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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 306/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 306 del Reg. Gen. dell'anno 2021, vertente tra
[...]
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Natale AR CodiceFiscale_1
Polimeni del Foro di Reggio Calabria, nei confronti di (CF: ) CP_1 CodiceFiscale_2
(CF: ), (CF: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
), (CF: , (CF:
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
), (CF: , tutti eredi legittimi C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 di rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avvocato Persona_1
Giovanni Gurnari e dall'avvocata Francesca Gangemi, entrambi del foro di Reggio Calabria, nonché nei confronti di (CF: ), in qualità di erede CP_2 CodiceFiscale_8
testamentario di , parimenti rappresentato e difeso, unitamente e Persona_1 disgiuntamente, dall'avvocato Giovanni Gurnari e dall'avvocata Francesca Gangemi succitati.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 343/2021 pubblicata il 28 aprile 2021, il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda d'usucapione proposta dagli eredi di ER
, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione della quota del 50% dei terreni
[...]
siti nei Comuni di PA e BR in capo a . Persona_1
2.1. La causa – più precisamente – verte sull'acquisto del diritto di comproprietà per la quota del 50% dei terreni (originariamente di proprietà esclusiva di ) da parte di AR
, il quale aveva – a suo dire – esercitato il possesso pubblico, pacifico e Persona_1
continuativo per oltre vent'anni.
2.2. Dopo il decesso di , gli eredi legittimi e testamentari insistevano nella Persona_1
causa per ottenere il riconoscimento dell'usucapione.
2.3. Il giudice accertava come avesse soddisfatto i requisiti per Persona_1
l'usucapione, e attribuiva la quota del 50% dei terreni all'erede testamentario , CP_2
rigettando le pretese degli altri eredi legittimi.
2.4. La sentenza – inoltre – disponeva la prosecuzione del giudizio, per la formazione delle quote materiali da attribuire ai comproprietari e . CP_2 AR
2.5. Avverso tale provvedimento propone appello , chiedendo alla Corte AR
d'appello di Reggio Calabria di riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti di seguito.
2.6. Preliminarmente, l'appellante censura la sentenza asserendo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e la conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
2.7. Egli sostiene come l'atto di citazione non sia mai stato notificato correttamente, e come il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio i vizi della procedura di notificazione, ordinando la rinnovazione della stessa.
2.8. Parte appellante – inoltre – contesta l'omessa declaratoria d'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, lamentando come il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento del tentativo di mediazione (obbligatorio in materia di usucapione e diritti reali).
2 2.9. Nel merito – poi – censura la sentenza del primo giudice nella parte AR in cui il Tribunale ha ritenuto possibile l'usucapione d'una mera quota percentuale del bene da parte del compossessore, sostenendo come il possesso esercitato da Persona_1 non sia stato esclusivo e come – pertanto – non fosse possibile dichiarare l'usucapione della quota del 50% della proprietà del bene.
2.10. Con altro motivo – ancora – l'appellante lamenta la carenza di legittimazione attiva di il quale – in quanto destinatario d'una disposizione testamentaria a titolo CP_2 particolare – non sarebbe se non un mero legatario (e non già erede) di , Persona_1
pertanto privo della legittimazione a succedere nel processo al proprio dante causa.
2.11. – inoltre – chiede venga accertata la falsità delle deposizioni testimoniali, e ER
l'impossibilità d'un possesso protratto – nella specie – per venti anni.
2.12. Egli evidenzia – infatti – come non abbia potuto esercitare il Persona_1
possesso per venti anni a causa della sua detenzione carceraria, in quanto condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza penale del Tribunale di Locri n. 45 del 6 maggio 1995, divenuta esecutiva il 28 gennaio 1998.
2.12.1. La detenzione, protrattasi almeno fino al 2001, avrebbe interrotto il possesso, di talché le dichiarazioni testimoniali rese da , e appaiono in contrasto con Tes_1 Tes_2 Tes_3 le risultanze documentali, le quali dimostrano l'impossibilità d'un possesso continuato per venti anni.
