Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.943 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 943 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
HA AA, elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Flaminio n. 66 presso lo studio dell'avv. Gianni Di Stefano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
HM LE BE MO (C.F. [...]), impresa individuale con sede in Roma alla Via di Villa Livia n. 40/66,
RESISTENTE/NON COSTITUITO
Con ricorso depositato il 18/6/2024 HA MA ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale ME LE ER SA.
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per l'impresa individuale ME LE ER
SA.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale dell'impresa individuale di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede dell'impresa individuale resistente trovasi in Roma alla Via di Villa Livia n. 40/66,
comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
L'impresa individuale debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività
esercitata ha ad oggetto il commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
Il credito azionato dal ricorrente, oggetto di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, è
pari ad € 62.733,96, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi gli ulteriori debiti di € 2.800,00,
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, per spese legali liquidate e distratte in favore del difensore con la sentenza n. 3298/24 emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7266/21 R.G. -
Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro e di € 74.636,59 per debiti contributivi (cfr. certificazione dei debiti contributivi rilasciata in data 9/10/2024 dall'INPS ai sensi degli artt. 363 e 367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza dell'impresa individuale resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con il ricorrente, avente peraltro natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dal medesimo, dal trasferimento dell'attività in luogo ignoto (cfr. verbale di pignoramento)
e dall'esistenza di debiti contributivi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale ME LE
ER SA.
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ME LE ER SA (C.F.
[...]), impresa individuale con sede in Roma alla Via di Villa Livia n. 40/66;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Valentina Sarnari;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'1/4/2025
ore 9,30;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente