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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 188/2025 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Pappalardo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4952/2024 pubblicata il 4 novembre 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000212516, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale e rideterminava l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023.
Per quanto qui d'interesse, il Tribunale riteneva che, anche a voler far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 - che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - anziché dal momento in cui gli atti erano stati trasmessi all dall'autorità CP_1
giudiziaria (art. 41 L. n. 689/81), in ogni caso alcuna prescrizione era maturata.
Osservava, infatti, che l'ente previdenziale aveva regolarmente notificato i prodromici atti di accertamento in data 9 agosto 2017 e che, pertanto, il termine prescrizionale non era spirato alla data del 4 agosto 2022, di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Rideterminava le sanzioni in ragione del sopravvenuto D.L. n. 48/2023 che aveva modificato il regime sanzionatorio delle omissioni contributive.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato il 31 marzo Parte_1
2025. Al gravame resisteva l . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, in violazione dell'art. 28 L. n. 689/81.
Rileva che il giudice a quo ha accertato la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 (06.02.2016), anziché dalla data di consumazione della violazione, individuata nella scadenza del termine per il versamento dei contributi dovuti all . CP_1
Evidenzia che tale interpretazione si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28 della L. n. 689/1981, secondo cui il termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione amministrativa è di cinque anni e decorre dal giorno della violazione. In base all'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 422/1998, i contributi previdenziali devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Nel caso di specie, l'ultima omissione contestata riguarda il mese di novembre 2010, con scadenza del versamento fissata al 16 dicembre 2010.
Ritiene che da tanto consegue la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dalla predetta data e la tardività dell'atto interruttivo, costituito dall'accertamento notificato il 09.08.2017, per essere intervenuto oltre sei anni e sette mesi dopo la scadenza utile.
Evidenzia, inoltre, che – diversamente da quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 455/1988 in materia valutaria – il D. Lgs. n. 8/2016 (che ha previsto la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art.2 comma 1-bis L.n.683/1983) non contiene alcuna disposizione derogatoria sulla decorrenza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 28 della L. n. 689/1981. Al contrario, l'art. 6 del medesimo decreto si limita a stabilire l'applicazione della disciplina sanzionatoria amministrativa dettata dalla L. n. 689/1981, ivi compreso, quindi, il termine quinquennale di prescrizione.
3 Deduce, altresì, che “il ragionamento del giudice di prime cure avrebbe avuto una possibile logica solo nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta, con la quale era stata sanzionata la omissione dell'appellante, derivava dalla trasmissione, ai sensi dell'art.9 D.Lgt.vo n.8/2016, degli atti del procedimento penale da parte del magistrato penale all'Autorità amministrativa – nel nostro
[caso] l e che il diritto alla riscossione non si dovesse ritenere già CP_1 Pt_2
prescritto. Nel caso di specie, invece, non solo l'azione penale non è stata mai esercitata, ma non è stato neanche comprovato che l' abbia mai inviato alcun CP_1
rapporto al Pubblico Ministero, il quale a sua volta, accertato che l'omissione rientrava nella fattispecie depenalizzata, avrebbe potuto trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa. L'atto di accertamento prot. n . CP_1
2100.17.07.2017.0306658 del 17.07.2017, al contrario (All.n.2 al fascicolo di primo grado dell' , è scaturito, come precisato nel suddetto atto, “da una CP_1
verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, e non dalla trasmissione di alcun atto da parte dell'Autorità Giudiziaria in seguito ad un procedimento penale”; che, pertanto, nella specie doveva essere applicata la disciplina di cui alla L. n. 689/1981 come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n.8/2016; che, inoltre, alla stregua del principio di diritto richiamato dallo stesso giudice di prime cure (sentenza n. 8044/2008), la decorrenza della prescrizione dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione non avrebbe potuto trovare applicazione posto che la stessa era già maturata anteriormente;
che, invero, non essendo mai stato instaurato alcun procedimento penale, il primo atto interruttivo è costituito dall'atto di accertamento notificato il 09.08.2017, oltre il 16.12.2015, termine ultimo per interrompere validamente la prescrizione delle omissioni riferite all'anno 2010. Deduce che la sua notifica in data 09.08.2017 è tardiva e pertanto
4 deve ritenersi prescritto il diritto dell' alla riscossione delle somme oggetto di CP_1
contestazione.
2. Con il secondo motivo censura la decisione per violazione dell'art. 91 c.p.c.; la fondatezza del motivo di opposizione in ordine alla dedotta prescrizione ex art.28 avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a condannare parte opposta anche in parte alle spese e agli onorari del giudizio di primo grado.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4. Va premesso che nel giudizio in esame si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”).
Ed invero, dall'accertamento .2100.17/07/2017.0306658 del 17.07.2017, si CP_1
evince che le omissioni contributive afferiscono al periodo 01/2010-11/2010.
5. Il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi sicuramente decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha depenalizzato l'illecito in esame: “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” - Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19897); in argomento cfr. precedente di questa Corte sentenza n. 21/2025.
5 Del tutto irrilevante è la mancata trasmissione degli atti all' da parte CP_1
dell'autorità giudiziaria;
ciò che rileva è esclusivamente che l'illecito al momento della sua commissione integrava gli estremi di un reato e che solo con la legge di depenalizzazione ha assunto natura di illecito amministrativo soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/1981.
6. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
7. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 188/2025 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Pappalardo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4952/2024 pubblicata il 4 novembre 2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000212516, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale e rideterminava l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023.
Per quanto qui d'interesse, il Tribunale riteneva che, anche a voler far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 - che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - anziché dal momento in cui gli atti erano stati trasmessi all dall'autorità CP_1
giudiziaria (art. 41 L. n. 689/81), in ogni caso alcuna prescrizione era maturata.
Osservava, infatti, che l'ente previdenziale aveva regolarmente notificato i prodromici atti di accertamento in data 9 agosto 2017 e che, pertanto, il termine prescrizionale non era spirato alla data del 4 agosto 2022, di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Rideterminava le sanzioni in ragione del sopravvenuto D.L. n. 48/2023 che aveva modificato il regime sanzionatorio delle omissioni contributive.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato il 31 marzo Parte_1
2025. Al gravame resisteva l . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, in violazione dell'art. 28 L. n. 689/81.
Rileva che il giudice a quo ha accertato la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 (06.02.2016), anziché dalla data di consumazione della violazione, individuata nella scadenza del termine per il versamento dei contributi dovuti all . CP_1
Evidenzia che tale interpretazione si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28 della L. n. 689/1981, secondo cui il termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione amministrativa è di cinque anni e decorre dal giorno della violazione. In base all'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 422/1998, i contributi previdenziali devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Nel caso di specie, l'ultima omissione contestata riguarda il mese di novembre 2010, con scadenza del versamento fissata al 16 dicembre 2010.
Ritiene che da tanto consegue la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dalla predetta data e la tardività dell'atto interruttivo, costituito dall'accertamento notificato il 09.08.2017, per essere intervenuto oltre sei anni e sette mesi dopo la scadenza utile.
Evidenzia, inoltre, che – diversamente da quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 455/1988 in materia valutaria – il D. Lgs. n. 8/2016 (che ha previsto la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art.2 comma 1-bis L.n.683/1983) non contiene alcuna disposizione derogatoria sulla decorrenza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 28 della L. n. 689/1981. Al contrario, l'art. 6 del medesimo decreto si limita a stabilire l'applicazione della disciplina sanzionatoria amministrativa dettata dalla L. n. 689/1981, ivi compreso, quindi, il termine quinquennale di prescrizione.
3 Deduce, altresì, che “il ragionamento del giudice di prime cure avrebbe avuto una possibile logica solo nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta, con la quale era stata sanzionata la omissione dell'appellante, derivava dalla trasmissione, ai sensi dell'art.9 D.Lgt.vo n.8/2016, degli atti del procedimento penale da parte del magistrato penale all'Autorità amministrativa – nel nostro
[caso] l e che il diritto alla riscossione non si dovesse ritenere già CP_1 Pt_2
prescritto. Nel caso di specie, invece, non solo l'azione penale non è stata mai esercitata, ma non è stato neanche comprovato che l' abbia mai inviato alcun CP_1
rapporto al Pubblico Ministero, il quale a sua volta, accertato che l'omissione rientrava nella fattispecie depenalizzata, avrebbe potuto trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa. L'atto di accertamento prot. n . CP_1
2100.17.07.2017.0306658 del 17.07.2017, al contrario (All.n.2 al fascicolo di primo grado dell' , è scaturito, come precisato nel suddetto atto, “da una CP_1
verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, e non dalla trasmissione di alcun atto da parte dell'Autorità Giudiziaria in seguito ad un procedimento penale”; che, pertanto, nella specie doveva essere applicata la disciplina di cui alla L. n. 689/1981 come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n.8/2016; che, inoltre, alla stregua del principio di diritto richiamato dallo stesso giudice di prime cure (sentenza n. 8044/2008), la decorrenza della prescrizione dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione non avrebbe potuto trovare applicazione posto che la stessa era già maturata anteriormente;
che, invero, non essendo mai stato instaurato alcun procedimento penale, il primo atto interruttivo è costituito dall'atto di accertamento notificato il 09.08.2017, oltre il 16.12.2015, termine ultimo per interrompere validamente la prescrizione delle omissioni riferite all'anno 2010. Deduce che la sua notifica in data 09.08.2017 è tardiva e pertanto
4 deve ritenersi prescritto il diritto dell' alla riscossione delle somme oggetto di CP_1
contestazione.
2. Con il secondo motivo censura la decisione per violazione dell'art. 91 c.p.c.; la fondatezza del motivo di opposizione in ordine alla dedotta prescrizione ex art.28 avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a condannare parte opposta anche in parte alle spese e agli onorari del giudizio di primo grado.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4. Va premesso che nel giudizio in esame si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili”).
Ed invero, dall'accertamento .2100.17/07/2017.0306658 del 17.07.2017, si CP_1
evince che le omissioni contributive afferiscono al periodo 01/2010-11/2010.
5. Il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi sicuramente decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha depenalizzato l'illecito in esame: “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” - Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19897); in argomento cfr. precedente di questa Corte sentenza n. 21/2025.
5 Del tutto irrilevante è la mancata trasmissione degli atti all' da parte CP_1
dell'autorità giudiziaria;
ciò che rileva è esclusivamente che l'illecito al momento della sua commissione integrava gli estremi di un reato e che solo con la legge di depenalizzazione ha assunto natura di illecito amministrativo soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/1981.
6. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
7. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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