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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. RI Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA conIGliere dr. Gianfranco PLACENTINO conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 419/2017 R.G. avverso la sentenza n. 546/2017 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 990/2009 R.G. , avente ad oggetto: risarcimento danni
T R A
(c.f. ), anche quale esercente p.t. la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale su (c.f. ), Persona_1 C.F._2
(c.f. ) ed (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Campobasso presso lo studio C.F._4 dell'avv. Nicola Cerulli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in appello - pec: APPELLANTI Email_1
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
Campobasso presso lo studio dell' avv. Arturo Messere -pec: , dal quale è rappresentato e difeso in giudizio, Email_2 congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Ferdinando Massarella -pec:
con procura in calce alla comparsa di risposta Email_3
in appello APPELLATO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
Campobasso presso lo studio dell'avv. Roberto Sallustio - pec:
, che lo rappresenta e difende, in sostituzione del Email_4
precedente difensore, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATO
(c.f. ), elettivamente Per_1 Controparte_3 C.F._7
domiciliato in Campobasso presso lo studio dell'avv. Antonio Pietrunti, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - pec: APPELLATO Email_5
(p.Iva ), con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Campobasso, in persona del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in
Campobasso presso lo studio dell'avv. Salvatore Fratangelo, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e di provvedimento del direttore generale n.5/2018 APPELLATA
(p.Iva , con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Campobasso, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso
2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Fratangelo, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_3
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio dell'avv. Antonio
Ferri che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello -pec: APPELLATA Email_6
[nuova denominazione assunta a seguito di atto di Controparte_7
fusione per incorporazione di (già , Controparte_8 Controparte_9 [...]
(p.I. ), con sede in Bologna, in Controparte_10 P.IVA_4
persona del procuratore ad negotia p.t., rappresentata e difesa giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Roberta Camarda – pec:
APPELLATA Email_7
(c.f. ), Controparte_11 P.IVA_5
con sede in , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso CP_10 presso lo studio dell'avv. Mario Pietrunti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di chiamata in causa in primo grado – pec: Email_8
APPELLATA
che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_4
1528108 (c.f. ), in persona del procuratore speciale del rappresentante P.IVA_6
generale per l'Italia, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di
3 costituzione in appello dall'avv. Stanislao Giammarino, con il quale è elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio dell'avv. RI Vittoria Farinacci -pec:
.salerno.it APPELLATA Email_9 CP_12
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_13 C.F._8 CP_14
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._9 Controparte_15
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Cerulli in forza di C.F._10 procura allegata all'atto di intervento in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Campobasso - pec: INTERVENTORI Email_1
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Cerulli per appellanti ed interventori si riporta al contenuto dell'atto di appello e dell'atto di intervento, oltre che alle richieste
e conclusioni ivi rassegnate, confidando nel loro integrale accoglimento, anche alla luce della espletata ctu avv.ti Massarella e Messere per appellato CP_1
ci si riporta alla comparsa di risposta, a tutte le richieste, domande, eccezioni e conclusioni formulate nel corso del giudizio e contenute nei verbali di causa, nonché alla documentazione prodotta ed alla c.t.p., insistendo per il rigetto delle avverse, contrarie, richieste, domande, eccezioni e conclusioni;
la c.t.u. depositata in questo grado ha
4 escluso responsabilità di sorta in capo al dott. ci si oppone alla rinnovazione CP_1
della c.t.u. avv. Sallustio per appellato CP_2
a) rigettare l'appello;
b) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale, dichiarare che i danni così come lamentati da parte appellante non sono da ascriversi al dott. quale conseguenza dell'operato di quest'ultimo o, comunque, della CP_2
condotta da egli tenuta;
c) sempre in via subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche parziale, ove il dott. dovesse essere ritenuto corresponsabile, CP_2
previa quantificazione percentuale pro quota ai fini della distribuzione della colpa con gli altri corresponsabili, dichiarare la compagnia assicurativa “ Controparte_16
tenuta a manlevare e garantire esso, dott. da ogni conseguenza
[...] CP_2
pregiudizievole ed esborso che dovesse ricevere e conseguire, in forza della polizza dedotta in giudizio avv. A.Pietrunti per l'appellato Controparte_3
A) Preliminarmente, fissare nuova udienza per esame della consulenza depositata e per eventuali controdeduzioni;
B) in ogni caso, accogliere le conclusioni rese nei precedenti scritti di difesa e qui riproposte:
-in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del proposto appello anche ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.;
-in via principale, rigettare il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, inammissibile, improponibile ed improcedibile
5 Avv. Fratangelo per appellate e CP_4 Controparte_5
per : insiste nella richiesta di rinnovazione della ctu redatta dal dr. e CP_4 Persona_2
dalla prof.ssa con richiesta di nomina di un nuovo collegio peritale al fine di Per_3
garantire imparzialità di giudizio;
in ogni caso, impugna, per quanto di ragione, le conclusioni dalle altre parti chiedendone il rigetto e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello per : insiste nella richiesta di rinnovazione della ctu e ogni caso, Controparte_5
eccepisce la mancata riproposizione nel presente grado di appello della domanda di manleva avanzata in primo grado dal dr. nei confronti della deducente CP_2
e, quindi impugna, per quanto di ragione, le conclusioni dalle altre parti CP_4
chiedendone il rigetto e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello avv. Ferri per appellata Controparte_17 in via principale, rigettare integralmente l'appello, poiché inammissibile ed infondato;
- in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale, accertare e dichiarare che i danni lamentati dalla parte attrice-appellante non sono conseguenza dell'operato, ovvero della condotta del dott. ; Controparte_2
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale anche nei confronti del dott. , ove ritenuto Controparte_2
eventualmente corresponsabile con gli altri appellati, graduarne e quantificarne, in misura percentuale, la relativa colpa ai fini della distribuzione, pro quota, del risarcimento con gli altri corresponsabili;
6 - in caso di condanna del dott. al risarcimento, dichiarare l'obbligo di Controparte_2
di manlevare e tenere indenne l'assicurato nei limiti della somma di Controparte_18
€ 516.456,90, corrispondente al massimale di polizza, esonerando la Compagnia assicuratrice da ogni altro onere;
- condannare, in ogni caso, i soccombenti alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio avv. Camarda per l'appellata Controparte_19
in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da
[...]
in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 Per_1
, nonché dai e avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_3
546/2017 del Tribunale di Campobasso, con vittoria di spese del presente giudizio in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma totale e/o parziale della sentenza impugnata, dovesse riconoscere in capo all'appellato dott. una qualsiasi Pt_1
responsabilità per i fatti per cui è causa, accertare e dichiarare che la polizza
[...]
opera solo a secondo rischio, per le somme eccedenti il massimale di Controparte_7 polizza garantito dall'Assicuratore dell' , Assicurazione e, Parte_5 Parte_4 per l'effetto, dichiarare tenuta a manlevare e condannare : Controparte_7
a tenere indenne il proprio assicurato solo per somme eccedenti il suddetto massimale, contenendo la condanna nei limiti della garanzia di polizza;
sempre con vittoria di spese di causa avv. M.Pietrunti per l'appellata Controparte_11
A) preliminarmente, rinviare la causa per l'esame della depositata CTU, che in ogni caso impugna per quanto di ragione, e per eventuali controdeduzioni anche tecniche in forza della richiesta di concessione di termine qui formalmente avanzata;
7 B) in via subordinata:
-in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità delle domande di condanna direttamente proposte dall'appellante nei confronti della deducente società, anche per carenza di legittimazione attiva;
-in via principale, rigettare il proposto appello in quanto infondato, inammissibile ed improcedibile, così confermando la sentenza di primo grado avv. Giammarino per appellata CP_20 evidenzia che gli sono stati chiamati in causa in primo grado Parte_4 dall' a seguito della domanda di manleva proposta dal dott. Controparte_5
nei suoi confronti;
il dott. non ha tempestivamente riproposto in CP_21 CP_21
questa sede la domanda di manleva nei confronti del suo datore di lavoro ( CP_5
, con la conseguenza che nessuna domanda può essere stata validamente avanzata
[...] da quest'ultimo nei confronti degli esponenti, rispetto ai quali la sentenza di primo grado
è passata in giudicato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 546 pubblicata il 19/09/2017, il Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica ha rigettato la domanda avanzata con citazione notificata il
18-22/05/2009 da , in proprio e quale genitore dei minori , Parte_1 Pt_2
e , per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Pt_3 Persona_1
patrimoniali subiti jure proprio e jure haereditatis per la morte di Persona_4
(n. il 10/02/1967 e deceduta il 10/06/2004), coniuge e madre degli attori, danni
[...]
richiesti nella misura di 400.000,00 euro per ciascun congiunto o nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
il primo giudice ha inoltre dichiarato integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti attrici ed i convenuti, nonché
8 fra i convenuti ed i terzi chiamati in causa, in considerazione della complessità del quadro tecnico oggetto dell'esame medico legale, ponendo a carico degli attori le spese di ctu.
Gli attori avevano imputato la morte della alla negligenza, imprudenza ed CP_13
imperizia dei convenuti -il medico di famiglia il primario del Controparte_1 reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso Donato Santopuoli ed il medico del reparto di rianimazione dello stesso ospedale Persona_5
convenendo inoltre in giudizio ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. l (la
[...] CP_4
quale aveva chiamato in garanzia la . Controparte_11
aveva chiamato in causa per esserne garantito la Controparte_2 CP_6
, nonché, in riferimento all'estensione di responsabilità ex art. 28 Cost., la
[...]
(a sua volta chiamante in causa gli Controparte_5 Parte_4
, mentre aveva chiamato in garanzia la allora Pt_4 Persona_5
. CP_22
-- Avverso tale sentenza, notificata il 25/09/2017, , in proprio e quale Parte_1
genitore di -all'epoca ancora minore-, nonché ed Persona_1 Parte_2
, divenuti maggiorenni, hanno proposto appello dinanzi a questa Corte Parte_3
con citazione notificata il 25/10/2017, formulando le seguenti conclusioni:
1) Riconoscere e dichiarare la responsabilità degli appellati sanitari, a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, per l'evento morte della IG.ra ; Persona_4
2) Riconoscere e dichiarare la responsabilità dell' a titolo di Controparte_23
responsabilità per contratto sociale di spedalità e/o per responsabilità extracontrattuale in relazione al decesso della IG.ra ; Persona_4
9 3) Per l'effetto condannare gli appellati, in solido tra loro e con le rispettive compagnie di assicurazione e secondo la diversa graduazione di responsabilità ritenuta equa dalla
Corte e proporzionale alle rispettive colpe al risarcimento dei danni a favore di: -Di
[...]
, coniuge, , e , figli, mediante Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
pagamento della somma di € 400.000,00 ciascuno o altra ritenuta di giustizia;
somme tutte maggiorate di rivalutazione e interessi come per legge dal momento del decesso della congiunta;
Persona_4
4) Condannare gli appellati, sempre in solido o secondo la diversa graduazione di responsabilità ritenuta equa dalla Corte e proporzionale alle rispettive colpe al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, maggiorate degli accessori di legge.
Le parti appellate hanno riproposto alcune delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado, alcune di esse previa eccezione di inammissibilità dell'appello, ed hanno comunque chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado.
E' stata espletata in questa sede nuova consulenza medica d'ufficio tramite il medico legale dr. , ed all'esito di tale attività istruttoria, con comparsa depositata Persona_6
l'8/07/2021, hanno spiegato intervento in giudizio , Controparte_13 CP_14
ed , AN della defunta ,
[...] Controparte_15 Persona_4
dichiarando di riportarsi alle richieste degli appellanti e chiedendo, negli stessi termini di cui alle conclusioni di questi ultimi, la condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti per effetto della morte della congiunta, da liquidare in 166.713,90 euro in favore di ed in 176.520,60 euro ciascuno in favore degli altri Controparte_13
interventori, o nelle somme ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
10 Ravvisata la necessità di integrazione degli elementi su cui fondare la decisione, sia sul piano medico specialistico che su quello medico legale, è stata disposta ulteriore consulenza tecnica d'ufficio collegiale affidata al medico legale dr. ed Persona_7 all'infettivologa prof. Per_3
La Corte si è riservata all'esito per la decisione con ordinanza del 18/04/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della
Cancelleria.
2.-- Deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento in appello dei AN . CP_13
Come rilevato da diverse parti appellate, contrariamente a quanto asserito nella intestazione della comparsa di intervento nel presente grado, i AN non CP_13
risultano essere stati parte ad alcun titolo del giudizio dinanzi al tribunale (nel quale gli stessi risultano unicamente menzionati nelle memorie conclusionali, pur non essendo costituiti): è pertanto esclusa qualsiasi possibilità per gli stessi di spiegare intervento in appello -facoltà normalmente preclusa a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso -art.111 c.
p.c.-
L'unica eccezione a tale regola è prevista dall'art. 344 c.p.c. per i terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c., vale a dire che intendano far valere un diritto autonomo rispetto a quello in contestazione fra le parti originarie ed incompatibile con la situazione giuridica accertata con la sentenza di primo grado, oppure con quella che, in ipotesi, potrebbe venire accertata nella sentenza di appello, situazione pacificamente non ricorrente nella fattispecie, nella quale, in ogni caso, non è configurabile in alcun modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 2011/n.
11 29766; Cass. 2012/n. 20696; Cass. 2013/n. 24412, che ha ritenuto inammissibile l'intervento volto non ad evitare un pregiudizio, bensì a realizzare una pretesa).
3.-- Con riferimento alla questione dell'inammissibilità dell'appello proposto dai Pt_1 per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., anch'essa posta da alcuni appellati e comunque rilevabile d'ufficio, la Corte ritiene che l'impugnazione in esame sia conforme alla previsione normativa.
L'atto di appello contiene l'inequivoca indicazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della pronuncia impugnata.
L'art. 342 c.p.c. deve infatti interpretarsi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass., sez. un. n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294;
Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
4.-- Va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di capacità processuale dell'attore ribadita in questa sede dall' Controparte_5
: non occorreva infatti l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art.
[...]
320 c.c. per la proposizione da parte di della domanda risarcitoria anche Parte_1
12 per conto dei figli, minori all'epoca del giudizio di primo grado, trattandosi di azione avente funzione conservativa (Cass. 2003/n. 7546 e Cass. 2019/n.8461).
Va aggiunto che nel presente grado la procura speciale è stata conferita al difensore ex art. 83 c.p.c. da ed , divenuti maggiorenni nelle more Pt_2 Parte_3 dell'impugnazione, mentre per , che ha raggiunto la maggiore età nel Persona_1
corso del giudizio di appello, opera il principio per cui la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, ove non vi sia necessità di rinnovare la procura ad litem (Cass. Sez. III, sentenza n. 2333 del
16/02/2001).
5.-- L ribadisce l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva, CP_4
rimasta assorbita dalla decisione del tribunale di integrale rigetto della domanda, eccezione che merita accoglimento.
I fatti risalgono infatti al 2004, allorchè il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso rientrava nella . Controparte_5
Con legge della n. 9/2005, in vigore dal 1°/01/2006, è stata istituita CP_4
Cont un'unica azienda sanitaria regionale ( ) e le sono state contestualmente poste in CP_4 liquidazione con la nomina dei relativi commissari liquidatori;
come specificato all'art. 13, comma 3 e 4, della stessa legge, “nessun rapporto derivante dalle gestioni della attuali può essere posto a carico della ” e “i crediti ed i debiti Parte_6 CP_4
della attuali aziende sanitarie (fra cui la ) restano in capo alla Parte_7 gestione liquidatoria”.
La successiva l. Regione Molise 2008 n. 21 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
2009, la gestione liquidatoria delle disciolte è svolta dalla , Parte_6 CP_4
13 Cont ribadendo che i rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte restano a carico della gestione liquidatoria e sono gestiti direttamente dal Commissario liquidatore e precisando che le funzioni di commissario liquidatore sono attribuite al direttore generale dell' . CP_4
Cont Esistono contabilità separate fra e gestione liquidatoria dell'ex e sono CP_4
Cont compresi nel novero dei debiti delle ex anche quelli all'epoca incerti nell'an e nel quantum: si veda fra le altre Corte d'Appello Campobasso, sent. 03/03/2016 n. 49/2016 nel proc. n. 240/2011 R.G.; Cass. n.6531 del 20/03/2014.
La L. n.34/2008, che, novellando la legge istitutiva delle ha CP_4 CP_4
disposto che tutti i rapporti facenti capo alle soppresse zone facciano capo alla con CP_4
effetto dall'1 gennaio 2009, va integrata con la L.R. n. 21 del 2008, anch'essa efficace dall'1/01/2009, che ha appunto creato la figura di un unico commissario liquidatore.
Detto Commissario liquidatore, funzionalmente diverso dal direttore generale della
, non è stato citato in giudizio dagli attori, i quali hanno citato direttamente l' , CP_4 CP_4
soggetto non legittimato.
Cass. n.6531 del 20/03/2014, cit., ha anche chiarito che la specificità delle norme che individuano la carenza di legittimazione passiva della esclude che la L.R. n. 7 del CP_4
2010 (che riguarda solo i debiti delle UU.SS.LL. soppresse con d.lgs. n. 502 del 1992), possa applicarsi per analogia al caso di specie.
Ne consegue l'assorbimento della domanda di garanzia riproposta in via subordinata dall' nei confronti della e delle questioni a sua CP_4 Controparte_11
volta proposte dalla società assicurativa relativamente ai rapporti con l'assicurata e le altre parti del giudizio.
14 6.-- Alcune delle parti appellate ( , Persona_5 Parte_4
riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione sollevata in tal senso in
[...]
primo grado e non valutata espressamente dal primo giudice, hanno eccepito l'opponibilità agli appellanti delle pronunce adottate in sede penale (sentenza del Gup di
Campobasso n.123/2007 di assoluzione perchè il fatto non sussiste, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di e di Controparte_2 Persona_5
, nonché sentenza del Gup di Campobasso n. 219/2009 di non doversi procedere
[...]
perchè il fatto non sussiste emessa all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di
). Controparte_1
L'eccepita opponibilità non ricorre.
L'art. 652 c.p.p. prevede infatti l'efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno della sentenza penale irrevocabile di assoluzione che sia pronunciata in seguito a dibattimento, ovvero che sia pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p. se la parte civile ha accettato il rito abbreviato: nel caso, la sentenza di proscioglimento n.219/2009 non è stata resa all'esito del dibattimento, mentre la sentenza n. 123/2007 è stata emessa dopo la revoca della costituzione delle parti civili per omessa presentazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 82, co.2, c.p.p., con conseguente possibile successivo esercizio dell'azione in sede civile (art. 82, co.
4. c.p.p.).
Come già ritenuto dal primo giudice, può tuttavia tenersi conto ai fini della decisione delle prove raccolte nei giudizi penali in questione, ed in particolare delle consulenze tecniche disposte su incarico del P.M. e del Gup, avuto riguardo alla loro utilizzabilità quali elementi di prova atipica ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. 2017/n. 8603; Cass.
2013/n.11555; Cass. 2011/n. 4652).
15 7.-- La sentenza appellata ha ricostruito i presupposti della domanda esposti dalla parte attrice, secondo cui:
- in data 7/06/2004 RI , accusando febbre, dolori alle ossa e tosse, Persona_4
si era recata, accompagnata dalla cognata presso l'ambulatorio del CP_24
medico di famiglia il quale, diagnosticandole un'influenza, le Controparte_1
aveva prescritto terapia a base di Aulin e riposo a letto;
- il giorno seguente la , poiché lamentava un'insufficienza respiratoria con CP_13
accelerazione dei battiti cardiaci, era stata nuovamente accompagnata dal marito presso l'ambulatorio del il quale le aveva prescritto della valeriana invitandola a CP_1
sottoporsi il giorno successivo ad esami del sangue presso lo studio della propria moglie
; Persona_8
- il giorno 9/06/2004 quest'ultima, avendo rilevato che Persona_4
presentava cianosi alle estremità, aveva chiamato il il quale, recatosi sul posto, CP_1
aveva invitato la paziente a recarsi all'Ospedale Cardarelli di Campobasso, presso il cui pronto soccorso la donna era giunta alle ore 9:00 circa, accompagnata dal marito, e dove le era stata diagnosticata una polmonite lobare, con conseguente ricovero immediato presso il reparto di malattie infettive alle ore 13:50 e sottoposizione ad osIGenoterapia;
- dagli esami effettuati era emerso un quadro clinico grave, caratterizzato da polmonite lobare con interessamento progressivo di più organi (sindrome da insufficienza multiorgano);
- alle ore 17:30, i medici (primario f.f. del reparto malattie infettive) e Controparte_2
(medico del reparto di rianimazione), nonostante la Persona_5
presentasse una marcata tachipnea con cianosi delle estremità, non ne avevano CP_13
16 disposto il trasferimento presso il reparto di rianimazione, nè le avevano somministrato alcuna terapia, provvedendo soltanto ad un monitoraggio delle sue condizioni cliniche;
in particolare, l'ultimo controllo -effettuato alle ore 20:00- annotato nella cartella clinica della paziente evidenziava “condizioni cliniche stabili. Persiste marcata tachipnea”;
- il 10/06/2004, alle ore 6:35, i medici avevano constatato l'arresto cardiaco della paziente ed alle ore 7:05 ne avevano dichiarato il decesso.
Viene riferito quindi dal primo giudice che, secondo la parte attrice, il dottor CP_1
omettendo -nelle visite del 7 e dell'8 giugno 2004- di diagnosticare tempestivamente la polmonite lobare dalla quale era affetta la congiunta, ne aveva determinato il ricovero con ritardo di almeno due giorni, laddove, invece, la tempestiva somministrazione di un'adeguata terapia antibiotica avrebbe potuto evitare le mortali complicanze settico- emboliche con edema polmonare;
secondo la prospettazione attorea, inoltre, i sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, sottovalutando il grave quadro clinico della
, avevano assunto un atteggiamento inerte, omettendo il trasferimento della CP_13
paziente nel reparto di rianimazione e non sottoponendola ai necessari trattamenti terapeutici, così cagionandole gravi ed irreversibili lesioni.
La sentenza impugnata dà atto delle tesi difensive dei convenuti, volte a contestare la sussistenza del nesso causale fra le rispettive condotte, descritte come tempestive e conformi alla scienza medica ed ai protocolli di riferimento, e la morte della paziente, come emerso dai procedimenti penali svoltisi a loro carico [di cui si è riferito al par. 5], oltre che -quanto al a negare la circostanza della prima visita in data 7/06/2004; CP_1
riporta inoltre le eccezioni sollevate dalle compagnie assicurative chiamate in causa e richiama i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità sanitaria in ambito civile.
17 Sulla scorta delle prove orali assunte, della ctu medica espletata e degli accertamenti peritali svolti su incarico dell'autorità giudiziaria nei pregressi procedimenti penali a carico dei sanitari, il Tribunale, ricostruito l'iter clinico, ha ritenuto le condotte dei medici convenuti non causalmente o concausalmente correlate al decesso della , in CP_13
quanto:
- ha escluso profili di responsabilità per il giacchè, al momento della visita CP_1
clinica ambulatoriale, come rilevato dai consulenti in sede penale [professori Per_9
, incaricato dell'esame autoptico, e , perito nominato dal Gup],
[...] Persona_10 ed in sede civile [dr. ], la presentava una sintomatologia Persona_11 CP_13 caratterizzata da “tosse non produttiva e iperpiressia remittente” non invalidante, atteso che la medesima si era recata autonomamente presso il suddetto ambulatorio;
stante l'aspecificità della sintomatologia lamentata dalla paziente, il suddetto medico di famiglia aveva quindi prescritto correttamente una terapia sintomatica finalizzata al controllo dell'iperpiressia e delle artromialgie ed esami ematochimici diretti alla caratterizzazione diagnostica (e, conseguentemente, terapeutica) del quadro clinico;
ha richiamato la sentenza di assoluzione dello stesso in sede penale (sentenza del CP_1
Gup n. 219/2009) secondo cui “La condotta del sanitario, anche scrupolosamente eseguita, tanto da anticipare la diagnosi e/o il sospetto della polmonite e quindi
l'antibiotico terapia e/o il ricovero ospedaliero, non avrebbe modificato con criterio di elevata credibilità razionale ed in misura IGnificativa l'evoluzione fatale della grave infezione polmonare in atto, specie in un soggetto leucopenico immunodepresso. Le condotte alternative, pur eseguite, non avrebbero garantito con certezza la risoluzione del processo infettivo ovvero la guarigione della polmonite con sopravvivenza della paziente”;
18 - ha escluso profili di colpa in capo alla struttura ospedaliera ) ed ai Controparte_5
convenuti e , ritenendo che i medesimi avessero seguito un percorso di CP_2 Pt_1
approccio diagnostico e terapeutico conforme alla letteratura scientifica ed alle linee guida di riferimento, nonché alle condizioni cliniche della paziente, essendo stati eseguiti esami diagnostici diretti alla caratterizzazione eziologica del quadro infettivo, al controllo della funzione epatica, renale ed emocoagulativa, al monitoraggio strumentale della funzione respiratoria e praticata antibioticoterapia associativa per via venosa;
dopo l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente, il medico rianimatore, chiamato in consulenza, aveva attuato le manovre di rianimazione cardio-polmonare.
8.-- Gli appellanti hanno depositato nuova relazione tecnica di parte, qualificandola integrativa dei motivi di impugnazione: tale relazione costituisce semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è consentita anche in appello (Cass. civ., Sez. VI - 3, ordinanza, 26/05/2021, n. 14469).
A sostegno dell'impugnazione si adduce l'erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice in riferimento alla posizione del medico curante, il quale avrebbe omesso di esaminare la paziente eseguendo le basilari manovre semeiotiche di palpazione, percussione ed auscultazione del torace in occasione della prima visita (avvenuta il
7/06/2004, come riferito dalle testimoni escusse), ritardando di 48 il ricovero e comunque omettendo la somministrazione della terapia antibiotica a largo spettro che avrebbe consentito la rapida guarigione della , come nel 99% dei casi -secondo quanto CP_13
rilevato dal consulente tecnico di parte dr. nella relazione allegata-. CP_25
19 Tali elementi erano stati sottoposti al tribunale mediante espresso richiamo, con la citazione introduttiva, dell'allegata relazione del suddetto consulente di parte, del tutto ignorata dalle motivazioni della sentenza appellata.
