Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1591/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
9/E, elettivamente domiciliato in Grignasco, via Vittorio Emanuele II°, 26, presso lo studio degli avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 9/E, elettivamente domiciliata in Grignasco, via Vittorio Emanuele II° n. 26, presso lo studio dell'avv. Katia Bui e dell'avv. Cristiana Corona, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
degli avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CHIEDONO
La pronuncia della propria separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1
2) Il minore manterrà la propria residenza presso la ex casa familiare sita in Grignasco, via A.
Fasola 9/E.
3) permarrà con i genitori a settimane alterne con trasferimento presso l'altro genitore nella Per_1 serata di domenica o il lunedì al termine dell'orario scolastico.
4) Ciascun genitore nella settimana di propria competenza provvederà ad accompagnare il minore alle sue attività extra scolastiche ludiche, sportive, didattiche o sanitarie. Sul punto in caso di impossibilità a provvedervi da parte del genitore presso il quale sarà collocato per la Per_1 settimana di pertinenza, i genitori si accorderanno di volta in volta.
5) Qualora a uno dei due genitori non sia possibile tenere il minore nei giorni e/o periodi di propria competenza il primo soggetto che dovrà essere interpellato per la propria sostituzione sarà l'altro genitore, ricorrendo all'aiuto dei nonni, altri familiari o eventuale baby sitter solo nel momento in cui entrambi non possano occuparsi della prole.
6) Nel periodo estivo, inteso come quello intercorrente tra la fine della scuola a giugno e la ripresa del successivo anno scolastico a settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni Per_1 di ferie, anche consecutivi, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il luogo di villeggiatura nonché l'eventuale nome della struttura alberghiera dovranno invece essere comunicati entro la data della partenza. Nel caso in cui le ferie dei genitori coincidessero, il periodo sarà da suddividersi in parti uguali tra il padre e la madre.
7) trascorrerà le festività principali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, Per_1 indicativamente le festività natalizie 2024 verranno così suddivise: il giorno di Natale e l'Epifania con la mamma e il giorno di Santo Stefano e Capodanno con il papà, viceversa per le festività natalizie 2025 e così via ad anni alterni. Fatta salva la possibilità̀ di concordare di anno in anno che trascorra la settimana dal 24 al 30 dicembre con la mamma e la settimana dal 31 dicembre al Per_1
6 gennaio con il papà ad anni alterni tra loro.
trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con la mamma e il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con il Per_1 papà, viceversa l'anno successivo e così via ad anni alterni.
Inoltre trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore le festività legate a ponti Per_1 scolastici, il Carnevale, il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre nonché le restanti giornate festive, cercando, per quanto possibile, di rispettare la normale turnazione.
Il compleanno del minore verrà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori;
nel caso ciò non sia possibile per l'uno o per l'altro genitore, verrà garantita la possibilità̀ per il genitore non presente ai festeggiamenti del compleanno di poter vedere il minore nel corso della giornata del compleanno in un momento compatibile con gli impegni lavorativi del genitore e con gli impegni scolastici del minore.
8) Nulla viene disposto in ordine alla permanenza di con i genitori in quanto la stessa ha Per_2 raggiunto la maggiore età e riguardo a tale punto si determinerà in via autonoma.
9) La casa coniugale in comproprietà̀ tra i coniugi sita in Grignasco via A. Fasola, 9/E con tutto quanto l'arreda viene assegnata temporaneamente al SI che vi abiterà̀ con i figli. Pt_1
La SIa provvederà a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale e quanto CP_1 di sua esclusiva proprietà entro il 31 agosto 2024. A decorrere dal trasferimento della SIa dalla casa coniugale le spese ad essa relative, come, per citare alcuni esempi, utenze CP_1
2 domestiche, TARI, manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico del SI . Pt_1
Eventuali spese derivanti da manutenzione straordinaria che andranno ad apportare miglioria e valore aggiunto all'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile e andranno tra di essi concordate.
10) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli provvedendo al loro mantenimento nei momenti in cui saranno collocati presso gli stessi.
11) Considerata la disparità di reddito tra i genitori, a tutte le spese necessarie alla prole sia di carattere ordinario che straordinario provvederà in via esclusiva il SI . Per quanto Pt_1 attiene le spese straordinarie, provvederà in via esclusiva il SI sino a un importo Pt_1 massimo pari ad euro 1.500,00; qualora la spesa superi la soglia di 1.500,00 euro, l'importo in esubero verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi. Tali spese dovranno essere tra le parti preventivamente concordate.
Le spese straordinarie qui considerate consistono in quelle contenute nelle linee guida emesse dalla
Corte di Appello di Torino consegnate in copia ai coniugi che qui si richiamano integralmente.
Faranno eccezione a tale pattuizione e verranno suddivise al 50% tra i genitori a prescindere dal loro importo le spese per l'iscrizione e la frequenza a scuola e università privata, spese di alloggio fuori sede, spese per cure e interventi sanitari presso strutture private.
12) Sempre in considerazione della disparità di reddito tra i coniugi l'assegno unico per i figli minori e maggiorenni economicamente non autosufficienti verrà richiesto e percepito interamente alla
SIa Il SI sin d'ora si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1 Pt_1 necessaria a tal fine. Parimenti verrà percepito esclusivamente dalla SIa il contributo CP_1 statale riconosciuto per l'acquisto di prodotti alimentari necessari a , risultato positivo a Per_1 sensibilità celiaca.
13) Il SI riconoscerà alla SIa buoni pasto di cui il medesimo è beneficiario Pt_1 CP_1 pari ad euro 120,00 circa mensili. Qualora dovesse interrompersi la corresponsione dei buoni pasto a favore del SI , lo stesso provvederà a riconoscere mensilmente alla SIa Pt_1 CP_1 pari importo a mezzo di bonifico bancario.
14) In considerazione dell'intero onere delle spese straordinarie necessarie ai minori in capo al
SI sino alla soglia pari ad euro 1.500,00, le relative detrazioni IRPEF verranno dal Pt_1 medesimo interamente usufruite.
15) I coniugi danno atto che il SI ha contribuito con un importo pari ad euro 30.000,00 Pt_1 all'esborso resosi necessario per effettuare opere di manutenzione sull'immobile in comproprietà tra le parti destinando a tale spesa il trattamento di fine rapporto percepito dal precedente datore di lavoro. Di tale importo la quota a carico della SIa pari ad euro 15.000,00 viene CP_1 riconosciuta a favore del SI autorizzando lo stesso a trattenere la somma di euro Pt_1
15.000,00 al momento della liquidazione dell'investimento cointestato tra i coniugi n. 8133986, acceso presso BANCO BPM, oltre al 50% al medesimo già spettante per titolarità.
16)I coniugi concordano che la gestione patrimoniale degli investimenti in comune tra i coniugi e degli investimenti personali della SIa continuerà ad essere curata dal SI . CP_1 Pt_1
17)I coniugi dichiarano che i rapporti in essere presso Mediobanca Premier e presso BNL, intendendosi per tali sia i conti correnti che i relativi dossier titoli, specificati in premessa, seppur tra gli stessi cointestati sono costituiti da fondi di esclusiva proprietà della SIa alla CP_1 quale ne viene riconosciuta la piena titolarità e libertà dispositiva sia in corso di investimento sia al momento del loro riscatto.
3 18) I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale prima del deposito del presente ricorso.
19) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e che entrano in vigore a far data dal deposito del presente ricorso.
20) I SIi e i impegnano al rispetto delle condizioni sopra indicate e al reciproco Pt_1 CP_1 rispetto, riconoscendosi altresì la disponibilità all'aiuto reciproco in ordine alle eventuali problematiche quotidiane che dovessero presentarsi in relazione alla gestione del figlio minore”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
Grignasco in data 7 febbraio 2004, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Borgosesia, 29/12/2005) e (Borgosesia, Per_2 Per_1
12/01/2011).
Vi è accordo economico.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Borgosesia in [...]_1
16/04/1971 e nata a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole e ai rapporti economici, condizioni che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024. 4 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED. EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
5