Sentenza breve 28 luglio 2025
Decreto collegiale 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 28/07/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensiva
del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di immediato inserimento del Ricorrente alle misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che il ricorrente contesta l’inerzia dell’amministrazione a fronte della domanda di attivazione delle misure di accoglienza asseritamente presentata in data 30 maggio 2025;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, in quanto:
- il ricorrente afferma di avere inviato la domanda di attivazione delle misure di accoglienza mediante mail ordinaria;
- l’amministrazione deduce che la mail non è mai pervenuta agli indirizzi istituzionali di riferimento;
- in tale contesto era onere del ricorrente, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su una specifica istanza, documentare la ricezione da parte dell’amministrazione stessa della mail recante la domanda di attivazione delle misure di accoglienza;
- il ricorrente non ha documentato la ricezione dell’istanza, quanto meno in termini di consegna della mail ad un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sicché non sussistono i presupposti per configurare l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento, con conseguente infondatezza dell’impugnazione proposta;
- la considerazione della fattispecie complessiva consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.