Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4026 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTO MARIA CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/12/2024, i coniugi nata a Parte_1
AZ (ME) il 31/03/1962, e , nato a [...] il Parte_2
15/01/1965, premesso:
- che con decreto n. 9854/2003 emesso in data 29/07/2003, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra i coniugi;
l'importo di € 420,00 quale contributo per il mantenimento dei figli;
- che la situazione era mutata in quanto i figli erano divenuti economicamente autosufficienti ed erano cambiate le condizioni economiche delle parti;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva quanto segue:
“disporre la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento nella misura di €
100,00 mensili a carico dello stesso e a favore della ex moglie sig.ra a Parte_1
seguito della variazione dei presupposti esistenti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/12/2024.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, con gli interessi della prole e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/12/2024, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/02/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)