Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est. dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6628 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Alunni Barbarossa ( ), presso il cui C.F._2
studio, in Trieste, P.zza S. Antonio Nuovo, n.4, elettivamente domicilia, come da procura allegata alla comparsa in riassunzione;
RICORRENTE
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._3
nella persona di , C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
26.09.1978, in qualità di amministratrice di sostegno giusta nomina contenuta nel Decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cron. 3981/2024 del 09/05/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, rappresentata e difesa da VA NE (C.F. , presso il C.F._5
cui studio, in Teverola (CE), alla Via Roma n. 410, elettivamente domicilia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 21.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 21.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria dello scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto nelle more del presente giudizio.
Il PM apponeva il visto in data 19.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato ed iscritto al ruolo al n. r.g. 1211/2024, il ricorrente, , Parte_1
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, premettendo di aver contratto matrimonio in
TR CE (CE) il 25.09.1974, e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni recepite nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 12.10.1977.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nella comparsa in riassunzione.
Incardinato il giudizio e costituitasi parte resistente, la quale deduceva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, con ordinanza emessa in data 13.05.2024, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Napoli
Nord, assegnando i termini di legge per l'eventuale riassunzione e condannando parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio pari ad euro 762,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA compensando il restante 50%
Riassunto tempestivamente il giudizio presso questo Tribunale, territorialmente competente, si costituiva la resistente, nella persona della propria amministratrice di sostegno, CP_1
, (in virtù di decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cron. 3981/2024 Controparte_2
del 09/05/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord), la quale non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nella comparsa in riassunzione.
All'udienza del 22.10.2024 si presentavano i difensori delle parti, nonché l'amministratrice di sostegno della parte resistente, , pertanto, il Giudice, con ordinanza emessa in pari Controparte_2 data, ritenuto necessario acquisire l'autorizzazione del GT per la costituzione in giudizio dell'amministratore di sostegno di e vista la natura adesiva delle difese spiegate CP_1 dalla parte resistente, disponeva rinvio in prosieguo all'udienza 21.01.2025.
A detta udienza, svoltasi secondo la modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel giudizio in epigrafe di _2
, in qualità di amministratrice di sostegno della resistente, emesso dal
[...] CP_1 Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord 22.10.2024, disponeva ulteriore rinvio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 21.03.2025, onerando le parti al deposito integrativo della seguente documentazione: estratto di matrimonio con annotazioni rilasciato dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di celebrazione, certificazioni di stato di famiglia e di residenza delle parti, nonché decreto di omologa delle separazione.
Con note scritte depositate, rispettivamente, in data 19.03.2025 ed in data 10.03.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate nei propri atti.
Il PM apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 20.06.1977, nel procedimento di separazione n. r.g. 1815/1977, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa emesso in data 12.10.1977, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Avuto riguardo alle condizioni accessorie, questo Tribunale recepisce le condizioni di cui alla comparsa in riassunzione e oggetto di adesione da parte della resistente, che quivi si riportano:
“disporre nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti”.
Le parti pertanto hanno concordato per una pronuncia di divorzio senza statuizioni accessorie.
La Suprema Corte con sentenza 30 giugno 2014 n. 14794, ha affermato che “alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l'amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario”. Nel caso di specie la stessa amministrata ha anche confermato la costituzione dell'amministratore di sostegno ( persona diversa dal coniuge e quindi non in conflitto di interessi ) nelle note con le quali ha rinunciato a presenziare confermando le condizioni del divorzio
Quanto alla domanda di parte ricorrente di compensazione delle spese del giudizio nel suo complesso compresa la fase svoltasi dinanzi al tribunale di incompetente va osservato che il CP_3
giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo
(Cass. n. 3122/2017). L'ordinanza che dichiara l'incompetenza del Giudice adito ha natura decisoria e, pertanto, il Giudice che la pronuncia ha l'obbligo di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite. ( cfr Cassazione civile, sez. VI-, sentenza 9 aprile 2018, n. 8611).
L'ordinanza del tribunale di doveva pertanto essere eventualmente impugnata e in mancanza CP_3
di impugnazione nulla può essere disposto nel presente giudizio.
La domanda va pertanto rigettata
Nulla va disposto in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente, in sede di comparsa in riassunzione, reiterata in sede di note depositate per l'udienza cartolare del 21.03.2025, sulla verifica del corretto adempimento delle disposizioni di cui all'intervenuta separazione, in quanto trattasi questioni attinenti alla mera fase esecutiva delle separazione stessa.
Attesa la natura della presente pronuncia fondata su accordo delle parti le spese della presente fase di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TR CE (CE) il 25.09.1974 da
, C.F. e , C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F._3
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR CE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 2 parte I - anno 1974) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) rigetta le ulteriori domande
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 24.03.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio