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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/12/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2875/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA LORI ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Arezzo, Via Paolo Uccello, n. 6
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLITA DEL MIRA del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata nel di lei studio in Firenze, Piazza Vittorio Veneto, n.4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis n. 29 c.p.c. depositato in data 18/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente chiesto la modifica di cui alle condizioni della sentenza n.
737/2018 pronunciata dal Tribunale di Arezzo alle seguenti condizioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento paritario e residenza anagrafica della stessa presso la madre IG.ra
[...]
Parte_2
2) Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare l'attuale e futuro domicilio e le eventuali variazioni oltre un recapito telefonico, al fine di consentire una propria reperibilità per ogni necessità della figlia
I genitori hanno concordato tra loro il seguente protocollo.
CP_1
trascorrerà due settimane consecutive alternativamente tra il padre e la madre dalla
[...]
sera prima di cena (intorno alle 18.00) sino alla DOMENICA prima di cena (intorno Pt_3
alle 18.00) della seconda settimana
Festivita'
Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, la settimana di natale e quella del capodanno.
Quindi, nel rispetto dell'alternanza annuale, la figlia trascorrerà con l'uno genitore la settimana dalla fine della scuola (quest'anno dal 23.12.2024) al 30.12.2024 e con l'altro la settimana dal
30.12.2024 al 6.01.2025.
Per il corrente anno, questa settimana sarà trascorsa con la madre. L'anno successivo con il padre e così via.
Durante le festività pasquali, trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per entrambi i periodi festivi, i genitori potranno accordarsi secondo un calendario diverso tenuto conto delle rispettive esigenze e delle necessità della figlia.
Vacanze Estive trascorrerà due settimane consecutive alternativamente tra il padre e la madre dalla Per_1
sera prima di cena (intorno alle 18.00) sino alla prima di cena (intorno Pt_3 Pt_3
alle 18.00) della seconda settimana. Ciascun genitore dovrà comunque informare l'altro delle proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire eventuali periodi di vacanza lontano da casa.
*****
Resta inteso che ogni periodo di vacanza (anche con un solo pernotto lontano dalla dimora abituale), dovrà essere comunicato preventivamente all'altro genitore, anche se il periodo prescelto rientrasse nella propria settimana di competenza.
Resta inteso che la IG.ra e il sig. potranno, in qualsiasi momento, prevedere Pt_2 Parte_1
consensualmente diverse e più ampie modalità soggiorno, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della libertà di movimento e di organizzazione, anche lavorativa dei genitori.
3) Considerato il collocamento paritario il padre e la madre contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia senza che venga corrisposto alcun genere di assegno all'altro genitore.
4) Entrambi i genitori convengono che le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra entrambi.
5) Sempre in punto di mantenimento diretto della figlia minore ed a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, la IG.ra il IG. convengono che devono ritenersi Pt_2 Parte_1
comprese nel mantenimento diretto, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione (comprese le utenze), e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco
(comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
baby sitter;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio);
6) ancora in punto di contributo di mantenimento della figlia minore ed a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie e convengono che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno ordinario-mensile, le seguenti spese straordinarie suddivise nelle seguenti categorie:
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra gli stessi genitori: tasse di iscrizione, assicurazione scolastica, libri scolastici, spese trasporto extrascolastico, mensa, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto dei farmaci prescritti dai medici ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche SSN in difetto di accordo con specialista privato, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Le suddette spese dovranno essere debitamente documentate.
Spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione tra gli stessi genitori:
Scolastiche: iscrizione a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
; viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludico o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanti necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da pattuire, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di detta risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa anticipazione sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 7) Ciascun genitore provvederà in proprio alle spese che dovessero rendersi necessarie per eventuali servizi di baby sitting per coprire alcune ore nel periodo in cui viene affidata secondo il Per_1
calendario facente parte del presente ricorso
8) Ciascun genitore provvederà a fornire a un corredo di abbigliamento che che la Per_1
bambina utilizzerà nel periodo che trascorrerà con il padre o con la madre, al fine di evitare che la bambina debba far uso di una valigia ogni qualvolta deve spostarsi dal padre o dalla madre.
9) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, u.c., c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2875/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA LORI ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Arezzo, Via Paolo Uccello, n. 6
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLITA DEL MIRA del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata nel di lei studio in Firenze, Piazza Vittorio Veneto, n.4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis n. 29 c.p.c. depositato in data 18/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente chiesto la modifica di cui alle condizioni della sentenza n.
737/2018 pronunciata dal Tribunale di Arezzo alle seguenti condizioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento paritario e residenza anagrafica della stessa presso la madre IG.ra
[...]
Parte_2
2) Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare l'attuale e futuro domicilio e le eventuali variazioni oltre un recapito telefonico, al fine di consentire una propria reperibilità per ogni necessità della figlia
I genitori hanno concordato tra loro il seguente protocollo.
CP_1
trascorrerà due settimane consecutive alternativamente tra il padre e la madre dalla
[...]
sera prima di cena (intorno alle 18.00) sino alla DOMENICA prima di cena (intorno Pt_3
alle 18.00) della seconda settimana
Festivita'
Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, la settimana di natale e quella del capodanno.
Quindi, nel rispetto dell'alternanza annuale, la figlia trascorrerà con l'uno genitore la settimana dalla fine della scuola (quest'anno dal 23.12.2024) al 30.12.2024 e con l'altro la settimana dal
30.12.2024 al 6.01.2025.
Per il corrente anno, questa settimana sarà trascorsa con la madre. L'anno successivo con il padre e così via.
Durante le festività pasquali, trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per entrambi i periodi festivi, i genitori potranno accordarsi secondo un calendario diverso tenuto conto delle rispettive esigenze e delle necessità della figlia.
Vacanze Estive trascorrerà due settimane consecutive alternativamente tra il padre e la madre dalla Per_1
sera prima di cena (intorno alle 18.00) sino alla prima di cena (intorno Pt_3 Pt_3
alle 18.00) della seconda settimana. Ciascun genitore dovrà comunque informare l'altro delle proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire eventuali periodi di vacanza lontano da casa.
*****
Resta inteso che ogni periodo di vacanza (anche con un solo pernotto lontano dalla dimora abituale), dovrà essere comunicato preventivamente all'altro genitore, anche se il periodo prescelto rientrasse nella propria settimana di competenza.
Resta inteso che la IG.ra e il sig. potranno, in qualsiasi momento, prevedere Pt_2 Parte_1
consensualmente diverse e più ampie modalità soggiorno, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della libertà di movimento e di organizzazione, anche lavorativa dei genitori.
3) Considerato il collocamento paritario il padre e la madre contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia senza che venga corrisposto alcun genere di assegno all'altro genitore.
4) Entrambi i genitori convengono che le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra entrambi.
5) Sempre in punto di mantenimento diretto della figlia minore ed a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, la IG.ra il IG. convengono che devono ritenersi Pt_2 Parte_1
comprese nel mantenimento diretto, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione (comprese le utenze), e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco
(comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
baby sitter;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio);
6) ancora in punto di contributo di mantenimento della figlia minore ed a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie e convengono che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno ordinario-mensile, le seguenti spese straordinarie suddivise nelle seguenti categorie:
Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra gli stessi genitori: tasse di iscrizione, assicurazione scolastica, libri scolastici, spese trasporto extrascolastico, mensa, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto dei farmaci prescritti dai medici ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche SSN in difetto di accordo con specialista privato, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Le suddette spese dovranno essere debitamente documentate.
Spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione tra gli stessi genitori:
Scolastiche: iscrizione a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
; viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludico o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanti necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da pattuire, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di detta risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa anticipazione sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 7) Ciascun genitore provvederà in proprio alle spese che dovessero rendersi necessarie per eventuali servizi di baby sitting per coprire alcune ore nel periodo in cui viene affidata secondo il Per_1
calendario facente parte del presente ricorso
8) Ciascun genitore provvederà a fornire a un corredo di abbigliamento che che la Per_1
bambina utilizzerà nel periodo che trascorrerà con il padre o con la madre, al fine di evitare che la bambina debba far uso di una valigia ogni qualvolta deve spostarsi dal padre o dalla madre.
9) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, u.c., c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni