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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 41 dell'anno 2020, proposta da:
, elettivamente domiciliate in Parte_1
Nuoro, presso lo studio dell'avv. Claudio Solinas, che le rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, E Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con distinti ricorsi al Tribunale di Lanusei, successivamente riuniti, e Parte_1 , docenti supplenti presso l'amministrazione scolastica in forza di plurimi Parte_1
rapporti a tempo determinato, immessa in ruolo il 1 settembre 2007, avevano lamentato, Pt_1
sia l'illegittimità del termine apposto ai contratti sottoscritti con l'amministrazione indicata,
domandando, per l'effetto, in via gradata, la conversione del rapporto di lavoro, la riammissione in servizio (ricorrente ) e la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei Pt_1
danni subiti, commisurati alle retribuzioni non percepite ovvero liquidati in via equitativa, sia il mancato integrale riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dei periodi di lavoro svolti durante la vigenza dei contratti a termine impugnati, domandando, per l'effetto, la ricostruzione della carriera e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.
2) Il , allora Controparte_1 Controparte_3
, e l' si erano costituiti in giudizio e avevano
[...] Controparte_4
resistito, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
3) Il Tribunale di Lanusei aveva accolto in parte le domande proposte dalle ricorrenti, per un verso, dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra Parte_1
e il resistente ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 124/1999, a decorrere
[...] CP_1
dal terzo, e condannando, per l'effetto, il medesimo al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente indicata, a titolo di risarcimento del danno, calcolato ai sensi dell'art. 32, comma 5,
legge 183/2010, di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge, nonché, per altro verso, dichiarando il diritto di entrambe le ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto ai fini economici e giuridici, nei limiti della prescrizione decennale, e condannando il convenuto al pagamento, in favore delle medesime, degli scatti di anzianità, oltre CP_1
interessi legali come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrenti per dal 10 gennaio 2011 e per dal 13 gennaio 2011. Parte_1 Parte_1
Per il resto, il Tribunale aveva rigettato le domande proposte e aveva compensato integralmente
2 tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il primo giudice, dopo avere ricostruito la disciplina di reclutamento del personale docente di ruolo prevista dal D.lgs. 297/1994 ed avere evidenziato l'esistenza del doppio canale di accesso al ruolo attraverso i concorsi per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (divenute)
ad esaurimento, queste ultime da utilizzarsi anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee di cui all'art. 4, legge 124/1999, aveva, innanzitutto, precisato come, secondo gli orientamenti consolidati della Suprema Corte, il predetto sistema fosse escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati.
In secondo luogo, il Tribunale di Lanusei aveva valutato la conformità al diritto dell'Unione
della specifica disciplina prevista dall'art. 4 legge 124/1999 per il conferimento degli incarichi di supplenza, concludendo per la compatibilità dei due sistemi, in considerazione del fatto che, per un verso, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, cui era stata data attuazione con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, aveva previsto l'obbligo per gli Stati
membri, al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, di adottare specifiche misure preventive, tra cui la previsione dell'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la reiterazione, e che, per altro verso, la supplenza temporanea (art. 4, comma 3) e la supplenza fino al termine delle attività
didattiche (art. 4, comma 2) sono per loro natura sorrette da ragioni oggettive di carattere temporaneo, mentre la supplenza annuale (art. 4, comma 1) è prevista dalla norma “in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”,
risultando, così, anch'essa condizionata alla presenza di ragioni oggettive temporanee.
Peraltro, aveva proseguito il primo giudice, rimaneva ferma la necessità di indagare se, da parte dell'amministrazione scolastica, l'applicazione della normativa interna fosse avvenuta in maniera coerente e fedele alle previsioni appena richiamate ovvero se le stesse fossero state violate, perpetrandosi, in tale ultimo caso, la lesione del diritto delle ricorrenti sancito dalla richiamata clausola 5.
3 All'esito della predetta valutazione, dopo avere premesso che la temporaneità doveva essere esclusa ogni qual volta la stipula dei reiterati contratti annuali avesse trovato causa nella mancata espletazione delle procedure concorsuali, ipotesi nella quale la reiterazione risultava riconducibile alla scelta dell'amministrazione di soddisfare con il lavoro precario un bisogno stabile e duraturo, e che l'art.400 del D.lgs 297/1994 prevedeva che per il personale docente i concorsi dovevano essere indetti su base regionale con frequenza triennale, il Tribunale aveva affermato che si dovevano qualificare abusivi per il personale docente i contratti annuali stipulati oltre il triennio decorrente dal primo contratto annuale concluso tra le parti.
Nel caso concreto, dunque, aveva concluso sul punto il primo giudice, poiché risultava che avesse stipulato tre contratti annuali e un numero inferiore di contratti annuali e Pt_1 Pt_1
l'amministrazione scolastica non aveva dimostrato di avere avviato e concluso con la cadenza triennale sopra indicata le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico,
doveva ritenersi sussistente una situazione di abuso nei confronti della sola con Pt_1
conseguente diritto della medesima al risarcimento del relativo danno.
Con riferimento al danno risarcibile, il Tribunale di Lanusei aveva ritenuto che, in generale, lo stesso dovesse individuarsi, più che nella perdita, da parte dell'insegnante precario. di un posto di lavoro, nella circostanza che il medesimo si trovasse ad attendere un periodo più lungo per l'assunzione in ruolo, comunque garantita per il futuro anche senza previo concorso grazie al sistema del “doppio canale”, cosicché il risarcimento non poteva essere riconosciuto alla stregua delle previsioni dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma doveva essere quantificato alla stregua delle previsioni dell'art. 32, comma 5, legge 183 del 2010, il quale aveva stabilito un'indennità onnicomprensiva destinata ad aggiungersi alla conversione del contratto, visto che il precario assunto con contratto a termine illegittimo rimaneva pur sempre tutelato dal possedere nel proprio patrimonio giuridico una posizione in graduatoria idonea a garantirgli un'inalterata aspettativa ad una futura immissione in ruolo.
La liquidazione del danno, aveva proseguito il primo giudice, doveva essere proporzionata al
4 danno effettivo utilizzando quale parametro la durata del periodo di precariato abusivo, cosicché
alla ricorrente titolare di tre contratti annuali, doveva essere riconosciuta un'indennità Pt_1
pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con riferimento al diritto alla maturazione degli scatti di anzianità, alla ricostruzione della carriera ai fini retributivi e previdenziali e alle relative differenze retributive, il Tribunale aveva rilevato come le ricorrenti, esclusa l'applicabilità alle supplenze della normativa sugli scatti biennali prevista dall'art. 53, comma 3, legge 312/1980, avessero visto applicarsi ad ogni singolo contratto stipulato, per ragioni principalmente individuabili in un obiettivo di contenimento della spesa, il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo, in contrasto, quindi,
con i principi dettati dalla clausola 4 del già citato Accordo Quadro, a norma della quale i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Pertanto, aveva concluso sul punto il primo giudice, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, doveva riconoscersi il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, e nei limiti dei periodi effettivamente lavorati, secondo la disciplina contrattuale e legale applicabile al personale di ruolo.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione convenuta, il
Tribunale aveva, infine, precisato che il diritto all'anzianità doveva essere riconosciuto nei limiti della prescrizione decennale e che il resistente doveva essere condannato al pagamento CP_1
delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, con la decorrenza indicata in dispositivo, nonché al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo.
4) Il e l' Controparte_3 [...]
avevano proposto appello, chiedendo che, in riforma della sentenza Controparte_4
5 impugnata, la domanda risarcitoria proposta da e la domanda di Parte_1
riconoscimento dell'anzianità di servizio, con ogni effetto ai fini economici e giuridici, proposta da entrambe le docenti, accolte dal primo giudice nei limiti sopra indicati, venissero rigettate.
5) e avevano resistito e avevano concluso Parte_1 Parte_1 Parte_1
domandando il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
6) La Corte d'Appello di Cagliari aveva accolto l'appello.
In particolare, quanto alla domanda risarcitoria proposta da , il giudice di Parte_1
secondo grado aveva, innanzitutto, osservato come il Tribunale, dopo avere affermato che una situazione di abuso poteva ritenersi perfezionata per i docenti in caso di reiterazione dei contratti oltre il triennio, aveva poi, contraddittoriamente, riconosciuto, in favore di un Pt_1
risarcimento del danno senza avvedersi che, nel suo caso, dopo la stipulazione di tre contratti annuali di supplenza per coprire un posto vacante nell'organico di diritto, la medesima era stata immessa in ruolo.
D'altra parte, aveva aggiunto la Corte d'Appello, il D.Lgs. 297/1994 prevede che l'immissione in ruolo avvenga con il riconoscimento dei servizi preruolo ai fini retributivi e previdenziali e con la ricostruzione della carriera, come si era regolarmente verificato nella fattispecie in esame,
cosicché l'appellata non poteva lamentare l'esistenza di alcun danno da risarcire. Pt_1
Per gli altri appellati, aveva proseguito il giudice dell'appello, il riconoscimento dell'anzianità di servizio non poteva, invece, formare oggetto di domanda autonoma prima dell'immissione in ruolo, fungendo la medesima unicamente da presupposto per il riconoscimento di eventuali scatti retributivi durante il servizio non di ruolo.
Peraltro, aveva evidenziato la Corte D'Appello, l'art. 53 della legge 312/1980, il quale aveva previsto per il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato il diritto a scatti retributivi periodici biennali, era stato abrogato dalla contrattazione collettiva stipulata a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, la quale aveva istituito una diversa progressione economica in base a fasce stipendiali di anzianità, c.d. gradoni, mentre il sistema
6 degli scatti biennali era rimasto in vigore per i docenti non di ruolo a tempo indeterminato, da identificarsi nei soli docenti di religione non di ruolo.
Pertanto, aveva concluso sul punto il giudice di secondo grado, le appellate non potevano neanche invocare il principio di non discriminazione in merito al trattamento economico spettante al personale assunto a tempo determinato, visto che si trattava di pretendere il pagamento di scatti biennali non spettanti da anni neanche al personale scolastico di ruolo.
7) e avevano, quindi, proposto ricorso dinanzi alla Parte_1 Parte_1
Suprema Corte per la cassazione della decisione pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari,
formulando cinque motivi.
7.a) Con il primo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione e/o falsa applicazione delle clausole n. 1, lettera a), 2, 3 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, lamentando, sia che la Corte di merito non avesse considerato che,
all'esito dell'immissione in ruolo, sulla base delle previsioni del d.lgs. 297 del 1994, gli arretrati che vengono riconosciuti non corrispondono all'intera anzianità lavorativa, ma solo al lasso di tempo che intercorre tra l'immissione in ruolo e l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, sia che la Corte territoriale, nel ritenere che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non potesse formare oggetto di autonoma domanda prima dell'immissione in ruolo, avesse violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sopra richiamato, nonché gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
7.b) Con il secondo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 11, comma 1,
delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES UNICE e CEEP concluso il 18.3.1999
allegato alla Direttiva 99/70/CE e avevano sostenuto che solo l'art. 9 del d.l. 78 del 2010, entrato in vigore il 31.5.2010, aveva introdotto il congelamento dei salari per il pubblico impiego, sicché
la Corte territoriale aveva errato nell'affermare che le appellate non potevano richiedere le
7 progressioni stipendiali durante il periodo di precariato in quanto “gli scatti da anni non spettano
più al personale di ruolo”.
7.c) Con il terzo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non essersi pronunciata sulla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo anche in termini giuridici a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, domanda che era stata formulata sin dal ricorso introduttivo ed era stata accolta dal Tribunale.
7.d) Con il quarto motivo, e avevano dedotto la violazione e falsa applicazione Pt_1 Pt_1
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e avevano lamentato che la Corte territoriale avesse proceduto all'equiparazione tra gli insegnanti precari e quelli di religione – escludendo l'assimilabilità delle relative situazioni e affermando l'applicazione esclusivamente ai secondi degli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980 - ma non si fosse pronunciata sulla questione della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
7.e) Con il quinto motivo, aveva censurato la sentenza della Corte di Parte_1
merito laddove quest'ultima aveva ritenuto che sussistesse l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine soltanto qualora il rinnovo delle supplenze annuali superasse il limite dei 36 mesi,
denunciando la violazione dell'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994, delle clausole 3, 4 punto 1 e 5,
comma 1 lettere a), b), c) e comma 2 lettere a), b), 3 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999.
8) Il convenuto aveva resistito con controricorso. CP_1
9) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34546/2019 del 27 dicembre 2019, aveva accolto in parte il ricorso proposto.
9.a) In particolare, il Supremo Collegio aveva, innanzitutto, rigettato il quinto motivo di ricorso,
affermando che la sentenza impugnata doveva ritenersi conforme al principio di diritto,
reiteratamente ribadito dagli stessi giudici di legittimità, secondo il quale, con riguardo alle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico per le supplenze su “organico
8 di fatto” e per quelle temporanee, non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, salve specifiche deduzioni, da parte del docente interessato, circa un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio CP_1
nel ricorso alle varie tipologie di supplenze temporanee, deduzioni che nella fattispecie non erano state formulate, e che il carattere abusivo della reiterazione dei contratti per le supplenze su “organico di diritto” sussiste solo a condizione che le supplenze si siano protratte per oltre 36
mesi, ciò che doveva escludersi nel caso della in relazione alla quale la Corte territoriale Pt_1
aveva riferito di tre sole supplenze annuali.
9.b) Il giudice di legittimità aveva, inoltre, rigettato il motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai sensi dell'art. 53, legge 312/1980, affermando, quanto al secondo punto, che non era possibile estendere ai docenti precari la previsione dell'art. 53
della legge n. 312/1980, visto che “in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53
della l. n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non
è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato
richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165/2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai
contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli
insegnanti di religione”.
9.c) Quanto, invece, alla ricostruzione di carriera a fini economici, la Corte di legittimità aveva ritenuto fondato il ricorso.
Essa aveva, innanzitutto, osservato come occorresse distinguere la ricostruzione di carriera che si pretendeva costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, il cui rigetto, nella fattispecie, conseguiva all'accertata insussistenza di ipotesi di reiterazione abusiva dei contratti di supplenza, dalla ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sopra richiamato,
9 fondata, rispetto alla prima, su una diversa e autonoma causa petendi e che, nella fattispecie, era stata oggetto di una pretesa formulata sin dal primo grado di giudizio.
La Corte territoriale, pertanto, aveva proseguito la Suprema Corte, nell'escludere il diritto al riconoscimento alla progressione economica collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine, si era posta in contrasto con il principio di diritto affermato dallo stesso Supremo Collegio con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si era statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista
per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata,
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Non si trattava, quindi, aveva precisato il giudice di legittimità, di valutare gli effetti dell'immissione in ruolo, ma di applicare ai docenti a tempo determinato la progressione stipendiale spettante a quelli a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione.
9.d) Quanto, infine, al motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla ricostruzione integrale della carriera in termini giuridici sin dalla prima assunzione a termine, ulteriore rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell'art. 485 D.lgs. 297/1994, la Corte
di Cassazione lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse quanto alla ricorrente
, dal momento che non era stato possibile evincere se la stessa fosse stata immessa in Pt_1
ruolo.
9.e) La Corte aveva, invece, ritenuto fondato il suddetto motivo di ricorso con riguardo alla ricorrente pacificamente immessa in ruolo in data 1 settembre 2007, precisando come la Pt_1
10 stessa avesse proposto la questione sin dal primo grado di giudizio.
Al riguardo, la Corte di legittimità aveva, innanzitutto, ricostruito la normativa vigente volta a disciplinare le modalità di computo a fini giuridici del servizio preruolo, osservando come, con il d.lgs. n. 297/1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le disposizioni in precedenza contenute nell'art. 3, d.l. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge 576/1970, fossero confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui: “
1. Al personale docente
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole
statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto
come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente
terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le
classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi
contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello
prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto,
agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente
non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o
comunali”.
A sua volta, aveva proseguito la Corte, l'art. 489 aveva ripetuto la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio
di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista
11 agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio
sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Tale ultima norma, aveva precisato la Corte, doveva essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è
da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere
dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata
di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In questo contesto, aveva osservato la Suprema Corte, si era inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva, la quale, peraltro, non aveva disapplicato gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera, ma li aveva,
anzi, espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al
T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, quindi, aveva osservato il Supremo Collegio,
si evinceva che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, le norme prevedono un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 Si tratta, aveva proseguito la Corte di Cassazione, di norme che originariamente non erano prive di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto
“doppio canale”, il quale prevede anche la cadenza triennale dei concorsi e nel quale, quindi,
l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico,
perché quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, grazie alla prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Peraltro, aveva aggiunto la Corte, è noto che in realtà le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti “stabilizzati” si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale.
La Corte di Cassazione, pertanto, dopo avere affermato l'applicabilità alla fattispecie in discussione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, atteso che la Corte di Giustizia aveva da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato, visto che l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio, e dopo avere ricostruito l'interpretazione data dal giudice eurounitario alla clausola medesima e delineato i principi in base ai quali il giudice nazionale deve valutare la sussistenza o meno di una situazione di disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, aveva concluso, sul punto, escludendo che la disciplina dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/1994 potesse dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni derivanti dalla natura di ruolo ovvero non di ruolo del rapporto di impiego del personale scolastico.
Più complessa, invece, aveva osservato la Suprema Corte, “è l'ulteriore verifica che la Corte di
13 Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di
discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo
indeterminato, discriminazioni che, in ipotesi, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione
della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine,
potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere
un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a
quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”.
Trattasi di verifica, aveva precisato la Corte, che non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto ed effettuarsi con riferimento al singolo rapporto.
Il giudice di legittimità, in particolare, aveva chiarito che il giudice nazionale, nell'effettuare la predetta verifica, deve “seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a)
determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento
riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una
ragione obiettiva”.
Quindi, aveva proseguito la Corte, “nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire
discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che … è la risultante di elementi
di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia
inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile,
assunto con contratto tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, aveva chiarito la Corte, dovrà essere,
quindi, verificato eliminando dal computo complessivo dell'anzianità l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole.
“Nel calcolo dell'anzianità”, aveva proseguito il Supremo Collegio, “occorrerà, quindi, tener
conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei
quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche
per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti
14 assimilati), con la conseguenza che non potranno essere considerati né gli intervalli fra la
cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le
supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha
escluso la spettanza del diritto alla retribuzione”, mentre “si dovrà, invece, tener conto del
servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione
della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio
è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con
la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
“Qualora”, aveva proseguito la Corte, “all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati,
il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere
disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni
qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato,
perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al
diritto dell'Unione”, non essendo, invece, consentito “all'assunto a tempo determinato,
successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di
regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione
del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare
l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo
indeterminato comparabile”.
10) La Suprema Corte, ciò premesso, aveva, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, disponendo il rinvio a questa Corte con riferimento, per entrambe le ricorrenti,
all'adeguamento retributivo tenendo conto dei rapporti a termine e, per la sola anche alla Pt_1
questione della ricostruzione della carriera, e demandando a questa Corte anche di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
11) Con ricorso depositato il 9 marzo 2020, e hanno Parte_1 Parte_1
15 introdotto il presente giudizio di rinvio.
11.a) Quanto alla ricostruzione della carriera a fini economici, ha dato, Parte_1
innanzitutto, atto del fatto che in data 1 settembre 2011 era stata immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2010 ed economica dal 1 settembre 2011 e che era stato emesso nei suoi confronti il Decreto di ricostruzione di carriera n. 193 del 17 giugno 2015, dal quale emergeva che, a fronte della domanda di riconoscimento di anni 5 di servizio preruolo, le erano stati riconosciuti 4 anni 0 mesi e 0 giorni ai fini giuridici e 0 ai soli fini economici,
malgrado il riconoscimento di 6 anni di servizio al 1 settembre 2012.
Era evidente, dunque, ha proseguito la ricorrente , la perdita subita, avendo ella ricevuto Pt_1
un solo scatto ovvero quello relativo alla fascia stipendiale 9/14, ma solo a decorrere dal settembre 2016, e non avendo mai percepito la prima fascia stipendiale 3/8, mentre avrebbe dovuto percepire quest'ultima a decorrere dal 11 novembre 2008, ovvero al compimento di 24
mesi e 1 giorno, e avrebbe dovuto conseguire la fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 10
novembre 2015 (tenuto conto del blocco dell'anzianità per un anno previsto dal DPR 122/2013).
11.b) Agli stessi fini, la docente ha, invece, ribadito di essere stata immessa in ruolo il 1 Pt_1
settembre 2007 e che la sua carriera era stata ricostruita dall'amministrazione scolastica in modo del tutto illegittimo in quanto i periodi di lavoro prestati durante la vigenza dei contratti a tempo determinato non erano stati computati per intero ma solo parzialmente.
In particolare, ha proseguito la ricorrente, ella aveva domandato il riconoscimento di 25 anni di servizio, mentre, invece, le era stata riconosciuta l'anzianità complessiva preruolo di solo 3 anni a fini giuridici e 0 a fini economici e le era stata riconosciuta la fascia stipendiale solo a decorrere dal 1 settembre 2008, ovverosia alla fine del quarto anno, invece che dopo 24 mesi e un giorno.
Applicando, quindi, i principi statuiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34546/2019,
hanno, quindi, concluso sul punto le ricorrenti, ad entrambe, in applicazione del principio di non discriminazione, doveva essere riconosciuto integralmente il servizio preruolo e, dunque, la
16 stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo.
11.c) Quanto alla ricostruzione di carriera a fini giuridici, la ricorrente ha evidenziato che Pt_1
il trattamento che le era stato riservato dall'amministrazione scolastica applicando l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 era risultato nettamente sfavorevole, visto che non erano, stati, computati tutti i servizi resi negli anni 1978/79 e 1979/80, dal 1982/83 al 1987/88, dal 1991/92 al 1997/98 per mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio per anno.
Infatti, ha proseguito la ricorrente, mentre con il decreto di ricostruzione della carriera le erano stati riconosciuti a fini giuridici solo tre anni, ella aveva, in realtà, prestato servizio prima del ruolo per otto anni e 4 mesi.
La ricorrente ha, quindi, osservato come il riconoscimento integrale, a fini giuridici, del Pt_1
servizio sopra indicato avrebbe determinato anche il riconoscimento, nei suoi confronti, della seguente progressione stipendiale a fini economici: la seconda fascia stipendiale 3/8 al
01.03.2001, la terza fascia stipendiale 9/14 al 01.03.2007, la quarta fascia stipendiale 15/20 al
01.03.2016 (tenuto conto del blocco della fascia disposto dal DPR n. 122/2013).
11.d) Le ricorrenti hanno, quindi, conclusivamente evidenziato come, dunque, applicando i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34546/2019 doveva essere riconosciuto, in loro favore, il servizio preruolo integrale prestato e la stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo in applicazione del principio di non discriminazione che era stato da loro valorizzato sin dal ricorso introduttivo.
Le ricorrenti hanno, quindi, osservato come la sentenza n.111/2012 del Tribunale di Lanusei,
dovesse, dunque, ritenersi, corretta, in quanto, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, il primo giudice aveva dichiarato il loro diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato ai fini della progressione stipendiale e aveva condannato il al pagamento delle differenze CP_5
retributive, oltre interessi legali, nei limiti delle prescrizione quinquennale, decorrente per
17 dal 10 gennaio 2011 e per dal 13 gennaio 2011, Parte_1 Parte_1
ovverosia dalla data della diffida inviata al , essendosi prescritte le differenze maturate CP_5
sino a cinque anni prima del 11 gennaio 2006 per la ricorrente e del 13 gennaio 2006 per Pt_1
la ricorrente Pt_1
Peraltro, hanno precisato le ricorrenti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico,
insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto. Effetto che sembrava, d'altra parte, essere stato assicurato anche dalla sentenza del
Tribunale di Lanusei, come risultava dal punto 14 della motivazione della medesima.
La ricorrente ha, infine, precisato che la sentenza da ultimo indicata appariva, inoltre, Pt_1
corretta nei suoi confronti anche con riferimento al riconoscimento del servizio in termini giuridici.
12) Ciò premesso, le ricorrenti hanno, dunque, concluso domandando che l'appello proposto dal fosse rigettato e che la sentenza del Tribunale di Lanusei fosse confermata, con CP_5
accoglimento delle conclusioni che erano state rassegnate nella memoria difensiva del 21 giugno
2014 depositata nel giudizio di appello e con liquidazione delle spese relative alla presente fase,
al giudizio di appello e al giudizio di Cassazione, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
13) L'amministrazione scolastica si è costituita nella presente fase di rinvio e ha resistito.
13.a) Essa ha, innanzitutto, osservato come dal principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione non derivasse, come, invece, preteso da parte ricorrente, l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lanusei, non potendo trovare conferma la condanna
18 dell'Amministrazione al risarcimento del danno in favore di , dal Parte_1
momento che la Corte di Cassazione aveva rigettato il relativo motivo di ricorso.
13.b) Inoltre, ha evidenziato, l'amministrazione, la pretesa alla ricostruzione integrale della carriera in termini giuridici, sin dalla prima assunzione a termine, ulteriore rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, essa era stata dichiarata inammissibile nei confronti di , con la conseguenza che dovevano ritenersi inammissibili ed Parte_1
irrilevanti le deduzioni, introdotte dalla ricorrente solo nella presente fase di rinvio, riguardanti il provvedimento di ricostruzione di carriera emesso nei confronti della medesima e le doglianze circa il riconoscimento solo parziale del servizio.
13.c) Quanto alla ricorrente ha proseguito l'amministrazione convenuta, dovevano, Pt_1
invece, ritenersi inammissibili in quanto tardive, perché introdotte solo nella presente fase di rinvio, le contestazioni sull'asserita erronea attribuzione della fascia stipendiale all'atto della immissione in ruolo, senza contare che le stesse dovevano, comunque, essere contestate nella misura in cui pervenivano ad un riconoscimento dei servizi prestati in termini più vantaggiosi rispetto alla corrispondente posizione di docente assunto, sin da principio, a tempo indeterminato, nei confronti del quale non opera la fictio iuris del riconoscimento, quale anno scolastico intero, del servizio superiore a 180 giorni.
Inoltre, ha aggiunto l'amministrazione, parte ricorrente pretendeva erroneamente, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento di tutti i servizi prestati, anche anteriormente al decennio che precede l'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, ha proseguito l'amministrazione, il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio “nei limiti della prescrizione decennale” e l'applicazione di tale termine prescrizionale non aveva formato oggetto di impugnazione incidentale da parte della ricorrente, con la conseguenza che, ferma restando la prescrizione quinquennale dichiarata dal Tribunale di Lanusei con riguardo al pagamento delle differenze stipendiali, nel riconoscere l'anzianità di servizio, ai fini economici e giuridici, maturata dalla
19 ricorrente, si doveva avere riguardo al solo ultimo decennio anteriore all'introduzione della causa.
13.d) In ogni caso, ha precisato la parte convenuta, non potrà riconoscersi un'anzianità
decorrente da un momento anteriore al 10/7/2001, termine assegnato agli Stati dalla Direttiva
1999/70/CE per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali, atteso che, prima di tale termine,
non esisteva un obbligo di completa equiparazione delle condizioni di impiego dei lavoratori a termine con quelli assunti a tempo determinato.
13.e) Infine, ha osservato l'amministrazione resistente, il riconoscimento dell'anzianità
retributiva maturata in forza dei contratti a termine stipulati anteriormente alla immissione in ruolo ed il successivo provvedimento di ricostruzione di carriera emesso nei confronti delle ricorrenti non potranno ovviamente condurre ad una duplicazione del riconoscimento dei servizi preruolo, da cui deriverebbe un indebito esborso a carico del bilancio dello Stato.
13.f) Ciò premesso, l'amministrazione scolastica ha concluso perché la Corte adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, volesse respingere le domande, così come formulate dalle ricorrenti, essendo le medesime, per quanto di ragione e per i motivi esposti in premessa,
inammissibili ed infondate, con ogni conseguenza di legge quanto alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da e con il ricorso introduttivo Parte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado sono risultate, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio,
parzialmente fondate.
1) Illegittimo ricorso alla contrattazione a termine e risarcimento del danno.
1.1) La domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la dichiarazione di Pt_1
illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica, la conversione degli indicati contratti a partire dal primo, la riammissione in servizio, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e/o del relativo risarcimento del danno era stata rigettata dal Tribunale di Lanusei, con decisione non
20 impugnata dalla ricorrente, la quale, quindi, era diventata, sul punto, definitiva.
1.2) L'analoga domanda proposta dalla ricorrente già immessa in ruolo dal 1 settembre Pt_1
2007, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e/o del relativo risarcimento del danno era stata, invece, accolta in parte dal Tribunale di Lanusei, il quale, dopo avere accertato che la ricorrente indicata, prima dell'immissione in ruolo, aveva stipulato con l'amministrazione scolastica tre contratti annuali,
relativi, quindi, alla copertura di posti vacanti nell'organico c.d. “di diritto”, e che l'amministrazione medesima non aveva allegato e provato di avere provveduto ad espletare le procedure concorsuali con la cadenza prevista dal Testo Unico, aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in discussione a decorrere dal terzo e aveva condannato il CP_1
resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno finalizzato a sanzionare l'abuso perpetrato nei suoi confronti, di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010.
L'amministrazione scolastica aveva, sul punto, proposto appello dinanzi a questa Corte, il quale era stato accolto, con decisione che, seppure con ragionamento parzialmente differente, era poi stata definitivamente confermata dalla Suprema Corte, la quale aveva considerato che l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi e che, invece, risultava che la ricorrente alla scadenza del Pt_1
triennio, che quindi non era stato superato, fosse stata immessa in ruolo.
La domanda in discussione è già stata, quindi, definitivamente rigettata.
2) Ricostruzione della carriera a fini giuridici, in applicazione del principio di non
discriminazione.
2.1) La domanda proposta dalla ricorrente per ottenere a fini giuridici il riconoscimento Pt_1
dell'anzianità preruolo in applicazione del principio di non discriminazione, domanda che la
Suprema Corte ha riconosciuto essere stata proposta dalla ricorrente sin dal primo grado di
21 giudizio, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse dalla Corte medesima, non essendo emerso nel giudizio che la ricorrente in questione fosse stata immessa in ruolo.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda in esame è, quindi, definitiva.
2.2). L'esame della domanda proposta dalla ricorrente per ottenere a fini giuridici il Pt_1
riconoscimento dell'anzianità preruolo in applicazione del principio di non discriminazione,
accolta dal primo giudice nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011
e rigettata dal giudice dell'appello, domanda che la Suprema Corte ha riconosciuto essere stata proposta dalla ricorrente sin dal primo grado di giudizio, è stata rimessa dal giudice di legittimità
a questa Corte, quale giudice di rinvio, previa cassazione sul punto della sentenza resa in appello,
con la formulazione dei seguenti principi di diritto,:
a) la disciplina prevista dall'art. 485 D.lgs. 297/1994 per il computo dell'anzianità di servizio preruolo produce una disparità di trattamento a danno dei docenti inizialmente assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, non giustificata dalla sussistenza di ragioni oggettive;
b) peraltro, nel verificare la sussistenza, nel caso concreto, della lamentata disparità di trattamento, al fine di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, il giudice dovrà computare l'anzianità effettiva di servizio del preteso discriminato senza tenere conto, né dell'anzianità
virtuale prevista per il calcolo del servizio preruolo dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 (letto in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge 124/1999), né degli intervalli tra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento del successivo, né dei mesi estivi per le supplenze non annuali;
c) dovrà, quindi, calcolare tutto (e solo) il servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente,
degli ulteriori periodi nei quali l'assenza sarebbe giustificata anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), e comprendendo anche i periodi, riconosciuti anche al docente a tempo indeterminato che transiti da un ruolo
22 all'altro, prestati in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione di carriera;
c) qualora all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485
D.lgs. 297/1994, la norma di diritto interno dovrà essere disapplicata in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE e al docente inizialmente assunto a tempo determinato dovrà essere riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
2.3) Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di verificare la sussistenza di una discriminazione in danno della docente senza determinare il prodursi di una Pt_1
discriminazione alla rovescia in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, ha, quindi, con ordinanza del 22 marzo 2024, invitato “il convenuto ad CP_1
effettuare, sulla base degli elementi presenti in atti, il calcolo dell'anzianità preruolo che
avrebbe in applicazione degli artt. 485 e 489 D.lgs. 297/94, l'art. 489 Parte_1
letto in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge 124/99, e dell'anzianità che, invece, a
parità di servizio prestato, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a
tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”, autorizzando la parte appellante al deposito di eventuali deduzioni scritte di replica.
Poiché, peraltro, il giudice di primo grado, come sopra già riportato, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto “al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo Pt_1
contratto a termine stipulato, con ogni effetto ai fini … giuridici, nei limiti della prescrizione
decennale, … decorrent(e) per …. dal 13.1.2011”, e poiché tale Parte_1
decisione non era stata fatta oggetto di appello incidentale da parte di con riferimento alla Pt_1
prescrizione dichiarata (né era stata fatta oggetto di appello principale da parte del con CP_1
riferimento alla decorrenza individuata), questa Corte d'Appello, nell'ordinanza già richiamata
23 del 22 marzo 2024, aveva invitato il , nell'effettuazione del calcolo richiestogli, a CP_1
tenere conto, sia nel calcolo dell'anzianità preruolo della ricorrente in applicazione degli Pt_1
artt. 485 e 489 D.lgs. 297/94, sia nel calcolo dell'anzianità dell'insegnante comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, del solo servizio preruolo prestato dalla ricorrente a Pt_1
decorrere dal 13 gennaio 2001, atteso che la prescrizione decennale del diritto all'anzianità,
definitivamente accertata dal primo giudice, impediva la considerazione, ai fini giuridici in discussione, del servizio prestato prima della data indicata.
In data 27 giugno 2024, l'amministrazione scolastica ha depositato i conteggi richiesti,
evidenziando come l'anzianità preruolo complessiva della ricorrente calcolata in Pt_1
applicazione degli artt. 485 e 489 D.Lgs. 297/1994, fosse pari ad anni 5, mesi 4, giorni 0, mentre l'anzianità che, a parità di servizio, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto fin dall'origine a tempo indeterminato, sarebbe stata pari ad anni 6, mesi 0, giorni 0, con una differenza, quindi, di mesi 8 di servizio.
La ricorrente nel termine fissato per eventuali repliche, ha affermato che, in realtà, nel Pt_1
decreto di ricostruzione della carriera, l'anzianità preruolo riconosciuta risultava pari ad anni 3 e non ad anni 5 e mesi 4, cosicché la penalizzazione subita doveva considerarsi pari ad anni 3 e non a mesi 8.
In realtà, l'esame del decreto di ricostruzione della carriera, presente in atti, consente di ritenere accertato che la ricorrente “alla data del 1/09/2008” fosse stata “confermata in ruolo” e Pt_1
che alla stessa data alla medesima fosse stata riconosciuta la seguente anzianità preruolo:
“anzianità complessiva preruolo anni 5, mesi 4, giorni 0”.
Alla stregua di tutto quanto sopra osservato, poiché l'anzianità di servizio che, a parità di condizioni, sarebbe stata riconosciuta dell'insegnante comparabile è risultata superiore a quella ottenuta con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 485 D.lgs. 297/1994, la predetta norma di diritto interno deve essere disapplicata in quanto contrastante, nella fattispecie concreta, con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva
24 1999/70/CE.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il Pt_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deve riconoscersi alla stessa il diritto ad un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari a anni 6, mesi 0, giorni 0.
3) Ricostruzione della carriera a fini economici, in applicazione del principio di non
discriminazione.
Anche l'esame delle domande proposte dalle ricorrenti e per ottenere, in Pt_1 Pt_1
applicazione del principio di non discriminazione, il riconoscimento di una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato, accolta dal primo giudice nei limiti della prescrizione quinquennale,
decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la ricorrente dal 13 Pt_1 Pt_1
gennaio 2011, e rigettata dal giudice dell'appello, è stata rimessa dal Supremo Collegio a questa
Corte, quale giudice di rinvio, previa cassazione sul punto della sentenza d'appello.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come la Corte D'Appello, nell'escludere il diritto al riconoscimento della progressione economica collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine, si fosse posta in contrasto con il principio di diritto affermato dallo stesso giudice di legittimità con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si era statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate
le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”, considerato che, a prescindere dalla legittimità
25 dei termini apposti ai contratti, sussiste a carico degli Stati membri, ai sensi della richiamata clausola 4, l'obbligo di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato “condizioni di impiego”
che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate, a parità di servizio, all'assunto a tempo indeterminato.
In conformità ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, devono, quindi,
disapplicarsi, nella fattispecie, le disposizioni dei c.c.n.l. che avevano stabilito che, durante la vigenza dei contratti a termine impugnati nel presente giudizio, la retribuzione delle ricorrenti fosse commisurata al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, in quanto contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e Pt_1 Pt_1
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deve dichiararsi il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato (esclusi, pertanto, gli scatti di anzianità di cui all'art. 53,
legge 312/1980, la cui previsione, come definitivamente accertato dalla Suprema Corte, è rimasta perdurante solo con riferimento agli insegnanti di religione).
Il convenuto, quindi, nei limiti della prescrizione quinquennale accertata CP_1
definitivamente dal primo giudice e non fatta oggetto di appello incidentale da parte delle ricorrenti (né di appello principale da parte del con riferimento alla decorrenza CP_1
individuata), deve, quindi, per l'effetto, essere condannato al pagamento, in favore delle ricorrenti medesime, delle relative differenze retributive.
Queste ultime dovranno essere corrisposte, nel rispetto della prescrizione quinquennale già sopra richiamata, con decorrenza, per entrambe le ricorrenti, dal gennaio 2006 (periodo di paga in corso alle date del 10 e del 13 gennaio 2006), ma dovranno essere computate, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti nel ricorso in riassunzione, tenendo conto anche
26 dell'anzianità maturata prima della data indicata.
Infatti, come osservato dalle ricorrenti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l'anzianità
del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo
dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico
insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi
un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti
successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se
quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto” (così Cass. 4076/2004; tra le altre anche Cass. 15893/2007 e, più di recente, Cass.
2232/2020, relativa all'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti).
4) Ferme, dunque, le statuizioni già passate in giudicato come richiamate in motivazione, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo Pt_1
del primo grado di giudizio, deve dichiararsi che la stessa ha diritto, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011, a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari a anni 6, mesi 0, giorni 0; in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, Pt_1 Pt_1
deve dichiararsi il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato;
per effetto di tale ultima statuizione, il deve essere condannato, nei limiti della Controparte_1
prescrizione quinquennale, decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la Pt_1
ricorrente dal 13 gennaio 2011, al pagamento, in favore delle ricorrenti indicate, delle Pt_1
relative differenze retributive.
