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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2599 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , esidente a Parte_1 C.F._1
EL DI via Martiri Libertà n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Olivieri del Foro di
Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cremona via Sant Omobrono 4
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Meazza del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio all'indirizzo Pec Email_1
pagina 1 di 8 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 184/2024 – emessa nella causa civile n. 2714/2019 R.G. emessa il 14.2.2024, depositata il 24.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc,
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
in parziale riforma della sentenza 184/2024 pubblicata in data 24.2.2024 (nel procedimento rgn
2714/2019) pronunciata dal Tribunale di Lodi, qui impugnata, in via principale: a parziale riforma della sentenza sopra richiamata e qui impugnata, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti, per le motivazioni dedotte in parte motiva, per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento disposto a carico Controparte_1 dell'appellante sig. dal Tribunale di Lodi, revocare l'assegno di mantenimento posto a Parte_1
carico dello stesso condannando alla restituzione delle somme medio tempo Controparte_1
percepite; con condanna della odierna appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione di prove per testi ed interpello sui seguenti capitoli:
1)Vero che è comproprietaria, unitamente al fratello ed alla sorella Controparte_1 Testimone_1
di un immobile ad uso abitativo sito in Corno Giovine (LO) via Mezzano Passone Parte_2
(doc.23 che si rammostra al teste)
2)Vero che dall'anno 2017 svolge tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 9 (il martedì anche Controparte_1
il pomeriggio) attività lavorativa come addetta alle pulizie presso il Bar Centrale via Padre Losi,
EL DI (LO);
3)Vero che dall'anno 2017 svolge per almeno un giorno la settimana attività Controparte_1
lavorativa come addetta alle pulizie/collaboratrice familiare presso i seguenti soggetti/società:
pagina 2 di 8 via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
Studio dentistico GR MA via Roma 23 OD
Famiglia GR MA via Pascoli 2/a OD
Suoceri GR MA via Alberici 24 OD
ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO)
Si indicano quali testi:
Corrente Donato via Martiri della Libertà 17 EL DI (LO)
SS Marina via Martiri della Libertà 17 EL DI (LO)
Cogni RI via Alcide De Gasperi 57 EL DI (LO)
CA LO via Isola 1 CP_2
via Farfulla Mairago 3 Lodi
[...]
SS IA via Farfulla Mairago 3 Lodi
SS TI via IV Novembre EL DI (LO) legale rappresentante Bar Centrale via Padre Losi EL DI (LO) via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
GR MA c/o Studio Dentistico GR MA via Roma 23 OD legale rappresentante ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO) testi tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte;
chiede inoltre disporsi indagini patrimoniali da parte della Polizia Tributaria al fine di accertare i redditi effettivamente percepiti dalla sig.ra anche alla luce delle dichiarazioni della stessa Controparte_1 rese all'udienza del 5.5.2023 e delle buste paga dalla stessa prodotte che attesterebbero il percepimento di entrate pressochè inesistenti tanto da non giustificare neppure l'attività lavorativa ulteriore a quella fiscalmente dichiarata con particolare riferimento ai seguenti soggetti:
Bar Centrale via Padre Losi EL DI (LO) via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
Studio Dentistico GR MA via Roma 23 OD
Famiglia GR MA via Pascoli 2/a OD
Suoceri GR MA via Alberici 24 OD
ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO);
pagina 3 di 8 ordinare ai sensi dell'art 210 e segg. Cpc a l'esibizione in giudizio dei seguenti Controparte_1
documenti: buste paga a decorrere dal mese di giugno 2019 – Certificazioni Uniche a partire da quella relativa al periodo d'imposta 2019”.
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Appello Incidentale: affinché la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio;
dichiarare improcedibile e inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i Parte_1
motivi ex ante rappresentati;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
riformare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori di legge”
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 20.9.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1
di Lodi n. 184/2024 – emessa il 14.2.2024 nella causa civile n. 2714/2019 R.G., depositata il 24.2.2024
e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da Controparte_1
contro Parte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: dichiararsi la separazione con addebito al marito;
Controparte_1 affido condiviso del figlio minore, collocato presso di sé, un contributo al suo mantenimento di € 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie;
la restituzione del 50% delle spese straordinarie già corrisposte quantificate in € 770,00; un contributo al proprio mantenimento di € 500 mensili. ha aderito alla domanda di separazione con richiesta di addebito alla Parte_1 moglie;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido condiviso del figlio, con contributo a suo carico di
€ 150,00 mensili (deciso dalle parti e dal ragazzo) oltre al 50% delle spese straordinarie, il versamento pagina 4 di 8 diretto di € 150,00 da parte di ciascun genitore al minore a partire da maggio 2020 e sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Il Tribunale di Lodi all'udienza presidenziale del 8.5.2020 ha escusso le parti che hanno confermato la non autosufficienza del figlio e si sono dichiarate entrambe disoccupate;
parte resistente ha dichiarato che la sua azienda era momentaneamente ferma per l'emergenza sanitaria e con ordinanza 5468/2020 disponeva in via provvisoria a carico del resistente € 300 mensili quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie.
In via definitiva il Tribunale di Lodi: ha accolto la domanda di separazione rigettando le reciproche domande di addebito: quella della moglie inammissibile perchè formulata tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni;
quella del marito infondata in quanto l'allontanamento della moglie con il figlio dalla casa coniugale è stato accertato come giustificato dalla intollerabilità della convivenza a causa delle condotte violente e persecutorie del marito come risultato dalle prove per testi;
non ha statuito sull'affido del figlio in quanto divenuto maggiorenne e anche circa il concorso al suo mantenimento, in quanto con ordinanza 26.6.2023 è stato revocato il contributo paterno per intervenuta autosufficienza economica dello stesso, precisando che gli effetti della revoca decorrono dal settembre
2022 ovvero da quando ha acquisito l'autosufficienza economica;
ha dichiarato inammissibile la domanda di di restituzione degli arretrati delle spese Controparte_1 straordinarie e di assegnazione della casa coniugale;
ha confermato l'assegno di € 150 mensile a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie in quanto: il marito risulta impiegato come artigiano meccanico in proprio con retribuzione complessiva media di 8000/10000 annui lordi e non gravato da spese abitative vivendo nella casa coniugale di proprietà comune con il coniuge;
la moglie ha precarietà lavorativa: per l'anno 2022 ha percepito € 148,00 lordi di reddito;
all'udienza del 8.5.2023 ha dichiarato di svolgere lavoretti in nero per un importo mensile complessivo di € 500,00 e tale dichiarazione non risulta in contrasto con il doc.12 di parte ricorrente invocato dal resistente (infatti l'estratto conto relativo al periodo 1.5.2019- 3.9.2019 è da un lato risalente nel tempo e dall'altro gli importi di € 905,00, 1444,00, 1558,00 non attestano la capacità lavorativa della per essere stati corrisposti da a favore CP_1 Controparte_3 di fratello della ricorrente indicato come beneficiario;
lei è gravata da spese abitative Persona_1 per canoni locativi di € 270,00 mensili;
ha disposto la compensazione delle spese di lite
Ha proposto appello con richiesta di sospensiva, il quale censura la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lodi per chiedere la revoca dell'assegno della moglie con condanna della stessa alla restituzione delle somme corrisposte medio termine e alle spese di lite di entrambi i gradi e richiesta delle prove non ammesse.
pagina 5 di 8 Contesta la non ammissione della indagine tributaria in quanto superflua;
richiama la rilevanza asserita degli accrediti sul conto corrente della moglie del 2019 poichè dovevano essere accertati con indagini della Polizia Tributaria;
il Tribunale non ha valutato che la moglie ha spontaneamente rinunciato ad abitare nella casa coniugale dichiarando a verbale dell'udienza 8.5.2020 di non volere l'assegnazione della casa coniugale e ha preferito pagare un canone locativo;
nessuna prova è stata fornita circa il tenore di vita goduto durante il matrimonio;
mancano i presupposti per l'assegno separativo al coniuge.
Quanto alla domanda di sospensiva: ritiene sussistere i gravi motivi ex lege.
In via istruttoria ripropone le deduzioni per prove orali per provare che la moglie è comproprietaria con il fratello di un immobile ad uso abitativo in provincia di Lodi e che dal 2017 lavora tutti i giorni, rinnovando le istanze di indagini patrimoniali.
Si è costituita in data 27.11.2024 per contestare l'appello principale e proporre Controparte_1
appello incidentale per chiedere la condanna del alle spese del primo grado di giudizio;
eccepisce Pt_1
l'inammissibilità dell'appello per la non specificità dei motivi e la eccessiva lunghezza dell'atto per l'inserimento di parti non necessarie.
Nel merito ritiene corretta la sentenza impugnata e l'accertata differenza reddituale dei coniugi (il marito oltre al lavoro percepisce introiti dal fratello titolare di una ferramenta in comune di Pt_3
Maleo. Chiede spese del secondo grado.
In data 27.11. 2024 l'appellante ha prodotto le dichiarazioni redditi degli ultimi tre anni:
CU 2022 reddito complessivo € 11697 CU 2023 reddito complessivo € 11873 CU 2024 reddito complessivo € 15710
Con Nota di trattazione scritta depositata in data 28.12.2024 l'appellante richiama il proprio appello e chiede il rigetto dell'appello incidentale.
Con Nota trattazione scritta depositata in data 17.12.2024 parte appellata e appellante incidentale precisa le conclusioni e dà atto di aver depositato le dichiarazioni ultimi tre anni con separato atto.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 24.9.2024, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione. pagina 6 di 8 Nel merito l'appello è infondato.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Lodi che ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito che ha quantificato in € 150,00 mensili, osservando che per valutare la relativa domanda, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è
l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
pagina 7 di 8 Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
il sig. risulta lavorare come artigiano meccanico con una retribuzione lorda annua di Parte_1 circa 8000,00/10.000,00 annui e tale circostanza è comprovata documentalmente e peraltro non contestata;
inoltre, il medesimo abita nella casa coniugale di proprietà comune dei coniugi e, pertanto, non è gravato da spese abitative;
la sig.ra risulta, invece non percepire più l'assegno di concorso al mantenimento del figlio, CP_1 gravata da costo di locazione abitativa per € 270,00 mensili e tuttora di fatto disoccupata stante il mancato rinnovo del contratto a chiamata presso il Bar Castello ove ha lavorato nell'anno 2022 con un reddito lordo complessivo di € 148,00; ha dichiarato di svolgere lavori occasionali percependo circa €
500,00 mensili e tale dichiarazione, come già accertato dal Tribunale, non si pone in contrasto con le risultanze dell'estratto conto relativo al risalente periodo 1.5.2019 – 3.9.2019, contenente altresì n.3 accrediti, già supra indicati, a beneficio di suo fratello da parte di;
Persona_1 Controparte_3 stante le risultanze istruttorie acquisite il Tribunale di Lodi ha correttamente ritenuto superfluo dar corso, come da domanda del sig. alle indagini tributarie e fiscali. Pt_1
E' infondato anche l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Il Tribunale di Lodi ha disposto la compensazione delle spese di lite in applicazione dell'art 92 cpc per la reciproca sostanziale soccombenza delle parti, in quanto sono state rigettate le rispettive domande di addebito e ha disposto l'assegno di concorso al mantenimento della moglie in misura decisamente ridotta rispetto a quanto richiesto dalla stessa.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di entrambe le parti, stante il rigetto dei rispettivi appello e appello incidentale, le spese del grado vanno compensate ex art 92 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lodi n. 184/2024 – emessa nella causa civile n. 2714/2019 R.G. il 14.2.2024, depositata il 24.2.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del grado;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa LUCIO MARCANTONIO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , esidente a Parte_1 C.F._1
EL DI via Martiri Libertà n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Olivieri del Foro di
Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cremona via Sant Omobrono 4
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Meazza del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio all'indirizzo Pec Email_1
pagina 1 di 8 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 184/2024 – emessa nella causa civile n. 2714/2019 R.G. emessa il 14.2.2024, depositata il 24.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc,
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
in parziale riforma della sentenza 184/2024 pubblicata in data 24.2.2024 (nel procedimento rgn
2714/2019) pronunciata dal Tribunale di Lodi, qui impugnata, in via principale: a parziale riforma della sentenza sopra richiamata e qui impugnata, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti, per le motivazioni dedotte in parte motiva, per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento disposto a carico Controparte_1 dell'appellante sig. dal Tribunale di Lodi, revocare l'assegno di mantenimento posto a Parte_1
carico dello stesso condannando alla restituzione delle somme medio tempo Controparte_1
percepite; con condanna della odierna appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione di prove per testi ed interpello sui seguenti capitoli:
1)Vero che è comproprietaria, unitamente al fratello ed alla sorella Controparte_1 Testimone_1
di un immobile ad uso abitativo sito in Corno Giovine (LO) via Mezzano Passone Parte_2
(doc.23 che si rammostra al teste)
2)Vero che dall'anno 2017 svolge tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 9 (il martedì anche Controparte_1
il pomeriggio) attività lavorativa come addetta alle pulizie presso il Bar Centrale via Padre Losi,
EL DI (LO);
3)Vero che dall'anno 2017 svolge per almeno un giorno la settimana attività Controparte_1
lavorativa come addetta alle pulizie/collaboratrice familiare presso i seguenti soggetti/società:
pagina 2 di 8 via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
Studio dentistico GR MA via Roma 23 OD
Famiglia GR MA via Pascoli 2/a OD
Suoceri GR MA via Alberici 24 OD
ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO)
Si indicano quali testi:
Corrente Donato via Martiri della Libertà 17 EL DI (LO)
SS Marina via Martiri della Libertà 17 EL DI (LO)
Cogni RI via Alcide De Gasperi 57 EL DI (LO)
CA LO via Isola 1 CP_2
via Farfulla Mairago 3 Lodi
[...]
SS IA via Farfulla Mairago 3 Lodi
SS TI via IV Novembre EL DI (LO) legale rappresentante Bar Centrale via Padre Losi EL DI (LO) via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
GR MA c/o Studio Dentistico GR MA via Roma 23 OD legale rappresentante ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO) testi tutti da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte;
chiede inoltre disporsi indagini patrimoniali da parte della Polizia Tributaria al fine di accertare i redditi effettivamente percepiti dalla sig.ra anche alla luce delle dichiarazioni della stessa Controparte_1 rese all'udienza del 5.5.2023 e delle buste paga dalla stessa prodotte che attesterebbero il percepimento di entrate pressochè inesistenti tanto da non giustificare neppure l'attività lavorativa ulteriore a quella fiscalmente dichiarata con particolare riferimento ai seguenti soggetti:
Bar Centrale via Padre Losi EL DI (LO) via Monte Lungo 5 EL DI Tes_2
Studio Dentistico GR MA via Roma 23 OD
Famiglia GR MA via Pascoli 2/a OD
Suoceri GR MA via Alberici 24 OD
ST Golf Club cascina ST 1 Cornovecchio (LO);
pagina 3 di 8 ordinare ai sensi dell'art 210 e segg. Cpc a l'esibizione in giudizio dei seguenti Controparte_1
documenti: buste paga a decorrere dal mese di giugno 2019 – Certificazioni Uniche a partire da quella relativa al periodo d'imposta 2019”.
