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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
EL RI e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Partinico (PA) via Rappa n. 25 Appellante
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10575/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2023, al fine di ottenere incarichi di supplenza, e dedotta l'illegittimità del D.M. 3 marzo 2021 n. 50, con il quale era stata indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione, ha agito con ricorso in riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, contro il , l' Controparte_2 [...]
e l' Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Controparte_3
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le CP_1 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_1 personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
c) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art 63 del D.Lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di
, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in CP_1 domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”.
1.1. Nella contumacia del , dell' Controparte_2 [...]
e dell' Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_3
“Rigetta la domanda, Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
1.2. Ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, il primo giudice ha ritenuto infondata la tesi di parte ricorrente, alla stregua delle seguenti argomentazioni: i) occorre distinguere la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il D.M.
2 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro;
ii) la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione richiamata nel ricorso afferiscono alla prima questione e non rilevano nel caso di specie, atteso che, in ottemperanza ai principi in esse affermati, l'Amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010; iii) la distinzione operata dal D.M. 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici;
iv) d'altro canto, non si può negare che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscano, due situazioni non comparabili tra di loro, poiché per la prima vi è la necessità di non pregiudicare un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute;
per la seconda, la valutabilità del servizio militare (o servizio civile) è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare (o servizio civile) e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego;
v) non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto, poiché tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010, secondo cui i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, mentre ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittimo il D.M. n. 50/2021 in relazione alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
2.1. Si sono costituiti in giudizio il , l' Controparte_2 [...]
e l Controparte_1 [...]
, resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
3 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene, in sintesi, che: i) il Tribunale, ritenendo erroneamente legittima la “minore valenza della considerazione del servizio militare prestato (…), in mancanza di un rapporto di lavoro in atto”, e subordinando la valutabilità del punteggio integrale del servizio militare di leva, pari a 6 punti, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria;
ii) per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto;
iii) la legge n. 958/1986, all'art. 20, ha stabilito che “[…] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico […]”, con la conseguenza che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato, diversamente da come ritenuto nell'impugnata sentenza, come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego; iv) la valutabilità integrale, come servizio, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; v) l'erronea motivazione della detta censurata sentenza non tiene conto della corretta interpretazione, in relazione al caso di specie, dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici”, norma che valorizza l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7, cit.; vi) la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza;
vii) dalla normativa sopra richiamata e dalla corretta interpretazione della stessa, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente ritenere che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva debba essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli ATA, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico, sia per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto), determinandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche.
4.1. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.2. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla
4 possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore
5 scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
6 è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.3. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Corte di cassazione giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
EL RI e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Partinico (PA) via Rappa n. 25 Appellante
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10575/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2023, al fine di ottenere incarichi di supplenza, e dedotta l'illegittimità del D.M. 3 marzo 2021 n. 50, con il quale era stata indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione, ha agito con ricorso in riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, contro il , l' Controparte_2 [...]
e l' Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Controparte_3
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le CP_1 graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_1 personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
c) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art 63 del D.Lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di
, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in CP_1 domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”.
1.1. Nella contumacia del , dell' Controparte_2 [...]
e dell' Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_3
“Rigetta la domanda, Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
1.2. Ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, il primo giudice ha ritenuto infondata la tesi di parte ricorrente, alla stregua delle seguenti argomentazioni: i) occorre distinguere la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il D.M.
2 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro;
ii) la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione richiamata nel ricorso afferiscono alla prima questione e non rilevano nel caso di specie, atteso che, in ottemperanza ai principi in esse affermati, l'Amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010; iii) la distinzione operata dal D.M. 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici;
iv) d'altro canto, non si può negare che il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscano, due situazioni non comparabili tra di loro, poiché per la prima vi è la necessità di non pregiudicare un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute;
per la seconda, la valutabilità del servizio militare (o servizio civile) è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare (o servizio civile) e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego;
v) non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero servizio civile) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in oggetto, poiché tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010, secondo cui i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, mentre ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittimo il D.M. n. 50/2021 in relazione alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.
2.1. Si sono costituiti in giudizio il , l' Controparte_2 [...]
e l Controparte_1 [...]
, resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
3 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene, in sintesi, che: i) il Tribunale, ritenendo erroneamente legittima la “minore valenza della considerazione del servizio militare prestato (…), in mancanza di un rapporto di lavoro in atto”, e subordinando la valutabilità del punteggio integrale del servizio militare di leva, pari a 6 punti, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria;
ii) per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto;
iii) la legge n. 958/1986, all'art. 20, ha stabilito che “[…] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico […]”, con la conseguenza che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato, diversamente da come ritenuto nell'impugnata sentenza, come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego; iv) la valutabilità integrale, come servizio, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; v) l'erronea motivazione della detta censurata sentenza non tiene conto della corretta interpretazione, in relazione al caso di specie, dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici”, norma che valorizza l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7, cit.; vi) la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza;
vii) dalla normativa sopra richiamata e dalla corretta interpretazione della stessa, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente ritenere che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva debba essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli ATA, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico, sia per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto), determinandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche.
4.1. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.2. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla
4 possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore
5 scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
6 è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.3. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Corte di cassazione giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
6. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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