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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 922 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 08.03.24, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese, che Parte_1 lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
quale mandataria di già Controparte_1 CP_2 CP_3
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Bruno Meoli, che la rapp.ta e difende giusta
[...] mandato in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 08.01.25.
L'opponente citava in giudizio, in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo n. 68-24 emesso dal Tribunale di Benevento in data 08.03.24, regolarmente notificato, la società per far dichiarare la revoca del Controparte_1
1 decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della eccepita carenza di legittimazione attiva;
decadenza ex art. 1957 c.c. derivante da parziale nullità del contratto di fideiussione perché rispondente ai modelli e schemi ABI sanzionati dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55 del 2005 e/o per violazione della disciplina consumeristica;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. La richiesta di pagamento alla base del decreto ingiuntivo opposto traeva origine dal contratto di mutuo per Notaio di Isernia del 26 settembre 2007, Persona_1 repertorio numero 214397 e raccolta numero 51753, erogato dalla in Controparte_4 favore della predetta dichiarata fallita dal Parte_2
Tribunale di Benevento in data 13 aprile 2022; la società debitrice si è resa morosa nel pagamento dei numerosi ratei mutuo, sicchè essendo decaduta dal beneficio del termine, con pignoramento del 9 febbraio 2011 è stata avviata in suo danno la procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero 49/2011 R.G.E. del Tribunale di Benevento, risultando al 15 marzo 2023 un debito complessivo di euro 677.586,00.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la sua legittimazione attiva, la regolarità del contratto di fideiussione specifica, la sua natura di contratto autonomo di garanzia che sfuggiva al regime dell'art. 1957 c.c., l'assenza di contestazioni specifiche e la genericità dell'avverso dedotto;
chiedeva la provvisoria esecuzione d.i. opposto ed, inoltre, condannarsi le parti alla maggiore o minore somma accertata in istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel corso delle memorie ex art. 171 c.p.c., tra le altre cose, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito se fosse stata accertata la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione in atti;
eccezione aspramente contestata da parte opponente che segnalava l'applicabilità dell'art. 1301 c.c. alla fattispecie.
Alla prima udienza del 08.01.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 20.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della
2 pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-2004; 6666-2004; 9285-2003).
[...] ha precisato e dimostrato i presupposti del credito vantato, ma vi sono Controparte_1 diverse considerazioni da fare in merito alla genesi ed all'esecuzione del rapporto e, precipuamente, alla posizione dell'opponente fideiussore che hanno Parte_1 riverberi esiziali sul provvedimento monitorio opposto.
Preliminarmente, è necessario spendere qualche parola in merito alla legittimazione attiva dell'opposta in ragione dell'eccepita cessione in blocco, più volte Controparte_1 ripetuta, del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, sulla scia delle precedenti decisioni in materia, ha stabilito che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro assente nella produzione di parte opposta: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Peraltro, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, gli sono Parte_3 intervenuti nuovamente sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58
TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di
3 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Quindi, la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il
Giudicante dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione. Alla luce di tale granitica giurisprudenza, in ragione della documentazione depositata da parte opposta, questo Giudicante è in grado di verificare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, si deve ritenere provata la legittimazione attiva della tale altre cose, è stato anche prodotto il contratto Controparte_1 ceduto, ed è stato atto di tutti i passaggi del credito sino all'ultimo, azionato nel presente giudizio. La dichiarazione agli atti della infatti, lungi dall'essere un Controparte_5 elemento di prova legale, viene confermato da altri elementi provano inequivocabilmente la legittimazione dell'opposta che, in questo caso, può essere sostenuta senza alcuna ombra di dubbio. Tale eccezione deve essere, pertanto, rigettata in quanto infondata.
Nondimeno, alla luce delle restanti eccezioni sollevate, l'opposizione deve ritenersi accolta.
Invero, deve ritenersi accoglibile l'eccezione circa la qualificazione del contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia. La ha dedotto Controparte_1 la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sia per sostenere l'impossibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. che per sostenere la legittima pattuizione delle clausole in violazione delle norme anticoncorrenziali. Ed, invero, in materia di distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione vi è ampia e recente giurisprudenza, di cui si può citare la recentissima ordinanza n. 17073 del 20.06.24 della Suprema Corte. In quest'ultima pronunzia, in particolare, la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento
4 teso a promuovere un'“interpretazione funzionale” dei contratti di garanzia, che attribuisce rilievo alla loro “ragione pratica”, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare, “'non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di
'fideiussioni'” contenuto nel contratto oggetto della controversia, ha ritenuto che lo stesso
“costituisse in concreto un contratto autonomo di garanzia”. In particolare, secondo la Corte
l'autonomia del contratto si può evincere dall'obbligo per il garante “di pagare
“immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all'art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Tuttavia, questo Giudicante non può non tenere in debito conto i più recenti sviluppi della giurisprudenza, in particolare quello della Corte di Appello di Napoli in seno alle ultime pronunzie, in particolare quella del 8 febbraio 2023. La Corte napoletana, prendendo le mosse dalla celebre sentenza in materia delle SS.UU. della Cassazione n. 3947-10 sottolinea la funzione indennitaria del contratto autonomo di garanzia: “il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa), perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. La
Corte di Appello di Napoli pone precipua attenzione nella definizione del contratto alla causa, che, nel rapporto di garanzia di che trattasi, non può di certo identificarsi nella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma. Difatti, la fideiussione ha funzione “satisfattoria”, nel senso che è diretta a garantire proprio
5 l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, non essendo preventivamente definito il quantum da corrispondersi. In base al principio della solidarietà, tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento sia al debitore principale che al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile;
per converso, la garanzia autonoma assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta, a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia, già predeterminato. Ulteriori elementi che militano nel senso di ricondurre la fattispecie ad una fideiussione e non ad una garanzia autonoma sono rappresentati: a) dal fatto che la fideiussione è normalmente ricevuta da una
Banca, mentre quella autonoma vede la stessa Banca nel ruolo di garante;
b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia;
c) la garanzia autonoma, nei rapporti garante- debitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione. Inoltre, fondamentale è l'orientamento che concede rilievo della presenza della rinunzia alle eccezioni da parte del garante autonomo: tale criterio è ampiamente seguito dalla giurisprudenza più recente, come si può vedere nelle sentenze nn. 847/2010 SS.UU., 22233 del 2014, 30181 del 2018 e 27619 del 2020. In questo senso, nel contratto citato si tratta certamente di un pagamento “a prima richiesta” ma non segue la rinunzia alle eccezioni, in quanto vi è soltanto il caso della possibile pendenza di opposizione da parte del debitore che, al contrario, rafforza ancora una volta la tesi di una fideiussione: fideiussione pacificamente specifica ma non omnibus, come incontestato da ambo le parti.
Come si può chiaramente ed evidentemente leggere nell'ambito dei documenti forniti nel corso del giudizio, non vi è alcun elemento che possa far ricondurre la fideiussione prestata dall'opponente allo schema del contratto autonomo di garanzia;
peraltro, la Cassazione, in merito alla nullità speciale afferente alle tre clausole conformi al modello ABI dichiarate illecite dalla Autorità Garante (fra cui la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) ha chiarito che essa discende dalla loro natura, in quanto attuative dell'intesa “a monte” vietata, di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione (Cass. sent. n. 41994/2021). La nullità per violazione della normativa antitrust, benché parziale, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. Tale caratteristica sussiste in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI e si estende anche alle fideiussioni specifiche;
tale
6 schema contrattuale è illegittimo in riferimento anche ad altri tipi di fideiussione, perché posto in essere in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. (cfr. Corte di Appello di
Torino n. 728 del 20.07.2020 - Trib. Matera 6.7.2020). Si segnala, al riguardo, che la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato sancito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Ciò si estende anche alle fideiussioni specifiche, e non omnibus, per mezzo della recente pronunzia n. 27243 del 2024.
Lapalissiana appare la riproduzione di tale schema nel caso de quo: alla luce di tanto, si sarebbe sostanziata la nullità parziale delle clausole nn. 2, 3 e 6 del contratto di garanzia per conformità al modello ABI, ingenerando la possibile applicazione dell'art. 1957 c.c., con accoglimento delle istanze di parte opponente in tali termini. Tale nullità, ciononostante, si
è certamente sostanziata anche in ragione della violazione della normativa consumeristica che è fondata in relazione alla più recente giurisprudenza di legittimità, che considera un socio fideiussore come consumatore sino a prova contraria offerta dall'altra parte;
nel caso specifico il non ha mai rivestito la qualità di rappresentante legale della società Pt_1 garantita e quindi sfugge alla previsione più recente stabilita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29746-25, sostanziando invece il principio affermato dalle SS.UU. con la pronunzia n. 5868 del 2023: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito””.
Tale nullità delle clausole summenzionate, che escludevano tra le altre cose la possibilità di applicare il termine semestrale decadenziale di cui all'art. 1957 I co. c.c., assume rilievo precipuo nel presente contendere giacché la decadenza dell'art. 1957 c.c. si è pienamente configurata nel caso specifico, atteso che parte opposta ha ampiamente dimostrato di aver agito nei confronti del debitore ma non altrettanto nei confronti del garante nei termini previsti dalla summenzionata normativa, neppure in via meramente stragiudiziale. Si ricordi, infatti che, pur trattandosi di fideiussione, la stessa è intesa “a prima richiesta”. Al riguardo,
l'indirizzo della giurisprudenza è pacifico: “Ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito -
7 giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. n. 22346/2017, più risalente Cass. 13078/2008). Di conseguenza, stabilita la natura di fideiussione della garanzia ad oggetto e la configurabilità dell'art. 1957 c.c. per inazione nel termine previsto - altra circostanza incontestata -, in ragione della citata nullità parziale del contratto dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo in quanto l'opponente non può essere chiamato a rispondere in solido col debitore
Parte_2
Ad abundantiam, si sottolinea che, anche nel caso in cui il contratto fosse stato qualificato quale contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di prescrizione decennale ordinaria, tempestivamente formulata nel I termine ex art. 171 c.p.c. in quanto esclusivamente dipendente dalle difese di parte opposta, e pacificamente sostanziata per inazione nel termine di legge, sarebbe certamente fondata;
il contratto autonomo di garanzia non rende, difatti, il garante coobbligato solidalmente col debitore in ragione di granitica giurisprudenza di legittimità, come di recente sostanziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 8874-21 che ha escluso nella fattispecie sia la presenza dell'eadem causa obligandi che dell'eadem res debita. Da qui, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1301 c.c. sollevata da parte opposta e l'evidente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto per prescrizione intervenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il d.i. n. 68-24 emesso dal
Tribunale di Benevento in data 08.03.24, ad ogni effetto di legge;
8 2) Accerta e dichiara, per quanto definito in parte motiva, la nullità parziale della fideiussione prestata da nei confronti di Parte_1 [...]
n relazione alle clausole nn. 2, 3 e 6; Controparte_1
3) Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza dal diritto di far valere la fideiussione nei confronti di da parte di Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1957, co. I, c.c., in ragione di quanto precisato in
[...] motivazione;
4) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio da parte opposta e da parte dell'opponente;
5) Condanna la società l pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di , che liquida in € 1.772,00 per la fase di Parte_1 studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 6.023,00, oltre € 1.241,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Benevento, lì 09 dicembre 2025
Con IL GIUDICE ONORARIO ACE
Avv. Rosario Molino
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