Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
AGRI.LUB Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Iofrida, con domicilio fisico eletto in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale n. 50B e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fincalabra S.p.A., non costituita in giudizio;
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Casa di Cura S. Rita Dott. Caparra S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione
- del Decreto Dirigenziale Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Promozione Imprenditoria, CCIAA, industria e PMI – Incentivi, Ricerca e Innovazione (start up – spin off) n. 7412 del 29.05.2024 del Registro dei Decreti dei Dirigenti Regione Calabria;
- del Decreto Dirigenziale Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Promozione Imprenditoria, CCIAA, industria e PMI – Incentivi, Ricerca e Innovazione (start up – spin off) n. 7807 del 06.06.2024 del Registro dei Decreti dei Dirigenti Regione Calabria;
- per quanto necessario, dell’Avviso Pubblico “Per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alla PMI – ottobre 2023” approvato con DDG n. 15525 del 30.10.2023 e dell’elenco provvisorio delle domande ammissibili DDG N. 4719/2024;
- di ogni altro atto connesso, propedeutico o conseguente quelli sopra indicati ivi compreso
il citato atto della Commissione di Valutazione prot. 358658 del 29.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Vista l’ordinanza n. 446/2024;
Vista la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 30 ottobre 2023 la Regione Calabria ha bandito Avviso Pubblico “ per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari alla PMI ”, al fine di “ sostenere gli investimenti della PMI, realizzati e localizzati in Calabria, per favorire modelli di produzione che facciano perno sulla transizione ecologica e digitale ”.
In data 29 dicembre 2023, l’odierna ricorrente ha proposto domanda di partecipazione alla procedura predetta con un progetto che prevede un investimento di € 609.199,68 finanziabile con contributo di € 280.000,00.
Con Decreto Dirigenziale n. 4719 dell’8 aprile 2024, recante l’approvazione provvisoria degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, la Regione ha inserito la domanda di finanziamento della ricorrente fra quelle non ammissibili così motivando: “ La verifica di ricevibilità si è conclusa con esito negativo per la rilevata non conformità della domanda che, diversamente da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma ”.
In data 22 aprile 2024 la società ricorrente ha proposto istanza di riesame.
Con Decreto Dirigenziale n. 7412 del 29 maggio 2024 di approvazione definitiva degli esiti della valutazione delle istanze pervenute, è stato confermato l’esito di non ammissibilità della domanda, con la medesima motivazione.
Con ricorso notificato il 21 giugno 2024 ed iscritto a ruolo il 27 giugno 2024 parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e svolgendo un unico motivo di ricorso.
In data 3 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Regione Calabria; il successivo 18 luglio ha depositato documentazione nonché memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando nel merito.
Con ordinanza n. 446 del 26 luglio 2024 è stata accolta l’istanza cautelare “ con conseguente obbligo per l’amministrazione regionale di ammettere la ricorrente al seguito della procedura concorsuale e di esaminarne la domanda ” ed è stata altresì disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
In data 30 luglio 2024 la ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta notifica per pubblici proclami.
In data 3 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati con unico motivo nel quale deduce “ Eccesso di potere per errore, erronea motivazione e mancato rispetto del principio della massima partecipazione – Violazione di Legge ex art. 6.1 L. 241/199 0”.
Il motivo è fondato.
Si riporta la motivazione dell’esclusione della società ricorrente: “ La verifica di ricevibilità si è conclusa con esito negativo per la rilevata non conformità della domanda che, diversamente da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma ”.
L’analisi letterale della motivazione deve far concludere che l’esclusione sia stata fondata sulle seguenti due circostanze: a) la domanda è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma; b) la necessità che fosse generata dalla piattaforma era prevista dagli art. 4.2 e 4.4 dell’Avviso Pubblico.
Ebbene già sotto questo primo profilo coglie nel segno la censura rivolta dal ricorrente alla motivazione dell’esclusione, considerato che negli artt. 4.2 e 4.4 dell’Avviso non è espressamente previsto che la domanda fosse generata dalla piattaforma.
Si riportano tali disposizioni: “ 4.2. Modalità di presentazione della domanda.
1. Le domande, compilate secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, corredate di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate
2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. A tal fine i soggetti proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione (…).
