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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4313/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Perrini e Alessandra Di Sarno, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Claudia D'Alessio, giusta procura generale per atto notaio del 27.4.2022, rep. n. 55418, racc. n. 16104 Persona_1
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 60782/2021, pubblicata il 22.6.2022, il G.O.T. del tribunale di Roma premetteva che:
- veva chiesto, in via principale, anche previa disapplicazione dell'art. Parte_1
7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145, in quanto illegittimo e/o inefficace, di dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte a seguito CP_1 dell'emissione, in data 9.8.1988, del BFP serie Q/P n. 000.015 a termine trentennale del valore di lire 5.000.000 e del BFP serie Q/P n. 000.016 a termine trentennale del valore di lire 5.000.000, entrambi intestati al e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., al pagamento della somma pari ad € CP_1
10.318,88, oltre interessi legali dal 5.4.2019, data di insorgenza della mora, al saldo;
- il ricorrente aveva dedotto che, al momento della riscossione, aveva CP_1
liquidato un importo complessivo inferiore a quello che lo stesso avrebbe dovuto percepire, sicché aveva quindi presentato ricorso presso il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario e istanza di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010;
- si era costituita chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Fatta tale premessa, affermava che:
- la questione riguardava le condizioni di rimborso del buono oggetto di ricorso, “essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie “P” quando risultavano in collocamento i buoni della serie “Q”;
- a seguito dell'emanazione del D.M. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie “Q”, a decorrere dal 1°.1.1987;
- il buono risultava emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, quando la serie “P” non era più in corso;
- sul buono era stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno;
- il citato D.M., agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie “P”, purché con l'apposizione di due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;
- alla luce delle decisioni di Collegi ABF (in particolare la decisione n. 6142/2020), “la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti pagina 2 di 12 integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), cosicchè diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie “Q” per i primi venti anni e quello in regime della capitalizzazione semplice della serie “P” per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”.
Siffatta alternanza, non risulta, impedita da norme di legge, cosicchè il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”;
- le recenti ordinanze della Corte di cassazione n. 4748, 4751, 4763 e 4784 del 2022 avevano espresso un principio che non poteva essere accolto, in quanto non in linea con la ratio dell'art. 5 del D.M. del 13.6.1986;
- infatti, l'avere apposto un duplice timbro sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere “trasformati” dalla serie “P” alla diversa serie “Q/P”, evidenziava chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente nota al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi;
- da ciò conseguiva che l'avere apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi venti anni, per buoni di durata trentennale, costituiva non solo un comportamento contrario a diligenza, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni aveva acquistato e sottoscritto per un trentennio;
- ciò non poteva risolversi imponendo al risparmiatore di fare riferimento alla normativa di legge, ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono, dal momento che l'apposizione del timbro era stata prevista dal legislatore proprio per rendere evidente l'avvenuta variazione del saggio di interesse;
- in forza di quanto sopra, poteva quindi essere accolta la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie “Q/P”, i rendimenti previsti dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno;
- per quanto sopra detto la domanda doveva essere respinta.
Nel dispositivo, infine, respingeva la domanda e condannava il ricorrente a rimborsare a le spese di lite. CP_1
***
Ha proposto appello chiedendo, preliminarmente, di sospendere l'efficacia Parte_1 esecutiva dell'impugnata ordinanza e riproponendo, nel merito, le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
pagina 3 di 12 ***
Si è costituita, in data 24.11.2022, chiedendo di respingere tutte le Controparte_1 domande avanzate dal e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare Pt_1
l'ordinanza e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
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Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte, stante l'evidente contrasto e la contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza impugnata, lamentato anche dall'appellata, la quale ha proposto appello incidentale sul punto, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28/31.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 7 e 8 aprile 2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Il primo motivo dell'appello principale è rubricato “Travisamento dei fatti di causa”.
Lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, il aveva Pt_1
prospettato, nel ricorso, che i due buoni fruttiferi postali (e non uno, come si leggeva nell'ordinanza) erano stati emessi su moduli relativi alla nuova serie “Q”, istituita con D.M.
13.6.1986, su cui era stata sovrapposta la scritta “serie “Q/P”, e che sul retro dei buoni era riportato il conteggio dei rendimenti dei titoli, che doveva essere effettuato considerando la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della tassazione, così come previsto al momento dell'emissione dei titoli;
era dunque errata l'affermazione che a tergo dei buoni fosse stato apposto un timbro recante una modifica dei tassi d'interesse rispetto a quelli originariamente stampati, limitatamente ai primi venti anni, posto che, essendo stati emessi i buoni su moduli relativi alla nuova serie “Q”, gli stessi riportavano sul retro i rendimenti previsti nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986; il travisamento dei fatti di causa si era tradotto, pertanto, in un omesso esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice.
