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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9880 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TT LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 45874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c 3 comma all'udienza del 9 giugno 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, largo Vercelli n. 10, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Mirko Sciotti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 è domiciliata
convenuta
E Controparte_2
convenuta contumace
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 giugno 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720210123049076 per € 25.823,00, relativa al pagamento di sanzione amministrativa ex art. 7, co. 6, della legge 515/1993.
A sostegno della propria domanda ha eccepito la nullità della pretesa creditoria per mancata notifica della diffida ex art. 7, comma 6, l. 515/1993, nonché della relativa sanzione con conseguente prescrizione del credito.
A seguito di rituale notifica, l' rimaneva contumace, mentre il Collegio CP_3
Regionale di Garanzia Elettorale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto.
L'azione recuperatoria proposta dall'attore è volta a dedurre il fatto estintivo della invalidità della notifica della diffida e della relativa sanzione amministrativa.
Poiché l'amministrazione conventa ha allegato prova della notifica della sanzione amministrativa eseguita nel rispetto della procedura ex art 140 c.p.c l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre in virtù degli interventi legislativi e dei recenti principi enunciati dalla Corte di
Cassazione, l'azione proposta dall'odierno opponente avverso l'estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile.
Sotto il profilo normativo, sulla base dei principi della giurisprudenza
(Cass.22946/2016 e Cass. 20618/2018) è intervenuto il legislatore che con il D.L. n.
146/2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in Legge n. 215/2021 (entrato in vigore dal 21/12/2021) ha stabilito con il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, e individuato i casi in cui sussiste l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, in ragione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso) ovvero “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente
Decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma è applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art.
49 del D.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusti gli artt. 27 della L. n.
689/81 e 206 del D. Lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette” (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n.
22018/17).
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022, ha ottemperato alla volontà del legislatore limitando fortemente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e, per l'effetto, delle cartelle esattoriali che si assumono invalidamente notificate, fatta eccezione dei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
In particolare, l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per i crediti non tributari e, quindi, l'interesse ad agire, è previsto solo in presenza di un pregiudizio per il debitore, quale la notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso, ovvero “qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass. SS.UU. 26283/2022; Cass. n. 477/17; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19).
Pertanto la domanda deve dichiararsi inammissibile. La recente pronuncia della
Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
TT LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TT LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 45874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c 3 comma all'udienza del 9 giugno 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, largo Vercelli n. 10, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Mirko Sciotti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 è domiciliata
convenuta
E Controparte_2
convenuta contumace
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 giugno 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720210123049076 per € 25.823,00, relativa al pagamento di sanzione amministrativa ex art. 7, co. 6, della legge 515/1993.
A sostegno della propria domanda ha eccepito la nullità della pretesa creditoria per mancata notifica della diffida ex art. 7, comma 6, l. 515/1993, nonché della relativa sanzione con conseguente prescrizione del credito.
A seguito di rituale notifica, l' rimaneva contumace, mentre il Collegio CP_3
Regionale di Garanzia Elettorale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto.
L'azione recuperatoria proposta dall'attore è volta a dedurre il fatto estintivo della invalidità della notifica della diffida e della relativa sanzione amministrativa.
Poiché l'amministrazione conventa ha allegato prova della notifica della sanzione amministrativa eseguita nel rispetto della procedura ex art 140 c.p.c l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre in virtù degli interventi legislativi e dei recenti principi enunciati dalla Corte di
Cassazione, l'azione proposta dall'odierno opponente avverso l'estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile.
Sotto il profilo normativo, sulla base dei principi della giurisprudenza
(Cass.22946/2016 e Cass. 20618/2018) è intervenuto il legislatore che con il D.L. n.
146/2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in Legge n. 215/2021 (entrato in vigore dal 21/12/2021) ha stabilito con il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, e individuato i casi in cui sussiste l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, in ragione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso) ovvero “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente
Decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma è applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D.
Lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art.
49 del D.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusti gli artt. 27 della L. n.
689/81 e 206 del D. Lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette” (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n.
22018/17).
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022, ha ottemperato alla volontà del legislatore limitando fortemente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e, per l'effetto, delle cartelle esattoriali che si assumono invalidamente notificate, fatta eccezione dei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
In particolare, l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per i crediti non tributari e, quindi, l'interesse ad agire, è previsto solo in presenza di un pregiudizio per il debitore, quale la notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso, ovvero “qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass. SS.UU. 26283/2022; Cass. n. 477/17; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19).
Pertanto la domanda deve dichiararsi inammissibile. La recente pronuncia della
Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 1 luglio 2025
Il Giudice
TT LI