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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA CO, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53/2022 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rosano;
contro
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vulpiani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 23.11.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale n. 55/2023.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la propria datrice di lavoro, ossia l'
[...]
, al fine di conseguire la revoca della sanzione disciplinare conservativa Controparte_1 della sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione per giorni 30, intimatale con missiva del
4.11.2021, censurando sia l'infondatezza dell'addebito disciplinare sia il difetto di proporzionalità del provvedimento sanzionatorio irrogato.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione Controparte_1 sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto nonché proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti all'illecito contestato alla ricorrente.
Respinta l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Com'è noto, l'art.7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi -in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi- di carattere esterno.
Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere -beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti- anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare (questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Tracciati brevemente i parametri di riferimento, giova a questo punto inquadrare il fatto oggetto di incolpazione così come delineato dal datore, scomponendolo nei suoi elementi costitutivi.
Dall'esame coordinato della missiva di contestazione (all. 4 al ricorso) e del provvedimento sanzionatorio applicato (all. 8 al ricorso) emerge che l'addebito datoriale mosso alla lavoratrice si Part riferisce alla condotta serbata dalla il giorno 4.08.2021, allorquando ella procedette alla conversione delle monete ricavate dalla gestione del sistema di parcheggi a pagamento, pari ad euro
500,00, con numero 5 banconote da euro 100,00 ciascuna, (i) “in modo eversivo rispetto alla normale procedura in uso presso l'Azienda e a Lei ben nota”, (ii) contattando un soggetto rimasto ignoto e privo di autorizzazione all'attività di “cambia-valute”, (iii) senza acquisire una previa autorizzazione e senza nemmeno essersi consultata con alcun superiore gerarchico, (iv) senza utilizzare il dispositivo per l'accertamento della validità delle banconote e (v) senza accorgersi della grossolana falsità delle stesse.
Così destrutturato l'addebito, giova prioritariamente evidenziare come sia sostanzialmente pacifico in causa che la conversione di monete per euro 500,00 in 5 banconote da euro 100,00, poi rivelatesi Part false, avvenne senza che la si premurasse di acquisire previamente una specifica autorizzazione all'operazione e senza consultarsi con un suo superiore.
La tesi giustificativa sostenuta dalla lavoratrice si fonda sull'esistenza di una prassi aziendale volta a consentire indiscriminatamente il cambio di monete-banconote per agevolare il versamento in banca tramite cassa continua dei proventi del sistema gestione parcheggi, per cui gli addetti a tale ufficio non avevano alcuna necessità di chiedere una previa autorizzazione alla conversione.
Ora, che l'attività di cambio monete-banconote fosse effettivamente consentita lo si desume, a ben vedere, dalla stessa contestazione disciplinare, laddove, nel fare riferimento alla normale procedura in uso all'Azienda -da cui la ricorrente si sarebbe illecitamente discostata in maniera 'eversiva'- la datrice implicitamente riconosce che quell'attività non solo era ammessa ma era stata anche in qualche modo procedimentalizzata. Di questa “procedura in uso all'Azienda”, che avrebbe dovuto essere anche “ben nota” alla ricorrente, non v'è però in atti alcuna traccia scritta, circostanza questa che rende particolarmente arduo vagliare in maniera rigorosa il grado di 'eversività' del comportamento tenuto dalla lavoratrice.
L'esperita istruttoria testimoniale si è dunque soffermata sulla ricostruzione di questa prassi, su cui tutti i testi escussi hanno avuto modo di riferire.
Il teste ha sul punto dichiarato: “Confermo che questa prassi di cambiare con banconote Testimone_1 le monete introitate per il servizio parcheggi è in uso da tanto tempo, direi dal 2004. Ciò accadeva essenzialmente perché questa grande mole di monete era particolarmente pesante e doveva essere portata in banca alla cassa ordinaria, facendo la fila. Poiché i dipendenti addetti a questo servizio non godevano di una corsia preferenziale conveniva cambiare le monete in banconote, le quali potevano invece essere versate nella cassa continua, sopportando meno peso e senza fare file. Le colleghe che lavoravano all'ufficio parcheggi so che avevano una lista di nominativi, che alla fine erano quelli dei rivenditori dei tagliandi parcheggi; ebbene la prassi prevedeva di chiamare appunto le persone indicate in questa lista le quali poi venivano con le banconote e prendevano le monete. Questa prassi si è interrotta dopo i fatti di causa, che hanno avuto anche una certa eco mediatica. il coordinatore del servizio parcheggi, era a conoscenza di questa prassi e anche Testimone_2 lui aiutava nel cambio, nel senso che chiamava anche lui stesso i rivenditori. Confermo che vi era una lista di nomi da cui attingere, questa era la prassi, poi se qualcuno chiamava anche persone fuori dalla lista non lo so”
Significative, al riguardo, anche le propalazioni del teste , coordinatore di tutto il Testimone_3 settore tecnologico e quindi a conoscenza di tutti i servizi offerti dall'Azienda speciale resistente, il quale ha dichiarato: “Sono a conoscenza di questa prassi in virtù della quale gli impiegati all'ufficio parcheggi cambiavano le monete con banconote. Questo perché la quantità di monete che si raccoglievano era davvero eccessiva e diventava quindi particolarmente faticoso trasportare queste monete in banca e versarle allo sportello. Era invece più comodo incassare banconote alla cassa continua, evitando così di fare anche la fila per lo sportello. (…) Ricordo che tra le persone che venivano a cambiare le banconote con monete c'era qualche farmacistae, ora che ci penso, anche un dipendente nostro che aveva anche una pizzeria, tale (…)”. Persona_1
Ulteriori elementi descrittivi della prassi aziendale di cambio monete-banconote sono stati poi acquisiti tramite l'escussione delle altre due addette all'ufficio parcheggi, e Testimone_4
che hanno riferito, la prima: “Confermo che vi era la prassi di cambiare Testimone_5 monete con banconote. Ci fu detto da qualcuno ma non ricordo precisamente chi fosse. All'inizio facevamo fare i cambi solo ai negozianti che vendevano i ticket parcheggipoi cominciò a spargersi la voce e cominciarono a venire anche altri: farmacisti, commercianti, eccetera. L'importante era che si cambiavano i soldi spiccioli con le banconote”; e la seconda: “Confermo che vi era la prassi di consentire il cambio di monete con banconote. Venivano dapprima le persone che rivendevano i tagliandi dei parcheggi, poi man mano s'è sparsa la voce e cominciarono a venire anche dai supermercati, dalle farmacie e dagli esercizi commerciali nei dintorni. Noi cambiavamo a tutti. Raccoglievamo il nominativo ed il numero di telefono di chi veniva più che altro per richiamarlo per le occasioni successive. Ci è stato detto di fare così da
[...]
perché era importante che non avessimo in ufficio più di 250 euro. Era quindi necessario depositare in CP_2 banca i proventi del parcheggio in maniera rapida, per questo ci dovevamo avvalere della cassa continua e quindi favorivamo il cambio in monete. Era una idea della direzione ma non abbiamo mai avuto una disposizione scritta in tal senso. Il direttor ci disse di conservare gli spiccioli per un tabaccaio che Controparte_2 centro commerciale i , che non era abilitato alla rivendita di tagliandi parcheggi, Pt_2 questo a riprova che il cambio era consentito proprio in favore di tutti e senza restrizioni”
Dall'esame del compendio istruttorio acquisito al processo emerge dunque una prassi aziendale di cambio monete-banconote certamente praticata dalle dipendenti dell'ufficio parcheggi e quantomeno avallata, se non addirittura incentivata, dai diretti superiori gerarchici di queste ultime.
Non è univoco, invece, l'approdo istruttorio in relazione alla esistenza o meno di una lista nominativa di soggetti autorizzati a versare banconote e prelevare moneta. Il fatto che la procedura fosse aperta esclusivamente ai soggetti inseriti in lista, circostanza invero dirimente per individuare il grado di
'eversività' della condotta addebitata alla ricorrente, non ha trovato pieno riscontro probatorio.
Ritiene il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia comunque possibile desumere che l'accesso all'attività di conversione di monete in banconote non fosse del tutto indiscriminato ma che in qualche modo lo stesso fosse stato circoscritto sul versante soggettivo, nel senso che la prassi in uso all'azienda richiedeva in ogni caso quantomeno la conoscenza dell'interlocutore che partecipava all'operazione di cambio. Che si trattasse di un soggetto inserito nella lista di rivenditori di tagliandi parcheggio autorizzati, di un dipendente dell'azienda o semplicemente di un amico, l'importante è che la sua identità fosse comunque verificata o facilmente verificabile.
Del resto ciò appare comprensibilmente riconducibile ad elementari esigenze di cautela nel maneggio di denaro per motivi di servizio, esigenze che, seppur non espressamente stilate in un protocollo scritto, si inseriscono nel più ampio novero dei generali doveri di diligenza che il prestatore è sempre obbligato ad assolvere.
In questa chiave di lettura, allora, è lecito sostenere che la ricorrente, accettando un cambio monete- banconote così rilevante (euro 500,00) da un soggetto della cui identità non era certa, abbia effettivamente serbato un contegno incauto e superficiale, in nitido contrasto con i generali canoni di diligenza che avrebbero dovuto conformare la sua prestazione, specie ove si consideri che ella era perfettamente consapevole di non avere a sua disposizione alcuno strumento che le potesse confermare la validità delle banconote che stava ricevendo (e sulla cui grossolana falsità, dedotta dalla convenuta, il Tribunale non ha però elementi per pronunciarsi).
La sussistenza di un inadempimento disciplinarmente rilevante è pertanto innegabile.
Tuttavia, il fatto oggetto di rilievo disciplinare risulta, a parere del Tribunale, ricompreso tra le condotte cui la stessa contrattazione collettiva ha ricollegato l'applicazione di una diversa e meno grave sanzione conservativa.
Più precisamente, l'art. 59 del CCNL applicato al rapporto, al comma terzo, prevede tra le ipotesi sanzionate con rimprovero verbale o scritto o, al massimo, con multa sino a 4 ore di retribuzione la
“negligenza dell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza”, fattispecie nella quale appare sussumibile la condotta incauta ascrivibile alla ricorrente.
Non appare invece sostenibile l'interpretazione datoriale che riconduce l'illecito contestato alla diversa e più grave fattispecie di cui al comma ottavo, lettera i), del medesimo art. 59, sol che si consideri che tale previsione, che legittima la sospensione dalla retribuzione per un periodo superiore a giorni 11, contempla tra i suoi elementi costitutivi anche un “grave danno all'ente agli utenti o a terzi”, che però nel caso di specie non è stato neppure compiutamente allegato, prima ancora che dimostrato.
Nella sua dimensione economica, come riconosciuto dalla stessa convenuta a pag. 9 della propria memoria, il pregiudizio (ossia l'ammanco di euro 500,00) “è stato di lieve entità”, mentre nella sua proiezione sull'immagine aziendale, che sarebbe nella prospettazione datoriale quella di maggior gravità, lo stesso non appare in alcun modo descritto.
Che “la notizia dell'accaduto si sia diffusa in città” è infatti elemento di per sé neutro, che non identifica un danno di immagine ma che potrebbe al più amplificarlo, laddove sussistente. Che la abbia sporto querela contro ignoti non sembra avere alcuna incidenza sull'immagine della CP_3 resistente.
Il generico riferimento, poi, al fatto che l'ammanco avrebbe “generato molti problemi con l'Ente Comunale
e nei rapporti tra questi e la resistente” non disvela alcun riverbero reputazionale a danno della convenuta.
Il fatto posto a fondamento della sanzione per cui è causa, insomma, non avendo generato “grave danno all'ente agli utenti o a terzi”, non è punito dal ccnl con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ma solo con la meno grave sanzione della multa.
Alla luce pertanto della stessa tipizzazione degli inadempimenti disciplinarmente rilevanti fatti dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, anziché procedere alla irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 30 giorni (poi ridotti a 20 in corso di causa) avrebbe potuto al più ammonire formalmente la lavoratrice attraverso l'irrogazione di una sanzione più gradata (multa).
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, dunque, il provvedimento sanzionatorio impugnato deve considerarsi senz'altro illegittimo e, non avendo parte convenuta articolato domanda subordinata di conversione della sanzione applicata in quella meno grave, lo stesso andrà pertanto semplicemente annullato, con condanna della convenuta alla rimozione degli effetti della sua indebita applicazione.
Il difetto di prova circa il pregiudizio derivante dalla condotta della ricorrente, oltre a condurre alla caducazione del provvedimento disciplinare, comporta inevitabilmente anche il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria spiccata dalla resistente. Controparte_1
La reiezione della istanza cautelare contestualmente formulata dalla ricorrente in corso di causa giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della convenuta in ragione della sua integrale soccombenza nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 30 (poi ridotti a 20 in corso di causa) irrogata dalla convenuta alla ricorrente con provvedimento del 4.11.2021 e per l'effetto, condanna la convenuta a rimuovere gli effetti della sanzione illegittimamente applicata;
compensa per metà le spese di lite, ponendo a carico della convenuta la restante parte, che liquida, sia per la fase cautelare che per la presente fase di merito, in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA CO, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53/2022 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rosano;
contro
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vulpiani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 23.11.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale n. 55/2023.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la propria datrice di lavoro, ossia l'
[...]
