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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.1.2025, assunto in decisione in data 24.1.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con gli Avvocati Annabella Brumana e Emanuela Amati ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Oggiono, Viale Europa n. 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra loro in Bova Marina (RC) il
13/05/2006 alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, avendo già regolato tutte le pendenze di carattere economico e non economico ed essendo economicamente autosufficienti. Posto quanto sopra, dichiarano infine di rinunciare reciprocamente a richieste di contributo al mantenimento, non ricorrendone in ogni caso i presupposti di legge.
2. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Bova Marina, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.p.r. 396/2000.
3. Le spese del presente giudizio saranno a carico della Signora . Pt_1
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.12.2007.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.11.2007) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Bova Marina in data 13.5.2006 (Atto n. 5, Parte II, Serie A del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Bova Marina), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bova Marina, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.1.2025, assunto in decisione in data 24.1.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con gli Avvocati Annabella Brumana e Emanuela Amati ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Oggiono, Viale Europa n. 13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra loro in Bova Marina (RC) il
13/05/2006 alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, avendo già regolato tutte le pendenze di carattere economico e non economico ed essendo economicamente autosufficienti. Posto quanto sopra, dichiarano infine di rinunciare reciprocamente a richieste di contributo al mantenimento, non ricorrendone in ogni caso i presupposti di legge.
2. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Bova Marina, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.p.r. 396/2000.
3. Le spese del presente giudizio saranno a carico della Signora . Pt_1
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.12.2007.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.11.2007) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 24.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Bova Marina in data 13.5.2006 (Atto n. 5, Parte II, Serie A del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Bova Marina), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bova Marina, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3