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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.987/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di Palermo.
-APPELLATO -
Oggetto: categoria e qualifica.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 9.3.2021 adiva il Tribunale di Trapani, Parte_1 esponendo:
- di lavorare alle dipendenze dell Controparte_2
, con inquadramento come "istruttore direttivo” (cat. C1 di cui al C.C.R.L
[...] di comparto);
- che, a decorrere dal 2011, gli erano stati conferiti molteplici incarichi di “Ingegnere
Responsabile della sicurezza delle opere” ovvero di “Ingegnere sostituto della sicurezza e delle opere”, inerenti a talune dighe del territorio trapanese;
- che le mansioni espletate in esecuzione di tali incarichi, concretizzandosi “in una posizione organizzativa professionale ex art.27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018” dovevano essere inquadrate nella cat. D del CCRL
(funzionario direttivo);
- che, nell'assolvimento dei citati incarichi, era tenuto ad assicurare la reperibilità h24.
Chiedeva pertanto la condanna degli Enti convenuti al pagamento delle differenze retributive fra la retribuzione corrispostagli e quella che avrebbe dovuto essergli corrisposta per il periodo di tempo meglio indicato in ricorso, nonché della retribuzione di posizione annua e dell'indennità di reperibilità. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.161/2022, pubblicata il
5.4.2022, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle Controparte_3 pretese creditorie anteriori al giugno 2015, rigettava il ricorso, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite.
Il decidente - pur riconoscendo che i compiti (“certificare lo stato e l'efficienza delle opere e delle apparecchiature, la loro efficienza curando la loro manutenzione”; “verificare il rispetto da parte del Gestore della diga, del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione”; “appurare l'eventuale sussistenza di pericolo per le popolazioni in relazione alla sbarramento e, in caso di necessità, suggerire al Gestore della diga il contenuto degli eventuali provvedimenti d'urgenza da assumere”) espletati dal ricorrente in qualità di responsabile della diga di EC (con riferimento all'incarico conferito con
D.D.S. n.1818 del 31.11.2014 e ancora in corso di svolgimento) fossero riconducibili alla categoria D del CCRL 2002-2005 - ha ritenuto carente il requisito della prova della prevalenza delle superiori mansioni rispetto alle altre ordinariamente espletate dal ricorrente e rientranti nel profilo di suo formale inquadramento.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 20.09.2022, lamentando:
- il travisamento dei fatti, per non avere egli mai dedotto lo svolgimento, nell'arco temporale in contestazione, di mansioni ultronee o differenti da quelle di Ingegnere
Responsabile di diga, così da rendere irrilevante ogni accertamento in tema di prevalenza quantitativa dell'impegno lavorativo;
- l'omessa pronuncia in ordine alle domande giudiziale rubricate ai punti C (“accertare, ritenere e dichiarare che gli incarichi di Ingegnere Responsabile delle Opere e della
Sicurezza degli Impianti Diga conferiti al ricorrente si concretano in una posizione organizzativa professionale ex art.27 e seguenti del CCRL 2002 2005 e 19 e seguenti del
CCRL 2016 2018, con conseguente diritto dello stesso a percepire con decorrenza dal
11.07.2011 la relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista e stabilita dalle suddette norme, oltre alla relativa retribuzione di risultato, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle rispettive somme con le maggiorazioni di legge”) e D (“accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, con decorrenza sempre dal 11 07 2011, la speciale indennità di reperibilità commisurata a 24 ore giornaliere per dodici mesi l'anno, in relazione agli effettivi periodi di servizio, e condannare le resistenti Amministrazioni
Regionali in solido al pagamento delle relative somme con le maggiorazioni di legge”) delle conclusioni di cui al ricorso di prime cure.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 28.01.2025, l
[...]
(d'ora in avanti anche l ), Controparte_1 CP_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.02.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico- giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 22 novembre 2019
n.30580; 7 settembre 2016 n.18943; 27 settembre 20110 n.20272; 16 febbraio 2005
n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981):
a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli.
Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ.,
Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass.civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003
n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128).
Tanto premesso l'Allegato “A” del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del
Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n.10 (quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico
2002.2002) pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, prevede che:
- siano inquadrati nella categoria “C” i “lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buon conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo, generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti;
relazioni con altre istituzioni di tipo indiretto e formali;
relazioni con altri utenti di natura diretta”;
- appartengono alla categoria “D” i “lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi - amministrativi;
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Tanto premesso, sulla base della declaratoria contrattuale, ritiene questa Corte che le mansioni pacificamente svolte dallo laureato in ingegneria (figura professionale Pt_1 espressamente elencata dal CCRL fra quelle rientranti nella categoria D), non siano riconducibili alla categoria di formale inquadramento dell'istante (la C), ma appaiono, piuttosto, indici univocamente preordinati a consentirne l'inquadramento nel rivendicato livello superiore.
Le attività di certificazione dello stato e dell'efficienza delle opere e delle apparecchiature, di verifica del rispetto da parte del Gestore della diga del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di accertamento dell'eventuale sussistenza di una situazione di pericolo per le popolazioni a causa dello sbarramento, di suggerimento al Gestore della diga, in caso di necessità, del contenuto dei provvedimenti d'urgenza da assumere nell'imminenza dell'emergenza, appaiono elementi tutti sussumibili all'interno degli indici caratterizzanti la categoria D del CCRL cit. perché esemplificativi di elevate conoscenze pluri specialistiche, di consolidata esperienza professionale pluriennale, di intensi compiti tecnici, gestionali e direttivi (accompagnati tutti dall'assunzione di un alto grado di responsabilità), della complessità dei problemi da affrontare, della assoluta ampiezza delle soluzioni operative da adottare.