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pagina 4 di 12 Il secondo motivo è così rubricato: “L'ERRONEITA' ED INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che, in forza del vincolo negoziale esistente tra emittente e sottoscrittore, richiamato anche dal primo giudice, avrebbe dovuto liquidare in CP_1
favore del n importo pari a quanto risultante dai tassi di rendimento riportati sul retro Pt_1
dei due buoni per tutta la durata degli stessi e non solo per i primi venti anni, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato, non essendovi alcun timbro apposto sul retro che avesse modificato i rendimenti per i primi venti anni, come riconosciuto anche da nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 8), sicché era da CP_1
escludere, sotto questo profilo, una integrazione extratestuale dei due buoni a seguito di un ipotetico provvedimento successivo alla loro emissione;
il giudice, in sostanza, non aveva affrontato la questione nodale della controversia, che era quella riguardante il regime di tassazione dei due buoni;
, infatti, aveva sostenuto che la differenza tra quanto CP_1
liquidabile in base ai rendimenti previsti a tergo dei due buoni e quanto realmente liquidato era dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale;
tuttavia, tale ricostruzione era errata, in quanto non teneva conto della diversa gerarchia tra le norme che disciplinano il regime fiscale da applicare ai buoni fruttiferi postali, stante l'evidente contrasto “tra quanto previsto da fonti normative, quali sono appunto il D.P.R. 1973 n.600, il D. Lg. 1986 n.556 ed il D. Lgs. 1996 n.239 che regolamentano la materia della ritenuta d'imposta e dell'imposta sostitutiva, ed il Decreto Ministeriale 23 giugno
1997, mero provvedimento amministrativo”); l'art. 7 del d.m. 23 giugno 1997 doveva essere disatteso in favore della normativa in materia di ritenuta d'imposta e d'imposta sostitutiva, gerarchicamente superiore, in base alla quale gli interessi devono essere capitalizzati al lordo della tassazione e tassati al momento dell'incasso.
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Il terzo motivo è rubricato “ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che l'ordinanza violerebbe l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 161 c.p.c., atteso che il primo giudice, dopo aver affermato che il ricorso doveva essere accolto, aveva poi affermato, sia in motivazione che in dispositivo, che la domanda doveva essere respinta.
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Il quarto motivo di appello è così rubricato: “LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE”.
Lamenta l'appellante che, anche volendo aderire alla tesi del primo giudice, la condanna alle spese sarebbe ingiusta, considerando la illogicità e contraddittorietà della motivazione, la peculiarità della questione trattata, le diverse tesi contenute nelle sentenze, anche di pagina 5 di 12 legittimità, e l'importo particolarmente elevato delle spese, pari al 50% circa del valore della controversia;
chiede, quindi, in via subordinata, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e, in via ulteriormente gradata, di ridurre la liquidazione ai valori minimi, anche in ragione della natura sommaria del rito.
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Sin qui, in sintesi, le doglianze dell'appellante principale.
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Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo è rubricato “ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE
APPLICABILE AI BUONI FRUTTIFERI POSTALI OGGETTO DI CAUSA”.
Anche lamenta il travisamento dei fatti di causa, evidenziando che, CP_1 diversamente da quanto affermato nell'impugnata ordinanza, i buoni appartenevano alla serie
“Q” e riportavano sul retro i tassi di interesse correttamente applicati a tale serie in base alla data di emissione;
l'errore in cui era incorso il primo giudice aveva quindi determinato l'erroneità della motivazione nella qualificazione corretta dei buoni fruttiferi postali e, di conseguenza, l'errore nell'individuazione della normativa applicabile nel caso de quo;
in base alla corretta normativa sulle ritenute, aveva riconosciuto al sattamente quanto CP_1 Pt_1
stabilito dal d.m. del 1986; come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. del 1986 aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore, all'epoca dei fatti, la normativa della trasparenza contrattuale, né bancaria, né finanziaria.
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Il secondo motivo è rubricato: “NON CORRISPONDENZA TRA LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA
RG. 60782/2021 ED IL
PQM
”.
Lamenta l'appellante incidentale che non vi sarebbe corrispondenza tra la motivazione resa
(in cui in alcuni punti viene accolta la domanda di parte ricorrente) e il dispositivo, con il quale, invece, la domanda viene respinta;
l'ordinanza sarebbe quindi talmente contraddittoria e illogica da far venir meno i presupposti essenziali della motivazione.
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I primi tre motivi dell'appello principale e i due motivi dell'appello incidentale, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente, nei termini di cui appresso.
La sentenza di primo grado è pacificamente affetta da plurimi vizi.
pagina 6 di 12 In primo luogo, il ragionamento del giudice prende le mosse dal presupposto che oggetto del ricorso fossero le condizioni di rimborso di un buono (in realtà erano due) sottoscritto su un modulo cartaceo della vecchia serie “P”, quando risultavano già in collocamento i buoni della serie “Q”, sul quale sarebbe stato apposto “un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza), mentre è documentale, oltre che incontestato, che i buoni oggetto di causa sono stati emessi, in data
9.8.1988, su moduli già appartenenti alla serie “Q”, istituita con il d.m. 13.6.1986, e che e sul retro dei buoni risultano stampati proprio i tassi di rendimento previsti dal citato decreto.
Di conseguenza, siffatto ragionamento, viziato dall'errata premessa da cui muove, risulta inconferente ai fini del decidere, in quanto non fondato sulle questioni effettivamente poste dalle parti.
Quest'errore ben avrebbe potuto essere corretto in sede di appello, se non fosse che, proseguendo oltre nella lettura dell'ordinanza, si rinviene insanabile contrasto all'interno della motivazione, in cui si legge (cfr. pag. 5) che la domanda, “in forza di tutto quanto sopra”, va accolta, mentre, al periodo immediatamente successivo, si legge che, “Per quanto sopra detto”, la domanda va respinta.
Da ultimo, nel dispositivo è stata respinta la domanda.
Ne consegue che la gravata ordinanza è nulla ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c., poiché il suddetto contrasto, di cui, come si è visto, si dolgono entrambe le parti, incide sulla idoneità del provvedimento, considerato nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non consentendo di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco (cfr. Cass. n. 37079 del 19/12/2022), tanto più alla luce dell'erronea ricostruzione dei fatti, di cui si è detto.
Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla (Cass. n. 10747 del
27/06/2012), non avendo la parte alla quale il dispositivo risulti favorevole l'onere di impugnarla incidentalmente, stante la mancanza di una decisione a lei contraria ed essendo sufficiente il richiamo alle tesi sostenute in primo grado (Cass. n. 13325 del 21/06/2005).
pagina 7 di 12 Nella specie, comunque, le doglianze di sono sostanzialmente sovrapponibili, CP_1
quanto al travisamento dei fatti e al segnalato contrasto, a quelle del fermo restando Pt_1
che, una volta accertata la fondatezza delle stesse e dichiarata la nullità della gravata ordinanza, questa Corte è tenuta ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere a una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. n. 23132 del 19/08/2021; Cass. n. 7428 del 20/03/2024).
***
Procedendo a tanto, si rileva che è pacifico che i buoni siano appartenenti alla serie Q, istituita con il d.m. 13.6.1986.
Del pari pacifico è come la diversità dei conteggi cui le parti sono pervenute sia dovuta esclusivamente alle diverse modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi (cfr. pag. 13 atto di appello e pag. 8 note conclusionali).
In sostanza, secondo il come riportato sul retro dei due buoni, il conteggio dei Pt_1
rendimenti dei titoli doveva essere effettuato considerando la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della tassazione, così come previsto al momento dell'emissione dei titoli, e non al netto della ritenuta.
Citando anche la decisione dell'ABF Collegio di Roma del 18.8.2020, spiega il predetto che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 7 del d.m. 23 giugno 1997, n. 145, “pur rimanendo invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente non sarebbe più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. La capitalizzazione degli interessi al netto e non più al lordo della ritenuta fiscale, a dire dell'Arbitro Bancario Finanziario, avrebbe fatto sì che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore” (cfr. pag.
7-8 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); deduce, quindi, che tale d.m. dovrebbe essere “disatteso” poiché in contrasto con norme di rango superiore quali il d.p.r. n. 600/1973, il d.l. n. 556/1986 e il d.lgs. n. 239/1996.
Orbene, in relazione alla corretta tassazione dei rendimenti, è opportuno ricostruire il quadro normativo generale.