2.13. Con un ultimo motivo di appello, infine, l'appellante rileva come l'usucapione non sarebbe potuta maturare anche in ragione dell'esistenza d'un contratto d'affitto su fondo rustico, stipulato nel 2016 tra e il figlio , e regolarmente AR CP_3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, contratto con il quale veniva trasferita la gestione dei terreni a , impedendo a d'esercitare il possesso sui CP_3 Persona_1
fondi.
3. Parti appellate contestano l'appello in ogni sua parte, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto.
3.1 Esse – in particolare – eccepiscono l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellante, mai presentati nel corso del primo grado di giudizio, e insistono affinché la
Corte ne rilevi l'inammissibilità, e contestano – in particolare – l'asserita nullità dell'atto di citazione e della notifica, dimostrando la corrispondenza tra la raccomandata e l'atto di citazione.
3.2 Nel merito, gli appellanti affermano come il possesso utile ad usucapire si sia protratto per oltre venti anni, e come le argomentazioni dell'appellante siano infondate e pretestuose,
3 e confutino l'esistenza di un contratto di fitto tra l'appellante e il figlio . 3.3 CP_3
Infine, chiedono il rigetto delle nuove richieste istruttorie formulate dall'appellante, ritenendole inammissibili, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. All'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va subito precisato come la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in confronto d'un contraddittore necessario, ma pretermesso (nel primo giudizio) a motivo della nullità della notificazione dell'atto introduttivo (come compiuta nei suoi confronti).
5.1. Nel caso di specie – dunque – la statuizione di prima cura deve intendersi viziata da nullità, essendosi il processo svolto in assenza del litisconsorte necessario: irritualmente (o meglio: mai effettivamente) evocato in giudizio.
5.2. L'avviso di ricevimento prodotto dagli appellati (a sostegno della regolarità del procedimento di notificazione del libello (d'incardinamento della causa in prima cura) è – infatti – inidoneo alla prova del perfezionamento del tripartito procedimento notificatorio (il cui ultimo adempimento, appunto rappresentato dalla trasmissione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., non appare dimostrato): l'avviso controverso – a ben vedere –
è carente del numero della spedizione, conseguentemente non è associabile a un piego specifico, e non può ritenersi sufficiente (rispetto al fine per cui esso è previsto) soltanto in virtù della presenza – al suo interno – del riferimento al progressivo cronologico, non essendo quest'ultimo tale da consentire l'univoca instaurazione d'un collegamento certo fra l'avviso medesimo e una spedizione particolare.
5.3. La deduzione degli appellati – a mente della quale avrebbe AR
(indirettamente, ma – ai fini notificatori qui indagati – non meno correttamente) ricevuto il piego (contenente l'avviso di deposito dell'atto di citazione – come asseritamente notificato ex art. 140 c.p.c. – presso la Casa comunale di PA) per tramite del figlio , CP_3 siccome recatosi (quest'ultimo) all'ufficio postale di Roghudi, allo scopo di ritirare la cosiddetta raccomandata informativa (dell'avvenuto deposito), e sottoscrivere (in quella occasione) il relativo avviso di ricevimento – è insuscettibile di superare le obiezioni avanzate da
[...]
. AR
5.4. Non risultano – invero – confutate dagli appellati (aspiranti usucapenti, e introduttori del primo grado) le risultanze della certificazione anagrafica esibita dall'appellante, in forza della quale il destinatario della notifica non è un convivente di suo figlio , non potendo – CP_3 pertanto – il precitato essere ascritto (in vista dell'individuazione del CP_3
4 procedimento di notifica appropriato al caso, e della valutazione circa l'osservanza delle apposite prescrizioni codicistiche) alla categoria dei familiari conviventi.
5.5. Sebbene il contenuto dell'attestazione anzidetta possa essere astrattamente oltrepassato (dimostrando il fatto della convivenza – presso lo stesso luogo – fra destinatario formale del plico e materiale ricevitore del plico stesso, raggiunto dall'ufficiale giudiziario o postale in occasione del tentativo di notifica), nessuna prova è stata fornita o proposta dagli appellanti, circa la difformità al vero del certificato anagrafico prodotto dall'appellante.
