Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/09/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Giachino, con domicilio come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio come da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Questura di Catania Cat. -OMISSIS- del 9 ottobre 2024, di revoca della licenza di P.S. ex art. 88 TULPS afferente il punto di raccolta di scommesse sportive, con locali siti in Palagonia, via Palermo n. 184;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi all’impugnato atto e lesivi dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il 18 novembre 2024 e depositato il 17 dicembre 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 10, 11 e 88 TULPS; eccesso di potere. La ricorrente non si troverebbe in alcuna delle situazioni indicate dal legislatore quali presupposti che determinino l’obbligo o la possibilità della revoca della licenza; né l’Amministrazione avrebbe effettuato il bilanciamento tra interessi privati e tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico; né a ciò potrebbero essere utili le circostanze dell’arresto del coniuge o della presenza di pregiudicati all’interno del locale, non essendo tali circostanze sintomo della carenza della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di natura soggettiva; ciò anche alla luce delle circostanze che il coniuge avrebbe, con atto di donazione, escluso il proprio convivente anche dalla semplice qualifica di socio all’interno della società, avrebbe provveduto allo scioglimento di qualsivoglia vincolo con il coniuge, ed avrebbe richiesto ed ottenuto che lo stesso venisse posto agli arresti domiciliari fuori dalla propria abitazione. Inoltre, dalla motivazione non si evincerebbero le specifiche ragioni che farebbero ritenere la ricorrente pericolosa o comunque capace di abusi, peraltro non avendo ella mai riportato condanne per fatti che il TULPS prevedrebbe come preclusivi al rilascio dei permessi di polizia, ed essendo incensurata e mai sottoposta a misure di sicurezza e/o ammonizione. Inoltre, trattandosi di un provvedimento di revoca, dovrebbe essere assistito dal rispetto dei parametri di tassatività e proporzionalità.
2. Violazione di legge in relazione agli artt. 100 TULPS e all’art. 9 della legge 25/08/1991 n. 287; eccesso di potere. L’art. 100 TULPS prevedrebbe, nel caso in cui il locale sia «…abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini… » , la sospensione della licenza (a fini cautelari e dissuasivi, e non sanzionatori) e, nel caso del reiterarsi delle situazioni previste dalla norma, la possibilità di revoca della licenza.
L’Amministrazione si è costituita il 10 gennaio 2025, ed il 13 gennaio 2025 ha depositato relazione, corredata da documenti, con cui si comunica – in sintesi – che: a) dall’ulteriore istruttoria svolta, è emerso che anche la ricorrente è stata rinviata a giudizio, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 648 bis C.P. (riciclaggio), circostanza quest’ultima che inficia anche il giudizio di buona condotta sulla predetta; b) le eccezioni della ricorrente vertono per lo più sulla circostanza che il marito, a seguito delle vicissitudini giudiziarie, non sia più convivente e che sia stato nel frattempo avviato il procedimento di separazione e divorzio fra i due coniugi. Al riguardo, al di là della possibile strumentalità di tali circostanze al fine di evitare il giudizio di cointeressenza nell’attività, è oggettivamente riscontrabile che fine ad aprile 2024, quindi ben oltre l’arresto, il marito è rimasto socio nella società, subentrandogli nelle quote di proprietà il figlio con atto del 2 maggio 2024.
Con ordinanza 17 gennaio 2025, n. 16, è stata accolta la domanda cautelare, ferma comunque restando la facoltà dell’Amministrazione di una riedizione del potere, sussistendone i presupposti.
All’udienza pubblica del 19 giugno 2025, senza che alcun deposito di parte sia stato effettuato dopo la citata ordinanza cautelare n. 16/2025, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito; in tale sede, in particolare, la difesa di parte ricorrente ha confermato che dopo l’ordinanza cautelare non ci sono state variazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso, e la difesa pubblica ha chiesto di decidere la controversia.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla decisione già presa, seppure nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, con la citata ordinanza 16/2025.
Si legge infatti in tale ordinanza:
«…Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, che:
- pur essendo in linea teorica condivisibile l’argomentazione, contenuta nella relazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in data 13 gennaio 2025 secondo cui il rinvio a giudizio della ricorrente inficerebbe il giudizio di buona condotta, tuttavia, considerato che tale elemento non è stato posto a base del provvedimento impugnato, tale circostanza costituirebbe integrazione postuma della motivazione, non consentita in sede giurisdizionale;
- sussistano profili di fondatezza:
a) del primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente deduce di aver sciolto, in data antecedente all’emissione del provvedimento impugnato, i vincoli – anche societari – con il coniuge, non risultando al riguardo decisive le argomentazioni spiegate dall’Amministrazione resistente nella relazione versata in atti in data 13 gennaio 2025 in ordine alla possibile strumentalità di tali circostanze al fine di evitare il giudizio di cointeressenza nell’attività, atteso che tale elemento, seppur in linea di massima ipotizzabile, non risulta dimostrato, essendo onere dell’Amministrazione dare adeguata dimostrazione al riguardo, in seguito al verificarsi delle circostanze dedotte da parte ricorrente; né sarebbe al riguardo risolutiva la recente giurisprudenza di questa Sezione IV richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che nei casi sottesi a tali pronunce, si trattava di: a) prosecuzione nell’attività da parte di soggetto incensurato, in luogo dei due soggetti originariamente titolari, indagati in procedimento penale, ciò che aveva indotto il Collegio a ritenere «…plausibile che l’attività di raccolta scommesse esercitata dal ricorrente non costituisca la conseguenza di proprie, autonome, valutazioni quanto, piuttosto, la continuazione, attraverso la formale intestazione ad altro soggetto (verosimilmente privo di pregiudizi penali), di un’attività da parte di soggetti contigui con ambienti malavitosi…» (sentenza 19 luglio 2024, n. 2609); b) giudizio di disvalore riguardante direttamente la persona del ricorrente, e non un suo congiunto (sentenza 22 aprile 2024, n. 1499);
b) del secondo motivo di ricorso nella parte in cui deduce violazione dell’art. 100 TULPS nella parte in cui prevedrebbe in prima battuta la sospensione della licenza, e ciò anche alla luce della richiesta della Stazione CC di -OMISSIS-(nota 47/2 del 9 luglio 2024, versata in atti dall’Amministrazione resistente in data 13 gennaio 2025) di «…voler emettere opportuno provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e la chiusura temporanea del locale…» .
Considerato che tale ordinanza è sorretta da una motivazione ampia ed esaustiva, tanto da essere adeguata a sostenere anche l’apparato motivazionale della presente sentenza, che non risulta essere stata impugnata, che nessun deposito di parte è stato effettuato successivamente alla citata ordinanza cautelare, e che nemmeno in sede dell’udienza pubblica del 19 giugno 2025, fissata per la trattazione della causa nel merito, le parti hanno sottoposto al Collegio questioni ulteriori o contestato nel merito le ragioni di controparte, il ricorso ne risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ferma comunque restando la facoltà dell’Amministrazione di una riedizione del potere, sussistendone i presupposti.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, attese le peculiarità della vicenda sottesa alla controversia, con particolare riferimento alla circostanza del rinvio a giudizio della ricorrente richiamata dall’Amministrazione, cui si è fatto cenno, possono essere compensate fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti contemplati nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV): a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ferma comunque restando la facoltà dell’Amministrazione di una riedizione del potere, sussistendone i presupposti; b) compensa fra le parti le spese di lite; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti contemplati nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.