4.4 Documentazione da allegare alla domanda
1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Avviso (…) ”.
Assumono in realtà rilevanza centrale i paragrafi 1 e 2 dell’art. 4.2. Da essi si trae, secondo una esegesi letterale: a) che la domanda doveva essere compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 all’Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it; b) che l’invio della domanda, così compilata, sarebbe dovuto avvenire tassativamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità tecniche successivamente indicate.
Dunque la motivazione del provvedimento impugnato è effettivamente erronea e insufficiente in quanto fonda l’esclusione su un obbligo, quello di “generare” la domanda attraverso la piattaforma, non previsto dall’Avviso Pubblico. Al contrario, l’Avviso Pubblico prevedeva espressamente di compilare la domanda utilizzando il modulo di Domanda Allegato 1 all’Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it. Peraltro è dirimente in questo senso la circostanza che l’Allegato 1 in questione era effettivamente disponibile sul sito indicato, come documentato da parte ricorrente. Ed era peraltro messo a disposizione in formato editabile, proprio come previsto dall’Avviso.
In altre parole se l’art. 4.3, paragrafo 2, sanziona con la irricevibilità le domande “ difformi da quanto indicato ” e se l’art. 4.2, paragrafo 1, chiede che la domanda sia compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 all’Avviso, deve concludersi sillogicamente che la domanda che sia compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 all’Avviso non possa essere considerata irricevibile.
Sul punto è chiaro il dato letterale dell’art. 4.2., il quale espressamente e pacificamente richiede che attraverso la piattaforma telematica le domande siano inviate e non anche compilate.
Non è possibile richiamare in senso contrario la previsione, contenuta nell’Avviso, per cui: “ la modulistica allegata all’Avviso pubblico costituisce uno schema e potrà subire delle variazioni, non sostanziali e non significative, al momento della trasposizione sulla piattaforma web e che, pertanto, per la presentazione della domanda occorrerà fare riferimento esclusivamente ai moduli presenti all’interno della piattaforma ”.
Tale disposizione, infatti, legittima la predisposizione di moduli diversi - e comunque con variazioni non sostanziali e non significative - non anche la compilazione delle domande secondo una modalità del tutto diversa, quale la compilazione automatica.
Allo stesso modo non è condivisibile l’argomentazione della Regione per cui non potrebbe consentirsi “ una diversa interpretazione degli atti (decreto, avviso e guida utente), perché essa consentirebbe a ciascun partecipante di presentare l’istanza di finanziamento secondo modalità soggettive e arbitrarie, violando così la par condicio ” (memoria del 18 luglio 2024, ult. pagina).
La modalità di compilazione seguita dal ricorrente non è infatti arbitraria o soggettiva, ma è precisamente quella indicata nell’avviso pubblico, con l’utilizzo del modello editabile fornito dalla amministrazione stessa.
Va peraltro osservato, in via generale, che l’ordinamento amministrativo è informato dal principio di strumentalità delle forme, principio che, pur essendo espressamente stabilito dal legislatore con riferimento all’operato dell’amministrazione (art. 21-octies, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241), non può che applicarsi – correlativamente – quando le forme siano poste a carico del privato. Da tale principio consegue che alla violazione di oneri formali può conseguire una sanzione solo nel caso in cui essa determini la lesione di un interesse sostanziale sottostante.
Tale lesione di un interesse sostanziale non è ravvisabile nel caso di specie, posto che l’amministrazione regionale non ha rilevato, nei provvedimenti impugnati, l’impossibilità o l’estrema difficoltà di valutazione della domanda della ricorrente in considerazione del modello utilizzato, né l’assenza di elementi essenziali (cfr. anche TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, ord. 26 luglio 2024, n. 446).
In definitiva il motivo è fondato ed il ricorso deve essere accolto, con obbligo della Regione di ritenere ricevibile la domanda della ricorrente e di esaminarla di conseguenza, salva ogni ulteriore valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto Dirigenziale n. 4719 dell’8 aprile 2024 ed il Decreto Dirigenziale n. 7412 del 29 maggio 2024 nella parte in cui hanno sancito l’irricevibilità della domanda della AGRI.LUB Società Cooperativa Agricola.
Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di AGRI.LUB Società Cooperativa Agricola, delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO