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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1075 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Amiterno n. 5, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Stefania Rondini, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio per la Dott. , CP_2 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma via Pietro de Cristofaro n. 40, presso lo studio del procuratore
Avv. Roberto De Chiara, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Velletri piazza Giovanni Falcone n. 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Mammucari, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Flavia Incletolli
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1 marzo 2022, ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1 il 17 febbraio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2021 9037143960 000, per l'importo complessivo di € 26.018,92, relativa, tra l'altro: all'avviso di addebito n. 397 2016
0025261579 000, di € 2.354,95, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento di contributi IVS relativi all'anno 2015; all'avviso di addebito n. 397 2017 0011363524 000, di € 4.648,05, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento di contributi IVS, relativi all'anno 2016; all'avviso di addebito n. 397 2018 0005778348 000, di € 3.413,45, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento di contributi IVS, relativi all'anno 2017; all'avviso di addebito n. 397 2018 0028579221
000, di € 2.242,54, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento di contributi IVS, relativi agli anni 2017 e 2018; all'avviso di addebito n. 397 2019 0026706967 000, di € 2.175,81, avente ad oggetto il presunto omesso pagamento di contributi IVS, relativi agli anni 2018 e 2019.
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la mancata notifica dei CP_ titoli presupposti e la prescrizione dei crediti previdenziali;
ha quindi convenuto in giudizio e
, chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento Controparte_1
ricevuta, limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2016 0025261579 000, n. 397 2017
0011363524 000, n. 397 2018 0005778348 000, n. 397 2018 0028579221 000 e n. 397 2019
0026706967 000.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro di Velletri, in favore del giudice del lavoro di
Roma, e il difetto della propria legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il suo rigetto.
CP_
1.2. Si è altresì costituito in giudizio l' che ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso e chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
4. All'udienza dell'11 ottobre 2022 parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione di , in quanto eseguita con procura rilasciata a un Avvocato del Controparte_1
libero foro.
4.1. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , impregiudicata la generale Controparte_4 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4,
r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o CP_1
dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (Cass. SS.UU. 19 novembre 2019 n. 30008).
4.2. L'eccezione deve pertanto essere disattesa.
5. ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice Controparte_1
del lavoro di Velletri, in favore del giudice del lavoro di Roma
5.1. L'art. 615 1° comma c.p.c. stabilisce che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27”.
L'art. 27 c.p.c. prevede che “Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma”.
5.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato opposizione all'intimazione di pagamento per cui è causa, richiamato espressamente le forme di cui all'art. 615 c.p.c.: ne deriva che è competente territorialmente, per la presente controversia, il giudice (di Velletri) del luogo dell'esecuzione (Ciampino, presso cui è stata notificata l'intimazione).
5.3. L'eccezione risulta pertanto infondata.
6. La ricorrente ha affermato la mancata notifica degli avvisi di addebito richiamati in ricorso e la prescrizione dei crediti previdenziali.
6.1. L'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 prevede: “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre inoltre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, CP_3
ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre
2016, n. 23397).
6.2. Nel caso di specie, risultano dalla documentazione depositata da e non Controparte_6
contestata da parte ricorrente: la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2016 0025261579 000, in data 29 novembre 2016
CP_ (doc. 4 di;
la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2017 0011363524 000, eseguita in data 6 ottobre
CP_ 2017 (doc. 8 di;
la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2018 0005778348 000, eseguita per compiuta
CP_ giacenza in data 27 luglio 2018 (doc. 6 di;
la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2018 0028579221 000, compiuta il 14 gennaio
CP_ 2019 (doc. 10 di;
la notifica dell'avviso di addebito n. 397 2019 0026706967 000, effettuata in data 18 CP_ dicembre 2019 (doc. 12 di .
6.3. Il difetto di contestazione della documentazione richiamata, alla prima udienza, da parte dell'opponente (che ha sollevato censure solo tardivamente, con deduzioni pertanto inammissibili), comporta che deve essere affermata la prova della notifica dei titoli in esame.
6.4. Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti, ritiene l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, rilevato che nel caso di specie non è trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito n. 397 2017 0011363524 000, n. 397 2018 0005778348 000, n. 397
2018 0028579221 000 e n. 397 2019 0026706967 000 e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, eseguita il 17 febbraio 2022.
Quanto all'avviso di addebito n. 397 2016 0025261579 000, notificato in data 29 novembre
2016, considerata la sospensione ex lege del termine di prescrizione disposta dall'art. 37 comma 2
d.l. 18/2020, parimenti deve affermarsi che non è maturata la prescrizione dei crediti, avuto riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
8. Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore di e di , come liquidate in dispositivo alla luce del Controparte_1
d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di al Parte_1 Controparte_1
pagamento dei compensi di lite, liquidati in € 1.870,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
CP_ condanna al pagamento in favore di al pagamento dei compensi di lite, Parte_1 liquidati in € 1.870,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge
Velletri, 14 gennaio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi