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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2033/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 6.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Camodeca. appellante
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia. appellata
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. chiedeva al Giudice di Pace di Oriolo Calabro di annullare Parte_1 la ingiunzione fiscale n. 20220291600001238 notificatagli in data 28.3.2022 con la quale la gli aveva ingiunto, per conto del , Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della somma di € 1.675,88 a titolo di sanzioni amministrative comminate per la violazione di norme del c.d. Codice della Strada. Eccepiva: -la mancata notifica degli atti prodromici;
-la mancata indicazione del visto di esecutività; -la carenza/inesistenza di motivazione;
-la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L.
n. 689/1981; -il compimento del termine di decadenza dall'azione di recupero coattivo.
1.1. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata mentre rimaneva contumace il . Controparte_2
1.2. Con sentenza n. 57/2023 depositata il 6.4.2023 il Giudice di Pace di Oriolo Calabro rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. chiedendo la Parte_1 riforma integrale della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
-non riconoscimento delle questioni sollevate in sede di mancata indicazione del visto di esecutività esso esteso al disconoscimento della conformità agli originali degli atti di notifica prodotti in copia fotostatica privi di sottoscrizione e autenticazione;
-mancato riconoscimento del fatto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa di credito è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
-mancato riconoscimento dell'obbligo di indicare i criteri di calcolo degli interessi in cartella;
-mancato riconoscimento del termine biennale per la notifica degli atti.
2.1. Si è costituita in appello la la quale ha dedotto la Controparte_1 correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
2.2. Il , pur a fronte della regolarità della notifica Controparte_2 eseguita nei suoi confronti, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Il primo motivo di appello è infondato. A seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera dell'art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ingiunzione fiscale deve ritenersi “esecutiva di diritto”, pertanto l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere più corredata da alcun visto di esecutività (in tal senso v. Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-01-2018, n. 1985). È stato inoltre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione, ma tutt'al più sui ruoli (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17079).
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4. Il secondo motivo di appello è infondato. Correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla si evince l'avvenuta notifica dei verbali di CP_1 CP_1 accertamento posti a fondamento dell'ingiunzione fiscale per cui è causa (nn. 15612/2017 e 4376/2017), eseguita rispettivamente il 14.7.2017 e il 10.3.2017. A nulla rileva il fatto che i verbali di accertamento e gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate siano stati prodotti solo in copia. Si rammenta infatti che le copie fotostatiche dei documenti hanno piena efficacia probatoria, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.). L'appellato non ha disconosciuto in primo grado la conformità agli originali delle copie fotostatiche secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza delle Suprema Corte di Cassazione. Alla prima udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace in data 12.1.2023 il difensore di parte appellante non ha dedotto nulla di specifico a riguardo e si è limitato a richiedere un rinvio ex art. 320 c.p.c. per poter controdedurre alle difese avversarie. Va ricordato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 11472/2020 del 15/06/2020). La ha depositato presso il Giudice di Pace la propria memoria Controparte_1 di costituzione con i relativi allegati -tra cui le copie dei verbali di accertamento e delle cartoline postali- non direttamente in occasione della prima udienza bensì in data 20.12.2022, sicché la “prima difesa utile” coincideva in tal caso con l'udienza celebrata il 12.1.2023. Ne consegue che detto disconoscimento è in primo luogo generico visto che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, n.27633; Cass. Civ., n. 29993 del 2017). In secondo luogo il disconoscimento è tardivo e in tale prospettiva non rileva quanto la parte avrebbe dedotto a riguardo nelle note autorizzate ex art. 320 comma 4 c.p.c. Invero, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti",
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non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20840 del 6 settembre 2017). Alla luce di quanto sopra, posto che nessun rituale disconoscimento è stato effettuato in primo grado nei confronti della documentazione prodotta dalla
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può ritenersi provata la notifica dei verbali di accertamento. Controparte_1
Va poi aggiunto che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto infondate le doglianze concernenti la mancata allegazione degli atti presupposti e l'insufficiente motivazione dell'atto dal momento in cui ha ravvisato che l'ingiunzione impugnata richiama i verbali che, come visto, erano entrati nella sfera di conoscibilità dell'opponente il quale ha dunque avuto modo di venire a conoscenza della pretesa e di svolgere il proprio di diritto di difesa. Si rammenta che nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche con la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni La motivazione per relationem (che realizza una mera economia di scrittura) è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti che, ancorché non allegati o riprodotti, sono da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. Sez. V, 22-09-2006, n. 20513).
5. Il terzo motivo di appello è infondato. Nell'atto impugnato è indicato che in base all'art. 206 del Codice della Strada e all'art. 27 della L. n. 689/1981 la maggiorazione applicata è pari a un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. L'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981 è del tutto legittima. La Suprema Corte di Cassazione è oramai ferma nel ritenere che “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; Cassazione civile sez. VI, 10/02/2017, n.3621; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259). La giurisprudenza di legittimità ritiene legittima l'applicazione di tale maggiorazione semestrale anche in caso di mancato pagamento di una sanzione comminata con un verbale di accertamento delle infrazioni al c.d. Codice della Strada (si veda, a tal proposito, Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n.30774).
6. Il quarto motivo di appello è infondato.
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Il richiamo all'art. 1 comma 153 della L. n. 244/2007 non è pertinente al caso di specie. Detta norma prescrive che “All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: "35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".”. Ebbene è evidente che tale disposizione debba intendersi riferita agli agenti della riscossione di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 31.12.2007 n. 248 –oggi confluiti in e non ai concessionari della Controparte_3 riscossione di cui al medesimo art. 36 comma 2 lett. a), ossia ai soggetti privati –dei quali fa parte l'odierna appellata a cui i Comuni possono Controparte_1 delegare lo strumento di riscossione dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
7. Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello va rigettato perché infondato.
8. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta. Nulla va disposto sulle spese nei confronti del , stante la Controparte_2 sua contumacia (v. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20869)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di
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che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1 se dovuta e CPA come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 07/06/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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