Art. 68.
I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto della entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.
I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto della entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.