Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto da
TA GE, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 40/2022 pubblicata il 21/02/2022 del Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro, notificata il 24/03/2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 40/2022 pubblicata il 21/02/2022 il Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dalla Prof.ssa GENTILE TA nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, ha così statuito: <<…P.Q.M. definitivamente pronunciando, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare degli scatti di anzianità e degli emolumenti relativi in corrispondenza delle supplenze eseguite, in modo continuativo e reiterato per più annualità con contratti a tempo determinato, in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo dell’amministrazione scolastica; b) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato; c) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni; d) condanna l’amministrazione convenuta ad emanare un nuovo decreto di ricostruzione della carriera che riconosca l’anzianità di servizio pregressa e la posizione stipendiale da 9 a 14 anni; e) condanna l’amministrazione convenuta a provvedere in conformità e a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €. 11.943,48, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo; … >>.
La predetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata in data 24/03/2022 al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Non avendo l’Amministrazione proposto appello nei termini di legge, la sentenza del Tribunale di Lanciano è divenuta cosa giudicata, come da certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lanciano versato agli atti del giudizio.
Tuttavia l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto alla integrale esecuzione di quanto statuito in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica dello stesso con formula esecutiva.
2.- Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e chiede l’esecuzione della predetta sentenza.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
I. che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, mediante l’adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente e pertanto:
- la ricostruzione della carriera della ricorrente, con riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa e il collocamento nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni;
- il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 11.943,48, oltre i ratei di 13ma mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo ;
II. che venga nominato ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a. un commissario ad acta che, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, anche disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro ad essa dovute;
III. che l’Amministrazione resistente venga condannata ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Parte ricorrente chiede infine la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.- L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 10/04/2025 con atto di mera forma.
4.- Con ordinanza collegiale n. 256 del 25/06/2025 questo Tribunale ha richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure articolate in ricorso e di ogni documento utile ai fini della decisione, e ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 28 novembre 2025.
5.- In esecuzione dell’ordine istruttorio impartito l’Amministrazione in data 11/07/2025 ha depositato nel fascicolo processuale documenti e una relazione difensiva a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo in cui si rappresenta che con nota prot. nr. 23802 del 12/12/2022 l’Ufficio ha invitato l’Istituto Omnicomprensivo Ciampoli-Spaventa ad eseguire la sentenza. L’Istituto scolastico ha provveduto all’esecuzione della sentenza con decreto nr. 436 del 29/04/2025 vistato dalla Ragioneria Territoriale competente al nr. 1499 del 09/05/2025. Con nota prot. nr. 14478 del 11/06/2025 la Ragioneria Territoriale di Stato di Chieti ha comunicato che le somme dovute in applicazione della medesima sentenza sono state pagate con il cedolino stipendiale di giugno 2025.
L’Amministrazione, pertanto, ritenendo soddisfatto il credito vantato, insiste nel chiedere il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
6.- Con memoria in data 20/11/2025 parte ricorrente ha contestato integralmente il contenuto della relazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non avendo la resistente Amministrazione correttamente ed integralmente dato esecuzione alla sentenza in questione.
In particolare rappresenta che dal cedolino stipendiale di giugno 2025 risulta che il pagamento disposto nei confronti della odierna ricorrente è parziale, avendo corrisposto il M.I.M. l’importo di euro 9.930,78, nettamente inferiore rispetto alla somma di euro 11.943,48 dovuta e che, in ogni caso, non risultano corrisposti i ratei di tredicesima mensilità; si rileva inoltre che la ricostruzione carriera della ricorrente è avvenuta in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nella ottemperanda sentenza.
6.- Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il Collegio, tenuto conto che l'Amministrazione con nota della Ragioneria territoriale dello Stato n. 42221 del 23/10/2025 ha rappresentato che gli importi mancanti sarebbero stati corrisposti nella rata del mese di novembre, ha disposto il rinvio all’udienza del 16 gennaio 2026 al fine di verificare la cessata materia del contendere.
7.- All’udienza del 16 gennaio 2026, attesa la mancata presenza delle parti, il Collegio ha disposto il rinvio d'ufficio alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026, in attesa di notizie sull'eventuale pagamento delle competenze.
8.- All’udienza del 13 febbraio 2026 il Collegio, constatata l’assenza delle parti e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata dalla ricorrente, ha introitato la causa per la decisione.
9.- Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Risulta dalla documentazione versata agli atti e da quanto riferito dalla ricorrente con memoria in data 20/11/2025, non oggetto di specifica contestazione, e in assenza di ulteriori comunicazioni al riguardo da parte dell’Amministrazione, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato integralmente alla sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Lanciano essendo stato disposto il pagamento parziale delle somme dovute.
Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie della ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta , il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
10.- La nomina del Commissario assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata nel presente giudizio di talché non viene fissata alcuna somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
11.- Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, con conseguente condanna del Ministero resistente ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposta l’integrale esecuzione di quanto statuito giudizialmente, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
2. nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), più accessori come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI NI, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
NI IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | LI NI |
IL SEGRETARIO