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24 dicembre 2015
24 dicembre 2015
Art. 4. Personale distaccato 1. Il contingente massimo di personale che puo' essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' pari a due unita'.