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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTINI FEDERICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CANTINI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI CP_1 C.F._2
PIERA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MADONNA 16 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BERTI PIERA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di famiglia in cui le parti discutono dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, nata dalla loro relazione more uxorio nel 2013. Il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia disporre l'affidamento condiviso della minore alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore Per_1 della coppia erà ad essere affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i ge tenendo la Sua residenza presso la casa della madre sita in Livorno, via della Vecchia Casina 14; 2) Alla luce della sostanziale parità tra i rispettivi redditi ed altresì tenuto di conto della percezione integrale dell'assegno unico da parte della sig.ra per la figlia CP_1 Per_1 stabilire un regime di affidamento p ffettivo, compr pernottamenti, in virtù del quale la minore trascorrerà settimane alternate presso i rispettivi genitori, o comunque un numero identico di giorni e pernottamenti nel corso del mese, sempre tenuto conto delle preminenti attività della figlia e dunque suscettibile di deroghe rispetto a quanto sopra concordato;
3) Nessun contributo al mantenimento viene previsto, in quanto ciascun genitore provvederà direttamente ai bisogni della minore durante il Per_1 corrispondente periodo di affidamento con mantenimento diretto;
4) Le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dalla minore con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza; 5) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il Parte_1 CP_1
50% delle spese st ti la figlia minore si Per_1 indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle spese mediche, anche laddove non coperte dal SSNN (visite ed interventi specialistici, impianti odontoiatrici e ottici, cure e terapie straordinarie), scolastiche (iscrizioni, rette, mense, trasporto da e per la scuola, ripetizioni private, gite, baby sitter) sportive (rette, abbigliamento, eventuale attrezzatura sportiva). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della figlia minore sopracitata dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e successivamente documentata tra i medesimi. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
pagina 2 di 7
La resistente ha concluso come segue: “che il Tribunale, previa comparizione delle parti, voglia pronunciarsi in merito all'affidamento ed al contributo al mantenimento della figlia minore , alle Persona_2 seguenti condizioni: La figlia viene affidata in m bi i genitori, dovendo con questo intendersi che le decisioni più importanti circa l'educazione, istruzione, orientamento religioso dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori mentre la quotidianità verrà gestita dal genitore presso il quale la minore si trova in quel momento. La minore continuerà ad abitare insieme con la madre in Livorno, Via della Vecchia Casina 14 dove ha la propria residenza. La minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati. Le principali Festività, di carattere religioso e non, verranno gestite tra i genitori secondo un criterio ai alternanza La minore trascorrerà insieme con il padre le ferie estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo. Durante tale periodo sarà obbligatoria la reperibilità telefonica e di indirizzo della minore.. Il padre corrisponderà alla figlia, per contribuire al suo mantenimento, la somma di euro 350,00 mensili, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo dovrà essere versato alla madre direttamente dalla SITAEL srl, al momento della erogazione dello stipendio e, comunque dal datore di lavoro del momento, per evitare ritardi o altre problematiche. Il padre corrisponderà inoltre la quota del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore, spese che, ad eccezione delle spese mediche di urgenza e delle spese scolastiche, dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate. Si chiede inoltre che la controparte venga invitata a regolarizzare la sua posizione per evitare eventuali obbligazioni in solido.”
2. In primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e pagina 3 di 7 materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, dalle stesse allegazioni delle parti è emerso che frequenta i genitori con regolarità, compreso il pernotto, Per_1 on rapporto con entrambi e non vi sono ragioni per discostarsi dal regime di affido condiviso. Quanto alla frequentazione tra la minore e i genitori, va disposto in conformità al regime che le parti di fatto stanno attuando da tempo e che prevede che stia con il padre tutti i lunedì e i Per_1 giovedì con pernotto, no inesettimana al mese dal sabato al lunedì mattina. Le festività saranno divise secondo il principio della alternanza e durante le vacanze invernali la minore starà con i genitori una pagina 4 di 7 settimana ciascuno;
la minore potrà trascorrere con ciascun genitore anche quindici giorni consecutivi per le vacanze estive.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso concreto, va disposto il mantenimento diretto della minore, in quanto non solo i tempi di permanenza sono sostanzialmente equivalenti in un mese, ma anche la capacità reddituale e patrimoniale delle parti si equivale. Il ricorrente ha un reddito da lavoro dipendente di circa € 20.000,00 annui, gravato dalla rata del mutuo della casa dove vive per € 300,00 circa e dalla rata di un finanziamento per circa € 240,00; la resistente ha un reddito da lavoro di circa € 22.000,00 annui, gravato dalla rata del mutuo accesso per la casa dove vive pagina 5 di 7 con la figlia per € 350,00 e la rata di un finanziamento di circa € 250 al mese. La resistente ha anche una altra figlia, ma risulta incontestato che la stessa goda anche di un contributo al mantenimento dal padre della minore e che percepisca il relativo assegno unico.
