TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1242/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 4 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Soverato alla Via G. Bruno n. 79, presso lo studio degli avv.ti
Vincenzo Nesci e Caterina Campagna, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrenti nonché
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: “chiedono l'emissione della pronuncia consensuale di essi coniugi e con la pronuncia del relativo Parte_1 Parte_2 decreto di omologa e in quant'altro in ricorso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in data 15 luglio 1995 nel Comune di
Montepaone e che dalla loro unione era nati due figli, (29.10.1995) e Persona_1
(17.03.1997), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ (…) 6) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in reciproco favore;
7) l'autovettura Fiat 600 targata BT181JV restrerà in proprietà alla , mentre Parte_2
l'autovettura Lancia Y targata CV470MP rimarrà in testa e nella disponibilità dello stesso: di alcun altro bene mobile registrato né di alcun bene immobile sono titolari le parti;
8) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
(…)”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 4 aprile 2025, all'esito della quale, con ordinanza dell'8 aprile 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), che hanno contratto matrimonio in data 15.07.1995 nel Comune di C.F._2
Montepaone, Registro Atti Matrimonio Comune di Montepaone Anno 1995, numero 1, parte I, Ufficio 2, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepaone per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata in separata ordinanza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 4 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Soverato alla Via G. Bruno n. 79, presso lo studio degli avv.ti
Vincenzo Nesci e Caterina Campagna, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrenti nonché
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: “chiedono l'emissione della pronuncia consensuale di essi coniugi e con la pronuncia del relativo Parte_1 Parte_2 decreto di omologa e in quant'altro in ricorso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in data 15 luglio 1995 nel Comune di
Montepaone e che dalla loro unione era nati due figli, (29.10.1995) e Persona_1
(17.03.1997), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo, con successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ (…) 6) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in reciproco favore;
7) l'autovettura Fiat 600 targata BT181JV restrerà in proprietà alla , mentre Parte_2
l'autovettura Lancia Y targata CV470MP rimarrà in testa e nella disponibilità dello stesso: di alcun altro bene mobile registrato né di alcun bene immobile sono titolari le parti;
8) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
(…)”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 4 aprile 2025, all'esito della quale, con ordinanza dell'8 aprile 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), che hanno contratto matrimonio in data 15.07.1995 nel Comune di C.F._2
Montepaone, Registro Atti Matrimonio Comune di Montepaone Anno 1995, numero 1, parte I, Ufficio 2, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepaone per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata in separata ordinanza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo