Art. 1978.
(Forma).
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
(Forma).
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.