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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
RO AL e AN VI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale in carica rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato CALO' MARCO, nel cui studio ha eletto domicilio e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistenti
oggetto: differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.06.2021, parte ricorrente ha dedotto: - di avere prestato attività lavorativa presso la sita in Controparte_3
Mesagne alla C.da Suppenna dal 01.01.2016 al 15.10.2020 in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, inquadrato nel livello 4 del del CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti con la qualifica di bracciante agricolo addetto al coordinamento aziendale;
- di avere svolto, a proprio dire, mansioni di bracciante agricolo, manutentore, addetto alla pulizia, nonché vigilanza notturna e diurna, preparazione delle colazioni, servizio bar e altre attività di supporto alla struttura ricettiva;
- di avere espletato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, lavorando da maggio ad ottobre dalle 22:00 alle 07:00 come guardiano notturno e dalle 08:30 alle 14:00 per le altre mansioni, da novembre ad aprile dalle 19:00 alle 07:30 come guardiano notturno;
- di avere lavorato per un numero superiore di giornate rispetto a quelle dichiarate e risultanti dall'estratto contributivo in atti, e nello specifico 312 giornate nel 2016 (tutte “in nero”), 187 giornate nel 2017, 239 giornate nel 2018, 173 giornate nel 2019 (di cui 42 “in nero”) e 110 giornate nel 2020 (di cui 54 “in nero”); - di avere percepito una retribuzione mensile di € 1.000,00 circa e per il mese di Ottobre 2020 € 450,00, retribuzione inferiore alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa, non ricevendo alcunché a titolo di lavoro straordinario svolto (diurno, notturno e festivo) e a titolo di TFR. Tanto premesso ha concluso per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro anche per i periodi non regolarizzati (312 giornate nel 2016, 42 giornate nell'anno 2019 e 54 giornate nell'anno 2020), con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo di € 139.811,20 a titolo di differenze retributive dovute e TFR come da allegati conteggi. Costituitasi in giudizio parte resistente ha diffusamente contestato gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa come bracciante agricolo da giugno 2018 a dicembre 2020 per le giornate regolarmente denunciate, con sporadiche prestazioni nei mesi di marzo, settembre e ottobre 2017, per i quali era stato retribuito come da buste paga e bonifici in atti. Ha, altresì, dedotto che l'istante si era occupato principalmente della manutenzione del giardino, raramente della sistemazione e pulizia delle camere, senza mai avere svolto mansioni di preparazione di colazioni e barista, né di vigilanza notturna e diurna, essendo stata detta ultima attività demandata all'istituto
“Vigilnova”, come da contratto di abbonamento di servizi in atti. Tutto ciò premesso, il datore di lavoro ha concluso per il rigetto del ricorso, contestando specificatamente i conteggi prodotti e deducendo il corretto
2 pagamento di quanto dovuto, come da buste paga e bonifici prodotti in giudizio. Integrato il contraddittorio con l'istituto ha concluso, qualora CP_2 venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro per tutti i periodi rivendicati, per la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale. Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale di parte ricorrente e la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito esposte. Giova rammentare che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. In sostanza, è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Pertanto, sarà necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative. Anche nel caso in cui sussistano altri indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, stante la loro sussidiarietà e complementarietà, occorre provare l'unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente disponibilità del lavoratore nei confronti del datore con assoggettamento al potere di controllo e di direzione (vedasi cass. 14 maggio 2013, n. 11530). Ebbene, preliminarmente, occorre ribadire che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento di crediti retributivi (retribuzione ordinaria, straordinaria e T.F.R.,) che, necessariamente, presuppongono il pregiudiziale accertamento della natura subordinata del rapporto, trattandosi di pretese tipiche del rapporto di lavoro subordinato. D'altronde, tale accertamento è stato richiesto dalla stessa parte attrice, laddove, in sede di petitum e di conclusioni, ha domandato che venisse dichiarato che la stessa ha lavorato alle dipendenze della
3 per un numero di giornate superiori rispetto a Controparte_3 quelle risultanti dall'estratto contributivo e dalle buste paga prodotte. Nello specifico, a fronte dell'estratto contributivo e delle buste paga riportanti il numero di giornate la cui retribuzione non è contestata, l'odierna parte ricorrente ha rivendicato il pagamento di un numero di giornate nettamente superiore rispetto a quelle denunciate e pagate dal datore di lavoro, esponendo di avere prestato attività lavorativa in determinati periodi senza regolare assunzione. Invero, l'istante ha dedotto di avere lavorato dall' 01.01.2016 al 31.12.2016 per 312 giornate, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale, dall' 01.01.17 al 31.12.17 per 187 giornate regolarmente denunciate, dall' 01.01.18 al 31.12.18 per 239 giornate regolarmente denunciate, dall' 01.01.19 al 31.12.19 per 173 giornate, di cui 42 giornate senza copertura assicurativa e previdenziale, dall' 01.01.20 al 15.10.20 per 110 giornate, di cui 54 giornate senza copertura assicurativa e previdenziale. Inoltre, ha dedotto di avere prestato dal 2016 al 2020 attività lavorativa sia con mansione di operaio agricolo, addetto alla manutenzione e al verde della struttura, che come guardiano notturno e diurno. Ciò premesso, è opportuno preliminarmente rilevare che la parte ricorrente non rivendica nel corpo del ricorso alcun inquadramento superiore rispetto a quello conferito (non essendoci alcuna deduzione e argomentazione sul punto), sicché deve dedursi che le mansioni ulteriori addotte rispetto a quelle di bracciante agricolo per il quale è stato assunto siano funzionali a sostenere la domanda relativa allo svolgimento di straordinario festivo e notturno, nonché di attività lavorativa non denunciata. In ogni caso, gli assunti di parte istante non sono stati corroborati da idoneo substrato probatorio. Infatti i testi escussi in giudizio, hanno reso delle dichiarazioni sul periodo lavorativo e sulle ore di lavoro giornalmente espletate alquanto generiche, non ancorate a dati inequivocabili, e riferite ad un breve arco temporale rispetto a quello di cui alle rivendicazioni economiche azionate in giudizio. Il teste di parte ricorrente , Ispettore di Polizia presso Testimone_1 il Commissariato di Mesagne nel periodo per cui è causa, ha dichiarato di avere conosciuto il ricorrente nell'ambito della propria attività lavorativa. Ha dichiarato che nel 2017 si è recato due o tre notti nel periodo primaverile presso la per motivi lavorativi insieme ad Controparte_3 un collega. Il teste ha dichiarato: “ … … Era presente Esperti con i suoi cani che ha riferito di lavorare come vigilante, infatti era da solo a stare attento che non entrasse nessuno in struttura perché stavano montando porte e altro in quanto non era ancora operativa … … Non mi sono recato in masseria negli anni 2018- 2019- 2020 … …”.
4 Tale testimonianza in ordine alle mansioni espletate attiene a pochissimi episodi isolati (due, tre notti) - fondandosi in parte su quanto riferito dallo stesso ricorrente (de relato actoris) – e non consente in ogni caso di affermare la stabilità e la continuatività di un servizio di guardia notturna, né di quantificare l'entità oraria della pretesa prestazione straordinaria. Detta deposizione non contrasta, inoltre, in ordine alla durata del rapporto lavorativo con gli assunti di parte resistente circa l'attività espletata occasionalmente dal ricorrente per due o tre mesi dell'anno 2017 (regolarmente retribuita come da buste paga e bonifici in atti), mentre nulla adduce relativamente ai periodi non denunciati (“in nero”) rivendicati dal lavoratore. Le stesse considerazioni valgono per la deposizione resa dalla teste
, la quale ha lavorato nella struttura dal 2020 al 2021 ed ha Testimone_2 riferito : “ … … posso riferire che ha lavorato nel 2020 perché io Pt_1 lavoravo lì dal 2020 ( forse gennaio) al 2021 ma specifico che negli anni precedenti l'ho comunque visto lavorare lì perché mi sono recata alla Masseria in varie occasioni per delle feste, ricordo in particolare una festa nell'anno 2017 dove esperti era presente … … Posso affermare che faceva il vigilante sia di giorno che di notte. L'ho visto Pt_1
“appoggiarsi” in uno sgabuzzino della durante i turni di notte CP_3 in compagnia del cane. Non so se la vigilanza l'ha chiamato a fine lavoro. Posso dire di averlo visto preparare le colazioni la mattina, andare a fare commissioni, pulire le camere, pulire il verde. Si occupava un po' di tutto … … Specifico di aver lavorato nel 2020 con i seguenti orari: entravo alle 9:00 e uscivo alle 03:00 del mattino dopo nei mesi estivi;
nei mesi invernali dalle 16:00 alle 01:00. Lavoravo tutti i giorni e mi occupavo della cucina ... …”. Le dichiarazioni rese dal predetto teste risultano in parte contraddittorie, laddove, da un lato, descrivono una presenza diurna e notturna continua e, dall'altro, si fondano su occasionali frequentazioni della “per feste”, in epoca anteriore alla sua stessa assunzione CP_3 avvenuta nell'anno 2020; in parte generiche (“faceva il vigilante sia di giorno che di notte”), senza puntuale indicazione di giorni, turni, durata, né modalità precise di svolgimento, oltrechè confliggenti con i dati oggettivi emersi in istruttoria (esistenza di servizio di vigilanza esterna;
periodi di chiusura per COVID nel 2020) e con le altre deposizioni rese in giudizio che hanno escluso che il ricorrente svolgesse mansioni di guardiania diurna e notturna. Né a colmare detto vulnus probatorio può ritenersi sufficiente la deposizione resa dal teste , operatore ecologico, non Testimone_3 avente una percezione diretta dell'attività svolta dal ricorrente. Lo stesso ha difatti riferito“ … … Posso confermare che il sig. ha Parte_1 prestato attività lavorativa presso la di Controparte_3
5 Mesagne dall'01/01/2016 al 15/10/2020. Tanto posso dire perché sono un operatore ecologico e vedevo il sig. ogni volta che andavo alla Pt_1
a svolgere il mio lavoro cioè mi occupavo dello svuotamento CP_3 dei carrellati, che sono i bidoni della spazzatura grandi, che erano posti all'interno della struttura … … vero che il sig. ha svolto mansioni Pt_1 di vigilanza diurna e notturna nell'agriturismo … … preciso che per il mio lavoro mi recavo sia la mattina presto in struttura per svuotare i bidoni e lo vedevo che faceva il guardiano, questo verso le 6 del mattino, e poi mi recavo di nuovo verso le 11/12 circa e lo vedevo col tagliaerba, col carrello delle pulizie. Preciso che andavo tutti i giorni. Ogni tanto mi ha fatto anche il caffè perché si occupava della preparazione delle colazioni … … preciso che nel 2016 ero dipendente per la S.V. società di Bitonto. Poi il contratto è stato trasferito alla fino al 2020 e CP_4 poi ora sono alle dipendenze della Preciso di aver Controparte_5 svolto sempre negli anni 2016- 2020 l'attività di netturbino nella fascia mattutina dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Preciso che la struttura era aperta sin dal 2016 … …”. Ebbene, il teste non ha mai lavorato presso la , bensì per CP_3 la società di nettezza urbana e la percezione dell'attività svolta dal ricorrente era limitata a pochi minuti nella fascia oraria 06.00- 12.00 (compatibile peraltro con lo svolgimento di mansioni di bracciante agricolo) necessari per lo svuotamento dei bidoni della spazzatura. Non ha avuto conoscenza diretta della rivendicata prestazione lavorativa effettuata di notte dal ricorrente, avendo inferito lo svolgimento delle mansioni di “guardiano” dall'avere trovato il ricorrente in loco al mattino. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese con riferimento all'anno 2016, le stesse risultano incompatibili con i dati documentali circa l'apertura effettiva della struttura e con le dichiarazioni degli altri testi. Ne consegue che, pur attestando una presenza assidua del ricorrente presso la la testimonianza non è idonea a provare lo CP_3 svolgimento concreto di un servizio organizzato di guardia notturna né, soprattutto, la misura del lavoro straordinario rivendicato nel periodo regolarizzato. Gli assunti attorei, oltre che non adeguatamente confortati dai testi di parte ricorrente sono stati sconfessati, con dichiarazioni puntuali e concordanti, dalle testimonianze rese dai testi di parte resistente. Particolare rilievo assume la testimonianza di Testimone_4 legata da rapporto di lunga collaborazione con l'Associazione di volontariato facente capo al coniuge della resistente e con la stessa
La teste ha riferito di essersi occupata della fase progettuale CP_3 della struttura, che è stata aperta al pubblico tra fine 2017 e inizio 2018. Ha confermato che l'istante era volontario dell' nei primi Parte_2 anni (2016–2017), di non averlo visto in prima del 2018, che il CP_3 servizio di guardiania era affidato sin dalla nascita ad un istituto di
6 vigilanza e che il ricorrente aveva le chiavi per dormire in a
CP_3 titolo di cortesia, non per svolgere le mansioni di guardiano. Non vi è dubbio che la continua e stabile presenza della teste in e presso l'Associazione di volontariato conferisce attendibilità
CP_3 alle sue dichiarazioni soprattutto sui profili oggettivamente verificabili, quali l'apertura struttura, la presenza di vigilanza esterna e le mansioni svolte dal ricorrente. Altra teste di parte resistente, dipendente della Testimone_5 dalla fine del 2019 al 2020, ha riferito di aver visto il ricorrente
CP_3 svolgere al mattino le mansioni di bracciante agricolo e di sistemazione delle aree verdi;
ha confermato che “l'attività di vigilanza era espletata dalla ditta di vigilanza” e che la fu chiusa da marzo a giugno
CP_3
2020 e successivamente, dopo l'estate, a causa dell'emergenza COVID- 19. Le dichiarazioni, limitate al periodo di sua effettiva presenza, sono lineari e coerenti con i dati documentali e con quanto riferito dagli altri testi di parte resistente. Anche marito della resistente, ha confermato che il Tes_6 ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in dal giugno CP_3
2018 sino a Dicembre 2020, occupandosi di sistemare il prato, il giardino e della piscina e che svolgeva le proprie mansioni unitamente ad altro personale della Ha, inoltre, confermato che il ricorrente poteva CP_3 accedere alla masseria avendo le chiavi e che ha trascorso diverse notti all'interno della struttura a titolo di mera cortesia concessa dalla sig.ra
. Il teste ha poi dichiarato che l'istante aveva prestato servizio CP_1 volontario presso l'associazione protezione civile onlus di Mesagne nel 2016 e nel 2017, di cui egli era presidente, percependo somme a titolo di rimborso spese, precisando che lo stesso “ … … prima che la CP_3 aprisse, si occupava di progetti di agricoltura sociale nel campo dove poi è sorta la . Lui lavorava come volontario per la e CP_3 Pt_3 riceveva un rimborso spese. Nello specifico guidava il trattore, curava il giardino … … io gli promisi che a seguito dell'attività in Onlus, una volta aperta la l'avrebbe assunto e infatti così è stato. Lo trattavano CP_3 come una persona di famiglia”. Il teste ha, infine, confermato che l'attività di vigilanza veniva svolta dalla ditta Vigilnova, che il ricorrente svolgeva prevalentemente nelle ore mattutine e per alcuni giorni settimanali mansioni di bracciante agricolo, occupandosi della sistemazione del verde da giugno 2018 a dicembre 2020, precisando che
“ … … non ha svolto la propria attività nel 2016 e 2017 e saltuariamente nel 2018 e precisamente dal mese di giugno 2018. Nel 2020 la CP_3 riaprì a fine giugno /luglio e rimase aperta fino ad Ottobre”. Detta deposizione, sia pur resa da un parente della ricorrente, appare attendibile perché ha trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
