TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17302 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei seguenti magistrati:
- MA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE IA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 23415 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura alle liti in atti, dall'avv. Graziella Gioviale, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 novembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente mentre il resistente, nonostante la rituale notifica, non è comparso né si è
costituito ed è stato dichiarato contumace. A tale udienza la ricorrente ha chiesto che: “…la causa sia assegnata in decisione, rinunciando ai termini
dell'art. 473bis.28 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio concordatario celebrato in
Gazzuolo il 9 luglio 1988), ricorre il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il giudizio di separazione si
è poi definito dal Tribunale di Mantova, quanto al vincolo coniugale e alle domande accessorie, con sentenza n. 87/2020, emessa in data 4 febbraio
2020 e passata in giudicato.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come pacificamente dedotto in ricorso.
2 Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Pt_1
coniugati con rito concordatario (così nel certificato di matrimonio: anno 1988,
atto numero 6, parte 2, serie A), andrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato in data 9 luglio 1988.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto i due figli delle parti,
(classe 1988) e (classe 2002) sono entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, così come pacificamente dedotto dalla ricorrente nel ricorso.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura dell'unica domanda proposta,
giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 4 giugno 2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e in Gazzuolo Parte_1 Controparte_1
(Mantova), in data 9 luglio 1988;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Gazzuolo (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1988, numero
6, parte 2, serie A);
- nulla sulle domande accessorie;
- compensa le spese della lite.
3 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gazzuolo per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice relatore
TE IA
Il Presidente
MA EN
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei seguenti magistrati:
- MA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE IA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 23415 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura alle liti in atti, dall'avv. Graziella Gioviale, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 novembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente mentre il resistente, nonostante la rituale notifica, non è comparso né si è
costituito ed è stato dichiarato contumace. A tale udienza la ricorrente ha chiesto che: “…la causa sia assegnata in decisione, rinunciando ai termini
dell'art. 473bis.28 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (matrimonio concordatario celebrato in
Gazzuolo il 9 luglio 1988), ricorre il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il giudizio di separazione si
è poi definito dal Tribunale di Mantova, quanto al vincolo coniugale e alle domande accessorie, con sentenza n. 87/2020, emessa in data 4 febbraio
2020 e passata in giudicato.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come pacificamente dedotto in ricorso.
2 Pertanto, considerando che il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Pt_1
coniugati con rito concordatario (così nel certificato di matrimonio: anno 1988,
atto numero 6, parte 2, serie A), andrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato in data 9 luglio 1988.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto i due figli delle parti,
(classe 1988) e (classe 2002) sono entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, così come pacificamente dedotto dalla ricorrente nel ricorso.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura dell'unica domanda proposta,
giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 4 giugno 2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e in Gazzuolo Parte_1 Controparte_1
(Mantova), in data 9 luglio 1988;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Gazzuolo (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1988, numero
6, parte 2, serie A);
- nulla sulle domande accessorie;
- compensa le spese della lite.
3 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gazzuolo per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice relatore
TE IA
Il Presidente
MA EN
4 5