Analogamente, gli appellanti sostengono l'erroneità della valutazione dei risultati probatori in riferimento alla posizione dei medici ospedalieri, che assumono avere trascurato il quadro clinico severo della paziente rilevabile all'atto del ricovero (stato di sepsi grave con iniziale danno renale), non diagnosticato e non fronteggiato mediante l'immediato trasferimento nel reparto di rianimazione, che ne avrebbe consentito il trattamento dal punto di vista fisio - patologico respiratorio.
9.a-- Non è oggetto di appello la qualificazione del primo giudice dell'azione proposta dai congiunti della in termini di responsabilità contrattuale (o da “contatto CP_13 sociale”) della struttura sanitaria e dei medici convenuti, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, con il conseguente onere degli attori di fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione od omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato dimostrare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Va sottolineato inoltre che, quanto alla prova dell'anzidetto nesso di causalità, in ambito civilistico esso consiste nella relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (cfr. Cass. Sez. un., n.577/'08; Cass. n.975/'09; n.15993/'11;
n.17143/12; n.4792/13; n. 24073/2017), mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" o della “elevata credibilità razionale” (cfr. da ultimo
20 Cass. pen. 2021/n. 30229) “con riferimento alla sussistenza del nesso causale - sul piano controfattuale - fra il comportamento omissivo addebitato e l'evento morte/lesioni”.
Può allora risultare non integrata la fattispecie di reato per impossibilità di ritenere provato il nesso di causalità, in base ad un giudizio di "alta probabilità logica", "oltre il ragionevole dubbio" (e pertanto in termini di -quasi- certezza), e al contempo ritenersi configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non") dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione.
A seguito dei quesiti posti in questa sede per la valutazione del caso sotto il suddetto profilo civilistico, è stata depositata relazione di consulenza tecnica d'ufficio medico- legale (anche con relazione di riscontro alle osservazioni dei consulenti di parte), nonchè ulteriore consulenza collegiale disposta per l'acquisizione dell'ausilio di medico specialista infettivologo: le relative consulenze vengono valutate unitariamente, trattandosi di indagini finalizzate ad integrarsi e pervenute, mediante analisi argomentata e puntuale, a conclusioni in gran parte coincidenti.
Ribadendo la propria ordinanza del 26/10/2023, si ricorda inoltre che le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio - ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c.-, costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche in comparsa conclusionale, come nella specie avvenuto: con le stesse (si vedano le osservazioni dei Per_ consulenti di parte dalla dr. e prof. riportate in comparsa Pt_4 Per_12
conclusionale) non si introducono fatti nuovi, ma si muovono rilievi all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u., per sollecitare il potere valutativo del giudice
(Cass. sez. un. n. 5624 del 21/02/2022).
21
9.b-- In riferimento alla responsabilità del medico di famiglia , Controparte_1
la ctu della dr. ha ricostruito l'iter clinico in base alle risultanze istruttorie Persona_6
della cartella clinica, concludendo che (stanti le difformi testimonianze in atti circa la visita del alla LI in due occasioni ravvicinate -il 7 e l'8/06/2004- o solo CP_1
nella seconda data), nel primo caso sarebbe ravvisabile una sua condotta censurabile, giacchè lo stesso avrebbe dovuto procedere alla prescrizione di una indagine radiologica e di terapia antibiotica e proporre un ricovero immediato della paziente alla persistenza dei sintomi;
nella seconda ipotesi non potrebbero essere invece rilevati profili di responsabilità, in quanto nella circostanza non sarebbero stati riscontrati elementi clinici che potessero giustificare un differente atteggiamento terapeutico.
Anche a prescindere dall'insuperata contraddittorietà delle prove testimoniali citate, risulta sul punto condivisibile la conclusione tratta dalla ctu collegiale, secondo cui, sia nel caso di valutazione della paziente da parte del avvenuta solamente in data 7, CP_1
che in quello di visita nel solo giorno 8, o in entrambe le circostanze:
- una diagnosi di polmonite basata sull'esame obiettivo può portare ad un esito
(falsamente) negativo nel 22-42% dei casi, ragione per cui il medico curante avrebbe potuto eventualmente prescrivere alla paziente fin dal giorno 7 approfondimenti diagnostici mediante indagini di laboratorio ed esame radiografico del torace, con un possibile avvio di terapia antibiotica ad ampio spettro, ovvero avrebbe anche potuto orientarla ad un atteggiamento di “vigile attesa”;
- poiché inoltre la morte della è sopravvenuta per evento microembolico CP_13
coronarico e la grande maggioranza delle complicanze cardiache da polmonite si verifica nei primi 7 giorni di infezione con mortalità più alta nei primi 30 giorni, in base a ragionamento di tipo controfattuale -essendo di fronte a condotte di natura omissiva-, ove
22 effettivamente disposti approfondimenti diagnostici, ciò non avrebbe in sé impedito il possibile verificarsi della complicanza coronarica che ha condotto a morte la paziente il giorno 10.
9.c-- La responsabilità dei medici dell'ospedale “Cardarelli”
Secondo quanto riportato dalla prima ctu in base alla documentazione sanitaria in atti, a seguito del ricovero in reparto di malattie infettive delle ore 13.50 (con indicazione: 87 p. rischio basso Classe III), dopo avere eseguito una serie di esami :
- in cartella clinica, alle ore 16.00 del 9/06/2004 si segnalava: “lieve miglioramento delle condizioni cliniche. Ridotte la tachipnea e la cianosi a carico dei letti ungueali e dei prolabi. PA: 110/60 mmHg, FR 26/min FC 130/min Controllo EGA”;
- nella successiva annotazione delle ore 16.30 si indicava: “Una breve sospensione dell'erogazione di O2 determina ricomparsa di marcata tachipnea e di cianosi diffusa.
La malata riferisce che negli ultimi 10 giorni ha presentato difficoltà a deglutire, questa mattina fenomeno di raynaud”, e l'EGA delle 16.39 rilevava “pH 7,32, pO2 49,8 mmHg,
pCO2 31,1 mmHg…sO2 81,4%...”;
- nel diario clinico alle ore 18.30 si riportava: “valutazione del Rianimatore. EGA controllo (SO2 93%, pO2 65,8 mmHg). Si monitorizza la SO2. Migliorata la tachipnea”; nella consulenza rianimatoria si indicava “paziente in discrete condizioni generali, vigile
e collaborante. Insufficienza respiratoria da verosimile polmonite lobare … in trattamento antibiotico, saO2 93-96%, EGA di controllo delle h. 18.25 evidenzia un sostanziale miglioramento della osIGenazione rispetto ai valori dell'EGA delle h. 16.49.
Non dispnea, non cianosi periferiche e labiali…al momento non necessita di presidi di ordine rianimatorio. Da rivedere nel caso di peggioramento delle condizioni cliniche”;
23 in base all'EGA eseguito: “ore 18.39 “(in ventimask) pH 7,362, pO2 65,6 mmHg, pCO2
26,1 mmHg..sO2 92,4%...c Lac 5,2 meq/L .. cHCO3 17,2 mmol/L”;
- alle ore 20.00: “condizioni cliniche stabili. Persiste marcata tachipnea. SO2 96%”; nel diario di consegne infermieristiche della notte del 9/06/04 si indicava: “Eseguita consul. del rianimatore. O2 a permanenza. Eseguite varie EGA monitorizzata la SpO2.
Da controllare almeno ogni 2 ore. Se scende sotto i 90 chiamare la rianimazione (già avvertita!)”;
- nel diario infermieristico: “Monitorata SpO2 tutta la notte. ore 1,15: EGA (controllo) comunicati valori al Rianimatore. Continua erogazione di O2 ad alto flusso. Ore 6.30. chiamato il Rianimatore. Ore 6,35: arresto cardio-respiratorio. Midriasi fissa. intubazione endotracheale e manovre rianimatorie. ore 7.35: si constata il decesso”; sullo stesso foglio di consegne infermieristico si riportava: “Paziente monitorizzata per tutta la notte SpO2 85-80 per tutta la notte. H. 1,15 chiamato in rianimazione e comunicazione valori. Ripetuto EGA visionato dal dottore della rianimazione;
la saturazione di O2 durante la notte si è mantenuta nei limiti dei valori dettati dal rianimatore. La paziente è stata vigile per tutta la notte.
H 6,30 circa chiamato rianimatore per condizioni respiratorie peggiorate e il rianimatore chiede EGA in attesa del suo arrivo. Nel tentativo di eseguire EGA condizioni peggiorate ulteriormente risollecitato rianimatore e iniziato MCE”.