, al fine di conseguire la revoca della sanzione disciplinare conservativa Controparte_1 della sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione per giorni 30, intimatale con missiva del
4.11.2021, censurando sia l'infondatezza dell'addebito disciplinare sia il difetto di proporzionalità del provvedimento sanzionatorio irrogato.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione Controparte_1 sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto nonché proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti all'illecito contestato alla ricorrente.
Respinta l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Com'è noto, l'art.7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi -in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi- di carattere esterno.
Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere -beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti- anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare (questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Tracciati brevemente i parametri di riferimento, giova a questo punto inquadrare il fatto oggetto di incolpazione così come delineato dal datore, scomponendolo nei suoi elementi costitutivi.
Dall'esame coordinato della missiva di contestazione (all. 4 al ricorso) e del provvedimento sanzionatorio applicato (all. 8 al ricorso) emerge che l'addebito datoriale mosso alla lavoratrice si Part riferisce alla condotta serbata dalla il giorno 4.08.2021, allorquando ella procedette alla conversione delle monete ricavate dalla gestione del sistema di parcheggi a pagamento, pari ad euro
500,00, con numero 5 banconote da euro 100,00 ciascuna, (i) “in modo eversivo rispetto alla normale procedura in uso presso l'Azienda e a Lei ben nota”, (ii) contattando un soggetto rimasto ignoto e privo di autorizzazione all'attività di “cambia-valute”, (iii) senza acquisire una previa autorizzazione e senza nemmeno essersi consultata con alcun superiore gerarchico, (iv) senza utilizzare il dispositivo per l'accertamento della validità delle banconote e (v) senza accorgersi della grossolana falsità delle stesse.
Così destrutturato l'addebito, giova prioritariamente evidenziare come sia sostanzialmente pacifico in causa che la conversione di monete per euro 500,00 in 5 banconote da euro 100,00, poi rivelatesi Part false, avvenne senza che la si premurasse di acquisire previamente una specifica autorizzazione all'operazione e senza consultarsi con un suo superiore.
La tesi giustificativa sostenuta dalla lavoratrice si fonda sull'esistenza di una prassi aziendale volta a consentire indiscriminatamente il cambio di monete-banconote per agevolare il versamento in banca tramite cassa continua dei proventi del sistema gestione parcheggi, per cui gli addetti a tale ufficio non avevano alcuna necessità di chiedere una previa autorizzazione alla conversione.
Ora, che l'attività di cambio monete-banconote fosse effettivamente consentita lo si desume, a ben vedere, dalla stessa contestazione disciplinare, laddove, nel fare riferimento alla normale procedura in uso all'Azienda -da cui la ricorrente si sarebbe illecitamente discostata in maniera 'eversiva'- la datrice implicitamente riconosce che quell'attività non solo era ammessa ma era stata anche in qualche modo procedimentalizzata. Di questa “procedura in uso all'Azienda”, che avrebbe dovuto essere anche “ben nota” alla ricorrente, non v'è però in atti alcuna traccia scritta, circostanza questa che rende particolarmente arduo vagliare in maniera rigorosa il grado di 'eversività' del comportamento tenuto dalla lavoratrice.
L'esperita istruttoria testimoniale si è dunque soffermata sulla ricostruzione di questa prassi, su cui tutti i testi escussi hanno avuto modo di riferire.
Il teste ha sul punto dichiarato: “Confermo che questa prassi di cambiare con banconote Testimone_1 le monete introitate per il servizio parcheggi è in uso da tanto tempo, direi dal 2004. Ciò accadeva essenzialmente perché questa grande mole di monete era particolarmente pesante e doveva essere portata in banca alla cassa ordinaria, facendo la fila. Poiché i dipendenti addetti a questo servizio non godevano di una corsia preferenziale conveniva cambiare le monete in banconote, le quali potevano invece essere versate nella cassa continua, sopportando meno peso e senza fare file. Le colleghe che lavoravano all'ufficio parcheggi so che avevano una lista di nominativi, che alla fine erano quelli dei rivenditori dei tagliandi parcheggi; ebbene la prassi prevedeva di chiamare appunto le persone indicate in questa lista le quali poi venivano con le banconote e prendevano le monete. Questa prassi si è interrotta dopo i fatti di causa, che hanno avuto anche una certa eco mediatica. il coordinatore del servizio parcheggi, era a conoscenza di questa prassi e anche Testimone_2 lui aiutava nel cambio, nel senso che chiamava anche lui stesso i rivenditori. Confermo che vi era una lista di nomi da cui attingere, questa era la prassi, poi se qualcuno chiamava anche persone fuori dalla lista non lo so”
Significative, al riguardo, anche le propalazioni del teste , coordinatore di tutto il Testimone_3 settore tecnologico e quindi a conoscenza di tutti i servizi offerti dall'Azienda speciale resistente, il quale ha dichiarato: “Sono a conoscenza di questa prassi in virtù della quale gli impiegati all'ufficio parcheggi cambiavano le monete con banconote. Questo perché la quantità di monete che si raccoglievano era davvero eccessiva e diventava quindi particolarmente faticoso trasportare queste monete in banca e versarle allo sportello. Era invece più comodo incassare banconote alla cassa continua, evitando così di fare anche la fila per lo sportello. (…) Ricordo che tra le persone che venivano a cambiare le banconote con monete c'era qualche farmacistae, ora che ci penso, anche un dipendente nostro che aveva anche una pizzeria, tale (…)”. Persona_1
Ulteriori elementi descrittivi della prassi aziendale di cambio monete-banconote sono stati poi acquisiti tramite l'escussione delle altre due addette all'ufficio parcheggi, e Testimone_4
che hanno riferito, la prima: “Confermo che vi era la prassi di cambiare Testimone_5 monete con banconote. Ci fu detto da qualcuno ma non ricordo precisamente chi fosse. All'inizio facevamo fare i cambi solo ai negozianti che vendevano i ticket parcheggipoi cominciò a spargersi la voce e cominciarono a venire anche altri: farmacisti, commercianti, eccetera. L'importante era che si cambiavano i soldi spiccioli con le banconote”; e la seconda: “Confermo che vi era la prassi di consentire il cambio di monete con banconote. Venivano dapprima le persone che rivendevano i tagliandi dei parcheggi, poi man mano s'è sparsa la voce e cominciarono a venire anche dai supermercati, dalle farmacie e dagli esercizi commerciali nei dintorni. Noi cambiavamo a tutti. Raccoglievamo il nominativo ed il numero di telefono di chi veniva più che altro per richiamarlo per le occasioni successive. Ci è stato detto di fare così da
[...]
perché era importante che non avessimo in ufficio più di 250 euro. Era quindi necessario depositare in CP_2 banca i proventi del parcheggio in maniera rapida, per questo ci dovevamo avvalere della cassa continua e quindi favorivamo il cambio in monete. Era una idea della direzione ma non abbiamo mai avuto una disposizione scritta in tal senso. Il direttor ci disse di conservare gli spiccioli per un tabaccaio che Controparte_2 centro commerciale i , che non era abilitato alla rivendita di tagliandi parcheggi, Pt_2 questo a riprova che il cambio era consentito proprio in favore di tutti e senza restrizioni”
Dall'esame del compendio istruttorio acquisito al processo emerge dunque una prassi aziendale di cambio monete-banconote certamente praticata dalle dipendenti dell'ufficio parcheggi e quantomeno avallata, se non addirittura incentivata, dai diretti superiori gerarchici di queste ultime.
Non è univoco, invece, l'approdo istruttorio in relazione alla esistenza o meno di una lista nominativa di soggetti autorizzati a versare banconote e prelevare moneta. Il fatto che la procedura fosse aperta esclusivamente ai soggetti inseriti in lista, circostanza invero dirimente per individuare il grado di
'eversività' della condotta addebitata alla ricorrente, non ha trovato pieno riscontro probatorio.
Ritiene il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testimoni sia comunque possibile desumere che l'accesso all'attività di conversione di monete in banconote non fosse del tutto indiscriminato ma che in qualche modo lo stesso fosse stato circoscritto sul versante soggettivo, nel senso che la prassi in uso all'azienda richiedeva in ogni caso quantomeno la conoscenza dell'interlocutore che partecipava all'operazione di cambio. Che si trattasse di un soggetto inserito nella lista di rivenditori di tagliandi parcheggio autorizzati, di un dipendente dell'azienda o semplicemente di un amico, l'importante è che la sua identità fosse comunque verificata o facilmente verificabile.
Del resto ciò appare comprensibilmente riconducibile ad elementari esigenze di cautela nel maneggio di denaro per motivi di servizio, esigenze che, seppur non espressamente stilate in un protocollo scritto, si inseriscono nel più ampio novero dei generali doveri di diligenza che il prestatore è sempre obbligato ad assolvere.
