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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Scioglimento
matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 366/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), cittadina inglese, nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Regno Unito) il 05.12.1968, formalmente residente in [...] Casalborgone (TO) ma di fatto da tempo domiciliata in 9, The Knibbs, Warwick
(UK),
elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia n. 8, presso lo studio degli avv.ti
Gravante Alessandro, Gabriele Giambrone e Federica Brondoni, che la rappresentano per procura in atti;
e
(C.F. ), cittadino italiano, nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Roma (RM), residente in [...] Casalborgone (TO),
elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 92, 10143, presso lo studio dell'Avv. Antonio Bovino, che lo rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“A) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori Pt_1
e a Vasto in data 04.08.2018, alle seguenti CONDIZIONI
[...] Parte_2
1. I coniugi, che godono di adeguate capacità reddituali, rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non richiedere nulla all'altro a tale titolo.
2. Per quanto attiene all'immobile sito in Vasto (CH), foglio 37, particella 617, subalterno 28, corso Filippo Palizzi n. 38, in comproprietà tra le parti, la Signora si impegna a cedere Pt_1
a titolo gratuito la propria quota di proprietà al Signor il quale sosterrà tutti i costi e le Pt_2 spese necessari a realizzare detto trasferimento di proprietà. Tale cessione verrà effettuata entro
30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. I coniugi danno atto di non essere titolari di conti correnti cointestati né di altri beni in comune, avendo già provveduto a dividere i beni mobili che avevano acquistato durante gli anni di matrimonio e a regolare ogni altro rapporto patrimoniale, dichiarando, pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro e, comunque, di rinunciare a qualsiasi azione o domanda avente contenuto patrimoniale.
4. Le parti rinunciano a impugnare la emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
5. Ciascuna parte provvederà al pagamento delle proprie spese legali.
B) disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto, per le annotazioni previste per legge. Salvo ogni altro diritto”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 19.2.2024,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2 pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio civile nel Comune di Vasto, il 4 agosto 2018, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 68, parte 2, serie C, anno 2018 (all. 1);
- dall'unione non sono nati figli;
- la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata e ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto, tant'è che le parti già da tempo conducono vite separate e non vi è possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (in data 30.7.2024), il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49
c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 10.7.2024
e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 886/2024, passata in giudicato l'1.10.2024 (come da attestazione del 7.11.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo sulle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato
Tribunale in data 30.07.2024), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri Pt_1
e , in Vasto, il 4.8.2018 (atto n. 68, p. II, serie C, anno 2018)
[...] Parte_2
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000- alle seguenti condizioni:
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- che godono di adeguate capacità reddituali, rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non richiedere nulla all'altro a tale titolo.
- per quanto attiene all'immobile sito in Vasto (CH), foglio 37, particella 617, subalterno
28, corso Filippo Palizzi n. 38, in comproprietà tra le parti, la Signora si Pt_1 impegna a cedere a titolo gratuito la propria quota di proprietà al Signor il quale Pt_2 sosterrà tutti i costi e le spese necessari a realizzare detto trasferimento di proprietà.
Tale cessione verrà effettuata entro 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio.
- di non essere titolari di conti correnti cointestati né di altri beni in comune, avendo già provveduto a dividere i beni mobili che avevano acquistato durante gli anni di matrimonio e a regolare ogni altro rapporto patrimoniale, dichiarando, pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro e, comunque, di rinunciare a qualsiasi azione o domanda avente contenuto patrimoniale;
- che rinunciano a impugnare la emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)