5) In considerazione del complessivo andamento della lite e del parziale accoglimento delle domande proposte dalle ricorrenti e con il ricorso introduttivo del primo grado di Pt_1 Pt_1
giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti, nella misura della metà,
27 le spese di tutti i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (esclusa, se non per il primo grado, quella istruttoria/di trattazione, in quanto non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (in conformità al valore dichiarato nel ricorso in riassunzione) delle tabelle relative alle cause di lavoro (per il primo grado), ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per il secondo grado e per il presente giudizio di rinvio) e ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (per il giudizio di legittimità),
devono essere poste a carico del e distratte in favore del difensore Controparte_1
antistatario delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
ferme le statuizioni già passate in giudicato come richiamate in motivazione,
in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso Pt_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dichiara che la stessa ha diritto, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011, a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari ad anni 6, mesi 0, giorni 0;
in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e con il ricorso Pt_1 Pt_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dichiara il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato;
per effetto di tale ultima statuizione, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore delle ricorrenti e delle relative differenze retributive, nei limiti della Pt_1 Pt_1
prescrizione quinquennale, decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la Pt_1
ricorrente dal 13 gennaio 2011; Pt_1
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di tutti i gradi di giudizio e
28 condanna il al rimborso, in favore delle ricorrenti e della Controparte_1 Pt_1 Pt_1
restante parte, che liquida, per il primo grado, considerata la separata proposizione dei ricorsi,
riuniti prima della decisione, in complessivi €. 4.579,50, per il giudizio di appello in complessivi
€. 1.983,00, per il giudizio di legittimità in complessivi €. 1.541,00 e per la presente fase in complessivi €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 41 dell'anno 2020, proposta da:
, elettivamente domiciliate in Parte_1
Nuoro, presso lo studio dell'avv. Claudio Solinas, che le rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, E Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con distinti ricorsi al Tribunale di Lanusei, successivamente riuniti, e Parte_1 , docenti supplenti presso l'amministrazione scolastica in forza di plurimi Parte_1
rapporti a tempo determinato, immessa in ruolo il 1 settembre 2007, avevano lamentato, Pt_1
sia l'illegittimità del termine apposto ai contratti sottoscritti con l'amministrazione indicata,
domandando, per l'effetto, in via gradata, la conversione del rapporto di lavoro, la riammissione in servizio (ricorrente ) e la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei Pt_1
danni subiti, commisurati alle retribuzioni non percepite ovvero liquidati in via equitativa, sia il mancato integrale riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dei periodi di lavoro svolti durante la vigenza dei contratti a termine impugnati, domandando, per l'effetto, la ricostruzione della carriera e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.
2) Il , allora Controparte_1 Controparte_3
, e l' si erano costituiti in giudizio e avevano
[...] Controparte_4
resistito, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
3) Il Tribunale di Lanusei aveva accolto in parte le domande proposte dalle ricorrenti, per un verso, dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra Parte_1
e il resistente ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 124/1999, a decorrere
[...] CP_1
dal terzo, e condannando, per l'effetto, il medesimo al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente indicata, a titolo di risarcimento del danno, calcolato ai sensi dell'art. 32, comma 5,
legge 183/2010, di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge, nonché, per altro verso, dichiarando il diritto di entrambe le ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto ai fini economici e giuridici, nei limiti della prescrizione decennale, e condannando il convenuto al pagamento, in favore delle medesime, degli scatti di anzianità, oltre CP_1
interessi legali come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrenti per dal 10 gennaio 2011 e per dal 13 gennaio 2011. Parte_1 Parte_1
Per il resto, il Tribunale aveva rigettato le domande proposte e aveva compensato integralmente
2 tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il primo giudice, dopo avere ricostruito la disciplina di reclutamento del personale docente di ruolo prevista dal D.lgs. 297/1994 ed avere evidenziato l'esistenza del doppio canale di accesso al ruolo attraverso i concorsi per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (divenute)
ad esaurimento, queste ultime da utilizzarsi anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee di cui all'art. 4, legge 124/1999, aveva, innanzitutto, precisato come, secondo gli orientamenti consolidati della Suprema Corte, il predetto sistema fosse escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati.
In secondo luogo, il Tribunale di Lanusei aveva valutato la conformità al diritto dell'Unione
della specifica disciplina prevista dall'art. 4 legge 124/1999 per il conferimento degli incarichi di supplenza, concludendo per la compatibilità dei due sistemi, in considerazione del fatto che, per un verso, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, cui era stata data attuazione con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, aveva previsto l'obbligo per gli Stati
membri, al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, di adottare specifiche misure preventive, tra cui la previsione dell'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la reiterazione, e che, per altro verso, la supplenza temporanea (art. 4, comma 3) e la supplenza fino al termine delle attività
didattiche (art. 4, comma 2) sono per loro natura sorrette da ragioni oggettive di carattere temporaneo, mentre la supplenza annuale (art. 4, comma 1) è prevista dalla norma “in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”,
risultando, così, anch'essa condizionata alla presenza di ragioni oggettive temporanee.
Peraltro, aveva proseguito il primo giudice, rimaneva ferma la necessità di indagare se, da parte dell'amministrazione scolastica, l'applicazione della normativa interna fosse avvenuta in maniera coerente e fedele alle previsioni appena richiamate ovvero se le stesse fossero state violate, perpetrandosi, in tale ultimo caso, la lesione del diritto delle ricorrenti sancito dalla richiamata clausola 5.
3 All'esito della predetta valutazione, dopo avere premesso che la temporaneità doveva essere esclusa ogni qual volta la stipula dei reiterati contratti annuali avesse trovato causa nella mancata espletazione delle procedure concorsuali, ipotesi nella quale la reiterazione risultava riconducibile alla scelta dell'amministrazione di soddisfare con il lavoro precario un bisogno stabile e duraturo, e che l'art.400 del D.lgs 297/1994 prevedeva che per il personale docente i concorsi dovevano essere indetti su base regionale con frequenza triennale, il Tribunale aveva affermato che si dovevano qualificare abusivi per il personale docente i contratti annuali stipulati oltre il triennio decorrente dal primo contratto annuale concluso tra le parti.
Nel caso concreto, dunque, aveva concluso sul punto il primo giudice, poiché risultava che avesse stipulato tre contratti annuali e un numero inferiore di contratti annuali e Pt_1 Pt_1
l'amministrazione scolastica non aveva dimostrato di avere avviato e concluso con la cadenza triennale sopra indicata le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico,
doveva ritenersi sussistente una situazione di abuso nei confronti della sola con Pt_1
conseguente diritto della medesima al risarcimento del relativo danno.
Con riferimento al danno risarcibile, il Tribunale di Lanusei aveva ritenuto che, in generale, lo stesso dovesse individuarsi, più che nella perdita, da parte dell'insegnante precario. di un posto di lavoro, nella circostanza che il medesimo si trovasse ad attendere un periodo più lungo per l'assunzione in ruolo, comunque garantita per il futuro anche senza previo concorso grazie al sistema del “doppio canale”, cosicché il risarcimento non poteva essere riconosciuto alla stregua delle previsioni dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma doveva essere quantificato alla stregua delle previsioni dell'art. 32, comma 5, legge 183 del 2010, il quale aveva stabilito un'indennità onnicomprensiva destinata ad aggiungersi alla conversione del contratto, visto che il precario assunto con contratto a termine illegittimo rimaneva pur sempre tutelato dal possedere nel proprio patrimonio giuridico una posizione in graduatoria idonea a garantirgli un'inalterata aspettativa ad una futura immissione in ruolo.
La liquidazione del danno, aveva proseguito il primo giudice, doveva essere proporzionata al
4 danno effettivo utilizzando quale parametro la durata del periodo di precariato abusivo, cosicché
alla ricorrente titolare di tre contratti annuali, doveva essere riconosciuta un'indennità Pt_1
pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con riferimento al diritto alla maturazione degli scatti di anzianità, alla ricostruzione della carriera ai fini retributivi e previdenziali e alle relative differenze retributive, il Tribunale aveva rilevato come le ricorrenti, esclusa l'applicabilità alle supplenze della normativa sugli scatti biennali prevista dall'art. 53, comma 3, legge 312/1980, avessero visto applicarsi ad ogni singolo contratto stipulato, per ragioni principalmente individuabili in un obiettivo di contenimento della spesa, il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo, in contrasto, quindi,
con i principi dettati dalla clausola 4 del già citato Accordo Quadro, a norma della quale i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Pertanto, aveva concluso sul punto il primo giudice, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, doveva riconoscersi il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, e nei limiti dei periodi effettivamente lavorati, secondo la disciplina contrattuale e legale applicabile al personale di ruolo.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione convenuta, il
Tribunale aveva, infine, precisato che il diritto all'anzianità doveva essere riconosciuto nei limiti della prescrizione decennale e che il resistente doveva essere condannato al pagamento CP_1
delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, con la decorrenza indicata in dispositivo, nonché al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo.
4) Il e l' Controparte_3 [...]
avevano proposto appello, chiedendo che, in riforma della sentenza Controparte_4
5 impugnata, la domanda risarcitoria proposta da e la domanda di Parte_1
riconoscimento dell'anzianità di servizio, con ogni effetto ai fini economici e giuridici, proposta da entrambe le docenti, accolte dal primo giudice nei limiti sopra indicati, venissero rigettate.
5) e avevano resistito e avevano concluso Parte_1 Parte_1 Parte_1
domandando il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
6) La Corte d'Appello di Cagliari aveva accolto l'appello.
