Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 70 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuliana Nisticò, con la quale è elettivamente domiciliato in Siderno (RC), Via dei Garofani n. 16
Ricorrent e
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via del Plebiscito n. 15
Resisten te
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge la professione di docente ed è attualmente in servizio, in virtù di contratto a tempo determinato, presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “G. Marconi” di Siderno (RC);
- che precedentemente ha prestato servizio, alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, ma non ha usufruito del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M n. 32313 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che la legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015
e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 individuano, quali destinatari di tale beneficio, i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007,
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 3
della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
- che, in data 04/12/2023, ha diffidato il Controparte_1
senza ottenere quanto richiesto;
[...]
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/2024, conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo 4
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2022/23,
2023/24, condannarsi il in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella CP_2
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; - Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che il ricorrente non ha dimostrato la propria permanenza all'interno del sistema scolastico e, pertanto, non può ottenere l'adempimento in forma specifica;
- che sono inammissibili le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del bonus, con le modalità previste, nei casi in cui parte ricorrente non documenti di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus e di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- che la carta del docente non attiene alle “condizioni di impiego”, bensì alla formazione del lavoratore a tempo determinato;
- che il divieto di discriminazione può ravvisarsi solo con riferimento ai lavoratori che sono in una situazione comparabile tra loro;
- che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto tempestivamente l'erogazione della carta del docente per ciascun anno scolastico di riferimento, né di essersi opposto ad un diniego dell'Amministrazione in sede stragiudiziale;
- che il sig. Commisso non ha dato prova di aver anticipato alcuna 5
spesa nelle forme e nei termini consentiti, né di avere effettivamente svolto la docenza per i periodi indicati;
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve considerarsi inammissibile, in quanto non è sorretta dalla prova del danno subito né del suo ammontare.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il ministero resistente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al 6
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2,
"Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del Controparte_1
docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai 7
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del Controparte_1
in virtù di contratti a tempo determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del d.p.c.m. del
23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_5
nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd.
Carta Elettronica del docente”, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e 8
della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio
2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la CP_5
“Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e
97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la 9
stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6 [...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della 11
scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo
è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul 12
piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo,
a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 CP_5
c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_5
che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni 13
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal 14
servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierno ricorrente va accolta in quanto lo stesso ha allegato di essere stato destinatario, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e di non aver fruito della carta elettronica docenti, circostanze non espressamente confutate dal resistente, che, sul punto, si è difeso CP_1
in maniera generica.
Pertanto, la posizione del docente, negli anni scolastici 2018/2019, 15
2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro.
Inoltre, il ricorrente ha provato di non essere fuoriuscito dal circuito scolastico, avendo allegato di essere inserito nelle GPS della Provincia di
Reggio Emilia e di essere attualmente in servizio in virtù di contratto a tempo determinato alle dipendenze del resistente (come si evince CP_1
dalla documentazione depositata dal difensore del ricorrente in data
02/11/2024).
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici gli anni
2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , Controparte_1
con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione fino a € 1100 a € 5200), tenuto conto della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.R.G. 70/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha il diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00
[...]
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024; 16
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di per gli anni Parte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta
Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1134,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci