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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6917 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 24.11.2025 tra (cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
E (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4
(p.e.c.: dell'avv. Cristiano Pennacchia (cod. fisc.: Email_1
, che li rappresenta e difende per procura in calce CodiceFiscale_5 all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e
Controparte_1
-appellata contumace- nonché (cod. fisc.: Controparte_2
), e per essa la mandataria P.IVA_1 Controparte_3
(cod. fisc.: ), in persona della procuratrice speciale, P.IVA_2 Parte_5
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Carlotta Casamo- Email_2 rata (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_6 procura alle liti in calce all'atto di intervenuto;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari. O S S E R V A T O che , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 798/2021 Parte_4 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 15.4.2021; che la non si è costituita Controparte_1 nel presente grado di giudizio, mentre ha spiegato intervenuto la
[...]
e per essa la mandataria Controparte_2 [...] divenuta titolare del credito per cui è causa a fare data dal CP_3
1.12.2020 a seguito di scissione dell'appellata; che in data 21.11.2025 parte appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., “con compensazione delle spese”, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione dello stesso;
che in pari data la e Controparte_2 per essa la mandataria dichiarando di non avere Controparte_3 interesse alla prosecuzione del giudizio, ha notificato alla parte appellante e, quindi, ha depositato nel fascicolo telematico del presente giudizio di ap- pello, accettazione della rinuncia agli atti e, pertanto, ha chiesto “che l'On. Corte adita dichiari l'estinzione del giudizio, a spese compensate tra le parti”. che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del presente giudizio di appello formulata dall'appellante da parte dell'appellata contumace Controparte_1
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e,
2 dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì esclu- dere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che le spese del presente giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti costituite, in quanto le stesse hanno espressamente tro- vato un accordo in tale senso, come risulta dalle conclusioni rassegnate dalle stesse;
mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e l'appellata contumace, la quale non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n.
798/2021 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 15.4.2021; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra
[...]
e Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_4
, da un lato, e la e per
[...] Controparte_2 essa la mandataria dall'altra; Controparte_3
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , Parte_1
e , da un lato, e Parte_6 Parte_3 Parte_4 la dall'altro. Controparte_1
Roma, 24.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN DE Thellung de Courtelary
3
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
E (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4
(p.e.c.: dell'avv. Cristiano Pennacchia (cod. fisc.: Email_1
, che li rappresenta e difende per procura in calce CodiceFiscale_5 all'atto di citazione in appello;
-appellanti-
e
Controparte_1
-appellata contumace- nonché (cod. fisc.: Controparte_2
), e per essa la mandataria P.IVA_1 Controparte_3
(cod. fisc.: ), in persona della procuratrice speciale, P.IVA_2 Parte_5
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Carlotta Casamo- Email_2 rata (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_6 procura alle liti in calce all'atto di intervenuto;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari. O S S E R V A T O che , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 798/2021 Parte_4 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 15.4.2021; che la non si è costituita Controparte_1 nel presente grado di giudizio, mentre ha spiegato intervenuto la
[...]
e per essa la mandataria Controparte_2 [...] divenuta titolare del credito per cui è causa a fare data dal CP_3
1.12.2020 a seguito di scissione dell'appellata; che in data 21.11.2025 parte appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., “con compensazione delle spese”, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione dello stesso;
che in pari data la e Controparte_2 per essa la mandataria dichiarando di non avere Controparte_3 interesse alla prosecuzione del giudizio, ha notificato alla parte appellante e, quindi, ha depositato nel fascicolo telematico del presente giudizio di ap- pello, accettazione della rinuncia agli atti e, pertanto, ha chiesto “che l'On. Corte adita dichiari l'estinzione del giudizio, a spese compensate tra le parti”. che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del presente giudizio di appello formulata dall'appellante da parte dell'appellata contumace Controparte_1
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e,
2 dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì esclu- dere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che le spese del presente giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti costituite, in quanto le stesse hanno espressamente tro- vato un accordo in tale senso, come risulta dalle conclusioni rassegnate dalle stesse;
mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e l'appellata contumace, la quale non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n.
798/2021 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 15.4.2021; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra
[...]
e Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_4
, da un lato, e la e per
[...] Controparte_2 essa la mandataria dall'altra; Controparte_3
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , Parte_1
e , da un lato, e Parte_6 Parte_3 Parte_4 la dall'altro. Controparte_1
Roma, 24.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN DE Thellung de Courtelary
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