Articolo 18 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 17Articolo 19
Versione
17 febbraio 1968
Art. 18. (Trattamento di plusvalenze)

Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all'articolo 15 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B alle condizioni e modalita' previste dall' articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754 , purche' siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani.
I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1 gennaio 1963.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968