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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1160 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. PALLESCHI MICHELA la quale chiede la decisione con vittoria di spese trattandosi di prestazione di natura indennitaria e per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna la CTU, ne chiede il rinnovo ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160 2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. PALLESCHI MICHELA
( , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/ AVVOCATURA INAIL 67100 CP_1 P.IVA_1
L'AQUILA con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in ” Guyon bilaterale” e lamentava che l' aveva riconosciuto una lesione CP_2
dell'integrità psicofisica nella misura del 2%.
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale addotte con una menomazione pari o superiore al 6%..
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso il giudizio ritenendo che Per_1
“sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il signor risulti Parte_1
affetto dalla malattia professionale denunciata e già valutata dai sanitari dell' CP_1
in misura del 2% e che in ragione del progressivo peggioramento dei disturbi algo- disfunzionali, appare attualmente in grado di dar luogo ad una invalidità permanente pari al QUATTRO PER CENTO della totale, in termini di danno biologico, a far data dalla visita del sottoscritto (1/03/2025). Per quanto attiene la menomazione complessiva, si ritiene che la valutazione del danno, tenuto conto delle note formule, sia stimabile complessivamente nell'ordine dell'11%, in considerazione dell'invalidità permanente precedentemente riconosciuta al periziando e valutata nella misura del
6% (“Esiti frattura ossa nasali;
Arto inferiore sinistro: non evidenti deviazioni assiali ed accorciamento dell'arto, ipotonotrofia muscoli della gamba, caviglia con eccedenza perimetrale + 1 cm in assenza di evidenti disturbi di circolo, articolarità della TPA limitata di 1/2 nei movimenti di escursione in flesso estensione ed in pronosupinazione.
Deambulazione regolare”) e dell'1% (“ipoacusia da rumore”). Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito al codice 165 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità - Fino a 6).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento. Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite atteso che l'aumento dell'invalidità permanente riconosciuto dal ricorrente decorre da data successiva al ricorso possono essere integralmente compensate, tenuto conto anche della minima differenza tra quanto accertato dal CTU
e quanto riconosciuto dall' . CP_1
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 4%
e così complessivamente nella misura del 11% previa unificazione con quanto riconosciuto dall' per altra patologia;
CP_1
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla visita peritale del 1.3.2025, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza