
[...] Parte_1
Alla luce di quanto sopra era quindi evidente che il Tribunale avesse elaborato in maniera esauriente, completa e coerente sotto il profilo logico - argomentativo le risultanze della TU omettendo di rilevare il dato sicuramente più rilevante, ossia che a fronte di versamenti ricevuti per € 181.520.00 il professionista aveva eseguito versamenti di tributi per soli € 29.101,15, con una inspiegabile differenza di € 142.418,85, rimasta in capo al certamente non utilizzata nell'interesse degli CP_3
attori.
§ 8.5 - Con il quinto motivo intestato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2727 e
2729 c.c. con riguardo alla presunzione che gli assegni fossero il corrispettivo degli onorari professionali del commercialista” parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'abnorme importo risultante dalla differenza tra gli importi percepiti dal commercialista e gli importi versati presso gli Uffici competenti a titolo di CP_3
tributi fosse da ritenere versata a titolo di competenze professionali, avendo il Tribunale ritenuto erroneamente “provata la esistenza di una causa idonea giustificativa per il trattenimento da parte del convenuto della somma di euro 97.529,25” (sentenza, pag. 14).
Deduceva inoltre che il corrispettivo al professionista pari ad oltre il triplo delle imposte che era chiamato a versare costituiva circostanza non verosimile, non avendo neppure l'appellato avanzato
20 in giudizio la tesi per cui avesse già percepito onorari professionali mediante gli assegni dedotti dalle parti attrici, meno che mai nella anomala misura indicata dal Tribunale e non a caso, nelle fotocopie degli assegni ove il - di proprio pugno - indicava le causali dei pagamenti, non CP_3
trovava riscontro di pagamenti volti a saldare compensi professionali, mentre al contrario, il professionista aveva persino formulato una espressa domanda riconvenzionale, con cui, sul presupposto di non aver ricevuto pagamenti per le prestazioni professionali rese, aveva rivendicato il pagamento di una somma di circa € 75.000,00.
§ 8.6 - Con il sesto motivo intestato “LA CONDANNA ALLE SPESE” parte appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui accogliendo parzialmente la domanda attrice, aveva previsto la compensazione delle spese di lite "nella misura della metà" e deduceva che a seguito dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado, doveva conseguentemente seguire altresì anche la modifica del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, da porsi integralmente, incluse quelle di c.t.u., esclusivamente a carico dell'appellato.
§ 9. - Parte appellata spiegando “appello incidentale subordinato” ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l'attore , con riferimento alla propria ditta individuale, si era avvalso della Parte_1 sua opera professionale dall'anno 2000 all'anno 2013 - in particolare, per la gestione annuale della contabilità ed iva e per i dichiarativi completi meglio descritti in narrativa, e che era pertanto debitore nei suoi confronti per onorari e competenze a questo dovuti quantificandoli in € 21.306,00 oltre iva e cassa di previdenza, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, con i relativi interessi legali disponendo all'occorrenza e per quanto di ragione la compensazione con quanto in ipotesi dovuto in accoglimento della domanda di parte appellante;
inoltre che l'appellante Parte_2 si era avvalsa della sua opera professionale dall'anno 2000 all'anno 2013 in particolare
[...]
per la gestione annuale della contabilità generale ed iva, per la redazione ed il deposito annuale dei bilanci, per i dichiarativi completi e per alcuni specifici adempimenti, attività descritta in narrativa, e che era pertanto debitrice nei suoi confronti degli onorari e delle competenze pari ad € 70.626,00 oltre iva e cassa di previdenza, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con i relativi interessi legali disponendo all'occorrenza e per quanto di ragione la compensazione con quanto in ipotesi risultato dovuto in accoglimento della domanda di parte appellante.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi dell'appello principale da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono fondati con rigetto dell'appello incidentale infondato per quanto osservato in relazione all'appello principale e comunque inammissibile in difetto di svolgimento di alcuna argomentazione o motivo a sostegno dell'“appello incidentale subordinato”.
Deve infatti osservarsi dalla lettura della comparsa di costituzione del commercialista CP_3
depositata in primo grado che a fronte dell'allegazione delle parti attrici in citazione per cui dinnanzi
21 Part ad una consegna di assegni tratti sul conto corrente della pari ad euro 128.840,28 e di assegni tratti sul conto intestato a pari ad euro 31.505,00 il commercialista si era Parte_1 rispettivamente appropriato di euro 113.742,78 e di euro 28.241,10, l'appellato non ha specificamente contestato ex art.115 c.p.c. l'allegazione così deducendo a pagina 8 “chiaramente non si contesta il versamento a mani del elle somme a questi consegnate quanto l'asserita di distrazione delle CP_3 stesse a fini personali” riservandosi di meglio replicare e dedurre quanto alla misura delle somme consegnate a seguito di ulteriori verifiche e riscontri della copiosa documentazione avversaria.
Ancora il convenuto a pag.n.3 della propria comparsa di risposta ha confermato la prassi del ricevimento della provvista evidenziando che “proprio il informato tempestivamente dal Parte_1
dei pagamenti da effettuare si rifiutava di operare in tal senso direttamente anche solo con CP_3
modalità home banking e richiedeva insistentemente al di provvedere per lui rilasciandogli CP_3
di sua iniziativa i titoli necessari. Detta prassi non è stata dunque in alcun modo sollecitata dal che non la gradiva affatto per gli oneri ed i rischi di custodia connessi ma imposta da CP_3
in forza del rapporto di amicizia corrente tra le parti”. Parte_1
Ritiene quindi il Collegio che da tale contegno si evinca chiaramente la non specifica contestazione ex art.115 c.p.c. a fronte oltretutto di un sequestro conservativo concesso ante-causam, per cui dinnanzi a ricorso cautelare notificato dagli appellanti nel marzo 2015 e successivo atto di citazione per il merito notificato nel giugno 2015 con costituzione dell'appellato il 28 ottobre 2015, questi era tenuto - in ragione delle allegazioni avversarie e considerato il lasso di tempo utile (oltre sette mesi) per replicare specificamente nel merito alle allegazioni e produzioni avversarie già effettuate nella fase cautelare - a giustificare soprattutto la destinazione delle somme consegnate appunto per adempiere agli obblighi fiscali tenuto conto della prassi confermata dallo stesso commercialista.
Invero il convenuto in primo grado non risulta aver affatto specificamente contestato il versamento-incasso delle “somme”, tanto da aver impiegato tale preciso termine, tantomeno risulta aver allegato di non aver incassato gli assegni, quanto di non averli distratti, essendosi invero limitato ad allegare che gli stessi erano stati versati per far fronte ad adempimenti di altra società la Pentagono srl sempre facente capo al per adempimenti e prestazioni per ammontare pari ad euro Parte_1
48.470,00, di cui euro 43.010,00 per propri adempimenti professionali ed euro 5.155,00 per il compenso del liquidatore della società.
Aveva quindi dedotto a pag.n.6 della comparsa di aver sostenuto versamenti fiscali per
Part ammontare pari ad euro 1.877,82 per il ed euro 12.041,43 in favore della , infine Parte_1
aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento di euro 21.306,00 oltre accessori da parte del a titolo di onorari e competenze per gestione della contabilità e dichiarazioni ed euro Parte_1
Part 70.626,00 oltre accessori e cassa da parte della per medesimi adempimenti e deposito dei
22 bilanci, evidenziando con ciò di non aver imputato le somme e gli assegni ai propri compensi, allegando l'inadempimento degli attori e chiedendone la condanna, allegazioni che pertanto non potevano minimamente portare a ritenere una diversa causale degli assegni.
Orbene, da quanto precede considerato che gli attori in primo grado hanno contestato la debenza di somme a titolo di compenso ed eccepito con la prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. oltre alla prescrizione presuntiva, comunque l'inadempimento del commercialista ex art.1460 c.c. per il trattenimento indebito delle somme, versandosi in ambito contrattuale, tale da non giustificare alcun compenso in considerazione delle cartelle esattoriali ricevute, considerato che gli attori in primo grado avevano contestato che le somme dovessero imputarsi ad attività da ricondursi alla Pentagono era onere dell'appellato ex art.2697 c.c. comprovare di aver adempiuto diligentemente al CP_3
mandato professionale e dar conto della sorte delle somme che non ha contestato di aver ricevuto.
A tale riguardo quanto agli importi imputati ad attività della Pentagono - a fronte di propria soggettività e propria liquidità - per quanto dedotto dagli appellanti non risponde a l'id quod plerumque accidit in difetto di adeguati riscontri che altri provvedano al pagamento di debiti altrui, spettando quindi al dimostrare che la dazione degli assegni fosse avvenuta per estinguere CP_3 obbligazioni altrui e tale prova l'appellato non ha fornito essendosi limitato a depositare prospetti e altra documentazione di formazione unilaterale (avvisi di parcelle) articolando una generica e inammissibile prova testimoniale di alcuna utilità a riguardo che di seguito si trascrive: “1) Vero è che il sig. ha svolto le funzioni di liquidatore della Pentagono srl dal mese di novembre Tes_2
2008 al mese di novembre del 2014. 2) Vero è che per l'espletamento di detto incarico il sig. Tes_2 ha ricevuto dal dott. il complessivo importo di € 5.155,00 mediante i seguenti
[...] Controparte_3 assegni: € 1.500,00 ass. 5518869289-11; € 1500,00 assegno 5518869288-10; € 500,00 ass.
5605208684-10 del 18.07.11; € 1155,00 ass. 5609540067-01 del 30.11.11; € 500,00 ass.
5609540052-12 del 17.05.12; 3) Vero è che i predetti assegni erano tutti tratti sul conto n. Del Banco
Desio intestato al dott. , dovendosi precisare che il sentito in Controparte_3 Parte_1 interrogatorio formale all'udienza del 18.05.2016 aveva chiaramente negato di aver impiegato propria provvista per estinguere il debito della Pentagono “non ho fatto ovvero emesso assegni al CP_3
per far fronte a pagamenti della Pentagono fino al 2012 da quando è stata chiusa. Preciso che da quando abbiamo deciso di liquidare la Pentagono io ho comunque continuato ad effettuare per tale soc. i versamenti richiesti dal sua detta necessaria per la chiusura della società attingendo CP_3 sempre dal c/c Pentagono”.
Ancora a fronte dell'eccezione di inadempimento evidenziata nei motivi d'appello comunque svolta dagli attori in prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. in replica alle domande riconvenzionali dell'appellato e a fronte di una distrazione di rilevati importi per cui l'appellato risulta essere stato condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato e di ulteriori conseguenze pregiudizievoli
23 per i clienti esposti alle azioni di recupero della Agenzia delle Entrate, risultava legittima l'eccezione di cui all'art.1460 c.c..
Del resto il c.t.u. incaricato in primo grado di effettuare le verifiche fiscali è giunto ad evidenziare che il valore complessivo delle cartelle esattoriali non saldate era pari ad €.142.058,02, pari ad euro 111.940,05 per la PEM ed euro 30.117,99 per , soggiungendo che “Si Parte_1 rappresenta comunque che il suddetto valore dei “versamenti dovuti” si ritiene sottodimensionato in quanto, da un'analisi compiuta dal TU sulle più recenti cartelle notificate ai due contribuenti (e ricomprese negli allegati F e G), è emerso che:1) le più recenti cartelle riferite alla Parte_2 riguardano l'anno d'imposta 2012; 2) le più recenti cartelle riferite al Sig.
[...] Parte_1 riguardano l'anno d'imposta 2011. In relazione a ciò, atteso che il periodo d'indagine si conclude nel 2014, si ritiene che il debito fiscale evidenziato nel prospetto di cui sopra nella colonna
“versamenti dovuti” non includa: 1) per la le annualità 2013 e 2014; Parte_2
2) per il Sig. le annualità 2012, 2013 e 2014”. Parte_1
Orbene a fronte di simile condotta del professionista tale da aver comportato una condanna irrevocabile penale a carico dello stesso per appropriazione indebita e l'esposizione degli appellanti ad ulteriori esazioni esattoriali comprensive di interessi e sanzioni risulta fondata l'eccezione sollevata dagli appellanti in ragione della gravità dell'inadempimento del commercialista tale da giustificare l'eccezione di inadempimento, trattandosi di prestazioni ricomprese nelle stesse annualità oggetto delle distrazioni che quindi debbono essere valutate complessivamente non potendosi apprezzare la spettanza degli importi richiesti dal commercialista in presenza di così gravi e rilevanti inadempimenti non potendosi ritenere adempiente il commercialista incaricato della gestione della contabilità della redazione dei bilanci e dei dichiarativi che poi non adempia il mandato del pagamento delle incombenze fiscali, avendo gli appellanti vieppiù contestato l'ammontare del credito del commercialista con ciò eludendosi l'eccezione di prescrizione presuntiva incompatibile anche con l'eccezione di inadempimento.
Del resto gli stessi appellanti hanno evidenziato che le cartelle esattoriali che li avevano indotti ad avviare il giudizio contro il professionista erano diretta conseguenza delle dichiarazioni predisposte dal commercialista, con la conseguenza che l'obbligazione del professionista complessivamente valutata non poteva considerarsi correttamente adempiuta avendo accettato – per sua stessa ammissione - la prassi di ricevere la provvista per gli adempimenti fiscali con ciò non avendo portato a termine il proprio incarico professionale generando ulteriori danni a carico dei due appellanti.
A ciò deve aggiungersi il capo di imputazione penale “imputato del delitto previsto e punito
Co dagli articoli 81 cpv 646, 61 numero 7 e 11 perché in diverse occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso si appropriava al fine di trarne profitto di euro 119.760,78 per imposte non versate
24 per conto per gli anni 2003- 2012 (debito complessivo verso Parte_2 CP_5
euro 132.345,40) ed euro 34.741,25 per quanto attiene alle imposte non pagate per conto di dal 1998 al 2009, somme delle quali aveva il possesso nella sua qualità di Parte_1
commercialista avente la gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali e contabili della società e personali di omettendo di utilizzare tali Parte_2 Parte_1
somme per lo scopo loro proprio e di effettuare i relativi adempimenti fiscali con l'aggravante di aver agito con abuso della sua qualità di commercialista di fiducia di e della Parte_1 [...]
e di aver causato alla persona offesa un danno di rilevante entità. In Roma fino Parte_2 al 28 luglio 2014”, pressoché corrispondente agli importi richiesti in questa sede, dovendosi evidenziare che per quanto comprovato dagli appellanti l'imputato risulta essere stato condannato irrevocabilmente.
Orbene, dalla sentenza della S.C. penale (prodotta dagli appellanti) che ha rigettato il ricorso dell'imputato a seguito della sentenza penale d'appello (in atti) di condanna per appropriazione indebita è dato leggersi “Non risulta contestata la circostanza, emergente pagina 5 della sentenza di primo grado, per cui le dichiarazioni relative al ritiro e alla dazione degli assegni, pari ad Euro
134.858,28 tratti dal conto della società e Euro 31.097,50 tratti dal conto personale, risultavano riscontrate in sede di indagini preliminari della PG incaricata che aveva accertato che il beneficiario prevalente risultava essere l'imputato. Peraltro, risulta anche accertato che, quando gli assegni erano stati emessi a favore di altri soggetti (I.P., e V.M.) costoro, sentiti a SIT, avevano CP_7
confermato che il beneficiario finale è regolarmente l'imputato. Le contestazioni si appuntano piuttosto su profili relativi alla esistenza di riscontri in ordine all'affermazione per cui tali pagamenti avrebbero dovuto essere considerati come liquidazioni delle competenze professionali del ricorrente.
2.2. Le doglianze articolate in sede di ricorso in ordine alla effettiva destinazione delle somme contestate risultano prive di fondamento…”. Part Da quanto precede incontestata quindi la dazione ed incasso di euro 128.840,28 per la ed euro 31.505,00 per il per quanto dedotto dagli appellanti in primo grado (pag.n.6 atto di Parte_1
citazione), non contestato e vieppiù accertato anche in sede penale, non considerabili gli importi imputati alla Pentagono e i compensi richiesti dal professionista per quanto sopra osservato, debbono scomputarsi i soli pagamenti fiscali effettivamente riscontrati dal c.t.u. nominato in primo grado pari
Part ad euro 24.752,25 per la ed euro per 4.348,90 con la conseguenza che gli importi da Parte_1
Part restituirsi alla ammontano ad euro 104.088,03 e quelli da restituire al ammontano ad Parte_1
euro 27.156,10.
Quindi rispetto alla sentenza di primo grado che risulta aver riconosciuto euro 25.689,85 alla ed euro 9.087,68 al , debbono riconoscersi ulteriori euro Parte_2 Parte_2 Parte_1
Part 78.398,18 in favore della ed euro 18.068,42 per il oltre interessi legali dalla data Parte_1
25 della domanda giudiziale (23.06.2015) sino al soddisfo, per quanto già riconosciuto dal primo giudice e non oggetto di gravame, non potendosi liquidare ulteriori esborsi per spese di foto-copisteria per le produzioni documentali, per le spese bancarie e per le parcelle legali in quanto non oggetto di specifica censura e non riconosciute in primo grado.
Quanto infine al motivo dell'appellante circa la parziale compensazione delle spese effettuata in primo grado non si rinvengono elementi per confermarsi la statuizione del primo giudice, in considerazione della riforma della sentenza, essendosi riconosciuti in questa sede importi pressoché corrispondenti alle richieste degli attori quali evidenziate a pag.n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ne consegue pertanto la rideterminazione delle spese di lite incluse quelle di c.t.u., da porsi a carico dell'appellato, tenuto conto del decisum, sia per il primo grado quanto per il secondo grado.
§ 11. – Passando quindi alle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito (ma non della fase cautelare per cui non vi è stata alcuna specifica censura) seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13 agosto 2022, n.
147, con applicazione dei minimi per la sola fase di trattazione in appello in difetto di istruttoria applicato il quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00):
Giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: euro 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio: euro 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: euro 5.670,00
Fase decisionale: euro 4.253,00
Compenso tabellare: euro 14.103,00
Giudizio d'appello:
Fase di studio della controversia: euro 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: euro 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: euro 2.163,00
Fase decisionale: euro 5.103,00
Compenso tabellare: euro 12.154,00.
Su ciascuno dei suddetti importi dovrà trovare applicazione l'aumento di cui all'art.4 del d.m.
n.55/2014 e ss.mm. per la pluralità di parti assistite.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale integralmente
26 rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] con atto di citazione notificato in data 21.02.2019, e sull'appello incidentale Parte_2
proposto da avverso la sentenza n.791/2019 resa in data 11.01.2019 Controparte_3
dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale - confermata nel resto la sentenza di primo grado - rispetto a quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado, condanna l'appellato al pagamento di ulteriori euro 78.398,18 in favore di Controparte_3
ed al pagamento di ulteriori 18.068,42 in favore di Parte_2 Parte_1
oltre interessi legali per ciascuno degli appellanti dal 23.06.2015 sino al soddisfo.
[...]
2) Rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
3) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3
favore della e di liquidate per entrambi Parte_2 Parte_1
complessivamente per il primo grado in euro 18.333,90 per compensi professionali euro
545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado complessivamente in euro 15.800,20 per compensi professionali euro 803,50 per esborsi oltre spese forfettarie iva e cpa.
4) Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado definitivamente a carico dell'appellato.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_3
Roma, 4.02.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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