Alla luce di tali elementi, quindi va disposto il mantenimento diretto di da parte dei genitori, la suddivisione delle spese Per_1 straordinarie al 50% ciascuno e che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2. La minore resta collocata anagraficamente nella attuale residenza, ma frequenterà i genitori in via paritaria come indicato in parte motiva;
3. Le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia;
4. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
5. ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per pagina 6 di 7 spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento diretto, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2750,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,09/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTINI FEDERICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CANTINI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI CP_1 C.F._2
PIERA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MADONNA 16 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BERTI PIERA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di famiglia in cui le parti discutono dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, nata dalla loro relazione more uxorio nel 2013. Il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia disporre l'affidamento condiviso della minore alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore Per_1 della coppia erà ad essere affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i ge tenendo la Sua residenza presso la casa della madre sita in Livorno, via della Vecchia Casina 14; 2) Alla luce della sostanziale parità tra i rispettivi redditi ed altresì tenuto di conto della percezione integrale dell'assegno unico da parte della sig.ra per la figlia CP_1 Per_1 stabilire un regime di affidamento p ffettivo, compr pernottamenti, in virtù del quale la minore trascorrerà settimane alternate presso i rispettivi genitori, o comunque un numero identico di giorni e pernottamenti nel corso del mese, sempre tenuto conto delle preminenti attività della figlia e dunque suscettibile di deroghe rispetto a quanto sopra concordato;
3) Nessun contributo al mantenimento viene previsto, in quanto ciascun genitore provvederà direttamente ai bisogni della minore durante il Per_1 corrispondente periodo di affidamento con mantenimento diretto;
4) Le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dalla minore con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza; 5) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il Parte_1 CP_1
50% delle spese st ti la figlia minore si Per_1 indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle spese mediche, anche laddove non coperte dal SSNN (visite ed interventi specialistici, impianti odontoiatrici e ottici, cure e terapie straordinarie), scolastiche (iscrizioni, rette, mense, trasporto da e per la scuola, ripetizioni private, gite, baby sitter) sportive (rette, abbigliamento, eventuale attrezzatura sportiva). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della figlia minore sopracitata dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e successivamente documentata tra i medesimi. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
pagina 2 di 7
La resistente ha concluso come segue: “che il Tribunale, previa comparizione delle parti, voglia pronunciarsi in merito all'affidamento ed al contributo al mantenimento della figlia minore , alle Persona_2 seguenti condizioni: La figlia viene affidata in m bi i genitori, dovendo con questo intendersi che le decisioni più importanti circa l'educazione, istruzione, orientamento religioso dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori mentre la quotidianità verrà gestita dal genitore presso il quale la minore si trova in quel momento. La minore continuerà ad abitare insieme con la madre in Livorno, Via della Vecchia Casina 14 dove ha la propria residenza. La minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati. Le principali Festività, di carattere religioso e non, verranno gestite tra i genitori secondo un criterio ai alternanza La minore trascorrerà insieme con il padre le ferie estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo. Durante tale periodo sarà obbligatoria la reperibilità telefonica e di indirizzo della minore.. Il padre corrisponderà alla figlia, per contribuire al suo mantenimento, la somma di euro 350,00 mensili, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo dovrà essere versato alla madre direttamente dalla SITAEL srl, al momento della erogazione dello stipendio e, comunque dal datore di lavoro del momento, per evitare ritardi o altre problematiche. Il padre corrisponderà inoltre la quota del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della minore, spese che, ad eccezione delle spese mediche di urgenza e delle spese scolastiche, dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate. Si chiede inoltre che la controparte venga invitata a regolarizzare la sua posizione per evitare eventuali obbligazioni in solido.”
2. In primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e pagina 3 di 7 materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, dalle stesse allegazioni delle parti è emerso che frequenta i genitori con regolarità, compreso il pernotto, Per_1 on rapporto con entrambi e non vi sono ragioni per discostarsi dal regime di affido condiviso. Quanto alla frequentazione tra la minore e i genitori, va disposto in conformità al regime che le parti di fatto stanno attuando da tempo e che prevede che stia con il padre tutti i lunedì e i Per_1 giovedì con pernotto, no inesettimana al mese dal sabato al lunedì mattina. Le festività saranno divise secondo il principio della alternanza e durante le vacanze invernali la minore starà con i genitori una pagina 4 di 7 settimana ciascuno;
la minore potrà trascorrere con ciascun genitore anche quindici giorni consecutivi per le vacanze estive.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso concreto, va disposto il mantenimento diretto della minore, in quanto non solo i tempi di permanenza sono sostanzialmente equivalenti in un mese, ma anche la capacità reddituale e patrimoniale delle parti si equivale. Il ricorrente ha un reddito da lavoro dipendente di circa € 20.000,00 annui, gravato dalla rata del mutuo della casa dove vive per € 300,00 circa e dalla rata di un finanziamento per circa € 240,00; la resistente ha un reddito da lavoro di circa € 22.000,00 annui, gravato dalla rata del mutuo accesso per la casa dove vive pagina 5 di 7 con la figlia per € 350,00 e la rata di un finanziamento di circa € 250 al mese. La resistente ha anche una altra figlia, ma risulta incontestato che la stessa goda anche di un contributo al mantenimento dal padre della minore e che percepisca il relativo assegno unico.
Alla luce di tali elementi, quindi va disposto il mantenimento diretto di da parte dei genitori, la suddivisione delle spese Per_1 straordinarie al 50% ciascuno e che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2. La minore resta collocata anagraficamente nella attuale residenza, ma frequenterà i genitori in via paritaria come indicato in parte motiva;
3. Le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia;
4. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
5. ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per pagina 6 di 7 spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento diretto, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2750,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,09/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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