Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993,anche i crediti previdenziali ed assistenziali -, nel caso in cui venga pagato - e con ritardo - il solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; ne' su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2004, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente-
contro
OI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 851/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 27/02/01 - R.G.N. 46011/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel confermare le statuizioni del locale Pretore, ha ritenuto, con sentenza depositata in cancelleria il 27 febbraio 2001, che sulle somme attribuite a PP IA per interessi e rivalutazione maturati alla data del 31 maggio 1989, relativamente a ratei di prestazione assistenziale corrispostigli in ritardo dal Ministero, debbano essere calcolati ulteriori interessi e rivalutazione, fino alla data di soddisfacimento integrale del credito. Il Ministero impugna questa sentenza con ricorso notificato il 17 luglio 2001, sostenendo, con unico motivo di gravame, che gli interessi scaduti non possono produrre ulteriori interessi, ne', atteso il loro carattere accessorio rispetto al credito per capitale, essere rivalutati nell'importo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 22 dicembre 1994, n. 11048, hanno sancito il principio per cui, con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1S6 del 1991 e 196 del 1993, anche i crediti previdenziali ed assistenziali -, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati;
in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati tino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale;
ne' su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.
L'inidoneità degli interessi scaduti a produrre ulteriori interessi e rivalutazione è stata, a sua volta, confermata, in termini generali, dalle stesse Sezioni unite con sentenza 17 luglio 2001, n. 9653, la quale, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha stabilito che a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ.. A questi principi reputa la Corte di dovere dare continuità, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni
unite e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze, nonché l'assenza, nella sentenza impugnata, di considerazioni che non trovino adeguata confutazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso.
La sentenza ora detta, che si è discostata da tali principi, deve essere, pertanto cassata in parte qua.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è legittimata, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., alla decisione della causa nel merito e, quindi, al rigetto della domanda dell'assistito nella parte concernente la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme spettantigli a titolo di interessi sugli importi delle prestazioni erogategli in ritardo.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att., cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore di quest'ultima norma, priva di valore retroattivo e regolatrice di interessi di natura propriamente sostanziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'assistito nella parte concernente la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme spettantigli a titolo di interessi sugli importi delle prestazioni erogategli in ritardo.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004