I tecnici d'ufficio ritengono concordemente:
- che il caso non fosse connotato da speciale difficoltà (ai sensi dell'art. 1176, co.2, c.c.);
- che al momento del ricovero la versasse in una condizione di polmonite CP_13
acquisita in comunità (vale a dire in sede extraospedaliera) di grado severo, la quale avrebbe reso necessario un approccio clinico e terapeutico differente da quello posto in
24 essere che prevedesse, oltre che una pronta consulenza rianimatoria, anche il ricovero in un reparto ad alta assistenza, ossia di tipo intensivistico:
): “Non solo tale inquadramento non fu riportato in cartella ma anzi alle Per_6
valutazioni di stratificazione del rischio alla paziente fu attribuito un punteggio pari ad
“87” (calcolato secondo il Pneumonia Severity Index/PORT score) che faceva rientrare la paziente LI in una classe di rischio III associata ad una mortalità dello 0,9%.
Deve rilevarsi che, sulla scorta dei dati a disposizione della scrivente il conteggio (dati alla mano) corrisponde ad un valore superiore (117) che faceva rientrare la IG.ra
in una classe di rischio IV che si associa ad una mortalità pari al 9.3%. Quindi, CP_13 non poche perplessità derivano da quello che fu l'iniziale inquadramento della IG.ra
presso il reparto di Malattie infettive”; CP_13
( e : “con riferimento alle Linee guida della Per_2 Per_3 Controparte_26 vigenti all'epoca degli eventi, il ricovero in ambiente intensivo è necessario in caso di necessità di ventilazione meccanica o shock settico, oppure qualora ricorrano due dei quattro criteri indicati dalla : Controparte_27
• Frequenza respiratoria ≥ 30/min,
• Pressione diastolica ≤ 60 mmHg,
• Azoto ureico (BUN) >
7.0 mM (>19.1 mg/dl)
• Confusione mentale dalla cartella clinica, nel diario infermieristico, pur se in assenza di orario, risulta indicato: “P art 100/50; 140 batt/m' respiro 39/min”. la paziente quindi, all'atto di tale valutazione, presenta i criteri che le Linee guida dell'epoca ritenevano indicativi della necessità di ricovero in ambiente intensivo;
25 tali criteri risultano poi ulteriormente riscontrati nel corso del breve ricovero (ore 16:00, diario clinico PA 110/60 mmHg;
ore 18:00, diario clinico FR 42 atti/min); peraltro, le citate Linee guida costituiscono un aggiornamento del precedente documento datato
1993, che forniva una un elenco di condizioni patologiche tali da far considerare la polmonite come severa, in presenza anche solo di uno di questi, e in tal caso era suggerito il ricovero in ambiente intensivo;
dunque, anche secondo le Linee guida che ispirarono la stesura di quelle vigenti all'epoca dei fatti, il caso risultava meritevole di ricovero in ambiente intensivo;
si perviene alle medesime conclusioni anche consultando le Linee guida della
[...]
datate 2007, che raccomandano il ricovero in ambiente intensivo in caso Controparte_26
di shock settico o necessità di ventilazione meccanica o in pazienti con tre criteri minori: volendo applicare i suddetti criteri nella valutazione del caso di specie, pur non prendendo in considerazione, poiché incostante, il dato relativo all'ipotensione, vi sono le alterazioni della frequenza respiratoria, dell'uremia e della leucocitopenia, che avrebbero giustificato il ricovero in altro contesto assistenziale rispetto a quello prescelto;
in sostanza, numerose sono le evidenze a sostegno della necessità di collocare la paziente in un contesto di ricovero in ambiente intensivo o ad elevata intensità di cure (il collegio dei ctu perviene pertanto ad un valore di rischio di 117 punti, come indicato dalla dr.
, corrispondente ad una classe IV, con mortalità del 8.2-9.3% e ricovero Per_6
raccomandato, in luogo degli 87 punti di riconosciuti dai medici dell'ospedale
“Cardarelli” e dell'inquadramento nella III classe, a basso rischio).
La consulenza collegiale ha premesso che “le scelte terapeutiche perseguite dai curanti non avrebbero modificato l'evoluzione clinica del caso, rispetto al verificarsi
26 della microembolizzazione coronarica”, aggiungendo tuttavia che “se la complicanza cardiaca da polmonite non risulta prevenibile” “per quanto attiene invece al decesso, causato dalla complicanza cardiaca,…diversa è la valutazione relativa alla possibile evoluzione verso l'exitus della stessa”, precisando che, in caso di ricovero in ambiente intensivo, un adeguato monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri vitali della paziente, un pronto intervento di un rianimatore presente in reparto, e non da chiamare in consulenza come avvenuto nel caso di specie la mattina del 10, e un immediato avvio delle manovre rianimatorie e delle terapie del caso avrebbero fornito alla paziente concrete chance di sopravvivere alla complicanza cardiaca della patologia infettiva polmonare, anche in considerazione della giovane età e della assenza di comorbidità.
A tanto va aggiunto, come illustrato dalla dr. , che già i consulenti d'ufficio e di Per_6
parte che avevano valutato in precedenza il caso avevano concordemente ritenuto la paziente interessata da uno stato settico-tossico secondario alla polmonite: in tal senso, in special modo, si era espressa la relazione del prof. , incaricato dell'esame autoptico Per_9
nel procedimento penale n. 1662/04/44 dal P.M. presso il Tribunale di Campobasso, nella quale si legge che la morte della fu causata da “arresto cardio-respiratorio CP_13
terminale secondario ad uno stato settico da polmonite lobare primitiva su base batterica. L'inizio dello stato settico infettivo polmonare risale a 5-6 giorni prima del ricovero ed allorché la paziente giunse in ospedale versava in una fase conclamata di polmonite lobare…complicatasi con uno stato tossico-settico generalizzato che ha coinvolto sia il fegato che il rene dando luogo ad una insufficienza epato-renale, che il cuore ed il restante parenchima polmonare (in maniera più drammatica) da cui è insorta una insufficienza cardio-respiratoria terminale” -cfr. anche la relazione del ctu nominato nel primo grado del presente giudizio dr. Per_11
27 La ctu ha specificato che in base all'emogas delle 16.39 (ed anche al successivo Per_6
delle 18.39) i valori dei lattati evidenziavano trattarsi di una sepsi grave: i livelli di lattati
- 4 mmol/litro implicano l'elevato rischio di sviluppo di uno shock settico conclamato: in base alle linee guida citate, lo shock settico, oltre alla necessità di ventilazione meccanica, comporta la necessità di ricovero in ambiente intensivo (avvio entro 1 ora del bundle
(insieme di attività diagnostico-terapeutiche) di 6 ore in area ad alta intensità di cure -ove sarebbe stato possibile un monitoraggio emodinamico invasivo-) ma tuttavia, anche allorquando vi fu la consulenza rianimatoria (ore 18.30) nulla fu posto in essere in tal senso;
i valori dei lattati, la grave ipossiemia rilevata sin dall'ingresso in reparto della paziente
(e successivamente rilevata: SpO2 compresa tra l' “80-85% per tutta la notte”), in uno con la tachipnea, lasciavano presagire quindi che la paziente potesse andare incontro a fatica respiratoria e che per la stessa dovesse procedersi a ventilazione meccanica (come ulteriormente chiarito nella relazione integrativa della ctu , la compromissione Per_6 dell'attività cardio-respiratoria, e poi sistemica,… si correla alle sepsi ed al successivo shock settico ove non adeguatamente trattati) - la ctu cita le linee guida della branca medica di riferimento, secondo cui l'avvio tempestivo dei pazienti con sepsi ad una strategia mirata ha un riflesso positivo, essendo segnalati tassi di mortalità a 30 e 60 giorni più bassi-.
In base ai suddetti esaustivi rilievi, dettagliatamente e logicamente argomentati con riferimento alle linee guida dell'epoca dei fatti oggetto di causa ed alla concreta situazione della paziente emergente dalla documentazione clinica, e pertanto pienamente condivisibili -anche rispetto alla consulenza collegiale, che al riguardo non ha fornito alcun diverso elemento di giudizio-, la ctu ha concluso che “la diffusione micro-trombo
28 embolica non fu che espressione dell'evoluzione del processo settico, che non essendo stato sin da subito diagnosticato e trattato, ha potuto procedere nella sua manifestazione che si caratterizza per un progressivo (e pertanto non improvviso) coinvolgimento e cedimento multiorgano correlato alla cascata di eventi che consegue ad una risposta aberrante/disregolata dell'organismo del paziente ad una infezione;
pertanto, la morte della IG.ra non avvenne per una condizione “improvvisa” CP_13
bensì sopravvenne per la progressiva evoluzione della condizione settica non riconosciuta e, pertanto, non trattata”.
Ne risulta non pertinente il rilievo dei tecnici della Lloyd's Ass.ni secondo cui ”non vi è nessuna terapia efficace per far riprendere l'attività cardiaca in una condizione di massiva trombosi coronarica che è stata puntualizzata dai ctu come causa della morte della paziente: il massaggio cardiaco esterno, in questi casi, può avere il solo scopo di mantenere l'osIGenazione periferica fino alla ripresa spontanea del ritmo che appunto deve avvenire spontaneamente: ma ciò, purtroppo, nella IG.ra non poteva CP_13 realizzarsi per la massiva trombosi coronarica evidenziata all'autopsia”: nel caso infatti, secondo quanto esposto, ove adeguatamente trattata, la condizione settica non sarebbe evoluta sino al cedimento multiorgano non più fronteggiabile (si rammenta che la
“complicanza” non è rilevante ai fini della presunzione di cui all'art.1218 c.c., la quale può ritenersi superata solo ove si verifichi in concreto il carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento così qualificato: Cass.30/06/2015, n. 13328; Cass. 29/11/2022, n.
35024).
10.-- La ctu ha concluso che, pur non potendosi affermare con criterio di elevata Per_6
probabilità se il decesso della paziente sia correlabile alla non corretta assistenza ricevuta, tuttavia può affermarsi che il mancato avvio della stessa al bundle a tanto
29 preposto dalle linee guida dell'epoca ha comportato per la la perdita di concrete CP_13
chances di sopravvivenza.
Nello stesso senso, la relazione di ctu collegiale ha ritenuto che : “la scelta di non ricoverare la paziente in ambiente intensivo, in contrasto con le evidenze di letteratura dell'epoca, abbia privato la paziente di concrete possibilità di conseguire la guarigione, intesa come il superamento della complicanza cardiaca in acuto e al termine del periodo di maggior rischio di mortalità, rappresentato dai primi 30 giorni dalla comparsa della complicanza stessa".
I ctu e si sono quindi espressi, in base al parametro ordinario del “più Per_2 Per_3 probabile che non”, circa la perdita di possibilità di guarigione causata alla CP_13
dalle suddette scelte terapeutiche, tenuto conto della giovane età e dell'assenza di comorbidità della paziente (con prospettive di sopravvivenza a lungo periodo che, per una donna di 37 anni, nell'anno 2004, corrispondeva a 84.3 anni):
- in proposito hanno tenuto presenti le linee guida della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni concernenti la perdita di chance, secondo cui è preferibile effettuare giudizi qualitativi (o semi-quantitativi) come perdita “minima”, “lieve”,
“moderata”, “consistente”, “molto marcata”;
- hanno ritenuto quindi che nel caso la perdita di possibilità di guarigione sia definibile “consistente” [aggiungendo, solo in via alternativa al preferibile giudizio semi-quantitativo, un range in termini di 40±5% di possibilità di guarigione].
Il riferimento dei ctu al concetto di perdita di chance ha indotto diverse parti appellate ad eccepire l'inammissibilità, in grado di appello, di eventuali domande e/o richieste risarcitorie per danno da perdita di chances non formulate in primo grado, avuto riguardo alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dagli odierni
30 appellanti (“condanna dei convenuti in solido, secondo la diversa graduazione ritenuta equa dal giudice e proporzionale alle responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e jure haereditatis”) -come peraltro ribadito dagli appellanti, i quali hanno dedotto al riguardo di non avere mai inteso chiedere il ristoro di danni da perdita di chances-.
Gli appellati richiamano in proposito il principio affermato dalla S.C. ( Cass. civ. sez. III sent. 4/03/2004 n. 4400; Cass. civ., 2006/n. 852; Cass. civ. 2012/n. 21245; Cass. civ. n.
5641/2018), secondo cui “nell'ambito della responsabilità dei medici, per prestazione errata o mancante, cui è conseguito il danno del mancato raggiungimento del risultato sperato, se è stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare ed eventualmente liquidare il danno da perdita di chance, che il creditore della prestazione sanitaria aveva, neppure intendendo questa domanda come un minus rispetto a quella proposta, costituendo invece domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra”.
Deve chiarirsi al riguardo che, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, "qualora
l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di
"possibilità" possa indurre a conclusioni diverse"…." Pertanto, ove risulti provato, sul piano etiologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto IGnificativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita
31 e dalla sua peggiore qualità” (cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, già cit.; Cass. 19 marzo
2018, n. 6688; Cass. civ. Sez. III Sent., 27/06/2018, n. 16919; Cass. 2019/n. 18993).
Come ancora specificato da Cass. sez. 3, sentenza n. 26851 del 19/09/2023, “in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta,
l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento”.
Si veda anche Cass. 2024 n. 21415, nonché, in motivazione, Cass. 2024/n. 17507 (relativa ad un caso simile a quello in esame), che ha ritenuto fuori discussione una perdita di chance, giacchè l'accertamento non riguardava un illecito strutturalmente costituito da un nesso causale certo e da un evento di danno non certo (Cass. 7/11/2022, n. 32639), ma al contrario -come nell'attuale fattispecie-, un illecito costituito da un nesso causale non certo
(recte: probabilisticamente accertato) e da un evento di danno certo.
Tanto premesso, secondo i principi da tempo affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 16/10/2007, n. 21619; Cass. 2016/n. 11789; Cass. 2018/n.4024):
- la causalità civile "ordinaria", quale criterio di analisi del nesso di causa, si attesta sul versante della probabilità relativa (o "variabile") ed è caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale;
- dovendo operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico, il giudice non è vincolato ad una formula peritale e non può trasformare il processo civile (e la verifica processuale in ordine all'esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo) scientifica demandabile tout court al consulente tecnico;
- può pertanto ritenersi da parte del giudice civile "più probabile che non" l'esistenza del nesso di causa tra il comportamento omissivo del sanitario e le lesioni subite dal
32 danneggiato, anche ove i consulenti tecnici si siano espressi in termini meramente possibilistici, senza percentualizzare la eventuale migliore riuscita del trattamento omesso.
Nel caso, dal complesso di elementi sopra evidenziati dalle ctu espletate nel presente grado merge come il mancato ricovero della in terapia intensiva da parte dei sanitari CP_13
abbia determinato in modo “concreto” e “consistente” la morte della paziente, il che vale a dire che tale omissione ne è stata la causa “più probabile che non”.
Non è stato poi assolto dai medici e Controparte_2 Persona_5
e dalla ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere degli errori Parte_8
dei medici dei quali si è avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione nei confronti del paziente- l'onere, gravante sugli stessi, di “dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (per tutte Cass., 26/07/2017, n. 18392).
11.-- In riscontro al quesito loro posto, relativo alla ripartizione della responsabilità tra ciascun sanitario e fra gli stessi e la struttura ospedaliera, sollecitata da alcune delle parti appellate ai fini del regresso, i ctu e hanno dato atto della frammentarietà Per_2 Per_3
dei dati clinici contenuti in cartella -in cui alcuni parametri sono riportati nel diario medico, altri nel diario infermieristico, altri ancora nel testo delle consulenze specialistiche, registrati con tempi e modalità differenti-, ritenendo pertanto non individuabili con precisione le rispettive responsabilità, ferma restando quella della struttura sanitaria, tenuta a garantire fra l'altro la trasparenza e completezza della documentazione sanitaria.
A tale riguardo, l'appellato ha dedotto la propria carenza di responsabilità, Pt_1
deducendo di essere stato convocato per offrire un parere sulle condizioni della paziente
33 che aveva presentato “un episodio di insufficienza respiratoria”, al fine di valutare se la situazione clinica giustificasse il ricorso ad ulteriori trattamenti medici;
che la paziente, al momento della visita, presentava un netto miglioramento rispetto a qualche ora prima, il che aveva giustificato il conIGlio, condiviso dal alle 18.30, di proseguire con CP_2
l'osIGenoterapia e di rivedere la paziente qualora il quadro clinico fosse peggiorato;
che egli non aveva coperto il successivo turno della notte.