Lo riprendendo proprio uno dei profili esemplificativi della categoria D, è, Pt_1 dunque, un “lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.”.
Ciò rilevato, non si può fare a meno di evidenziare l'errore nel quale è incorso il
Tribunale laddove ha rigettato la domanda dell'odierno appellante sul presupposto che questi non avesse dimostrato la prevalenza delle mansioni svolte quale Responsabile di diga rispetto alle altre incombenze contestualmente espletate in costanza di rapporto di lavoro con la P.A. e rientranti in quelle proprie della categoria di formale inquadramento.
L'assunto del decidente, condivisibile nelle conclusioni, è però fondato su un claudicante presupposto: , sin dal suo primo atto difensivo, ha sempre dedotto di Parte_1 essere stato impegnato, specialmente con riferimento al periodo oggi in contestazione, esclusivamente quale Responsabile di diga, senza che nulla riferisse in senso contrario la difesa della convenuta amministrazione.
Non si pone, dunque, un problema di prevalenza delle mansioni, per il semplice motivo che manca uno dei due elementi di raffronto, cioè lo svolgimento di compiti diversi da quelli riferibili alla categoria superiore rivendicata in ricorso.
Ritenuto, dunque, provato l'espletamento delle mansioni superiori da parte dello Pt_1 deve essere riconosciuto il suo diritto, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2016 (il dies a quo per il calcolo a ritroso della prescrizione quinquennale è stato fissato dal
Tribunale, in un passaggio motivazionale non oggetto di censura, a giugno 2021) al 5 aprile 2022 (data di decisione della sentenza di prime cure, nella quale l'adito magistrato ha dato atto che l'incarico di Responsabile della diga di EC, conferito allo con Pt_1
D.D.S. del 3.11.2004, “era ancora in corso di esecuzione”).
Non può, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di appello.
L'art. 27 (“Posizioni organizzative e professionali), del CCRL cit., operativo ratione temporis, dispone che:
- “L'Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla categoria “D” o in caso di necessità alla categoria “C”, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità” (comma 1);
- “Ai fini del comma 2, l'Amministrazione procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione con i soggetti di cui all'art. 11, comma 1” (comma 3). In assenza di un obbligo dell'Amministrazione convenuta di istituire incarichi di natura organizzativa e nella carenza di un provvedimento interno di gradazione delle funzioni, deve essere, dunque, escluso il diritto dello al conferimento dell'incarico in parola Pt_1
e alla liquidazione della connessa retribuzione di posizione.
Per quanto riguarda l'indennità di “Pronta reperibilità”, si legge all'art.44 del CCRL cit.:
- “1. L'istituto della pronta reperibilità è previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi o per fronteggiare eventi straordinari o calamità. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.
La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore giornaliere”.
- 2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore dovrà raggiungere il posto assegnato entra 30 minuti;
la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza”.
- 3. “Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo al lavoratore spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. A fronte della chiarezza del dato convenzionale - che fissa in 12 ore giornaliere e in 6 volte, rispettivamente, la durata massima del periodo di reperibilità quotidiana e i giorni di reperibilità mensile – sarebbe stato onere del ricorrente, in presenza di così rigidi paletti contrattuali, provare, al di là di astratte affermazioni labiali, i presupposti fattuali della pretesa creditoria. Onere disatteso dall'istante il quale, in entrambi i gradi di giudizio, si è limitato a riferire, senza nulla documentare a sostegno, di essere “soggetto a reperibilità per n.24 ore giornaliere nell'arco di tutto il mese”, ma di ricevere la relativa indennità “soltanto per n.12 ore al giorno e per soli 15 giorni mensili”.
3) Residua la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Ritiene in proposito questo collegio, stante l'esito complessivo della lite, conclusasi con una sensibile contrazione delle pretese del ricorrente, e tenuto conto del parziale rigetto del ricorso, accolto solo con riferimento alle differenze retributive ma disatteso in merito al riconoscimento della posizione organizzativa e della maggiorazione dell'indennità di reperibilità, che sussistano giusti motivi per compensarle nella misura della meta, con condanna dell'Assessorato appellato al pagamento della residua quota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.161/2022, emessa in data 5 aprile 2022 dal Tribunale di Trapani, condanna l' appellato al pagamento in favore di , limitatamente al CP_1 Parte_1 periodo dal 1° giugno 2016 al 5 aprile 2022, delle differenze retributive tra quanto percepito in ragione dell'inquadramento nella categoria C1 del CCRL per i dipendenti del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 L.R. 15 maggio 2000, n.10, e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'inquadramento nella superiore categoria D del medesimo CCRL, oltre interessi legali dal 1° giugno 2006 al soddisfo.
Compensa nella metà le spese di lite del doppio grado e condanna l appellato CP_1 al pagamento in favore di controparte della residua quota, che liquida, per il primo grado in euro 1.984,00 e per il presente grado in euro 2.5493,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco