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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1988 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORTESI VENTURINI CECILIA parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 11 1) affidare il figlio minore , nato a Parma, il [...] in [...] esclu- Persona_1 siva alla madre Sig.ra Parte_1
2) disporre che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità protetta, mediante
l'intervento e l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente, soltanto dopo un percorso alla genitorialità intrapreso e portato a termine dal Sig. Pt_1
3) dichiarare tenuto il Sig. a contribuire nel mantenimento del figlio me- Pt_1 diante la corresponsione della somma mensile di Euro 500,00= a far tempon dal- la domanda, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo d'intesa del
20.12.2023 in forza presso il Tribunale di Parma e nella specie: […]
4) disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla si- gnora Parte_1
5) dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 un assegno della somma mensile di Euro 500,00= a far tempo dalla do-
[...] manda, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che la Sig.ra per effetto della emananda sentenza perda il co- Pt_1 gnome del marito;
7) ordinare al Consolato Generale della Repubblica di Albania a Milano e all'Ambasciata della Repubblica di Albania a Roma di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del vincolo di matrimonio a margine dell'atto di matrimonio contratto in Kala Edodes (Albania);
8) in ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/05/2023 chiedeva all'intestato Tribu- Parte_1 nale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente e in Kala e (Albania) il 31/12/2010, unione dalla quale, CP_1 Per_2 in data 9/05/2014, nasceva il figlio . Persona_1
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i pagina 2 di 11 coniugi vivevano separati dal 24/09/2020, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 1/12/2021.
Chiedeva altresì la ricorrente la conferma del regime di affido esclusivo del figlio minore già disposta in sede di separazione, con collocazione prevalente dello stes- so presso di sé e regolamentazione degli incontri padre figlio esclusivamente in modalità protetta, instando, altresì, per la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al
100% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore nella misura di € 500,00 mensili e la corresponsione del
100% dell'Assegno Unico per il figlio.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 11/10/2023, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, ritenuto di non dover adottare provvedimenti tem- poranei e urgenti, confermava le condizioni di separazione, dando le diposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e successivamente istruita tramite l'acquisizione di una relazione dai Ser- vizi Sociali, oltre che di documentazione dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
Indi, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, era rimessa al Col- legio per la decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 18/06/2025.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1392/2023, pubblicata il 20/10/2023, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 CP_1 conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giu- dicato della predetta sentenza.
Venendo alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che meritino accoglimento le domande della ricorrente che attengono alla gestione del figlio minore (ad Per_1 oggi di anni 11), volte ad ottenere una regolamentazione del regime di esercizio pagina 3 di 11 della responsabilità genitoriale in termini sostanzialmente corrispondenti a quanto già stabilito in sede di separazione.
Invero, le risultanze della relazione dei Servizi Sociali del giugno 2024 acquisita agli atti del presente giudizio attestano come, a seguito della separazione, non sia intervenuta un'evoluzione positiva della situazione paterna che possa giustificare in questa sede un ripristino di un regime di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Il padre, ormai da diversi anni, risulta irregolare sul territorio italiano, senza fissa residenza e senza attività lavorativa in regola, e non ha mai versato il contributo dovuto per il mantenimento del figlio;
gli incontri tra il padre e il figlio, inizialmente svoltisi regolarmente in modalità protetta con la cadenza di un incon- tro ogni quindici giorni, si sono interrotti dall'ottobre 2022, quando, in occasione di un incontro organizzato a distanza, vi è stato un litigio tra i genitori e il padre ha iniziato ad avanzare minacce e offese nei confronti della madre accusandola di non curare adeguatamente il minore, prendendosela anche con gli assistenti socia- li. A seguito del suddetto episodio, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali, il padre ha peraltro inviato un video agli operatori via WhatsApp in cui lo si vede sorridere seduto ad un tavolo mentre maneggia due pistole, smontandole e cari- candole con un proiettile;
il tutto accompagnato da messaggi vocali in cui intima agli assistenti sociali di mandare immediatamente una pattuglia delle forze dell'ordine a casa del figlio prima che possa arrivare lui, aggiungendo velate mi- nacce di morte alla madre.
Le suddette circostanze evidenziano chiaramente il permanere di una vera e pro- pria pericolosità della figura paterna, tale da aver già determinato il Tribunale per i Minorenni nel dicembre 2019 (ancor prima della separazione) a disporre un suo allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi fre- quentati dalla madre e dal figlio (doc. 2 fasc. ricorrente) a fronte delle denunce per maltrattamenti sporte nei suoi confronti dalla ricorrente.
In questo contesto, non può che rilevarsi come l'unico regime che, ancora oggi, appare in grado di assicurare una crescita equilibrata e il sereno sviluppo psico fi- sico del minore sia rappresentato dalla conferma del suo affido super esclusivo al- la madre, la quale, ormai da anni, risulta farsi carico adeguatamente in via esclusi-
pagina 4 di 11 va di tutte le sue esigenze. Per le medesime ragioni, non può che essere conferma- to in questa sede il collocamento prevalente di presso la madre. Per_1
Quanto ai rapporti con il padre, nonostante le sopra richiamate criticità della figu- ra paterna, l'analisi dell'andamento degli incontri protetti svoltisi a suo tempo tra il padre e il figlio (si vedano gli allegati alla relazione depositata dai Servizi So- ciali il 25/06/2024) e il sincero attaccamento manifestato da nei confronti Per_1 del padre escludono l'opportunità di disporre in questa sede una totale interruzio- ne degli incontri.
In linea con quanto già stabilito in sede di separazione, pertanto, viene ad essere previsto che, qualora il padre ne faccia richiesta (cosa che non risulta essere acca- duta negli ultimi anni), lo stesso possa incontrare il figlio esclusivamente in forma protetta nell'ambito di incontri organizzati dai Servizi Sociali, a cui viene ad esse- re data espressa delega – tenuto conto della conflittualità esistente tra i genitori – per la gestione dell'accompagnamento del minore presso i propri locali al fine di favorire lo svolgimento di tali incontri.
§
Con riguardo alle questioni economiche, occorre dare atto che dalle risultanze del giudizio non emergono significative modifiche nella situazione economico patri- moniale delle parti rispetto all'epoca della separazione.
La ricorrente, ormai da anni, lavora come assistente domiciliare percependo reddi- ti minimali che, sulla base dell'ultima Certificazione Unica depositata agli atti, ri- sultano essersi assestati nel corso dell'anno 2022 a circa € 660,00 netti mensili;
la stessa ha vissuto per anni insieme al figlio in un alloggio facente parte di un pro- getto abitativo temporaneo del Comune di Parma e risulta esser stata di recente assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale (cfr. la relazione dei Servizi
Sociali), per cui è ragionevole ritenere sostenga un canone calmierato;
essa perce- pisce il 100% dell'Assegno Unico per il figlio, per un importo che ha indicato pari ad € 189,00 mensili, e non risulta avere particolari risorse patrimoniali.
Maggiori incertezze presenta la situazione del resistente: la documentazione tra- smessa dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, invero, evidenzia come lo stesso, dopo aver lavorato per diversi i anni come dipendente alternando periodi di occu-
pagina 5 di 11 pazione a periodi di disoccupazione (in cui percepiva i relativi sussidi), non svol- ga più attività lavorativa in regola ormai dal 2014 e non è noto quale sia ad oggi la sua situazione personale ed abitativa.
È presumibile, d'altra parte, che il resistente (pur in assenza di elementi che atte- stino lo svolgimento di attività lavorativa in nero) conservi ancora oggi integra la sua capacità lavorativa;
tale rilievo, unitamente alla considerazione della prolun- gata assenza di rapporti tra il padre e il figlio (che porta la madre a doversi fare carico di tutte le spese per il suo sostentamento) e del presumibile incremento del- le esigenze di vita del minore connesso alla sua crescita, porta a far ritenere giusti- ficato un aumenot in questa sede del contributo posto in capo al padre per il man- tenimento del minore, rispetto a quanto previsto in sede di separazione (dove tale contributo era fissato in € 250,00 mensili), nella misura di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, accanto alla formale conferma del diritto della madre a percepire il 100% dell'Assegno Unico per il figlio. Sul ricorrente viene inoltre ad essere confermato l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, secondo quanto specificato in dispositivo.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, ritiene il Collegio che, in assenza del riconoscimento di un as- segno di mantenimento in sede di separazione, non possano ravvisarsi in questa sede i presupposti per il riconoscimento di tale contributo (in argomento cfr. Cass.
n. 20228/2022).
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste integralmente in capo a parte resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Risulta in atti che l'attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma prot. n.
pagina 6 di 11 1596/2023 del 30/05/2023), sicchè si dispone che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n.
115/2002, senza applicazione della riduzione del 50% di cui all'art. 130 DPR cit, relativa al solo rapporto economico e difensore del non abbiente (cfr. Cass. n.
19/2020).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che il figlio minore della coppia sia affidato in via esclu- Persona_1 siva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano il figlio, ivi compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2. conferma il collocamento prevalente del minore presso la madre;
3. dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, i Servizi Sociali territorial- mente competenti provvedano ad organizzare incontri tra il padre e il figlio, esclusivamente in modalità protetta, definendo un calendario che tenga conto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi dei genitori, con espressa delega per gestire, ove necessario, gli spostamenti del minore al fine di favorire lo svolgimento di tali incontri;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corri- spondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della do- manda (fermi i contributi pregressi dovuti in forza delle condizioni di separa- zione), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 7 di 11 • Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
pagina 8 di 11 • baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
pagina 9 di 11 • attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigen- ze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione me- dica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere inte- stati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicu- rativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. dispone che l'assegno Unico per il figlio sia riconosciuto al 100% a favore del-
pagina 10 di 11 la madre;
6. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente;
7. condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, disponendo che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 15/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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