Dai dati sopra riportati al paragrafo 9.c (sia pure non del tutto precisi, come rimarcato dai ctu) emerge, di contro, che l'instabilità delle condizioni della era stata già CP_13
riscontrata nel corso della giornata del 9 giugno sia dai medici del reparto di malattie infettive che dal rianimatore [alle ore 16.30: “una breve sospensione Pt_1 dell'erogazione di O2 determina ricomparsa di marcata tachipnea e di cianosi diffusa”; ore 16.39: S02 81,4%...”; 18.30: consulenza rianimatoria: ”paziente in discrete condizioni generali, vigile e collaborante. insufficienza respiratoria da verosimile polmonite lobare
… in trattamento antibiotico, saO2 93-96%..., sostanziale miglioramento della osIGenazione rispetto ai valori dell'EGA delle h. 16.49. Non dispnea, non cianosi periferiche e labiali…al momento non necessita di presidi di ordine rianimatorio. Da rivedere nel caso di peggioramento delle condizioni cliniche”; consegne della notte del
9/06/04: “Eseguita consul. del rianimatore. O2 a permanenza. Eseguite varie EGA monitorizzata la SpO2. Da controllare almeno ogni 2 ore. Se scende sotto i 90 chiamare la rianimazione. Se scende sotto i 90 chiamare la rianimazione (già avvertita!”)]: ne risulta che, pur avendo presente la possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni della paziente, tanto da prevedere la necessità di una chiamata alla rianimazione durante il turno di notte (peggioramento di fatto verificatosi, essendosi registrata fra l'altro per tutta la notte una saturazione dell'85-80%), e pur in presenza di risultati dell'emogas indice di
34 elevato rischio di sviluppo di uno shock settico [v. ancora paragrafo.
9.c], gli attuali appellati concordarono per la sua persistenza nel reparto di malattie infettive, non consentendole, come univocamente ritenuto necessario dalle ctu espletate in questa sede,
l'adeguata attività diagnostico-terapeutica di 6 ore in area ad alta intensità di cure, con monitoraggio emodinamico invasivo.
Il primario f.f. infettivologo ed il rianimatore, omettendo di optare per il ricovero della in terapia intensiva richiesto dalle sue condizioni di rischio effettivo, le hanno CP_13
dunque precluso la -consistente- probabilità di superare la crisi cardiaca per trombosi coronarica: i dati acclarati, come sottolineato dai tecnici d'ufficio, non consentono peraltro di valutare, sia pure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità e di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (Cass. 2024/n.32556).
Gli appellati e , nonchè la Controparte_2 Persona_5 [...]
sono pertanto responsabili in uguale misura, in Controparte_28 Controparte_5
solido, ai sensi degli artt. 1294 e 1298, secondo comma, c.c.
12.-- Gli attori/appellanti hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure haereditatis nella misura di 400.000,00 euro ciascuno oltre rivalutazione ed interessi, per il coniuge in riferimento al pregiudizio alla serenità familiare, al rapporto parentale ed al mancato apporto della moglie all'educazione dei figli, e per i tre figli (di 8, 6 e 4 anni al 10/06/2004) per la perdita della figura materna.
Con riferimento al danno non patrimoniale iure haereditatis, secondo i principi affermati dalla Cassazione -sentenza n. 7923 del 23/03/2024-, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione
35 della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso;
il secondo
è invece costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste a prescindere dalla cosciente percezione dell'offesa all'integrità personale della vittima ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Tale lasso di tempo (Cass. sez. 3, ordinanza n. 18056 del 05/07/2019) ricorre ove la persona lesa non muoia immediatamente ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea.
Ne deriva la non riconoscibilità del danno morale terminale in questione, non essendo emerso che la abbia avuto consapevolezza del proprio rischio di morte CP_13
imminente (cfr. i dati in diario infermieristico, in cui si registra un veloce peggioramento delle condizioni respiratorie con arresto cardiaco); neppure può ravvisarsi un danno biologico terminale trasmissibile agli eredi, la paziente essendo deceduta alle 6.35-7.00, nell'arco di 18 ore dal ricovero delle 13.53.
In carenza inoltre di qualsiasi deduzione e documentazione concernente il danno patrimoniale, solo genericamente addotto, non è possibile alcun riconoscimento di risarcimento a tale titolo.
Avuto riguardo alle allegazioni degli attori ed in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass 2024 n. 21415; Cass. 2019/n. 28993 e Cass. 2019/n. 16919), è invece riconoscibile il risarcimento per il pregiudizio subito iure proprio dagli appellanti per il minor tempo vissuto con la congiunta.
36 Secondo le indicazioni della S.C., il danno da perdita del rapporto parentale “rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente” (Cass. 28/09/2018, n. 23469); esso “può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” -Cass. Sez. 3, ordinanza n. 4571 del 2023; Cass.
30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019, n.11212-: nella specie, sono indiscusse la convivenza e la solidità del nucleo familiare, la giovane età della coppia genitoriale, la presenza di tre figli di età inferiore ai dieci anni, tutti elementi che in via di presunzione consentono di ritenere sussistente il danno in questione.
La Cassazione, con sentenze n. 10579 del 2021, n. 26300 del 2021 e n. 33005 del 2021, ha indicato i criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: adozione del criterio "a punto variabile"; estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
modularità; elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui, indefettibili, sono l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela ed eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
Ricordato il principio secondo cui il giudice di appello è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione (Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n. 21245), le ultime tabelle milanesi, rielaborate nel mese di giugno 2024, conformemente ai requisiti individuati dalla Cassazione, prevedono l'assegnazione dei punti sulla base di una ripartizione in funzione di cinque parametri (età della vittima primaria e della vittima
37 secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti e qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta): per il coniuge (dell'età di 39 anni all'epoca della morte di Parte_1 [...]
, deceduta all'età di 37 anni), considerata la presenza di tre figli di Persona_4
età inferiore ai 10 anni e la convivenza della defunta con il nucleo familiare, nonché
l'intensità, valutata secondo il criterio medio, del rapporto affettivo fra i componenti dello stesso, il danno è pari a 328.524,00 euro;
per ciascuno dei tre figli (dell'età di 8, 6 e 4 anni all'epoca della morte della madre), il danno è stimabile in 351.990,00 euro.
Detti importi, rapportati all'epoca dell'evento (10/06/2004) mediante devalutazione, sono rispettivamente pari a 227.825,24 euro ed a 244.098,47; applicati su tali valori gli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dal 10/06/2004 sino all'attualità
(Cass. sez. un. 1995/n.1712), si perviene al risarcimento di 421.879,72 euro per il coniuge e di 452.014,00 euro per ciascun figlio, importi sui quali sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
13.-- Gli appellanti, che in primo grado avevano chiesto la condanna solidale al risarcimento dei convenuti (medici ed ), hanno formulato con l'appello richiesta di CP_4
condanna di tutti gli appellati in solido tra loro e con le rispettive compagnie di assicurazione.
Deve osservarsi che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia (o manleva), ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda dell'attore verso il terzo, che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. Sez.
38 3 - n. 30601 del 27/11/2018; cfr. anche Cass. Sez.
3 - n. 11103 del 10/06/2020): tanto è avvenuto nel caso nei riguardi della , chiamata in Controparte_5
giudizio dal quale struttura sanitaria cui andava indirizzata la domanda CP_2
proposta dagli attori ex artt. 28 Cost. e 1228 c.c., in luogo della , avendo CP_4 quest'ultima a sua volta -fondatamente- eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Secondo la giurisprudenza citata, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova invece applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria astratta responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo per esserne garantito: in tal caso è rimessa in via esclusiva all'attore la scelta di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato, domanda nella specie non proposta in primo grado dagli attori nei confronti di e chiamate in garanzia da CP_17 CP_7 Pt_4 [...]
da e dalla gestione liquidatoria dell' CP_2 Persona_5 [...]
. CP_5
14.-- In riferimento all'eccezione sollevata dalla si richiama l'indirizzo della Pt_4
S.C. secondo cui è sufficiente, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema
39 decidendum" del giudizio di primo grado (Cass. sez. un. n. 7940 del 2019): sono dunque oggetto della presente decisione anche le domande di manleva avanzate dai medici ospedalieri appellati e dalla assorbite dalla pronuncia di Parte_9
primo grado di rigetto delle domande risarcitorie-, per effetto del richiamo alle conclusioni e domande proposte in primo grado, contenuto nei rispettivi atti di costituzione in appello in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto dell'impugnazione.
- La ha chiesto, in caso di condanna del proprio assicurato Controparte_6
di contenere il proprio obbligo di manleva nei limiti della somma di € Controparte_2
516.456,90, corrispondente al massimale di polizza (indicato nella polizza assicurativa n.
52572335 in atti).
- La ha dedotto che la polizza n. 34365/061/32185875 stipulata Controparte_19
con opera in secondo rischio, in base all'art. 1 delle Persona_5
condizioni particolari di contratto, in quanto “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta dall'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto. Se contemporaneamente alla presente esiste altra copertura assicurativa, la garanzia opera in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza”; poiché il era all'epoca dei fatti di causa alle dipendenze dell' Pt_1 [...]
, assicurata con gli con polizza Parte_10 Parte_4
assicurativa estesa ex art. 1891 c.c. alla responsabilità civile dei dipendenti, la CP_7
ha precisato di poter essere chiamata a manlevare il proprio assicurato solo per la somma eccedente quella garantita per lo stesso rischio dall'assicuratore dell' . Parte_10
- Gli hanno chiesto che sia tenuto conto delle franchigie Parte_4
contrattuali e dei massimali di polizza per sinistro, ed hanno dedotto la sussistenza di una
40 coassicurazione indiretta ai sensi dell'art. 1910 c.c., sul presupposto che il medesimo rischio assicurato con la polizza n.1528108 da essi conclusa con la , Controparte_5
fosse assicurato anche dalle altre compagnie chiamate in causa , e CP_11 CP_17 dall'attuale con richiesta di ripartizione degli obblighi di manleva fra le varie CP_7
assicuratrici.
Deve anzitutto escludersi dai soggetti tenuti alla garanzia la , chiamata in causa CP_11 dall' , della quale è stata ritenuta la carenza di legittimazione passiva con CP_4
conseguente assorbimento della domanda di manleva della stessa verso la propria assicuratrice (diversamente da quanto sostenuto dai analogamente assorbita è la Pt_4
richiesta di essere garantito dalla , e per essa dalla , avanzata dal CP_4 CP_11 CP_2
in primo grado con le prime memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. in via meramente subordinata, per l'ipotesi di ritenuta carenza di legittimazione passiva della ). Pt_11
La posizione della non concreta una coassicurazione, garantendo la stessa la CP_7
copertura “a secondo rischio”, ovvero di quella parte di danno che superi l'indennizzo massimo fissato dall'assicurazione della la polizza n. 1528108, prodotta nel Pt_4
fascicolo di primo grado della compagnia assicuratrice, prevede il massimale di €
2.000.000,00 per ogni sinistro, nella specie non superato.
Quanto al rapporto fra la e la compagnia la previsione Controparte_6 Pt_4 dell'art. 1910 c.c. disciplina l'ipotesi della coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio stipulati presso diversi assicuratori
(cd. assicurazioni plurime o cumulative), senza alcun accordo fra le parti volto a ripartire la copertura del rischio fra più assicurati, con l'unico limite dell'impossibilità di fare ottenere all'assicurato un risarcimento superiore all'entità effettiva del danno patito: tali assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non via sussidiaria
41 o complementare l'una rispetto all'altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo (comma 4 dell'articolo) il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati (Cass. sez. 3, Sentenza n. 14962 del 28/06/2006).
Ne deriva che -allo stato non essendovi stato pagamento da parte di alcuna delle società assicuratrici chiamate in causa- l'eventuale regresso potrà essere esercitato secondo i criteri indicati da Cassazione 2024/n. 4273.
Quanto al riferimento della alla franchigia aggregata annua di € 800.000,00 che la Pt_4
polizza stabilisce a carico dell' : per franchigia aggregata si intende Controparte_5 la somma dei risarcimenti che durante il periodo stabilito resta a carico dell'assicurato, superata la quale tutti i successivi sinistri saranno coperti dalla compagnia di assicurazione;
si tratta di limite mobile, in quanto “aggregato annuo” (da verificare in relazione ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo), e dunque misurabile solo alla data delle effettive liquidazioni, e non già nel corso del processo
(risultando incompatibili le preclusioni e le cadenze processuali con le liquidazioni dei singoli sinistri, che possono avere luogo in tempi non prevedibili).
Ne deriva che la è tenuta a tenere indenne la degli Pt_4 Controparte_5
importi dovuti ai danneggiati per conto del , nonché -unitamente alla Pt_1
degli importi dovuti per il salvo l'eventuale regresso Controparte_6 CP_2
fra la e la in ragione della indennità dovuta da ciascuna a Pt_4 Controparte_6 quest'ultimo in base alle previsioni di polizza.
15.-- Sulle spese processuali: e la Controparte_2 Persona_5
sono tenuti a rimborsare agli appellanti le spese Controparte_5
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del
42 D.M. n.55/2014 per il primo grado e del D.M. n. 147/2022 per il presente appello in base all'importo riconosciuto, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di istruzione/trattazione e decisionale.
Le spese liquidate vanno versate in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. (la parte appellante essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, onde non può prendersi in considerazione l'istanza di distrazione avanzata dal difensore degli stessi:
Cass. 2014/n. 1012; Cass. 2019/n. 30418), senza la decurtazione di cui all'art. 130
T.U.S.G. (cfr. Cass. 2018/n. 22017; Cass. 2019/n. 11590; Cass. 2020/n.136), ivi compresi i compensi ai ctu, anch'essi da versare all'Erario ove dallo stesso versati anticipatamente pro quota.
In dispositivo sono inoltre regolate in base alla soccombenza e liquidate secondo i criteri suddetti:
- le spese dovute dagli appellanti all' ed a per il presente CP_4 Controparte_1
grado di giudizio -non vi è impugnazione incidentale da parte degli appellati quanto alla dichiarazione di compensazione delle spese processuali di primo grado-;
- le spese dovute per il presente grado dagli interventori Controparte_13
ed nella misura di un terzo e dagli Controparte_14 Controparte_15
appellanti per i residui due terzi (in considerazione della differente entità del rispettivo petitum) in favore dell' e del nonché quelle dovute dai soli interventori CP_4 CP_1
agli appellati ed . CP_2 Pt_1 Controparte_5
Gli assicuratori e la sono tenuti a manlevare gli Parte_4 Controparte_6
assicurati chiamanti in causa e anche quanto alle spese Controparte_5 CP_2
di giudizio da versare alle controparti.
43 Relativamente ai rapporti fra le assicurazioni , ed CP_11 Pt_4 Controparte_6
ed i rispettivi assicurati chiamanti in causa , CP_7 CP_4 Controparte_5
e , la mancanza di sostanziali ragioni di contrasto induce a ravvisare CP_2 Pt_1
gravi ragioni, tali da dichiarare la compensazione delle spese processuali anche relativamente al presente grado di giudizio.
-
P. Q. M.
- la Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da: emessa , in proprio e quale genitore di -all'epoca Parte_1 Persona_1
minore-, nonché da ed , con citazione notificata il Parte_2 Parte_3
25/10/2017 (con l'intervento di ed Controparte_13 Controparte_14
), avverso la sentenza n. 546/2017 dal Tribunale di Campobasso Controparte_15
in composizione monocratica, nei confronti di:
, , Controparte_1 Controparte_2 Persona_5 [...]
, , CP_23 Controparte_29 [...]
e Controparte_11 Controparte_6 Controparte_7
che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1528108, in Parte_4
persona dei rispettivi l.r.p.t.; lette le conclusioni delle parti, così provvede:
-- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da , Parte_1 Persona_1
, ed nei confronti di di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
e della gestione liquidatoria dell' , Persona_5 Controparte_5
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
44 a1) condanna in solido Controparte_2 [...]
, a versare a a titolo di Controparte_30 Parte_1
risarcimento l'importo di 421.879,72 euro, ed a favore di , di Persona_1 Parte_2
e di l'importo di 452.014,00 euro ciascuno, comprensivi di
[...] Parte_3
rivalutazione ed interessi all'attualità, oltre agli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
b1) pone a carico degli stessi Controparte_2 [...]
, in solido, le spese sostenute dagli Controparte_30
appellanti per il doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 28.784,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in 25.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., nonché i compensi liquidati ai ctu in primo e secondo grado (anche questi ultimi da rimborsare all'Erario, ove da questo anticipati pro quota);
c1) condanna gli a tenere indenne la Parte_4 Controparte_5
degli importi dovuti ai danneggiati in base ai capi che precedono per conto di
[...]
, nonché -unitamente alla degli importi Persona_5 Controparte_6 dovuti per salvo l'eventuale regresso fra la e la Controparte_2 Pt_4 CP_6
in ragione della indennità dovuta da ciascuna a quest'ultimo in base alle
[...]
previsioni di polizza;
d1) dichiara compensate le spese del presente grado fra la Controparte_11
la la e gli
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
ed i rispettivi assicurati chiamanti in causa ,
[...] CP_4 Controparte_2
ed ; Persona_5 Controparte_5
45 -- dichiara inammissibile l'intervento nel giudizio di appello di Controparte_13
, ed;
[...] Controparte_14 Controparte_15
-- rigetta l'appello proposto da , , ed Parte_1 Persona_1 Parte_2
nei confronti di e lo dichiara inammissibile Parte_3 Controparte_1 nei confronti dell' , carente di legittimazione passiva, con assorbimento della CP_4 domanda di garanzia di quest'ultima nei confronti della Controparte_11
e per l'effetto:
a2) condanna gli interventori (per la quota di un terzo) e gli appellanti (per i residui due terzi) a rimborsare le spese sostenute per il presente grado dal e dall' , CP_1 CP_4
liquidate per l'intero in favore di ciascuna parte in 25.500,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
b2) condanna gli interventori, in solido fra loro, a rimborsare le spese sostenute per il presente grado da e gestione Controparte_2 Persona_5 liquidatoria dell' , liquidate in favore di ciascuna parte in 15.000,00 Controparte_5
euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte del 28/02/2025.
dr. RI Grazia d'Errico - presidente estens.
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