In particolare, quanto alla domanda risarcitoria proposta da , il giudice di Parte_1
secondo grado aveva, innanzitutto, osservato come il Tribunale, dopo avere affermato che una situazione di abuso poteva ritenersi perfezionata per i docenti in caso di reiterazione dei contratti oltre il triennio, aveva poi, contraddittoriamente, riconosciuto, in favore di un Pt_1
risarcimento del danno senza avvedersi che, nel suo caso, dopo la stipulazione di tre contratti annuali di supplenza per coprire un posto vacante nell'organico di diritto, la medesima era stata immessa in ruolo.
D'altra parte, aveva aggiunto la Corte d'Appello, il D.Lgs. 297/1994 prevede che l'immissione in ruolo avvenga con il riconoscimento dei servizi preruolo ai fini retributivi e previdenziali e con la ricostruzione della carriera, come si era regolarmente verificato nella fattispecie in esame,
cosicché l'appellata non poteva lamentare l'esistenza di alcun danno da risarcire. Pt_1
Per gli altri appellati, aveva proseguito il giudice dell'appello, il riconoscimento dell'anzianità di servizio non poteva, invece, formare oggetto di domanda autonoma prima dell'immissione in ruolo, fungendo la medesima unicamente da presupposto per il riconoscimento di eventuali scatti retributivi durante il servizio non di ruolo.
Peraltro, aveva evidenziato la Corte D'Appello, l'art. 53 della legge 312/1980, il quale aveva previsto per il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato il diritto a scatti retributivi periodici biennali, era stato abrogato dalla contrattazione collettiva stipulata a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, la quale aveva istituito una diversa progressione economica in base a fasce stipendiali di anzianità, c.d. gradoni, mentre il sistema
6 degli scatti biennali era rimasto in vigore per i docenti non di ruolo a tempo indeterminato, da identificarsi nei soli docenti di religione non di ruolo.
Pertanto, aveva concluso sul punto il giudice di secondo grado, le appellate non potevano neanche invocare il principio di non discriminazione in merito al trattamento economico spettante al personale assunto a tempo determinato, visto che si trattava di pretendere il pagamento di scatti biennali non spettanti da anni neanche al personale scolastico di ruolo.
7) e avevano, quindi, proposto ricorso dinanzi alla Parte_1 Parte_1
Suprema Corte per la cassazione della decisione pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari,
formulando cinque motivi.
7.a) Con il primo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione e/o falsa applicazione delle clausole n. 1, lettera a), 2, 3 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, lamentando, sia che la Corte di merito non avesse considerato che,
all'esito dell'immissione in ruolo, sulla base delle previsioni del d.lgs. 297 del 1994, gli arretrati che vengono riconosciuti non corrispondono all'intera anzianità lavorativa, ma solo al lasso di tempo che intercorre tra l'immissione in ruolo e l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, sia che la Corte territoriale, nel ritenere che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non potesse formare oggetto di autonoma domanda prima dell'immissione in ruolo, avesse violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sopra richiamato, nonché gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
7.b) Con il secondo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 11, comma 1,
delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES UNICE e CEEP concluso il 18.3.1999
allegato alla Direttiva 99/70/CE e avevano sostenuto che solo l'art. 9 del d.l. 78 del 2010, entrato in vigore il 31.5.2010, aveva introdotto il congelamento dei salari per il pubblico impiego, sicché
la Corte territoriale aveva errato nell'affermare che le appellate non potevano richiedere le
7 progressioni stipendiali durante il periodo di precariato in quanto “gli scatti da anni non spettano
più al personale di ruolo”.
7.c) Con il terzo motivo, le ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non essersi pronunciata sulla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo anche in termini giuridici a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, domanda che era stata formulata sin dal ricorso introduttivo ed era stata accolta dal Tribunale.
7.d) Con il quarto motivo, e avevano dedotto la violazione e falsa applicazione Pt_1 Pt_1
degli artt. 3 e 36 della Costituzione e avevano lamentato che la Corte territoriale avesse proceduto all'equiparazione tra gli insegnanti precari e quelli di religione – escludendo l'assimilabilità delle relative situazioni e affermando l'applicazione esclusivamente ai secondi degli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980 - ma non si fosse pronunciata sulla questione della disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
7.e) Con il quinto motivo, aveva censurato la sentenza della Corte di Parte_1
merito laddove quest'ultima aveva ritenuto che sussistesse l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine soltanto qualora il rinnovo delle supplenze annuali superasse il limite dei 36 mesi,
denunciando la violazione dell'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994, delle clausole 3, 4 punto 1 e 5,
comma 1 lettere a), b), c) e comma 2 lettere a), b), 3 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999.
8) Il convenuto aveva resistito con controricorso. CP_1
9) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34546/2019 del 27 dicembre 2019, aveva accolto in parte il ricorso proposto.
9.a) In particolare, il Supremo Collegio aveva, innanzitutto, rigettato il quinto motivo di ricorso,
affermando che la sentenza impugnata doveva ritenersi conforme al principio di diritto,
reiteratamente ribadito dagli stessi giudici di legittimità, secondo il quale, con riguardo alle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico per le supplenze su “organico
8 di fatto” e per quelle temporanee, non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, salve specifiche deduzioni, da parte del docente interessato, circa un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio CP_1
nel ricorso alle varie tipologie di supplenze temporanee, deduzioni che nella fattispecie non erano state formulate, e che il carattere abusivo della reiterazione dei contratti per le supplenze su “organico di diritto” sussiste solo a condizione che le supplenze si siano protratte per oltre 36
mesi, ciò che doveva escludersi nel caso della in relazione alla quale la Corte territoriale Pt_1
aveva riferito di tre sole supplenze annuali.
9.b) Il giudice di legittimità aveva, inoltre, rigettato il motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai sensi dell'art. 53, legge 312/1980, affermando, quanto al secondo punto, che non era possibile estendere ai docenti precari la previsione dell'art. 53
della legge n. 312/1980, visto che “in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53
della l. n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non
è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato
richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165/2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai
contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli
insegnanti di religione”.
9.c) Quanto, invece, alla ricostruzione di carriera a fini economici, la Corte di legittimità aveva ritenuto fondato il ricorso.
Essa aveva, innanzitutto, osservato come occorresse distinguere la ricostruzione di carriera che si pretendeva costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, il cui rigetto, nella fattispecie, conseguiva all'accertata insussistenza di ipotesi di reiterazione abusiva dei contratti di supplenza, dalla ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sopra richiamato,
9 fondata, rispetto alla prima, su una diversa e autonoma causa petendi e che, nella fattispecie, era stata oggetto di una pretesa formulata sin dal primo grado di giudizio.
La Corte territoriale, pertanto, aveva proseguito la Suprema Corte, nell'escludere il diritto al riconoscimento alla progressione economica collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine, si era posta in contrasto con il principio di diritto affermato dallo stesso Supremo Collegio con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si era statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista
per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata,
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Non si trattava, quindi, aveva precisato il giudice di legittimità, di valutare gli effetti dell'immissione in ruolo, ma di applicare ai docenti a tempo determinato la progressione stipendiale spettante a quelli a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione.
9.d) Quanto, infine, al motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla ricostruzione integrale della carriera in termini giuridici sin dalla prima assunzione a termine, ulteriore rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell'art. 485 D.lgs. 297/1994, la Corte
di Cassazione lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse quanto alla ricorrente
, dal momento che non era stato possibile evincere se la stessa fosse stata immessa in Pt_1
ruolo.
9.e) La Corte aveva, invece, ritenuto fondato il suddetto motivo di ricorso con riguardo alla ricorrente pacificamente immessa in ruolo in data 1 settembre 2007, precisando come la Pt_1
10 stessa avesse proposto la questione sin dal primo grado di giudizio.
Al riguardo, la Corte di legittimità aveva, innanzitutto, ricostruito la normativa vigente volta a disciplinare le modalità di computo a fini giuridici del servizio preruolo, osservando come, con il d.lgs. n. 297/1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le disposizioni in precedenza contenute nell'art. 3, d.l. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge 576/1970, fossero confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui: “
1. Al personale docente
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole
statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto
come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente
terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le
classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi
contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello
prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto,
agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente
non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o
comunali”.
A sua volta, aveva proseguito la Corte, l'art. 489 aveva ripetuto la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio
di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista
11 agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio
sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Tale ultima norma, aveva precisato la Corte, doveva essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è
da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere
dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata
di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In questo contesto, aveva osservato la Suprema Corte, si era inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva, la quale, peraltro, non aveva disapplicato gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera, ma li aveva,
anzi, espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al
T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate, quindi, aveva osservato il Supremo Collegio,
si evinceva che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, le norme prevedono un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 Si tratta, aveva proseguito la Corte di Cassazione, di norme che originariamente non erano prive di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento basato sulla regola del cosiddetto
“doppio canale”, il quale prevede anche la cadenza triennale dei concorsi e nel quale, quindi,
l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico,
perché quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, grazie alla prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Peraltro, aveva aggiunto la Corte, è noto che in realtà le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti “stabilizzati” si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale.
La Corte di Cassazione, pertanto, dopo avere affermato l'applicabilità alla fattispecie in discussione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, atteso che la Corte di Giustizia aveva da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato, visto che l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio, e dopo avere ricostruito l'interpretazione data dal giudice eurounitario alla clausola medesima e delineato i principi in base ai quali il giudice nazionale deve valutare la sussistenza o meno di una situazione di disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, aveva concluso, sul punto, escludendo che la disciplina dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/1994 potesse dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni derivanti dalla natura di ruolo ovvero non di ruolo del rapporto di impiego del personale scolastico.
Più complessa, invece, aveva osservato la Suprema Corte, “è l'ulteriore verifica che la Corte di
13 Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di
discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo
indeterminato, discriminazioni che, in ipotesi, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione
della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine,
potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere
un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a
quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”.
Trattasi di verifica, aveva precisato la Corte, che non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto ed effettuarsi con riferimento al singolo rapporto.
Il giudice di legittimità, in particolare, aveva chiarito che il giudice nazionale, nell'effettuare la predetta verifica, deve “seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a)
determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento
riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una
ragione obiettiva”.
Quindi, aveva proseguito la Corte, “nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire
discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che … è la risultante di elementi
di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia
inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile,
assunto con contratto tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
Il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, aveva chiarito la Corte, dovrà essere,
quindi, verificato eliminando dal computo complessivo dell'anzianità l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole.
“Nel calcolo dell'anzianità”, aveva proseguito il Supremo Collegio, “occorrerà, quindi, tener
conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei
quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche
per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti
14 assimilati), con la conseguenza che non potranno essere considerati né gli intervalli fra la
cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le
supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha
escluso la spettanza del diritto alla retribuzione”, mentre “si dovrà, invece, tener conto del
servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione
della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio
è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con
la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
“Qualora”, aveva proseguito la Corte, “all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati,
il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere
disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni
qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato,
perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al
diritto dell'Unione”, non essendo, invece, consentito “all'assunto a tempo determinato,
successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di
regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione
del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare
l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo
indeterminato comparabile”.
10) La Suprema Corte, ciò premesso, aveva, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, disponendo il rinvio a questa Corte con riferimento, per entrambe le ricorrenti,
all'adeguamento retributivo tenendo conto dei rapporti a termine e, per la sola anche alla Pt_1
questione della ricostruzione della carriera, e demandando a questa Corte anche di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
11) Con ricorso depositato il 9 marzo 2020, e hanno Parte_1 Parte_1
15 introdotto il presente giudizio di rinvio.
11.a) Quanto alla ricostruzione della carriera a fini economici, ha dato, Parte_1
innanzitutto, atto del fatto che in data 1 settembre 2011 era stata immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2010 ed economica dal 1 settembre 2011 e che era stato emesso nei suoi confronti il Decreto di ricostruzione di carriera n. 193 del 17 giugno 2015, dal quale emergeva che, a fronte della domanda di riconoscimento di anni 5 di servizio preruolo, le erano stati riconosciuti 4 anni 0 mesi e 0 giorni ai fini giuridici e 0 ai soli fini economici,
malgrado il riconoscimento di 6 anni di servizio al 1 settembre 2012.
Era evidente, dunque, ha proseguito la ricorrente , la perdita subita, avendo ella ricevuto Pt_1
un solo scatto ovvero quello relativo alla fascia stipendiale 9/14, ma solo a decorrere dal settembre 2016, e non avendo mai percepito la prima fascia stipendiale 3/8, mentre avrebbe dovuto percepire quest'ultima a decorrere dal 11 novembre 2008, ovvero al compimento di 24
mesi e 1 giorno, e avrebbe dovuto conseguire la fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 10
novembre 2015 (tenuto conto del blocco dell'anzianità per un anno previsto dal DPR 122/2013).
11.b) Agli stessi fini, la docente ha, invece, ribadito di essere stata immessa in ruolo il 1 Pt_1
settembre 2007 e che la sua carriera era stata ricostruita dall'amministrazione scolastica in modo del tutto illegittimo in quanto i periodi di lavoro prestati durante la vigenza dei contratti a tempo determinato non erano stati computati per intero ma solo parzialmente.
In particolare, ha proseguito la ricorrente, ella aveva domandato il riconoscimento di 25 anni di servizio, mentre, invece, le era stata riconosciuta l'anzianità complessiva preruolo di solo 3 anni a fini giuridici e 0 a fini economici e le era stata riconosciuta la fascia stipendiale solo a decorrere dal 1 settembre 2008, ovverosia alla fine del quarto anno, invece che dopo 24 mesi e un giorno.
Applicando, quindi, i principi statuiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34546/2019,
hanno, quindi, concluso sul punto le ricorrenti, ad entrambe, in applicazione del principio di non discriminazione, doveva essere riconosciuto integralmente il servizio preruolo e, dunque, la
16 stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo.
11.c) Quanto alla ricostruzione di carriera a fini giuridici, la ricorrente ha evidenziato che Pt_1
il trattamento che le era stato riservato dall'amministrazione scolastica applicando l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 era risultato nettamente sfavorevole, visto che non erano, stati, computati tutti i servizi resi negli anni 1978/79 e 1979/80, dal 1982/83 al 1987/88, dal 1991/92 al 1997/98 per mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio per anno.
Infatti, ha proseguito la ricorrente, mentre con il decreto di ricostruzione della carriera le erano stati riconosciuti a fini giuridici solo tre anni, ella aveva, in realtà, prestato servizio prima del ruolo per otto anni e 4 mesi.
La ricorrente ha, quindi, osservato come il riconoscimento integrale, a fini giuridici, del Pt_1
servizio sopra indicato avrebbe determinato anche il riconoscimento, nei suoi confronti, della seguente progressione stipendiale a fini economici: la seconda fascia stipendiale 3/8 al
01.03.2001, la terza fascia stipendiale 9/14 al 01.03.2007, la quarta fascia stipendiale 15/20 al
01.03.2016 (tenuto conto del blocco della fascia disposto dal DPR n. 122/2013).
11.d) Le ricorrenti hanno, quindi, conclusivamente evidenziato come, dunque, applicando i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34546/2019 doveva essere riconosciuto, in loro favore, il servizio preruolo integrale prestato e la stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo in applicazione del principio di non discriminazione che era stato da loro valorizzato sin dal ricorso introduttivo.
Le ricorrenti hanno, quindi, osservato come la sentenza n.111/2012 del Tribunale di Lanusei,
dovesse, dunque, ritenersi, corretta, in quanto, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, il primo giudice aveva dichiarato il loro diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato ai fini della progressione stipendiale e aveva condannato il al pagamento delle differenze CP_5
retributive, oltre interessi legali, nei limiti delle prescrizione quinquennale, decorrente per
17 dal 10 gennaio 2011 e per dal 13 gennaio 2011, Parte_1 Parte_1
ovverosia dalla data della diffida inviata al , essendosi prescritte le differenze maturate CP_5
sino a cinque anni prima del 11 gennaio 2006 per la ricorrente e del 13 gennaio 2006 per Pt_1
la ricorrente Pt_1
Peraltro, hanno precisato le ricorrenti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico,
insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto. Effetto che sembrava, d'altra parte, essere stato assicurato anche dalla sentenza del
Tribunale di Lanusei, come risultava dal punto 14 della motivazione della medesima.
La ricorrente ha, infine, precisato che la sentenza da ultimo indicata appariva, inoltre, Pt_1
corretta nei suoi confronti anche con riferimento al riconoscimento del servizio in termini giuridici.
12) Ciò premesso, le ricorrenti hanno, dunque, concluso domandando che l'appello proposto dal fosse rigettato e che la sentenza del Tribunale di Lanusei fosse confermata, con CP_5
accoglimento delle conclusioni che erano state rassegnate nella memoria difensiva del 21 giugno
2014 depositata nel giudizio di appello e con liquidazione delle spese relative alla presente fase,
al giudizio di appello e al giudizio di Cassazione, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
13) L'amministrazione scolastica si è costituita nella presente fase di rinvio e ha resistito.
13.a) Essa ha, innanzitutto, osservato come dal principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione non derivasse, come, invece, preteso da parte ricorrente, l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lanusei, non potendo trovare conferma la condanna
18 dell'Amministrazione al risarcimento del danno in favore di , dal Parte_1
momento che la Corte di Cassazione aveva rigettato il relativo motivo di ricorso.
13.b) Inoltre, ha evidenziato, l'amministrazione, la pretesa alla ricostruzione integrale della carriera in termini giuridici, sin dalla prima assunzione a termine, ulteriore rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, essa era stata dichiarata inammissibile nei confronti di , con la conseguenza che dovevano ritenersi inammissibili ed Parte_1
irrilevanti le deduzioni, introdotte dalla ricorrente solo nella presente fase di rinvio, riguardanti il provvedimento di ricostruzione di carriera emesso nei confronti della medesima e le doglianze circa il riconoscimento solo parziale del servizio.
13.c) Quanto alla ricorrente ha proseguito l'amministrazione convenuta, dovevano, Pt_1
invece, ritenersi inammissibili in quanto tardive, perché introdotte solo nella presente fase di rinvio, le contestazioni sull'asserita erronea attribuzione della fascia stipendiale all'atto della immissione in ruolo, senza contare che le stesse dovevano, comunque, essere contestate nella misura in cui pervenivano ad un riconoscimento dei servizi prestati in termini più vantaggiosi rispetto alla corrispondente posizione di docente assunto, sin da principio, a tempo indeterminato, nei confronti del quale non opera la fictio iuris del riconoscimento, quale anno scolastico intero, del servizio superiore a 180 giorni.
Inoltre, ha aggiunto l'amministrazione, parte ricorrente pretendeva erroneamente, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento di tutti i servizi prestati, anche anteriormente al decennio che precede l'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, ha proseguito l'amministrazione, il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio “nei limiti della prescrizione decennale” e l'applicazione di tale termine prescrizionale non aveva formato oggetto di impugnazione incidentale da parte della ricorrente, con la conseguenza che, ferma restando la prescrizione quinquennale dichiarata dal Tribunale di Lanusei con riguardo al pagamento delle differenze stipendiali, nel riconoscere l'anzianità di servizio, ai fini economici e giuridici, maturata dalla
19 ricorrente, si doveva avere riguardo al solo ultimo decennio anteriore all'introduzione della causa.
13.d) In ogni caso, ha precisato la parte convenuta, non potrà riconoscersi un'anzianità
decorrente da un momento anteriore al 10/7/2001, termine assegnato agli Stati dalla Direttiva
1999/70/CE per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali, atteso che, prima di tale termine,
non esisteva un obbligo di completa equiparazione delle condizioni di impiego dei lavoratori a termine con quelli assunti a tempo determinato.