5.6. A ciò si aggiunga come non vi sia certezza circa l'avvenuta delega – ipoteticamente rilasciata dal padre al figlio – per il ritiro del plico, inferita dagli appellanti (quale antecedente
– a loro avviso ineludibile – della consegna del plico a , presso l'ufficio CP_3
postale di Roghudi) ma non documentata.
6. Per tutto quanto chiarito sopra – allora – le circostanze a) dell'irreperibilità – sull'avviso di ricevimento – del numero dell'atto (cui l'avviso stesso sarebbe associato), b) dell'estraneità del figlio ( ) di alla categoria dei familiari conviventi (di CP_3 AR [...]
), c) della mancata consegna del plico (più precisamente: della raccomandata AR informativa dell'avvenuto deposito) presso il domicilio di (come affermato AR dagli stessi appellanti, espliciti nel dichiarare l'avvenuto ritiro del piego in ufficio postale a
Roghudi), e d) dell'omessa dimostrazione della delega al ritiro (del piego) dal padre al figlio, così come dell'eventuale, effettiva convivenza del figlio col padre (in ipotetico contrasto con le risultanze dell'autorità amministrativa), non può dirsi raggiunta la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
7. Non essendo stato – quindi – ritualmente citato, nel primo grado di giudizio, un contraddittore necessario, e non essendo stata disposta l'integrazione del contradditorio con tale parte processuale nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, quest'ultima deve dichiararsi affetta da nullità insanabile: vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
8. Per i predetti motivi, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 comma 2 c.p.c.
9. La novità, peculiarità e complessità della vicenda – nondimeno – depongono per la compensazione integrale delle spese processuali, per ambo i gradi del processo.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , AR CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , nella qualità di eredi legittimi di Parte_4 Parte_5 Parte_6 ER
, nonché nei confronti di , quest'ultimo nella qualità d'erede
[...] CP_2
testamentario di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Persona_1
- dichiara la nullità della sentenza;
- per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Locri;
- assegna conseguentemente alle parti il termine previsto dalla legge per la riassunzione della vertenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali di ambo i gradi.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 306 del Reg. Gen. dell'anno 2021, vertente tra
[...]
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Natale AR CodiceFiscale_1
Polimeni del Foro di Reggio Calabria, nei confronti di (CF: ) CP_1 CodiceFiscale_2
(CF: ), (CF: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
), (CF: , (CF:
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
), (CF: , tutti eredi legittimi C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 di rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avvocato Persona_1
Giovanni Gurnari e dall'avvocata Francesca Gangemi, entrambi del foro di Reggio Calabria, nonché nei confronti di (CF: ), in qualità di erede CP_2 CodiceFiscale_8
testamentario di , parimenti rappresentato e difeso, unitamente e Persona_1 disgiuntamente, dall'avvocato Giovanni Gurnari e dall'avvocata Francesca Gangemi succitati.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 343/2021 pubblicata il 28 aprile 2021, il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda d'usucapione proposta dagli eredi di ER
, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione della quota del 50% dei terreni
[...]
siti nei Comuni di PA e BR in capo a . Persona_1
2.1. La causa – più precisamente – verte sull'acquisto del diritto di comproprietà per la quota del 50% dei terreni (originariamente di proprietà esclusiva di ) da parte di AR
, il quale aveva – a suo dire – esercitato il possesso pubblico, pacifico e Persona_1
continuativo per oltre vent'anni.
2.2. Dopo il decesso di , gli eredi legittimi e testamentari insistevano nella Persona_1
causa per ottenere il riconoscimento dell'usucapione.
2.3. Il giudice accertava come avesse soddisfatto i requisiti per Persona_1
l'usucapione, e attribuiva la quota del 50% dei terreni all'erede testamentario , CP_2
rigettando le pretese degli altri eredi legittimi.
2.4. La sentenza – inoltre – disponeva la prosecuzione del giudizio, per la formazione delle quote materiali da attribuire ai comproprietari e . CP_2 AR
2.5. Avverso tale provvedimento propone appello , chiedendo alla Corte AR
d'appello di Reggio Calabria di riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti di seguito.
2.6. Preliminarmente, l'appellante censura la sentenza asserendo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e la conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
2.7. Egli sostiene come l'atto di citazione non sia mai stato notificato correttamente, e come il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio i vizi della procedura di notificazione, ordinando la rinnovazione della stessa.
2.8. Parte appellante – inoltre – contesta l'omessa declaratoria d'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, lamentando come il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento del tentativo di mediazione (obbligatorio in materia di usucapione e diritti reali).
2 2.9. Nel merito – poi – censura la sentenza del primo giudice nella parte AR in cui il Tribunale ha ritenuto possibile l'usucapione d'una mera quota percentuale del bene da parte del compossessore, sostenendo come il possesso esercitato da Persona_1 non sia stato esclusivo e come – pertanto – non fosse possibile dichiarare l'usucapione della quota del 50% della proprietà del bene.
2.10. Con altro motivo – ancora – l'appellante lamenta la carenza di legittimazione attiva di il quale – in quanto destinatario d'una disposizione testamentaria a titolo CP_2 particolare – non sarebbe se non un mero legatario (e non già erede) di , Persona_1
pertanto privo della legittimazione a succedere nel processo al proprio dante causa.
2.11. – inoltre – chiede venga accertata la falsità delle deposizioni testimoniali, e ER
l'impossibilità d'un possesso protratto – nella specie – per venti anni.
2.12. Egli evidenzia – infatti – come non abbia potuto esercitare il Persona_1
possesso per venti anni a causa della sua detenzione carceraria, in quanto condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza penale del Tribunale di Locri n. 45 del 6 maggio 1995, divenuta esecutiva il 28 gennaio 1998.
2.12.1. La detenzione, protrattasi almeno fino al 2001, avrebbe interrotto il possesso, di talché le dichiarazioni testimoniali rese da , e appaiono in contrasto con Tes_1 Tes_2 Tes_3 le risultanze documentali, le quali dimostrano l'impossibilità d'un possesso continuato per venti anni.
2.13. Con un ultimo motivo di appello, infine, l'appellante rileva come l'usucapione non sarebbe potuta maturare anche in ragione dell'esistenza d'un contratto d'affitto su fondo rustico, stipulato nel 2016 tra e il figlio , e regolarmente AR CP_3 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, contratto con il quale veniva trasferita la gestione dei terreni a , impedendo a d'esercitare il possesso sui CP_3 Persona_1
fondi.
3. Parti appellate contestano l'appello in ogni sua parte, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto.
3.1 Esse – in particolare – eccepiscono l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellante, mai presentati nel corso del primo grado di giudizio, e insistono affinché la
Corte ne rilevi l'inammissibilità, e contestano – in particolare – l'asserita nullità dell'atto di citazione e della notifica, dimostrando la corrispondenza tra la raccomandata e l'atto di citazione.
3.2 Nel merito, gli appellanti affermano come il possesso utile ad usucapire si sia protratto per oltre venti anni, e come le argomentazioni dell'appellante siano infondate e pretestuose,
3 e confutino l'esistenza di un contratto di fitto tra l'appellante e il figlio . 3.3 CP_3
Infine, chiedono il rigetto delle nuove richieste istruttorie formulate dall'appellante, ritenendole inammissibili, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. All'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va subito precisato come la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in confronto d'un contraddittore necessario, ma pretermesso (nel primo giudizio) a motivo della nullità della notificazione dell'atto introduttivo (come compiuta nei suoi confronti).
5.1. Nel caso di specie – dunque – la statuizione di prima cura deve intendersi viziata da nullità, essendosi il processo svolto in assenza del litisconsorte necessario: irritualmente (o meglio: mai effettivamente) evocato in giudizio.
5.2. L'avviso di ricevimento prodotto dagli appellati (a sostegno della regolarità del procedimento di notificazione del libello (d'incardinamento della causa in prima cura) è – infatti – inidoneo alla prova del perfezionamento del tripartito procedimento notificatorio (il cui ultimo adempimento, appunto rappresentato dalla trasmissione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., non appare dimostrato): l'avviso controverso – a ben vedere –
è carente del numero della spedizione, conseguentemente non è associabile a un piego specifico, e non può ritenersi sufficiente (rispetto al fine per cui esso è previsto) soltanto in virtù della presenza – al suo interno – del riferimento al progressivo cronologico, non essendo quest'ultimo tale da consentire l'univoca instaurazione d'un collegamento certo fra l'avviso medesimo e una spedizione particolare.
