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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 13130/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il 13/11/2024
da
, con l'avv. ZECCHIN MARIO Parte_1
e
, con l'avv. MEGGIORIN MATTEO Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento,
alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio minore PE
, nato il [...]:
[...]
“1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ai genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre. 2
2) Il padre potrà vedere il figlio e restare con lui con le seguenti modalità: - nel periodo scolastico, il lunedì, dopo la scuola, viene prelevato dalla madre, pranza presso PE
la stessa, e tra le 16,30 e le 18,30, in base agli impegni lavorativi del SI. , va dal PE
padre, con il quale pernotta e che il martedì lo accompagna a scuola;
il martedì, al termine della scuola, la SI.ra va a prendere il figlio, pranza con lui e tra le CP_1
16,30 e le 18,30, in base agli impegni lavorativi del SI. , il padre lo va a PE
prendere tenendolo con sé fino al mattino successivo quando lo riaccompagna a scuola;
il mercoledì, dopo la scuola, va il padre a prendere e lo accompagna dalla PE
mamma verso le 14,00 che lo tiene con sé sino alla mattina successiva quando lo riaccompagna a scuola;
il giovedì è la madre ad andare a prendere il figlio al termine della scuola, lo fa pranzare e, tra le 16,30 e le 18,30, in base agli impegni lavorativi del SI. , va dal padre con il quale resta sino alla mattina quando lo PE PE
riaccompagna a scuola;
il venerdì dopo la scuola il padre va a prendere , lo PE
accompagna dalla mamma verso le 14,00 che lo tiene con sé fino al sabato mattina quando lo riaccompagna a scuola.
Generalmente, al sabato resta con la madre e la domenica in tarda mattinata va PE
dal padre che lo tiene con sé fino al lunedì; quindi, non vi è una alternanza dei fine settimana tra i genitori, mentre i lunedì sono alternati, con pernotto.
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio.
- per il periodo natalizio, una settimana alternando di anno in anno Natale e Capodanno-
Epifania.
- nelle vacanze di Pasqua, la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta alternandola con l'altro genitore.
- nel giorno del suo compleanno, ad anni alterni;
3) Disporre a carico del padre SI. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 SInora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € Controparte_1
300,00 mensili da versare a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese successivo al deposito del ricorso, somma da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT a partire dal secondo anno, oltre al 50% delle spese straordinarie, con obbligo di rimborso al genitore anticipatario entro tre giorni dall'esibizione della documentazione, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova, segnatamente: 3
SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
4) L'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla SI.ra , su espressa Controparte_1
autorizzazione del SI. , così come ogni altro sostegno/aiuto/bonus Parte_1
pubblico di natura fiscale, previdenziale, sociale, culturale in favore del figlio.
5) Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del
50% cadauno.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, la SI.ra si impegna ed obbliga a vendere al SI. , che allo stesso Controparte_1 Parte_1
titolo si impegna ed obbliga ad acquistare, la piena proprietà della quota di sua spettanza e comunque ogni suo diritto, azione, ragione dei beni immobili siti in CE di OA (VI) 4
via Achille Papa, costituiti da un appartamento ad uso civile abitazione e garage pertinenziale, censiti nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 60:
− mappale 1024 sub 4 Cat. A/2, Cl. 05, consistenza vani 3,5, RCE: € 334,41;
− mappale 1024 sub 12 Cat. C/6, Cl. 05, consistenza mq 52, RCE: € 83,25;
Nel trasferimento sono comprese le corrispondenti quote di comproprietà delle parti comuni e di uso comune nel fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. ivi compresa l'area di sedime e pertinenza. Il prezzo della cessione viene fin da ora pattuito in euro 40.000,00 di cui € 20.000,00, a titolo di acconto, sono già stati versati con due bonifici rispettivamente di € 15.000,00 in data 23/10/2024 e di € 5.000,00 in data 16/12/2024. Il saldo prezzo di €
20.000,00 verrà pagato dal SI. alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
contestualmente al rogito notarile che sarà concluso dal Notaio scelto dal SI. PE
entro e non oltre il 31.01.2025 e, in ogni caso, dopo la pubblicazione della sentenza.
7) I genitori si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore.
8) Compensi e spese di lite interamente compensati tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato che la condizione di cui al n. 4 e 6, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti;
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
Spese compensate.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato 5