Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2004, n. 5155
CASS
Sentenza 12 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993,anche i crediti previdenziali ed assistenziali -, nel caso in cui venga pagato - e con ritardo - il solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; ne' su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2004, n. 5155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5155
    Data del deposito : 12 marzo 2004

    Testo completo