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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/05/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, iscritta al n. 510 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Nizza n. 59 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Orietta Bonifacio, che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
E
nata a [...] l'[...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bevagna n. 46 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Cardinali, che la rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 22 aprile 2024 e 23 aprile 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 agosto 1970 hanno contratto matrimonio (trascritto nei re- gistri dello stato civile del comune di Genova parte II, serie A, n. 1465), che dalla loro unione sono nati i figli e che le parti dichia- Persona_1 Persona_2
rano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto non essendosi più ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale.
2. La casa familiare in Tessennano (VT), via Guglielmo Marconi n. 12, sarà divisa attraverso l'assegnazione del piano strada alla sig.ra la quale, potrà inoltre CP_1
godere in via esclusivo del terrazzo esterno, sempre al piano strada, posto lateral- mente all'abitazione come da planimetria allegata (all. 6), mentre, il sig. Parte_1
resterà al piano sottostrada e avrà accesso esclusivo al cancello dell'immobile con relativa rampa, il tutto come meglio evidenziato alla planimetria allegata con espressa rinuncia reciproca alle servitù di passaggio.
3. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. Il sig. terrà in uso esclusivo l'autovettura Citroen tg. Parte_1
CD310DT, la sig.ra terrà in uso esclusivo l'autovettura Opel Corsa tg. CP_1
FF110JH e ciascuno provvederà in via esclusiva al pagamento dei relativi oneri
(tasse, assicurazione e manutenzione).
5. La sig.ra potrà asportare dal piano interrato e, dunque, acquisire la titola- CP_1
rità esclusiva dei seguenti beni: i) mobilio della camera da letto;
ii) congelatore;
iii) forno elettrico;
iv) macchina del caffè elettrica;
v) scopa elettrica;
vi) il 50% della biancheria del bagno e della camera da letto;
vii) il 50% di piatti bicchieri e posate
(ad eccezione del servizio di piatti decorato che resterà al sig. ; viii) il 50% Parte_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
delle pentole e della biancheria per la cucina;
xiv) il asporterà dall'appar- Parte_1
tamento al piano strada la camera da letto.
6. In ragione del fatto che la sig.ra si trasferirà al piano strada, attualmente CP_1
disabitato e non adeguatamente manutenuto, il sig. ha corrisposto, con Parte_1
bonifico bancario il 50% dell'importo riguardante le opere necessarie ad effettuare la manutenzione di tale porzione immobiliare pari ad € 1.650,00 oltre IVA. Con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra ne rilascia quietanza. CP_1
7. La sig.ra si impegna a lasciare il piano sottostrada dove attualmente con- CP_1
vive entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
8. In generale i coniugi hanno definito ogni loro rapporto economico ed ogni tipo di onere e/o obbligo discendente dal matrimonio in capo ai ricorrenti (anche di tipo economico e/o assistenziale), viene meno a partire dall'omologazione del de- creto di separazione, fermo restando il rispetto reciproco tra le parti.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Genova per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, iscritta al n. 510 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Nizza n. 59 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Orietta Bonifacio, che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
E
nata a [...] l'[...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bevagna n. 46 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Cardinali, che la rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 22 aprile 2024 e 23 aprile 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 agosto 1970 hanno contratto matrimonio (trascritto nei re- gistri dello stato civile del comune di Genova parte II, serie A, n. 1465), che dalla loro unione sono nati i figli e che le parti dichia- Persona_1 Persona_2
rano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto non essendosi più ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale.
2. La casa familiare in Tessennano (VT), via Guglielmo Marconi n. 12, sarà divisa attraverso l'assegnazione del piano strada alla sig.ra la quale, potrà inoltre CP_1
godere in via esclusivo del terrazzo esterno, sempre al piano strada, posto lateral- mente all'abitazione come da planimetria allegata (all. 6), mentre, il sig. Parte_1
resterà al piano sottostrada e avrà accesso esclusivo al cancello dell'immobile con relativa rampa, il tutto come meglio evidenziato alla planimetria allegata con espressa rinuncia reciproca alle servitù di passaggio.
3. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. Il sig. terrà in uso esclusivo l'autovettura Citroen tg. Parte_1
CD310DT, la sig.ra terrà in uso esclusivo l'autovettura Opel Corsa tg. CP_1
FF110JH e ciascuno provvederà in via esclusiva al pagamento dei relativi oneri
(tasse, assicurazione e manutenzione).
5. La sig.ra potrà asportare dal piano interrato e, dunque, acquisire la titola- CP_1
rità esclusiva dei seguenti beni: i) mobilio della camera da letto;
ii) congelatore;
iii) forno elettrico;
iv) macchina del caffè elettrica;
v) scopa elettrica;
vi) il 50% della biancheria del bagno e della camera da letto;
vii) il 50% di piatti bicchieri e posate
(ad eccezione del servizio di piatti decorato che resterà al sig. ; viii) il 50% Parte_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
delle pentole e della biancheria per la cucina;
xiv) il asporterà dall'appar- Parte_1
tamento al piano strada la camera da letto.
6. In ragione del fatto che la sig.ra si trasferirà al piano strada, attualmente CP_1
disabitato e non adeguatamente manutenuto, il sig. ha corrisposto, con Parte_1
bonifico bancario il 50% dell'importo riguardante le opere necessarie ad effettuare la manutenzione di tale porzione immobiliare pari ad € 1.650,00 oltre IVA. Con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra ne rilascia quietanza. CP_1
7. La sig.ra si impegna a lasciare il piano sottostrada dove attualmente con- CP_1
vive entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
8. In generale i coniugi hanno definito ogni loro rapporto economico ed ogni tipo di onere e/o obbligo discendente dal matrimonio in capo ai ricorrenti (anche di tipo economico e/o assistenziale), viene meno a partire dall'omologazione del de- creto di separazione, fermo restando il rispetto reciproco tra le parti.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Genova per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 4 di 4