Provvedimento: […] Si ribadisce, infatti, che “il contratto di cessione dei beni ai sensi dell'art. 1977 c.c., il quale importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.) ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari (art. 1978 c.c.), si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. […]
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