5.3. La deduzione degli appellati – a mente della quale avrebbe AR
(indirettamente, ma – ai fini notificatori qui indagati – non meno correttamente) ricevuto il piego (contenente l'avviso di deposito dell'atto di citazione – come asseritamente notificato ex art. 140 c.p.c. – presso la Casa comunale di PA) per tramite del figlio , CP_3 siccome recatosi (quest'ultimo) all'ufficio postale di Roghudi, allo scopo di ritirare la cosiddetta raccomandata informativa (dell'avvenuto deposito), e sottoscrivere (in quella occasione) il relativo avviso di ricevimento – è insuscettibile di superare le obiezioni avanzate da
[...]
. AR
5.4. Non risultano – invero – confutate dagli appellati (aspiranti usucapenti, e introduttori del primo grado) le risultanze della certificazione anagrafica esibita dall'appellante, in forza della quale il destinatario della notifica non è un convivente di suo figlio , non potendo – CP_3 pertanto – il precitato essere ascritto (in vista dell'individuazione del CP_3
4 procedimento di notifica appropriato al caso, e della valutazione circa l'osservanza delle apposite prescrizioni codicistiche) alla categoria dei familiari conviventi.
5.5. Sebbene il contenuto dell'attestazione anzidetta possa essere astrattamente oltrepassato (dimostrando il fatto della convivenza – presso lo stesso luogo – fra destinatario formale del plico e materiale ricevitore del plico stesso, raggiunto dall'ufficiale giudiziario o postale in occasione del tentativo di notifica), nessuna prova è stata fornita o proposta dagli appellanti, circa la difformità al vero del certificato anagrafico prodotto dall'appellante.
5.6. A ciò si aggiunga come non vi sia certezza circa l'avvenuta delega – ipoteticamente rilasciata dal padre al figlio – per il ritiro del plico, inferita dagli appellanti (quale antecedente
– a loro avviso ineludibile – della consegna del plico a , presso l'ufficio CP_3
postale di Roghudi) ma non documentata.
6. Per tutto quanto chiarito sopra – allora – le circostanze a) dell'irreperibilità – sull'avviso di ricevimento – del numero dell'atto (cui l'avviso stesso sarebbe associato), b) dell'estraneità del figlio ( ) di alla categoria dei familiari conviventi (di CP_3 AR [...]
), c) della mancata consegna del plico (più precisamente: della raccomandata AR informativa dell'avvenuto deposito) presso il domicilio di (come affermato AR dagli stessi appellanti, espliciti nel dichiarare l'avvenuto ritiro del piego in ufficio postale a
Roghudi), e d) dell'omessa dimostrazione della delega al ritiro (del piego) dal padre al figlio, così come dell'eventuale, effettiva convivenza del figlio col padre (in ipotetico contrasto con le risultanze dell'autorità amministrativa), non può dirsi raggiunta la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
7. Non essendo stato – quindi – ritualmente citato, nel primo grado di giudizio, un contraddittore necessario, e non essendo stata disposta l'integrazione del contradditorio con tale parte processuale nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, quest'ultima deve dichiararsi affetta da nullità insanabile: vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
8. Per i predetti motivi, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 comma 2 c.p.c.
9. La novità, peculiarità e complessità della vicenda – nondimeno – depongono per la compensazione integrale delle spese processuali, per ambo i gradi del processo.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , AR CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , nella qualità di eredi legittimi di Parte_4 Parte_5 Parte_6 ER
, nonché nei confronti di , quest'ultimo nella qualità d'erede
[...] CP_2
testamentario di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Persona_1
- dichiara la nullità della sentenza;
- per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Locri;
- assegna conseguentemente alle parti il termine previsto dalla legge per la riassunzione della vertenza;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali di ambo i gradi.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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