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Appello Incidentale: affinché la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio;
dichiarare improcedibile e inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i Parte_1
motivi ex ante rappresentati;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
riformare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori di legge”
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 20.9.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1
di Lodi n. 184/2024 – emessa il 14.2.2024 nella causa civile n. 2714/2019 R.G., depositata il 24.2.2024
e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da Controparte_1
contro Parte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: dichiararsi la separazione con addebito al marito;
Controparte_1 affido condiviso del figlio minore, collocato presso di sé, un contributo al suo mantenimento di € 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie;
la restituzione del 50% delle spese straordinarie già corrisposte quantificate in € 770,00; un contributo al proprio mantenimento di € 500 mensili. ha aderito alla domanda di separazione con richiesta di addebito alla Parte_1 moglie;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affido condiviso del figlio, con contributo a suo carico di
€ 150,00 mensili (deciso dalle parti e dal ragazzo) oltre al 50% delle spese straordinarie, il versamento pagina 4 di 8 diretto di € 150,00 da parte di ciascun genitore al minore a partire da maggio 2020 e sino al raggiungimento della indipendenza economica.
Il Tribunale di Lodi all'udienza presidenziale del 8.5.2020 ha escusso le parti che hanno confermato la non autosufficienza del figlio e si sono dichiarate entrambe disoccupate;
parte resistente ha dichiarato che la sua azienda era momentaneamente ferma per l'emergenza sanitaria e con ordinanza 5468/2020 disponeva in via provvisoria a carico del resistente € 300 mensili quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie.
In via definitiva il Tribunale di Lodi: ha accolto la domanda di separazione rigettando le reciproche domande di addebito: quella della moglie inammissibile perchè formulata tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni;
quella del marito infondata in quanto l'allontanamento della moglie con il figlio dalla casa coniugale è stato accertato come giustificato dalla intollerabilità della convivenza a causa delle condotte violente e persecutorie del marito come risultato dalle prove per testi;
non ha statuito sull'affido del figlio in quanto divenuto maggiorenne e anche circa il concorso al suo mantenimento, in quanto con ordinanza 26.6.2023 è stato revocato il contributo paterno per intervenuta autosufficienza economica dello stesso, precisando che gli effetti della revoca decorrono dal settembre
2022 ovvero da quando ha acquisito l'autosufficienza economica;
ha dichiarato inammissibile la domanda di di restituzione degli arretrati delle spese Controparte_1 straordinarie e di assegnazione della casa coniugale;
ha confermato l'assegno di € 150 mensile a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie in quanto: il marito risulta impiegato come artigiano meccanico in proprio con retribuzione complessiva media di 8000/10000 annui lordi e non gravato da spese abitative vivendo nella casa coniugale di proprietà comune con il coniuge;
la moglie ha precarietà lavorativa: per l'anno 2022 ha percepito € 148,00 lordi di reddito;
all'udienza del 8.5.2023 ha dichiarato di svolgere lavoretti in nero per un importo mensile complessivo di € 500,00 e tale dichiarazione non risulta in contrasto con il doc.12 di parte ricorrente invocato dal resistente (infatti l'estratto conto relativo al periodo 1.5.2019- 3.9.2019 è da un lato risalente nel tempo e dall'altro gli importi di € 905,00, 1444,00, 1558,00 non attestano la capacità lavorativa della per essere stati corrisposti da a favore CP_1 Controparte_3 di fratello della ricorrente indicato come beneficiario;
lei è gravata da spese abitative Persona_1 per canoni locativi di € 270,00 mensili;
ha disposto la compensazione delle spese di lite
Ha proposto appello con richiesta di sospensiva, il quale censura la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lodi per chiedere la revoca dell'assegno della moglie con condanna della stessa alla restituzione delle somme corrisposte medio termine e alle spese di lite di entrambi i gradi e richiesta delle prove non ammesse.
pagina 5 di 8 Contesta la non ammissione della indagine tributaria in quanto superflua;
richiama la rilevanza asserita degli accrediti sul conto corrente della moglie del 2019 poichè dovevano essere accertati con indagini della Polizia Tributaria;
il Tribunale non ha valutato che la moglie ha spontaneamente rinunciato ad abitare nella casa coniugale dichiarando a verbale dell'udienza 8.5.2020 di non volere l'assegnazione della casa coniugale e ha preferito pagare un canone locativo;
nessuna prova è stata fornita circa il tenore di vita goduto durante il matrimonio;
mancano i presupposti per l'assegno separativo al coniuge.
Quanto alla domanda di sospensiva: ritiene sussistere i gravi motivi ex lege.
In via istruttoria ripropone le deduzioni per prove orali per provare che la moglie è comproprietaria con il fratello di un immobile ad uso abitativo in provincia di Lodi e che dal 2017 lavora tutti i giorni, rinnovando le istanze di indagini patrimoniali.
Si è costituita in data 27.11.2024 per contestare l'appello principale e proporre Controparte_1
appello incidentale per chiedere la condanna del alle spese del primo grado di giudizio;
eccepisce Pt_1
l'inammissibilità dell'appello per la non specificità dei motivi e la eccessiva lunghezza dell'atto per l'inserimento di parti non necessarie.
Nel merito ritiene corretta la sentenza impugnata e l'accertata differenza reddituale dei coniugi (il marito oltre al lavoro percepisce introiti dal fratello titolare di una ferramenta in comune di Pt_3
Maleo. Chiede spese del secondo grado.
In data 27.11. 2024 l'appellante ha prodotto le dichiarazioni redditi degli ultimi tre anni:
CU 2022 reddito complessivo € 11697 CU 2023 reddito complessivo € 11873 CU 2024 reddito complessivo € 15710
Con Nota di trattazione scritta depositata in data 28.12.2024 l'appellante richiama il proprio appello e chiede il rigetto dell'appello incidentale.
Con Nota trattazione scritta depositata in data 17.12.2024 parte appellata e appellante incidentale precisa le conclusioni e dà atto di aver depositato le dichiarazioni ultimi tre anni con separato atto.
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 24.9.2024, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione. pagina 6 di 8 Nel merito l'appello è infondato.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Lodi che ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Controparte_1 proprio mantenimento a carico del marito che ha quantificato in € 150,00 mensili, osservando che per valutare la relativa domanda, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è
l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
pagina 7 di 8 Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
il sig. risulta lavorare come artigiano meccanico con una retribuzione lorda annua di Parte_1 circa 8000,00/10.000,00 annui e tale circostanza è comprovata documentalmente e peraltro non contestata;
inoltre, il medesimo abita nella casa coniugale di proprietà comune dei coniugi e, pertanto, non è gravato da spese abitative;
la sig.ra risulta, invece non percepire più l'assegno di concorso al mantenimento del figlio, CP_1 gravata da costo di locazione abitativa per € 270,00 mensili e tuttora di fatto disoccupata stante il mancato rinnovo del contratto a chiamata presso il Bar Castello ove ha lavorato nell'anno 2022 con un reddito lordo complessivo di € 148,00; ha dichiarato di svolgere lavori occasionali percependo circa €
500,00 mensili e tale dichiarazione, come già accertato dal Tribunale, non si pone in contrasto con le risultanze dell'estratto conto relativo al risalente periodo 1.5.2019 – 3.9.2019, contenente altresì n.3 accrediti, già supra indicati, a beneficio di suo fratello da parte di;
Persona_1 Controparte_3 stante le risultanze istruttorie acquisite il Tribunale di Lodi ha correttamente ritenuto superfluo dar corso, come da domanda del sig. alle indagini tributarie e fiscali. Pt_1
E' infondato anche l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Il Tribunale di Lodi ha disposto la compensazione delle spese di lite in applicazione dell'art 92 cpc per la reciproca sostanziale soccombenza delle parti, in quanto sono state rigettate le rispettive domande di addebito e ha disposto l'assegno di concorso al mantenimento della moglie in misura decisamente ridotta rispetto a quanto richiesto dalla stessa.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di entrambe le parti, stante il rigetto dei rispettivi appello e appello incidentale, le spese del grado vanno compensate ex art 92 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lodi n. 184/2024 – emessa nella causa civile n. 2714/2019 R.G. il 14.2.2024, depositata il 24.2.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del grado;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
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