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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1096 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.02.1989, elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via B. Telesio n. 1 presso lo studio dell'avv. CH RE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) alla via B. Telesio n. 1 presso lo studio dell'avv.
CH RE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.11.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
13.11.2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nato, in data 2.03.2022, un figlio di nome . Essendo cessata tale relazione Per_1 sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, sicché hanno
1 congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso, con la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data
1.12.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'omologa delle condizioni indicate in ricorso come precisate ed integrate nelle medesime note.
Il Pubblico Ministero, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, nelle date del 18.11.2025 e
3.12.2025, ha espresso pareri favorevoli.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento.
In particolare, e nel ricorso hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “a) il figlio minorenne è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori;
in specie i ricorrenti assumono l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, quali quelli attinenti l'educazione,
l'istruzione (scelta dell'indirizzo degli studi, degli istituti scolastici, etc.), e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio, sempre rispettando i principi educativi e gestionali precedentemente condivisi;
b) Il figlio avrà la residenza abituale presso la casa sita in Paola (CS) al Piazzale Per_1
Piano Torre, n° 5, dove continuerà a vivere con la sig.ra e, quindi, con collocamento Pt_1 prevalente presso la madre;
c) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per il figlio la somma di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN IT [...]; d) Pt_1
L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. che si dichiara sin Pt_1 Parte_2 da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
e) i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% a carico di ciascuno, così enucleate: - spese sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari effettuati nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e in ogni caso quelle caratterizzate da necessità e urgenza;
- spese sanitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci
2 particolari;
f) visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, tablet e PC per uso scolastico;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
il tutto con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria, anche all'estero; f) stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale;
g) corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
h) corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master); i) viaggi studio all'estero; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione del figlio
(bicicletta, ciclomotore, auto, etc.) acquistati in accordo tra i genitori;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, artistiche e culturali (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, etc.);
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
c) attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stage); d) attività ludico ricreative (centri estivi), cellulare;
e) spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, autoveicolo, etc.), casco, corso per il conseguimento della patente, f) spese per comunione-cresima-matrimonio. I ricorrenti convengono altresì che gli eventuali rimborsi erogati dallo stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figlio, così come le deduzioni per il figlio a carico, verranno beneficiati nella misura del 50% ciascuno, stante la condivisa partecipazione alle spese extra, per come sopra precisato. f) Atteso che il sig. si sta Parte_2 avviando ad intraprendere una nuova attività lavorativa che lo porterà lontano per alcuni periodi dell'anno, potrà vedere e frequentare il figlio concordando di volta in volta con l'ex compagna, in totale armonia e con assoluto rispetto della tenera età, dunque, tenendo in debito conto del percorso di crescita del minore. Dal canto suo, la sig.ra favorirà gli Pt_1 incontri tra padre e figlio, nonché i contatti telefonici, videochiamate, ecc., oltre che permetterà al sig. di partecipare attivamente alla quotidianità del figlio tenendolo Parte_2 correntemente aggiornato della crescita e dello sviluppo del figlio. - Sono compresi nel novero dei giorni di frequentazione con il padre, di cui sopra, anche le festività Natalizie e Pasquali ed i periodi feriali, per i quali varrà il principio dell'alternanza di frequentazione – di anno in anno – del piccolo con i genitori, sempre da concordare;
- Tali determinazioni delle Per_1
3 frequentazioni sono suscettibili di essere variate mediante accordo delle parti, compatibilmente con le necessità e la crescita del minore e i rispettivi impegni dei genitori;
g) I ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valevole per l'estero; h) Con la sottoscrizione del presente ricorso i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni pregressa pendenza economica tra loro e, pertanto, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro per le questioni economiche in relazione al periodo di convivenza”.
Inoltre, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.11.2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto l'omologa delle precisazioni/integrazioni delle previsioni della lettera Parte_2
f) indicata in ricorso (riguardanti le modalità di frequentazione padre-figlio) nei termini di seguito testualmente riportati: “I ricorrenti concordano di voler avviare lentamente e gradualmente, secondo le preferenze le attitudini e la predisposizione del minore, il procedimento che porterà il piccolo a pernottare con il padre, ovviamente in maniera Per_1 assolutamente cauta e in pieno rispetto della tendenza materna dello stesso, onde evitare di causargli traumi. Nel momento in cui il piccolo dovesse manifestare disagio o Per_1 malessere o non sentirsi pronto, i ricorrente posticiperanno tale procedimento ad un momento successivo nella crescita del figlio. Quando tale procedimento sarà completato in maniera favorevole, il minore potrà pernottare con il padre. Il figlio trascorrerà con i genitori la metà del periodo delle festività; in particolare, trascorrerà – con ciascun genitore alternatamente – le giornate di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno ed Epifania, a rotazione tra le festività e ad anni alterni, restando con il padre dalle 10:00 alle 19:00 salvo diverso accordo tra le parti e sempre nel pieno rispetto delle preferenze o degli impedimenti del minore. Ciò senza pernotto, fino a quando non sarà concluso il procedimento di avviamento al pernotto con il padre di cui sopra. Il figlio, inoltre, trascorrerà le vacanze estive con il padre per almeno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per almeno 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, restando con il padre dalle 10:00 alle 21:00, salvo diverso accordo tra le parti e sempre secondo le preferenze o gli impedimenti del minore, con possibilità della madre di vederlo tutti i giorni (compatibilmente con i reciproci impegni) e senza pernottamento nel caso in cui detti periodi rientrino ancora nella fase antecedente il procedimento di avviamento al pernotto con il padre sopra indicato. I coniugi sono liberi di accordarsi diversamente, compatibilmente con i rispettivi impegni”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1096/2025, così provvede:
4 - omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, Persona_2 qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 9.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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