L'art. 173 comma 1 d.p.r. n. 156/1973, come sostituito dal d.l. n. 460 del 1974, prevedeva quanto segue: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,
pagina 8 di 12 e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
L'art. 173 citato è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. n. 284 del 30 luglio 1999, che, al terzo comma, prevedeva che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuavano a essere regolati dalle norme anteriori.
Il d.m. del Tesoro del 19.12.2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal d.lgs. n. 284/1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, rimanevano regolati dalla previgente disciplina.
È pacifico quindi, che si applichi il testo dell'art. 173 d.p.r. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, in base al quale era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
3963/2019).
Nella specie, non sono intervenute modifiche dei tassi d'interesse successivamente alla loro emissione.
Tuttavia, si evidenzia che il d.m. 13 giugno 1986 non prevedeva alcuna ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui buoni postali, perché a quella data il rendimento dei buoni postali fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Successivamente, il d.l. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986, ha posto fine al regime di esenzione fiscale dei buoni postali fruttiferi, prevedendo, per i titoli emessi dal 1°.9.1987, tra cui rientrano quelli oggetto di causa, una ritenuta fiscale nella misura del 12,50 %.
pagina 9 di 12 Tale regime ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 239/1996, tramite cui, ferma l'entità dell'aliquota, la ritenuta di imposta è stata modificata in imposta sostitutiva.
Infine, l'art. 7, ultimo comma, d.m. 23 giugno 1997, stabilisce che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Ora, si è già detto che l'art. 173 citato consente che le condizioni siano modificate da un decreto ministeriale e che tali modifiche possano riguardare anche i buoni emessi in precedenza all'emanazione del decreto ministeriale.
È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione, ma, in ogni caso deciso dalla Suprema Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (Cass. Sezioni Unite n. 3963/2019, citata).
In tal senso, si vedano anche le pronunce emesse dalla Corte di Cassazione in data
14.2.2022 (n. 4748, n. 4751, n. 4763), secondo cui la disciplina contenuta nel citato art. 173, che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti, sicché il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Si veda, infine, la sentenza n. 26/2020 con cui, nelle more, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. n.
pagina 10 di 12 156/1973, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/1974, convertito, con modificazioni, in legge n.
588/1974, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost.
Così ricostruita la fattispecie, ritiene la Corte che l'art. 7 del d.m. 23.6.1997 sia norma pari ordinata, sul piano formale, a quelle introduttive della tassazione.
Pertanto, come possono essere modificati, a mezzo decreto ministeriale, i tassi di interesse, allo stesso modo del tutto legittimamente opera quanto previsto dall'art. 7 del d.m. del
23.6.1997 per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996, e cioè la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.
Va dunque escluso che l'art. 7 citato debba essere “disatteso” in favore della normativa in materia di ritenuta d'imposta e d'imposta sostitutiva, che secondo l'appellante principale sarebbe gerarchicamente superiore.
Si ritiene, altresì, che la norma di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamata dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 556/1986) preveda soltanto che la ritenuta d'imposta sugli interessi derivanti dai titoli emessi dall'ente poste italiane sia operata al momento della corresponsione, ma in nessun modo può essere interpretata nel senso che il calcolo al momento della corresponsione debba riguardare la capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta, anziché al netto.
In conclusione, correttamente ha effettuato i conteggi sulla base della CP_1 capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, in applicazione dell'art. 7
d.m. 23.6.1997, di talché la domanda proposta dal eve essere respinta. Pt_1
***
Il quarto motivo dell'appello principale, concernente le spese rimane assorbito in quanto detto sopra, dovendo questa Corte procedere a una nuova liquidazione delle spese del doppio grado.
***
Le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Nella specie, al di là delle doglianze formulate da entrambe le parti in ordine al contrasto tra motivazione e dispositivo, il è integralmente soccombente, essendo risultata Pt_1
infondata nel merito la pretesa dal medesimo fatta valere.
Non ricorrono, pacificamente, i presupposti per disporre la compensazione delle spese, atteso che, come previsto dall'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta pagina 11 di 12 novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Ricorrono invece i presupposti per contenere la liquidazione nei valori minimi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, attesa la modesta complessità della controversia, trattata in primo grado con il rito sommario, e la mera riproposizione, in grado di appello, delle stesse questioni già trattate dalle parti e non esaminate dal GOT, per le ragioni già spiegate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 60782/2021, pubblicata il 22.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
2) rigetta la domanda proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, per il primo grado e in € 2.906,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4313/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 24.4.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Perrini e Alessandra Di Sarno, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Claudia D'Alessio, giusta procura generale per atto notaio del 27.4.2022, rep. n. 55418, racc. n. 16104 Persona_1
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 60782/2021, pubblicata il 22.6.2022, il G.O.T. del tribunale di Roma premetteva che:
- veva chiesto, in via principale, anche previa disapplicazione dell'art. Parte_1
7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145, in quanto illegittimo e/o inefficace, di dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte a seguito CP_1 dell'emissione, in data 9.8.1988, del BFP serie Q/P n. 000.015 a termine trentennale del valore di lire 5.000.000 e del BFP serie Q/P n. 000.016 a termine trentennale del valore di lire 5.000.000, entrambi intestati al e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., al pagamento della somma pari ad € CP_1
10.318,88, oltre interessi legali dal 5.4.2019, data di insorgenza della mora, al saldo;
- il ricorrente aveva dedotto che, al momento della riscossione, aveva CP_1
liquidato un importo complessivo inferiore a quello che lo stesso avrebbe dovuto percepire, sicché aveva quindi presentato ricorso presso il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario e istanza di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010;
- si era costituita chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Fatta tale premessa, affermava che:
- la questione riguardava le condizioni di rimborso del buono oggetto di ricorso, “essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie “P” quando risultavano in collocamento i buoni della serie “Q”;
- a seguito dell'emanazione del D.M. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie “Q”, a decorrere dal 1°.1.1987;
- il buono risultava emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, quando la serie “P” non era più in corso;
- sul buono era stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno;
- il citato D.M., agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie “P”, purché con l'apposizione di due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;
- alla luce delle decisioni di Collegi ABF (in particolare la decisione n. 6142/2020), “la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti pagina 2 di 12 integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), cosicchè diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie “Q” per i primi venti anni e quello in regime della capitalizzazione semplice della serie “P” per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”.
Siffatta alternanza, non risulta, impedita da norme di legge, cosicchè il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”;
- le recenti ordinanze della Corte di cassazione n. 4748, 4751, 4763 e 4784 del 2022 avevano espresso un principio che non poteva essere accolto, in quanto non in linea con la ratio dell'art. 5 del D.M. del 13.6.1986;
- infatti, l'avere apposto un duplice timbro sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere “trasformati” dalla serie “P” alla diversa serie “Q/P”, evidenziava chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente nota al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi;
- da ciò conseguiva che l'avere apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi venti anni, per buoni di durata trentennale, costituiva non solo un comportamento contrario a diligenza, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni aveva acquistato e sottoscritto per un trentennio;
- ciò non poteva risolversi imponendo al risparmiatore di fare riferimento alla normativa di legge, ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono, dal momento che l'apposizione del timbro era stata prevista dal legislatore proprio per rendere evidente l'avvenuta variazione del saggio di interesse;
- in forza di quanto sopra, poteva quindi essere accolta la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie “Q/P”, i rendimenti previsti dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno;
- per quanto sopra detto la domanda doveva essere respinta.
Nel dispositivo, infine, respingeva la domanda e condannava il ricorrente a rimborsare a le spese di lite. CP_1
***
Ha proposto appello chiedendo, preliminarmente, di sospendere l'efficacia Parte_1 esecutiva dell'impugnata ordinanza e riproponendo, nel merito, le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
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Si è costituita, in data 24.11.2022, chiedendo di respingere tutte le Controparte_1 domande avanzate dal e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare Pt_1
l'ordinanza e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
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Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte, stante l'evidente contrasto e la contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza impugnata, lamentato anche dall'appellata, la quale ha proposto appello incidentale sul punto, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28/31.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 24.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima per note.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note in data 7 e 8 aprile 2025 e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato “Travisamento dei fatti di causa”.
Lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, il aveva Pt_1
prospettato, nel ricorso, che i due buoni fruttiferi postali (e non uno, come si leggeva nell'ordinanza) erano stati emessi su moduli relativi alla nuova serie “Q”, istituita con D.M.
13.6.1986, su cui era stata sovrapposta la scritta “serie “Q/P”, e che sul retro dei buoni era riportato il conteggio dei rendimenti dei titoli, che doveva essere effettuato considerando la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della tassazione, così come previsto al momento dell'emissione dei titoli;
era dunque errata l'affermazione che a tergo dei buoni fosse stato apposto un timbro recante una modifica dei tassi d'interesse rispetto a quelli originariamente stampati, limitatamente ai primi venti anni, posto che, essendo stati emessi i buoni su moduli relativi alla nuova serie “Q”, gli stessi riportavano sul retro i rendimenti previsti nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986; il travisamento dei fatti di causa si era tradotto, pertanto, in un omesso esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice.
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pagina 4 di 12 Il secondo motivo è così rubricato: “L'ERRONEITA' ED INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che, in forza del vincolo negoziale esistente tra emittente e sottoscrittore, richiamato anche dal primo giudice, avrebbe dovuto liquidare in CP_1
favore del n importo pari a quanto risultante dai tassi di rendimento riportati sul retro Pt_1
dei due buoni per tutta la durata degli stessi e non solo per i primi venti anni, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato, non essendovi alcun timbro apposto sul retro che avesse modificato i rendimenti per i primi venti anni, come riconosciuto anche da nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 8), sicché era da CP_1
escludere, sotto questo profilo, una integrazione extratestuale dei due buoni a seguito di un ipotetico provvedimento successivo alla loro emissione;
il giudice, in sostanza, non aveva affrontato la questione nodale della controversia, che era quella riguardante il regime di tassazione dei due buoni;
, infatti, aveva sostenuto che la differenza tra quanto CP_1
liquidabile in base ai rendimenti previsti a tergo dei due buoni e quanto realmente liquidato era dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale;
tuttavia, tale ricostruzione era errata, in quanto non teneva conto della diversa gerarchia tra le norme che disciplinano il regime fiscale da applicare ai buoni fruttiferi postali, stante l'evidente contrasto “tra quanto previsto da fonti normative, quali sono appunto il D.P.R. 1973 n.600, il D. Lg. 1986 n.556 ed il D. Lgs. 1996 n.239 che regolamentano la materia della ritenuta d'imposta e dell'imposta sostitutiva, ed il Decreto Ministeriale 23 giugno
1997, mero provvedimento amministrativo”); l'art. 7 del d.m. 23 giugno 1997 doveva essere disatteso in favore della normativa in materia di ritenuta d'imposta e d'imposta sostitutiva, gerarchicamente superiore, in base alla quale gli interessi devono essere capitalizzati al lordo della tassazione e tassati al momento dell'incasso.
***
Il terzo motivo è rubricato “ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che l'ordinanza violerebbe l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 161 c.p.c., atteso che il primo giudice, dopo aver affermato che il ricorso doveva essere accolto, aveva poi affermato, sia in motivazione che in dispositivo, che la domanda doveva essere respinta.
***
Il quarto motivo di appello è così rubricato: “LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE”.
Lamenta l'appellante che, anche volendo aderire alla tesi del primo giudice, la condanna alle spese sarebbe ingiusta, considerando la illogicità e contraddittorietà della motivazione, la peculiarità della questione trattata, le diverse tesi contenute nelle sentenze, anche di pagina 5 di 12 legittimità, e l'importo particolarmente elevato delle spese, pari al 50% circa del valore della controversia;
chiede, quindi, in via subordinata, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e, in via ulteriormente gradata, di ridurre la liquidazione ai valori minimi, anche in ragione della natura sommaria del rito.
***
Sin qui, in sintesi, le doglianze dell'appellante principale.
***
Passando all'esame dell'appello incidentale, il primo motivo è rubricato “ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE
APPLICABILE AI BUONI FRUTTIFERI POSTALI OGGETTO DI CAUSA”.
Anche lamenta il travisamento dei fatti di causa, evidenziando che, CP_1 diversamente da quanto affermato nell'impugnata ordinanza, i buoni appartenevano alla serie
“Q” e riportavano sul retro i tassi di interesse correttamente applicati a tale serie in base alla data di emissione;
l'errore in cui era incorso il primo giudice aveva quindi determinato l'erroneità della motivazione nella qualificazione corretta dei buoni fruttiferi postali e, di conseguenza, l'errore nell'individuazione della normativa applicabile nel caso de quo;
in base alla corretta normativa sulle ritenute, aveva riconosciuto al sattamente quanto CP_1 Pt_1
stabilito dal d.m. del 1986; come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. del 1986 aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore, all'epoca dei fatti, la normativa della trasparenza contrattuale, né bancaria, né finanziaria.
***
Il secondo motivo è rubricato: “NON CORRISPONDENZA TRA LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA
RG. 60782/2021 ED IL
PQM
”.
Lamenta l'appellante incidentale che non vi sarebbe corrispondenza tra la motivazione resa
(in cui in alcuni punti viene accolta la domanda di parte ricorrente) e il dispositivo, con il quale, invece, la domanda viene respinta;
l'ordinanza sarebbe quindi talmente contraddittoria e illogica da far venir meno i presupposti essenziali della motivazione.
***
I primi tre motivi dell'appello principale e i due motivi dell'appello incidentale, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente, nei termini di cui appresso.
La sentenza di primo grado è pacificamente affetta da plurimi vizi.
pagina 6 di 12 In primo luogo, il ragionamento del giudice prende le mosse dal presupposto che oggetto del ricorso fossero le condizioni di rimborso di un buono (in realtà erano due) sottoscritto su un modulo cartaceo della vecchia serie “P”, quando risultavano già in collocamento i buoni della serie “Q”, sul quale sarebbe stato apposto “un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza), mentre è documentale, oltre che incontestato, che i buoni oggetto di causa sono stati emessi, in data
9.8.1988, su moduli già appartenenti alla serie “Q”, istituita con il d.m. 13.6.1986, e che e sul retro dei buoni risultano stampati proprio i tassi di rendimento previsti dal citato decreto.
Di conseguenza, siffatto ragionamento, viziato dall'errata premessa da cui muove, risulta inconferente ai fini del decidere, in quanto non fondato sulle questioni effettivamente poste dalle parti.
Quest'errore ben avrebbe potuto essere corretto in sede di appello, se non fosse che, proseguendo oltre nella lettura dell'ordinanza, si rinviene insanabile contrasto all'interno della motivazione, in cui si legge (cfr. pag. 5) che la domanda, “in forza di tutto quanto sopra”, va accolta, mentre, al periodo immediatamente successivo, si legge che, “Per quanto sopra detto”, la domanda va respinta.
Da ultimo, nel dispositivo è stata respinta la domanda.
Ne consegue che la gravata ordinanza è nulla ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c., poiché il suddetto contrasto, di cui, come si è visto, si dolgono entrambe le parti, incide sulla idoneità del provvedimento, considerato nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non consentendo di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco (cfr. Cass. n. 37079 del 19/12/2022), tanto più alla luce dell'erronea ricostruzione dei fatti, di cui si è detto.
Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla (Cass. n. 10747 del
27/06/2012), non avendo la parte alla quale il dispositivo risulti favorevole l'onere di impugnarla incidentalmente, stante la mancanza di una decisione a lei contraria ed essendo sufficiente il richiamo alle tesi sostenute in primo grado (Cass. n. 13325 del 21/06/2005).
pagina 7 di 12 Nella specie, comunque, le doglianze di sono sostanzialmente sovrapponibili, CP_1
quanto al travisamento dei fatti e al segnalato contrasto, a quelle del fermo restando Pt_1
che, una volta accertata la fondatezza delle stesse e dichiarata la nullità della gravata ordinanza, questa Corte è tenuta ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere a una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. n. 23132 del 19/08/2021; Cass. n. 7428 del 20/03/2024).
***
Procedendo a tanto, si rileva che è pacifico che i buoni siano appartenenti alla serie Q, istituita con il d.m. 13.6.1986.
Del pari pacifico è come la diversità dei conteggi cui le parti sono pervenute sia dovuta esclusivamente alle diverse modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi (cfr. pag. 13 atto di appello e pag. 8 note conclusionali).
In sostanza, secondo il come riportato sul retro dei due buoni, il conteggio dei Pt_1
rendimenti dei titoli doveva essere effettuato considerando la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della tassazione, così come previsto al momento dell'emissione dei titoli, e non al netto della ritenuta.
Citando anche la decisione dell'ABF Collegio di Roma del 18.8.2020, spiega il predetto che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 7 del d.m. 23 giugno 1997, n. 145, “pur rimanendo invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente non sarebbe più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. La capitalizzazione degli interessi al netto e non più al lordo della ritenuta fiscale, a dire dell'Arbitro Bancario Finanziario, avrebbe fatto sì che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore” (cfr. pag.
7-8 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); deduce, quindi, che tale d.m. dovrebbe essere “disatteso” poiché in contrasto con norme di rango superiore quali il d.p.r. n. 600/1973, il d.l. n. 556/1986 e il d.lgs. n. 239/1996.
Orbene, in relazione alla corretta tassazione dei rendimenti, è opportuno ricostruire il quadro normativo generale.
L'art. 173 comma 1 d.p.r. n. 156/1973, come sostituito dal d.l. n. 460 del 1974, prevedeva quanto segue: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,
pagina 8 di 12 e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
L'art. 173 citato è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. n. 284 del 30 luglio 1999, che, al terzo comma, prevedeva che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuavano a essere regolati dalle norme anteriori.
Il d.m. del Tesoro del 19.12.2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal d.lgs. n. 284/1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, rimanevano regolati dalla previgente disciplina.
È pacifico quindi, che si applichi il testo dell'art. 173 d.p.r. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, in base al quale era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Sezioni Unite n.
3963/2019).
Nella specie, non sono intervenute modifiche dei tassi d'interesse successivamente alla loro emissione.
Tuttavia, si evidenzia che il d.m. 13 giugno 1986 non prevedeva alcuna ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui buoni postali, perché a quella data il rendimento dei buoni postali fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Successivamente, il d.l. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986, ha posto fine al regime di esenzione fiscale dei buoni postali fruttiferi, prevedendo, per i titoli emessi dal 1°.9.1987, tra cui rientrano quelli oggetto di causa, una ritenuta fiscale nella misura del 12,50 %.
pagina 9 di 12 Tale regime ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 239/1996, tramite cui, ferma l'entità dell'aliquota, la ritenuta di imposta è stata modificata in imposta sostitutiva.
Infine, l'art. 7, ultimo comma, d.m. 23 giugno 1997, stabilisce che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Ora, si è già detto che l'art. 173 citato consente che le condizioni siano modificate da un decreto ministeriale e che tali modifiche possano riguardare anche i buoni emessi in precedenza all'emanazione del decreto ministeriale.
È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione, ma, in ogni caso deciso dalla Suprema Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (Cass. Sezioni Unite n. 3963/2019, citata).
In tal senso, si vedano anche le pronunce emesse dalla Corte di Cassazione in data
14.2.2022 (n. 4748, n. 4751, n. 4763), secondo cui la disciplina contenuta nel citato art. 173, che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti, sicché il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Si veda, infine, la sentenza n. 26/2020 con cui, nelle more, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. n.
pagina 10 di 12 156/1973, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/1974, convertito, con modificazioni, in legge n.
588/1974, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost.
Così ricostruita la fattispecie, ritiene la Corte che l'art. 7 del d.m. 23.6.1997 sia norma pari ordinata, sul piano formale, a quelle introduttive della tassazione.
Pertanto, come possono essere modificati, a mezzo decreto ministeriale, i tassi di interesse, allo stesso modo del tutto legittimamente opera quanto previsto dall'art. 7 del d.m. del
23.6.1997 per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996, e cioè la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.
Va dunque escluso che l'art. 7 citato debba essere “disatteso” in favore della normativa in materia di ritenuta d'imposta e d'imposta sostitutiva, che secondo l'appellante principale sarebbe gerarchicamente superiore.
Si ritiene, altresì, che la norma di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (richiamata dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 556/1986) preveda soltanto che la ritenuta d'imposta sugli interessi derivanti dai titoli emessi dall'ente poste italiane sia operata al momento della corresponsione, ma in nessun modo può essere interpretata nel senso che il calcolo al momento della corresponsione debba riguardare la capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta, anziché al netto.
In conclusione, correttamente ha effettuato i conteggi sulla base della CP_1 capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale, in applicazione dell'art. 7
d.m. 23.6.1997, di talché la domanda proposta dal eve essere respinta. Pt_1
***
Il quarto motivo dell'appello principale, concernente le spese rimane assorbito in quanto detto sopra, dovendo questa Corte procedere a una nuova liquidazione delle spese del doppio grado.
***
Le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Nella specie, al di là delle doglianze formulate da entrambe le parti in ordine al contrasto tra motivazione e dispositivo, il è integralmente soccombente, essendo risultata Pt_1
infondata nel merito la pretesa dal medesimo fatta valere.
Non ricorrono, pacificamente, i presupposti per disporre la compensazione delle spese, atteso che, come previsto dall'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta pagina 11 di 12 novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Ricorrono invece i presupposti per contenere la liquidazione nei valori minimi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, attesa la modesta complessità della controversia, trattata in primo grado con il rito sommario, e la mera riproposizione, in grado di appello, delle stesse questioni già trattate dalle parti e non esaminate dal GOT, per le ragioni già spiegate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 60782/2021, pubblicata il 22.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
2) rigetta la domanda proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, per il primo grado e in € 2.906,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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