Articolo 1978 del Codice civile
Articolo 1977Articolo 1979
Versione
19 aprile 1942
Art. 1978.

(Forma).

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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