Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. ST Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto, proposto
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
degli Abruzzi 179 ( cf: ) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Gufone 9 ( cf ); C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in San Nicola La Strada (CE) alla via A. Manzoni 86 – P.co delle
Magnolie, presso il loro procuratore Avv.to Gessica Casale (cf: ), che li C.F._3
rappresenta e li difende in virtù di procura in atti.
Per le comunicazioni e notificazioni pec: Email_1
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Procuratore Generale presso la CdA ha concluso come da parere in atti per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
contratto matrimonio presso il Comune di Mondragone e che dalla loro unione non erano nati figli.
I predetti, come si evince dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico allegata in atti, avevano frequentato la stessa scuola media e poi per diversi anni si erano persi di vista;
si erano nuovamente incontrati nel 2014 in quanto frequentavano una comitiva di amici comuni e si erano fidanzati. Il fidanzamento era durato nove anni e, nonostante tali anni non fossero trascorsi tranquillamente, avevano comunque tentato l'avventura delle nozze con un chiaro accordo simulatorio, in quanto il matrimonio era un passo che andava fatto davanti alle famiglie ed all'ambiente sociale, dopo tanti anni di fidanzamento.
La convivenza era stata breve in quanto i due coniugi avevano caratteri diversi e differenti prospettive di vita, per cui dopo soli sette mesi il aveva lasciato definitivamente la casa coniugale ed era Pt_2
tornato dalla madre.
A seguito di quanto sopra le parti, avendo compreso di aver sbagliato, si erano rivolte -costituendosi in modo congiunto- al Tribunale della Chiesa e nella specie al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Alife/Caiazzo/Sessa Aurunca/Teano-Calvi, che all'esito del procedimento - in data 4 novembre 2024
- aveva emesso una sentenza definitiva di nullità matrimoniale ravvisando il vizio della “esclusione dell'indissolubilità del vincolo, da entrambe le parti, can. 1101§2 CIC”. In data 4 dicembre 2024 detta sentenza canonica era stata munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con il quale era stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio
Co celebrato inter partes con rito concordatario nella Parrocchia di ichele Arcangelo Diocesi CP_2
Co di Sessa Aurunca e Comune Mondragone, il 26 agosto 2023.
Tanto premesso, va rilevato che entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente che in questa sede venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del 4.11.24 emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Alife/Caiazzo/Sessa Aurunca/Teano-
Calvi.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta ed all'esito del deposito di note congiunte e delle conclusioni del PG, questo Collegio ha riservato la causa in decisione, senza termini.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218/1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi dalla legge n. 121/1985. L'art. 2 della legge n.
218/1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicchè è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Ciò posto ritiene questo Collegio che nel caso in esame sussistano le condizioni per il riconoscimento della sentenza definitiva del 4.11.2024 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Alife/Caiazzo/Sessa Aurunca/Teano-Calvi, e munita del decreto di esecutività, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Ricorrono, inoltre, le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121/1985, che disciplina la materia nei termini anzidetti.
Infatti, il Tribunale Ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti era stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo era stato trascritto nei registri dello stato civile italiano. E' stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, come ben può evincersi dalla sentenza in atti e si deve inoltre considerare che le stesse parti hanno formulato domanda congiunta dinanzi a questa Corte.
Infine, non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121/1985.
Al riguardo va sottolineato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le nuove regole canoniche ed è stata resa esecutiva con apposito decreto da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di
Controllo” emesso il 4.12.2024; la suddetta pronuncia non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Ancora va rilevato che il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito dal seguente vizio: “per esclusione dell'indissolubilità del vincolo, da entrambe le parti, can. 1101§2
CIC”.
Orbene, dal momento che il capo di nullità suddetto non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 123 c.c.), nulla osta che la sentenza canonica possa avere efficacia anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana
Sul punto la Suprema Corte ha avuto difatti modo di affermare che: in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale
Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
Tanto rilevato, il ricorso in esame deve essere pertanto accolto.
Le spese di cui alla presente procedura, come da richiesta congiunta delle parti, vanno poste a carico della sola e si liquidano come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Alife/Caiazzo/Sessa Aurunca/Teano-Calvi il 4.11.2024 e munita del decreto di esecutività emesso in data 04 dicembre 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mondragone di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1518,40 Parte_1
oltre iva, cpa e spese generali come per legge
Napoli, cc del 21.5.2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano)