TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1612/2024 V.G.
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1612 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
Parte 1 , nato in [...] il [...]
e
ノnata in PRESENZANO (CE) il 9/03/1968, entrambi elettivamente Parte 2
domiciliati in CASSINO (FR) VIA ENRICO DE NICOLA N.93 presso lo studio dell'Avv. ZITTI
ATTILIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4.12.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile il 26.06.2014 in PRESENZANO (CE) e di aver avuto durante la convivenza la figlia Per 1 ( il
20.03.2005), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, ad eccezione dell'affidamento e collocamento della figlia Per 1 sulla quale nulla può disporsi, stante la maggiore età della stessa, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt 2 un assegno di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili
400,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1612 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
4.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 26/06/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di PRESENZANO (CE) dell'anno 2014, al n.1, parte I;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4.12.2024
Il PresidenteIl Giudice relatore
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1612 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
Parte 1 , nato in [...] il [...]
e
ノnata in PRESENZANO (CE) il 9/03/1968, entrambi elettivamente Parte 2
domiciliati in CASSINO (FR) VIA ENRICO DE NICOLA N.93 presso lo studio dell'Avv. ZITTI
ATTILIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4.12.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile il 26.06.2014 in PRESENZANO (CE) e di aver avuto durante la convivenza la figlia Per 1 ( il
20.03.2005), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, ad eccezione dell'affidamento e collocamento della figlia Per 1 sulla quale nulla può disporsi, stante la maggiore età della stessa, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt 2 un assegno di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili
400,00 oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1612 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
4.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 26/06/2014, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di PRESENZANO (CE) dell'anno 2014, al n.1, parte I;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4.12.2024
Il PresidenteIl Giudice relatore
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)