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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5208/2024 promossa da: da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PEOTTA VERONICA e dall'Avv. PANTANO ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONELLO ILENIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/12/2024, esponeva che il matrimonio contratto con Parte_1
in Castelgomberto (VI) il 07/04/2001 era entrato in irreversibile crisi e chiedeva Controparte_1
quindi che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi ed adottasse le ulteriori statuizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore della coppia.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo Controparte_1 tuttavia l'accoglimento di diverse condizioni. Il Giudice delegato, previa comparizione personale delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis. 22 ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] Parte_1
ed nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 07/04/2001 in Controparte_1
Castelgomberto (VI);
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Castelgomberto (VI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 2, parte I);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 3.06.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5208/2024 promossa da: da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PEOTTA VERONICA e dall'Avv. PANTANO ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONELLO ILENIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/12/2024, esponeva che il matrimonio contratto con Parte_1
in Castelgomberto (VI) il 07/04/2001 era entrato in irreversibile crisi e chiedeva Controparte_1
quindi che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi ed adottasse le ulteriori statuizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore della coppia.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo Controparte_1 tuttavia l'accoglimento di diverse condizioni. Il Giudice delegato, previa comparizione personale delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis. 22 ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] Parte_1
ed nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 07/04/2001 in Controparte_1
Castelgomberto (VI);
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Castelgomberto (VI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 2, parte I);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 3.06.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello