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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10947 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa OS GA Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287 /2025 avente ad oggetto Separazione Giudiziale promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN RI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.BASILE CP_1
FR , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2025 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in Napoli il 24.01.2015 dalla cui unione non nascevano figli, che dopo anni di armonia il cominciava a essere sempre meno partecipe alla comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi fino al venir meno dell'affectio coniugalis, di non lavorare e di non percepire alcun reddito occupandosi unicamente dell'anziana madre, di essere proprietaria dell'immobile sito in Via Belvedere 98 ove viveva con la madre;
di sopravvivere unicamente grazie al sostegno della propria madre, che il lavorava come receptionist presso l'Hotel Nuovo Rebecchino sito in CP_1
Corso Garibaldi 356 in Napoli, che egli era proprietario dell'immobile sito in Via Annella Massimo
46.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la separazione, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del resistente di 400,00 euro mensili con adeguamento ISTAT come per legge.
In data 02.07.2025 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che i coniugi dopo il matrimonio erano andati a vivere presso l'abitazione di proprietà della coabitando con i genitori della stessa sino al 2018, che Parte_1 successivamente il a causa di continui litigi con i suoceri, si trasferiva presso l'abitazione CP_1 paterna ove ha risieduto sino al 2021 allorchè si trasferiva presso l'immobile di sua proprietà acquistato nel 2017 con l'aiuto dei propri familiari, che in virtù del predetto acquisto il resistente chiedeva alla di trasferirsi definitivamente presso la detta abitazione per convivere e che Parte_1 la ricorrente si rifiutava di trasferirsi restando a vivere presso i propri genitori in Via Belvedere 98, che tale condizione aveva quindi incrinato il rapporto matrimoniale, di essere stato assunto in modo saltuario dal 2024 presso l'Hotel Nuovo Rebecchino con contratti a termine per la sostituzione del personale assente, di aver prodotto nell'ultimo anno un reddito di 2.957,00€ di non essere titolare di pensioni , di non percepire sussidi , di non possedere titoli o quote societarie e di essere titolare esclusivamente di una postepay, di contro la ricorrente risultava essere proprietaria dell'immobile di
Via Belvedere 98 e convivente con la madre titolare di pensione, che la resistente era nella piena capacità lavorativa e che ella non aveva voluto reperire un lavoro stabile.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
All'udienza ex art 473 bis n.21 c.p.c. del 18.09.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
A questo punto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ -Nulla stabilire in ordine alla casa coniugale avendo i coniugi stabilito reciproche sistemazioni abitative, autonome e distinte in immobili di loro proprietà; - nulla stabilire a titolo di mantenimento personale di un coniuge in favore dell'altro essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
- compensare integralmente tra le parti le spese processuali”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4 , parte II, , S.A,SEZ. O , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa OS GA
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa OS GA Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287 /2025 avente ad oggetto Separazione Giudiziale promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN RI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.BASILE CP_1
FR , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2025 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in Napoli il 24.01.2015 dalla cui unione non nascevano figli, che dopo anni di armonia il cominciava a essere sempre meno partecipe alla comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi fino al venir meno dell'affectio coniugalis, di non lavorare e di non percepire alcun reddito occupandosi unicamente dell'anziana madre, di essere proprietaria dell'immobile sito in Via Belvedere 98 ove viveva con la madre;
di sopravvivere unicamente grazie al sostegno della propria madre, che il lavorava come receptionist presso l'Hotel Nuovo Rebecchino sito in CP_1
Corso Garibaldi 356 in Napoli, che egli era proprietario dell'immobile sito in Via Annella Massimo
46.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la separazione, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore a carico del resistente di 400,00 euro mensili con adeguamento ISTAT come per legge.
In data 02.07.2025 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare il resistente esponeva che i coniugi dopo il matrimonio erano andati a vivere presso l'abitazione di proprietà della coabitando con i genitori della stessa sino al 2018, che Parte_1 successivamente il a causa di continui litigi con i suoceri, si trasferiva presso l'abitazione CP_1 paterna ove ha risieduto sino al 2021 allorchè si trasferiva presso l'immobile di sua proprietà acquistato nel 2017 con l'aiuto dei propri familiari, che in virtù del predetto acquisto il resistente chiedeva alla di trasferirsi definitivamente presso la detta abitazione per convivere e che Parte_1 la ricorrente si rifiutava di trasferirsi restando a vivere presso i propri genitori in Via Belvedere 98, che tale condizione aveva quindi incrinato il rapporto matrimoniale, di essere stato assunto in modo saltuario dal 2024 presso l'Hotel Nuovo Rebecchino con contratti a termine per la sostituzione del personale assente, di aver prodotto nell'ultimo anno un reddito di 2.957,00€ di non essere titolare di pensioni , di non percepire sussidi , di non possedere titoli o quote societarie e di essere titolare esclusivamente di una postepay, di contro la ricorrente risultava essere proprietaria dell'immobile di
Via Belvedere 98 e convivente con la madre titolare di pensione, che la resistente era nella piena capacità lavorativa e che ella non aveva voluto reperire un lavoro stabile.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
All'udienza ex art 473 bis n.21 c.p.c. del 18.09.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
A questo punto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ -Nulla stabilire in ordine alla casa coniugale avendo i coniugi stabilito reciproche sistemazioni abitative, autonome e distinte in immobili di loro proprietà; - nulla stabilire a titolo di mantenimento personale di un coniuge in favore dell'altro essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
- compensare integralmente tra le parti le spese processuali”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.4 , parte II, , S.A,SEZ. O , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa OS GA
Dott.ssa Immacolata Cozzolino