In questa chiave di lettura, allora, è lecito sostenere che la ricorrente, accettando un cambio monete- banconote così rilevante (euro 500,00) da un soggetto della cui identità non era certa, abbia effettivamente serbato un contegno incauto e superficiale, in nitido contrasto con i generali canoni di diligenza che avrebbero dovuto conformare la sua prestazione, specie ove si consideri che ella era perfettamente consapevole di non avere a sua disposizione alcuno strumento che le potesse confermare la validità delle banconote che stava ricevendo (e sulla cui grossolana falsità, dedotta dalla convenuta, il Tribunale non ha però elementi per pronunciarsi).
La sussistenza di un inadempimento disciplinarmente rilevante è pertanto innegabile.
Tuttavia, il fatto oggetto di rilievo disciplinare risulta, a parere del Tribunale, ricompreso tra le condotte cui la stessa contrattazione collettiva ha ricollegato l'applicazione di una diversa e meno grave sanzione conservativa.
Più precisamente, l'art. 59 del CCNL applicato al rapporto, al comma terzo, prevede tra le ipotesi sanzionate con rimprovero verbale o scritto o, al massimo, con multa sino a 4 ore di retribuzione la
“negligenza dell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza”, fattispecie nella quale appare sussumibile la condotta incauta ascrivibile alla ricorrente.
Non appare invece sostenibile l'interpretazione datoriale che riconduce l'illecito contestato alla diversa e più grave fattispecie di cui al comma ottavo, lettera i), del medesimo art. 59, sol che si consideri che tale previsione, che legittima la sospensione dalla retribuzione per un periodo superiore a giorni 11, contempla tra i suoi elementi costitutivi anche un “grave danno all'ente agli utenti o a terzi”, che però nel caso di specie non è stato neppure compiutamente allegato, prima ancora che dimostrato.
Nella sua dimensione economica, come riconosciuto dalla stessa convenuta a pag. 9 della propria memoria, il pregiudizio (ossia l'ammanco di euro 500,00) “è stato di lieve entità”, mentre nella sua proiezione sull'immagine aziendale, che sarebbe nella prospettazione datoriale quella di maggior gravità, lo stesso non appare in alcun modo descritto.
Che “la notizia dell'accaduto si sia diffusa in città” è infatti elemento di per sé neutro, che non identifica un danno di immagine ma che potrebbe al più amplificarlo, laddove sussistente. Che la abbia sporto querela contro ignoti non sembra avere alcuna incidenza sull'immagine della CP_3 resistente.
Il generico riferimento, poi, al fatto che l'ammanco avrebbe “generato molti problemi con l'Ente Comunale
e nei rapporti tra questi e la resistente” non disvela alcun riverbero reputazionale a danno della convenuta.
Il fatto posto a fondamento della sanzione per cui è causa, insomma, non avendo generato “grave danno all'ente agli utenti o a terzi”, non è punito dal ccnl con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ma solo con la meno grave sanzione della multa.
Alla luce pertanto della stessa tipizzazione degli inadempimenti disciplinarmente rilevanti fatti dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, anziché procedere alla irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 30 giorni (poi ridotti a 20 in corso di causa) avrebbe potuto al più ammonire formalmente la lavoratrice attraverso l'irrogazione di una sanzione più gradata (multa).
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, dunque, il provvedimento sanzionatorio impugnato deve considerarsi senz'altro illegittimo e, non avendo parte convenuta articolato domanda subordinata di conversione della sanzione applicata in quella meno grave, lo stesso andrà pertanto semplicemente annullato, con condanna della convenuta alla rimozione degli effetti della sua indebita applicazione.
Il difetto di prova circa il pregiudizio derivante dalla condotta della ricorrente, oltre a condurre alla caducazione del provvedimento disciplinare, comporta inevitabilmente anche il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria spiccata dalla resistente. Controparte_1
La reiezione della istanza cautelare contestualmente formulata dalla ricorrente in corso di causa giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della convenuta in ragione della sua integrale soccombenza nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 30 (poi ridotti a 20 in corso di causa) irrogata dalla convenuta alla ricorrente con provvedimento del 4.11.2021 e per l'effetto, condanna la convenuta a rimuovere gli effetti della sanzione illegittimamente applicata;
compensa per metà le spese di lite, ponendo a carico della convenuta la restante parte, che liquida, sia per la fase cautelare che per la presente fase di merito, in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA CO