7 Deve sul punto farsi applicazione del condivisibile principio secondo il quale “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità" (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 31158 del 08/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Alla luce delle dichiarazioni sopra richiamate, il Tribunale ritiene che sussistano elementi indiziari idonei a ritenere che il ricorrente, in talune occasioni, abbia effettivamente pernottato presso la in CP_3 particolare nel periodo di avvio della struttura e nel corso del rapporto di lavoro, spesso in compagnia del proprio cane, e che la vigilanza esterna disponesse del suo numero di telefono per eventuali contatti. Tuttavia, tali elementi non consentono di qualificare tale presenza come prestazione lavorativa notturna organizzata e continuativa, imputabile nell'intero arco temporale dedotto al conteggio di ore straordinarie eccedenti l'orario ordinario, né alle giornate di lavoro ulteriori rispetto a quelle denunciate dal datore di lavoro. In particolare, le testimonianze di parte ricorrente ( , Tes_1 Tes_2
) descrivono episodi sporadici ( ), percezioni parziali e Tes_3 Tes_1 mediate (Panico, presente solo di mattina e non di notte), ovvero mere asserzioni ( “faceva il vigilante sia di giorno che di notte”) non Tes_2 corroborate da dati oggettivi o da un riscontro sul piano dei turni. Non è stata prodotta alcuna documentazione (ordini di servizio, turnistiche, comunicazioni o rapporti scritti) che attesti un formale incarico di guardia notturna o la richiesta di prestazione straordinaria sistematica, a fronte da quanto risulta dalle buste paga non contestate, dalle quali si evince il pagamento di diverse ore di straordinario negli anni in esame. Vi è più che la presenza di un contratto di vigilanza esterna con istituto specializzato, unitamente alle dichiarazioni convergenti di
, e , depone nel senso che la funzione di Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_1 controllo e sicurezza della struttura fosse affidata in via principale ed organizzata a terzi, ridimensionando il ruolo del ricorrente ad eventuale presenza tollerata o gradita ma non qualificabile, di per sé, come
“prestazione straordinaria”.
8 In ogni caso, difetta in atti qualsiasi prova della consistenza quantitativa del preteso straordinario, non essendo indicati con sufficiente precisione i periodi, i giorni, il numero di ore oltre il normale orario di lavoro in cui il ricorrente sarebbe rimasto impegnato in attività di vigilanza, così come non è emerso con sufficiente certezza lo svolgimento di giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti. Deve sul punto farsi applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale in forza del quale la prova del lavoro straordinario non può essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfettariamente (così cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 19 giugno 2018, n. 16150). In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente, l'impossibilità di determinare con esattezza l'effettività e l'entità del lavoro straordinario espletato e l'impossibilità di procedere ad una liquidazione del compenso in via equitativa (così cass. 29.1.2003 n. 1389, cass., ordinanza 18.2.2021, n. 4408), precludono a questo giudice l'accoglimento della domanda. Pertanto, dall'esame complessivo degli atti e delle prove orali, il Tribunale ritiene accertato quanto segue: a) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifica a far data almeno dal giugno 2018 al dicembre 2020, con qualifica di bracciante agricolo inquadrato nel livello 4 del CCNL Agricoltura – Operai florovivaisti per il numero di giornate regolarmente denunciate dal datore di lavoro;
b) è altresì provato lo svolgimento di alcune prestazioni saltuarie nei mesi di marzo, settembre e ottobre 2017, come riconosciuto dalla stessa resistente e per il numero di giornate risultanti dalle buste paga;
c) non è invece provata, con il necessario grado di certezza, la sussistenza di un rapporto subordinato continuativo per tutto il 2016, per l'intero 2017 e per le ulteriori giornate lavorative (rispetto a quelle regolarmente denunciate) relative ai successivi anni, dovendo le allegazioni del ricorrente essere tenute, sul punto, a valenza meramente assertiva, in
9 assenza di testi dotati di effettiva e continuativa presenza in azienda in tali anni. Né merita accoglimento la domanda relativa alle differenze retributive inerenti la retribuzione ordinaria. Difatti, assumendo come riferimento i minimi del CCNL per OTD livello 4 e la paga giornaliera di circa euro 66,00 – 67,00 negli anni compresi tra il 2017 ed il 2020, tenuto conto delle giornate lavorative regolarmente denunciate, delle buste paga e dei bonifici in atti, nonchè di quanto lo stesso lavoratore ha dichiarato di avere percepito giusta conteggi contenuti nel corpo del ricorso, emerge che lo stesso ha ricevuto una retribuzione maggiore, comprensiva del tfr, rispetto ai ai minimi contrattuali ratione temporis vigenti. Per i motivi sopra esposti, il ricorso va disatteso. Le ragioni della decisione e la particolare difficoltà degli accertamenti di fatto sottesi alla domanda attorea, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La residua metà segue la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di attesi i motivi della CP_2 decisione e della sua evocazione in giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/06/2021 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà, con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 3.350,00 oltre iva e cap e CP_1 rimborso forfettario come per legge. Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
RO AL e AN VI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale in carica rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato CALO' MARCO, nel cui studio ha eletto domicilio e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistenti
oggetto: differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.06.2021, parte ricorrente ha dedotto: - di avere prestato attività lavorativa presso la sita in Controparte_3
Mesagne alla C.da Suppenna dal 01.01.2016 al 15.10.2020 in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, inquadrato nel livello 4 del del CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti con la qualifica di bracciante agricolo addetto al coordinamento aziendale;
- di avere svolto, a proprio dire, mansioni di bracciante agricolo, manutentore, addetto alla pulizia, nonché vigilanza notturna e diurna, preparazione delle colazioni, servizio bar e altre attività di supporto alla struttura ricettiva;
- di avere espletato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, lavorando da maggio ad ottobre dalle 22:00 alle 07:00 come guardiano notturno e dalle 08:30 alle 14:00 per le altre mansioni, da novembre ad aprile dalle 19:00 alle 07:30 come guardiano notturno;
- di avere lavorato per un numero superiore di giornate rispetto a quelle dichiarate e risultanti dall'estratto contributivo in atti, e nello specifico 312 giornate nel 2016 (tutte “in nero”), 187 giornate nel 2017, 239 giornate nel 2018, 173 giornate nel 2019 (di cui 42 “in nero”) e 110 giornate nel 2020 (di cui 54 “in nero”); - di avere percepito una retribuzione mensile di € 1.000,00 circa e per il mese di Ottobre 2020 € 450,00, retribuzione inferiore alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa, non ricevendo alcunché a titolo di lavoro straordinario svolto (diurno, notturno e festivo) e a titolo di TFR. Tanto premesso ha concluso per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro anche per i periodi non regolarizzati (312 giornate nel 2016, 42 giornate nell'anno 2019 e 54 giornate nell'anno 2020), con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo di € 139.811,20 a titolo di differenze retributive dovute e TFR come da allegati conteggi. Costituitasi in giudizio parte resistente ha diffusamente contestato gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa come bracciante agricolo da giugno 2018 a dicembre 2020 per le giornate regolarmente denunciate, con sporadiche prestazioni nei mesi di marzo, settembre e ottobre 2017, per i quali era stato retribuito come da buste paga e bonifici in atti. Ha, altresì, dedotto che l'istante si era occupato principalmente della manutenzione del giardino, raramente della sistemazione e pulizia delle camere, senza mai avere svolto mansioni di preparazione di colazioni e barista, né di vigilanza notturna e diurna, essendo stata detta ultima attività demandata all'istituto
“Vigilnova”, come da contratto di abbonamento di servizi in atti. Tutto ciò premesso, il datore di lavoro ha concluso per il rigetto del ricorso, contestando specificatamente i conteggi prodotti e deducendo il corretto
2 pagamento di quanto dovuto, come da buste paga e bonifici prodotti in giudizio. Integrato il contraddittorio con l'istituto ha concluso, qualora CP_2 venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro per tutti i periodi rivendicati, per la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale. Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale di parte ricorrente e la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito esposte. Giova rammentare che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. In sostanza, è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Pertanto, sarà necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative. Anche nel caso in cui sussistano altri indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, stante la loro sussidiarietà e complementarietà, occorre provare l'unico elemento probante della subordinazione, ovvero la dimostrazione della permanente disponibilità del lavoratore nei confronti del datore con assoggettamento al potere di controllo e di direzione (vedasi cass. 14 maggio 2013, n. 11530). Ebbene, preliminarmente, occorre ribadire che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento di crediti retributivi (retribuzione ordinaria, straordinaria e T.F.R.,) che, necessariamente, presuppongono il pregiudiziale accertamento della natura subordinata del rapporto, trattandosi di pretese tipiche del rapporto di lavoro subordinato. D'altronde, tale accertamento è stato richiesto dalla stessa parte attrice, laddove, in sede di petitum e di conclusioni, ha domandato che venisse dichiarato che la stessa ha lavorato alle dipendenze della
3 per un numero di giornate superiori rispetto a Controparte_3 quelle risultanti dall'estratto contributivo e dalle buste paga prodotte. Nello specifico, a fronte dell'estratto contributivo e delle buste paga riportanti il numero di giornate la cui retribuzione non è contestata, l'odierna parte ricorrente ha rivendicato il pagamento di un numero di giornate nettamente superiore rispetto a quelle denunciate e pagate dal datore di lavoro, esponendo di avere prestato attività lavorativa in determinati periodi senza regolare assunzione. Invero, l'istante ha dedotto di avere lavorato dall' 01.01.2016 al 31.12.2016 per 312 giornate, senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale, dall' 01.01.17 al 31.12.17 per 187 giornate regolarmente denunciate, dall' 01.01.18 al 31.12.18 per 239 giornate regolarmente denunciate, dall' 01.01.19 al 31.12.19 per 173 giornate, di cui 42 giornate senza copertura assicurativa e previdenziale, dall' 01.01.20 al 15.10.20 per 110 giornate, di cui 54 giornate senza copertura assicurativa e previdenziale. Inoltre, ha dedotto di avere prestato dal 2016 al 2020 attività lavorativa sia con mansione di operaio agricolo, addetto alla manutenzione e al verde della struttura, che come guardiano notturno e diurno. Ciò premesso, è opportuno preliminarmente rilevare che la parte ricorrente non rivendica nel corpo del ricorso alcun inquadramento superiore rispetto a quello conferito (non essendoci alcuna deduzione e argomentazione sul punto), sicché deve dedursi che le mansioni ulteriori addotte rispetto a quelle di bracciante agricolo per il quale è stato assunto siano funzionali a sostenere la domanda relativa allo svolgimento di straordinario festivo e notturno, nonché di attività lavorativa non denunciata. In ogni caso, gli assunti di parte istante non sono stati corroborati da idoneo substrato probatorio. Infatti i testi escussi in giudizio, hanno reso delle dichiarazioni sul periodo lavorativo e sulle ore di lavoro giornalmente espletate alquanto generiche, non ancorate a dati inequivocabili, e riferite ad un breve arco temporale rispetto a quello di cui alle rivendicazioni economiche azionate in giudizio. Il teste di parte ricorrente , Ispettore di Polizia presso Testimone_1 il Commissariato di Mesagne nel periodo per cui è causa, ha dichiarato di avere conosciuto il ricorrente nell'ambito della propria attività lavorativa. Ha dichiarato che nel 2017 si è recato due o tre notti nel periodo primaverile presso la per motivi lavorativi insieme ad Controparte_3 un collega. Il teste ha dichiarato: “ … … Era presente Esperti con i suoi cani che ha riferito di lavorare come vigilante, infatti era da solo a stare attento che non entrasse nessuno in struttura perché stavano montando porte e altro in quanto non era ancora operativa … … Non mi sono recato in masseria negli anni 2018- 2019- 2020 … …”.
4 Tale testimonianza in ordine alle mansioni espletate attiene a pochissimi episodi isolati (due, tre notti) - fondandosi in parte su quanto riferito dallo stesso ricorrente (de relato actoris) – e non consente in ogni caso di affermare la stabilità e la continuatività di un servizio di guardia notturna, né di quantificare l'entità oraria della pretesa prestazione straordinaria. Detta deposizione non contrasta, inoltre, in ordine alla durata del rapporto lavorativo con gli assunti di parte resistente circa l'attività espletata occasionalmente dal ricorrente per due o tre mesi dell'anno 2017 (regolarmente retribuita come da buste paga e bonifici in atti), mentre nulla adduce relativamente ai periodi non denunciati (“in nero”) rivendicati dal lavoratore. Le stesse considerazioni valgono per la deposizione resa dalla teste
, la quale ha lavorato nella struttura dal 2020 al 2021 ed ha Testimone_2 riferito : “ … … posso riferire che ha lavorato nel 2020 perché io Pt_1 lavoravo lì dal 2020 ( forse gennaio) al 2021 ma specifico che negli anni precedenti l'ho comunque visto lavorare lì perché mi sono recata alla Masseria in varie occasioni per delle feste, ricordo in particolare una festa nell'anno 2017 dove esperti era presente … … Posso affermare che faceva il vigilante sia di giorno che di notte. L'ho visto Pt_1
“appoggiarsi” in uno sgabuzzino della durante i turni di notte CP_3 in compagnia del cane. Non so se la vigilanza l'ha chiamato a fine lavoro. Posso dire di averlo visto preparare le colazioni la mattina, andare a fare commissioni, pulire le camere, pulire il verde. Si occupava un po' di tutto … … Specifico di aver lavorato nel 2020 con i seguenti orari: entravo alle 9:00 e uscivo alle 03:00 del mattino dopo nei mesi estivi;
nei mesi invernali dalle 16:00 alle 01:00. Lavoravo tutti i giorni e mi occupavo della cucina ... …”. Le dichiarazioni rese dal predetto teste risultano in parte contraddittorie, laddove, da un lato, descrivono una presenza diurna e notturna continua e, dall'altro, si fondano su occasionali frequentazioni della “per feste”, in epoca anteriore alla sua stessa assunzione CP_3 avvenuta nell'anno 2020; in parte generiche (“faceva il vigilante sia di giorno che di notte”), senza puntuale indicazione di giorni, turni, durata, né modalità precise di svolgimento, oltrechè confliggenti con i dati oggettivi emersi in istruttoria (esistenza di servizio di vigilanza esterna;
periodi di chiusura per COVID nel 2020) e con le altre deposizioni rese in giudizio che hanno escluso che il ricorrente svolgesse mansioni di guardiania diurna e notturna. Né a colmare detto vulnus probatorio può ritenersi sufficiente la deposizione resa dal teste , operatore ecologico, non Testimone_3 avente una percezione diretta dell'attività svolta dal ricorrente. Lo stesso ha difatti riferito“ … … Posso confermare che il sig. ha Parte_1 prestato attività lavorativa presso la di Controparte_3
5 Mesagne dall'01/01/2016 al 15/10/2020. Tanto posso dire perché sono un operatore ecologico e vedevo il sig. ogni volta che andavo alla Pt_1
a svolgere il mio lavoro cioè mi occupavo dello svuotamento CP_3 dei carrellati, che sono i bidoni della spazzatura grandi, che erano posti all'interno della struttura … … vero che il sig. ha svolto mansioni Pt_1 di vigilanza diurna e notturna nell'agriturismo … … preciso che per il mio lavoro mi recavo sia la mattina presto in struttura per svuotare i bidoni e lo vedevo che faceva il guardiano, questo verso le 6 del mattino, e poi mi recavo di nuovo verso le 11/12 circa e lo vedevo col tagliaerba, col carrello delle pulizie. Preciso che andavo tutti i giorni. Ogni tanto mi ha fatto anche il caffè perché si occupava della preparazione delle colazioni … … preciso che nel 2016 ero dipendente per la S.V. società di Bitonto. Poi il contratto è stato trasferito alla fino al 2020 e CP_4 poi ora sono alle dipendenze della Preciso di aver Controparte_5 svolto sempre negli anni 2016- 2020 l'attività di netturbino nella fascia mattutina dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Preciso che la struttura era aperta sin dal 2016 … …”. Ebbene, il teste non ha mai lavorato presso la , bensì per CP_3 la società di nettezza urbana e la percezione dell'attività svolta dal ricorrente era limitata a pochi minuti nella fascia oraria 06.00- 12.00 (compatibile peraltro con lo svolgimento di mansioni di bracciante agricolo) necessari per lo svuotamento dei bidoni della spazzatura. Non ha avuto conoscenza diretta della rivendicata prestazione lavorativa effettuata di notte dal ricorrente, avendo inferito lo svolgimento delle mansioni di “guardiano” dall'avere trovato il ricorrente in loco al mattino. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese con riferimento all'anno 2016, le stesse risultano incompatibili con i dati documentali circa l'apertura effettiva della struttura e con le dichiarazioni degli altri testi. Ne consegue che, pur attestando una presenza assidua del ricorrente presso la la testimonianza non è idonea a provare lo CP_3 svolgimento concreto di un servizio organizzato di guardia notturna né, soprattutto, la misura del lavoro straordinario rivendicato nel periodo regolarizzato. Gli assunti attorei, oltre che non adeguatamente confortati dai testi di parte ricorrente sono stati sconfessati, con dichiarazioni puntuali e concordanti, dalle testimonianze rese dai testi di parte resistente. Particolare rilievo assume la testimonianza di Testimone_4 legata da rapporto di lunga collaborazione con l'Associazione di volontariato facente capo al coniuge della resistente e con la stessa
La teste ha riferito di essersi occupata della fase progettuale CP_3 della struttura, che è stata aperta al pubblico tra fine 2017 e inizio 2018. Ha confermato che l'istante era volontario dell' nei primi Parte_2 anni (2016–2017), di non averlo visto in prima del 2018, che il CP_3 servizio di guardiania era affidato sin dalla nascita ad un istituto di
6 vigilanza e che il ricorrente aveva le chiavi per dormire in a
CP_3 titolo di cortesia, non per svolgere le mansioni di guardiano. Non vi è dubbio che la continua e stabile presenza della teste in e presso l'Associazione di volontariato conferisce attendibilità
CP_3 alle sue dichiarazioni soprattutto sui profili oggettivamente verificabili, quali l'apertura struttura, la presenza di vigilanza esterna e le mansioni svolte dal ricorrente. Altra teste di parte resistente, dipendente della Testimone_5 dalla fine del 2019 al 2020, ha riferito di aver visto il ricorrente
CP_3 svolgere al mattino le mansioni di bracciante agricolo e di sistemazione delle aree verdi;
ha confermato che “l'attività di vigilanza era espletata dalla ditta di vigilanza” e che la fu chiusa da marzo a giugno
CP_3
2020 e successivamente, dopo l'estate, a causa dell'emergenza COVID- 19. Le dichiarazioni, limitate al periodo di sua effettiva presenza, sono lineari e coerenti con i dati documentali e con quanto riferito dagli altri testi di parte resistente. Anche marito della resistente, ha confermato che il Tes_6 ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in dal giugno CP_3
2018 sino a Dicembre 2020, occupandosi di sistemare il prato, il giardino e della piscina e che svolgeva le proprie mansioni unitamente ad altro personale della Ha, inoltre, confermato che il ricorrente poteva CP_3 accedere alla masseria avendo le chiavi e che ha trascorso diverse notti all'interno della struttura a titolo di mera cortesia concessa dalla sig.ra
. Il teste ha poi dichiarato che l'istante aveva prestato servizio CP_1 volontario presso l'associazione protezione civile onlus di Mesagne nel 2016 e nel 2017, di cui egli era presidente, percependo somme a titolo di rimborso spese, precisando che lo stesso “ … … prima che la CP_3 aprisse, si occupava di progetti di agricoltura sociale nel campo dove poi è sorta la . Lui lavorava come volontario per la e CP_3 Pt_3 riceveva un rimborso spese. Nello specifico guidava il trattore, curava il giardino … … io gli promisi che a seguito dell'attività in Onlus, una volta aperta la l'avrebbe assunto e infatti così è stato. Lo trattavano CP_3 come una persona di famiglia”. Il teste ha, infine, confermato che l'attività di vigilanza veniva svolta dalla ditta Vigilnova, che il ricorrente svolgeva prevalentemente nelle ore mattutine e per alcuni giorni settimanali mansioni di bracciante agricolo, occupandosi della sistemazione del verde da giugno 2018 a dicembre 2020, precisando che
“ … … non ha svolto la propria attività nel 2016 e 2017 e saltuariamente nel 2018 e precisamente dal mese di giugno 2018. Nel 2020 la CP_3 riaprì a fine giugno /luglio e rimase aperta fino ad Ottobre”. Detta deposizione, sia pur resa da un parente della ricorrente, appare attendibile perché ha trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
7 Deve sul punto farsi applicazione del condivisibile principio secondo il quale “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità" (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 31158 del 08/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Alla luce delle dichiarazioni sopra richiamate, il Tribunale ritiene che sussistano elementi indiziari idonei a ritenere che il ricorrente, in talune occasioni, abbia effettivamente pernottato presso la in CP_3 particolare nel periodo di avvio della struttura e nel corso del rapporto di lavoro, spesso in compagnia del proprio cane, e che la vigilanza esterna disponesse del suo numero di telefono per eventuali contatti. Tuttavia, tali elementi non consentono di qualificare tale presenza come prestazione lavorativa notturna organizzata e continuativa, imputabile nell'intero arco temporale dedotto al conteggio di ore straordinarie eccedenti l'orario ordinario, né alle giornate di lavoro ulteriori rispetto a quelle denunciate dal datore di lavoro. In particolare, le testimonianze di parte ricorrente ( , Tes_1 Tes_2
) descrivono episodi sporadici ( ), percezioni parziali e Tes_3 Tes_1 mediate (Panico, presente solo di mattina e non di notte), ovvero mere asserzioni ( “faceva il vigilante sia di giorno che di notte”) non Tes_2 corroborate da dati oggettivi o da un riscontro sul piano dei turni. Non è stata prodotta alcuna documentazione (ordini di servizio, turnistiche, comunicazioni o rapporti scritti) che attesti un formale incarico di guardia notturna o la richiesta di prestazione straordinaria sistematica, a fronte da quanto risulta dalle buste paga non contestate, dalle quali si evince il pagamento di diverse ore di straordinario negli anni in esame. Vi è più che la presenza di un contratto di vigilanza esterna con istituto specializzato, unitamente alle dichiarazioni convergenti di
, e , depone nel senso che la funzione di Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_1 controllo e sicurezza della struttura fosse affidata in via principale ed organizzata a terzi, ridimensionando il ruolo del ricorrente ad eventuale presenza tollerata o gradita ma non qualificabile, di per sé, come
“prestazione straordinaria”.
8 In ogni caso, difetta in atti qualsiasi prova della consistenza quantitativa del preteso straordinario, non essendo indicati con sufficiente precisione i periodi, i giorni, il numero di ore oltre il normale orario di lavoro in cui il ricorrente sarebbe rimasto impegnato in attività di vigilanza, così come non è emerso con sufficiente certezza lo svolgimento di giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti. Deve sul punto farsi applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale in forza del quale la prova del lavoro straordinario non può essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfettariamente (così cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 19 giugno 2018, n. 16150). In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente, l'impossibilità di determinare con esattezza l'effettività e l'entità del lavoro straordinario espletato e l'impossibilità di procedere ad una liquidazione del compenso in via equitativa (così cass. 29.1.2003 n. 1389, cass., ordinanza 18.2.2021, n. 4408), precludono a questo giudice l'accoglimento della domanda. Pertanto, dall'esame complessivo degli atti e delle prove orali, il Tribunale ritiene accertato quanto segue: a) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifica a far data almeno dal giugno 2018 al dicembre 2020, con qualifica di bracciante agricolo inquadrato nel livello 4 del CCNL Agricoltura – Operai florovivaisti per il numero di giornate regolarmente denunciate dal datore di lavoro;
b) è altresì provato lo svolgimento di alcune prestazioni saltuarie nei mesi di marzo, settembre e ottobre 2017, come riconosciuto dalla stessa resistente e per il numero di giornate risultanti dalle buste paga;
c) non è invece provata, con il necessario grado di certezza, la sussistenza di un rapporto subordinato continuativo per tutto il 2016, per l'intero 2017 e per le ulteriori giornate lavorative (rispetto a quelle regolarmente denunciate) relative ai successivi anni, dovendo le allegazioni del ricorrente essere tenute, sul punto, a valenza meramente assertiva, in
9 assenza di testi dotati di effettiva e continuativa presenza in azienda in tali anni. Né merita accoglimento la domanda relativa alle differenze retributive inerenti la retribuzione ordinaria. Difatti, assumendo come riferimento i minimi del CCNL per OTD livello 4 e la paga giornaliera di circa euro 66,00 – 67,00 negli anni compresi tra il 2017 ed il 2020, tenuto conto delle giornate lavorative regolarmente denunciate, delle buste paga e dei bonifici in atti, nonchè di quanto lo stesso lavoratore ha dichiarato di avere percepito giusta conteggi contenuti nel corpo del ricorso, emerge che lo stesso ha ricevuto una retribuzione maggiore, comprensiva del tfr, rispetto ai ai minimi contrattuali ratione temporis vigenti. Per i motivi sopra esposti, il ricorso va disatteso. Le ragioni della decisione e la particolare difficoltà degli accertamenti di fatto sottesi alla domanda attorea, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. La residua metà segue la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di attesi i motivi della CP_2 decisione e della sua evocazione in giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/06/2021 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà, con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 3.350,00 oltre iva e cap e CP_1 rimborso forfettario come per legge. Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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