13.e) Infine, ha osservato l'amministrazione resistente, il riconoscimento dell'anzianità
retributiva maturata in forza dei contratti a termine stipulati anteriormente alla immissione in ruolo ed il successivo provvedimento di ricostruzione di carriera emesso nei confronti delle ricorrenti non potranno ovviamente condurre ad una duplicazione del riconoscimento dei servizi preruolo, da cui deriverebbe un indebito esborso a carico del bilancio dello Stato.
13.f) Ciò premesso, l'amministrazione scolastica ha concluso perché la Corte adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, volesse respingere le domande, così come formulate dalle ricorrenti, essendo le medesime, per quanto di ragione e per i motivi esposti in premessa,
inammissibili ed infondate, con ogni conseguenza di legge quanto alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte da e con il ricorso introduttivo Parte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado sono risultate, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio,
parzialmente fondate.
1) Illegittimo ricorso alla contrattazione a termine e risarcimento del danno.
1.1) La domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la dichiarazione di Pt_1
illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica, la conversione degli indicati contratti a partire dal primo, la riammissione in servizio, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e/o del relativo risarcimento del danno era stata rigettata dal Tribunale di Lanusei, con decisione non
20 impugnata dalla ricorrente, la quale, quindi, era diventata, sul punto, definitiva.
1.2) L'analoga domanda proposta dalla ricorrente già immessa in ruolo dal 1 settembre Pt_1
2007, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e/o del relativo risarcimento del danno era stata, invece, accolta in parte dal Tribunale di Lanusei, il quale, dopo avere accertato che la ricorrente indicata, prima dell'immissione in ruolo, aveva stipulato con l'amministrazione scolastica tre contratti annuali,
relativi, quindi, alla copertura di posti vacanti nell'organico c.d. “di diritto”, e che l'amministrazione medesima non aveva allegato e provato di avere provveduto ad espletare le procedure concorsuali con la cadenza prevista dal Testo Unico, aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in discussione a decorrere dal terzo e aveva condannato il CP_1
resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno finalizzato a sanzionare l'abuso perpetrato nei suoi confronti, di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010.
L'amministrazione scolastica aveva, sul punto, proposto appello dinanzi a questa Corte, il quale era stato accolto, con decisione che, seppure con ragionamento parzialmente differente, era poi stata definitivamente confermata dalla Suprema Corte, la quale aveva considerato che l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi e che, invece, risultava che la ricorrente alla scadenza del Pt_1
triennio, che quindi non era stato superato, fosse stata immessa in ruolo.
La domanda in discussione è già stata, quindi, definitivamente rigettata.
2) Ricostruzione della carriera a fini giuridici, in applicazione del principio di non
discriminazione.
2.1) La domanda proposta dalla ricorrente per ottenere a fini giuridici il riconoscimento Pt_1
dell'anzianità preruolo in applicazione del principio di non discriminazione, domanda che la
Suprema Corte ha riconosciuto essere stata proposta dalla ricorrente sin dal primo grado di
21 giudizio, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse dalla Corte medesima, non essendo emerso nel giudizio che la ricorrente in questione fosse stata immessa in ruolo.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda in esame è, quindi, definitiva.
2.2). L'esame della domanda proposta dalla ricorrente per ottenere a fini giuridici il Pt_1
riconoscimento dell'anzianità preruolo in applicazione del principio di non discriminazione,
accolta dal primo giudice nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011
e rigettata dal giudice dell'appello, domanda che la Suprema Corte ha riconosciuto essere stata proposta dalla ricorrente sin dal primo grado di giudizio, è stata rimessa dal giudice di legittimità
a questa Corte, quale giudice di rinvio, previa cassazione sul punto della sentenza resa in appello,
con la formulazione dei seguenti principi di diritto,:
a) la disciplina prevista dall'art. 485 D.lgs. 297/1994 per il computo dell'anzianità di servizio preruolo produce una disparità di trattamento a danno dei docenti inizialmente assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, non giustificata dalla sussistenza di ragioni oggettive;
b) peraltro, nel verificare la sussistenza, nel caso concreto, della lamentata disparità di trattamento, al fine di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, il giudice dovrà computare l'anzianità effettiva di servizio del preteso discriminato senza tenere conto, né dell'anzianità
virtuale prevista per il calcolo del servizio preruolo dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 (letto in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge 124/1999), né degli intervalli tra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento del successivo, né dei mesi estivi per le supplenze non annuali;
c) dovrà, quindi, calcolare tutto (e solo) il servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente,
degli ulteriori periodi nei quali l'assenza sarebbe giustificata anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), e comprendendo anche i periodi, riconosciuti anche al docente a tempo indeterminato che transiti da un ruolo
22 all'altro, prestati in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione di carriera;
c) qualora all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485
D.lgs. 297/1994, la norma di diritto interno dovrà essere disapplicata in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE e al docente inizialmente assunto a tempo determinato dovrà essere riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
2.3) Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di verificare la sussistenza di una discriminazione in danno della docente senza determinare il prodursi di una Pt_1
discriminazione alla rovescia in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, ha, quindi, con ordinanza del 22 marzo 2024, invitato “il convenuto ad CP_1
effettuare, sulla base degli elementi presenti in atti, il calcolo dell'anzianità preruolo che
avrebbe in applicazione degli artt. 485 e 489 D.lgs. 297/94, l'art. 489 Parte_1
letto in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge 124/99, e dell'anzianità che, invece, a
parità di servizio prestato, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a
tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”, autorizzando la parte appellante al deposito di eventuali deduzioni scritte di replica.
Poiché, peraltro, il giudice di primo grado, come sopra già riportato, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto “al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo Pt_1
contratto a termine stipulato, con ogni effetto ai fini … giuridici, nei limiti della prescrizione
decennale, … decorrent(e) per …. dal 13.1.2011”, e poiché tale Parte_1
decisione non era stata fatta oggetto di appello incidentale da parte di con riferimento alla Pt_1
prescrizione dichiarata (né era stata fatta oggetto di appello principale da parte del con CP_1
riferimento alla decorrenza individuata), questa Corte d'Appello, nell'ordinanza già richiamata
23 del 22 marzo 2024, aveva invitato il , nell'effettuazione del calcolo richiestogli, a CP_1
tenere conto, sia nel calcolo dell'anzianità preruolo della ricorrente in applicazione degli Pt_1
artt. 485 e 489 D.lgs. 297/94, sia nel calcolo dell'anzianità dell'insegnante comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, del solo servizio preruolo prestato dalla ricorrente a Pt_1
decorrere dal 13 gennaio 2001, atteso che la prescrizione decennale del diritto all'anzianità,
definitivamente accertata dal primo giudice, impediva la considerazione, ai fini giuridici in discussione, del servizio prestato prima della data indicata.
In data 27 giugno 2024, l'amministrazione scolastica ha depositato i conteggi richiesti,
evidenziando come l'anzianità preruolo complessiva della ricorrente calcolata in Pt_1
applicazione degli artt. 485 e 489 D.Lgs. 297/1994, fosse pari ad anni 5, mesi 4, giorni 0, mentre l'anzianità che, a parità di servizio, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto fin dall'origine a tempo indeterminato, sarebbe stata pari ad anni 6, mesi 0, giorni 0, con una differenza, quindi, di mesi 8 di servizio.
La ricorrente nel termine fissato per eventuali repliche, ha affermato che, in realtà, nel Pt_1
decreto di ricostruzione della carriera, l'anzianità preruolo riconosciuta risultava pari ad anni 3 e non ad anni 5 e mesi 4, cosicché la penalizzazione subita doveva considerarsi pari ad anni 3 e non a mesi 8.
In realtà, l'esame del decreto di ricostruzione della carriera, presente in atti, consente di ritenere accertato che la ricorrente “alla data del 1/09/2008” fosse stata “confermata in ruolo” e Pt_1
che alla stessa data alla medesima fosse stata riconosciuta la seguente anzianità preruolo:
“anzianità complessiva preruolo anni 5, mesi 4, giorni 0”.
Alla stregua di tutto quanto sopra osservato, poiché l'anzianità di servizio che, a parità di condizioni, sarebbe stata riconosciuta dell'insegnante comparabile è risultata superiore a quella ottenuta con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 485 D.lgs. 297/1994, la predetta norma di diritto interno deve essere disapplicata in quanto contrastante, nella fattispecie concreta, con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva
24 1999/70/CE.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il Pt_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deve riconoscersi alla stessa il diritto ad un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari a anni 6, mesi 0, giorni 0.
3) Ricostruzione della carriera a fini economici, in applicazione del principio di non
discriminazione.
Anche l'esame delle domande proposte dalle ricorrenti e per ottenere, in Pt_1 Pt_1
applicazione del principio di non discriminazione, il riconoscimento di una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato, accolta dal primo giudice nei limiti della prescrizione quinquennale,
decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la ricorrente dal 13 Pt_1 Pt_1
gennaio 2011, e rigettata dal giudice dell'appello, è stata rimessa dal Supremo Collegio a questa
Corte, quale giudice di rinvio, previa cassazione sul punto della sentenza d'appello.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come la Corte D'Appello, nell'escludere il diritto al riconoscimento della progressione economica collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine, si fosse posta in contrasto con il principio di diritto affermato dallo stesso giudice di legittimità con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si era statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con
contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate
le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”, considerato che, a prescindere dalla legittimità
25 dei termini apposti ai contratti, sussiste a carico degli Stati membri, ai sensi della richiamata clausola 4, l'obbligo di assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato “condizioni di impiego”
che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate, a parità di servizio, all'assunto a tempo indeterminato.
In conformità ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, devono, quindi,
disapplicarsi, nella fattispecie, le disposizioni dei c.c.n.l. che avevano stabilito che, durante la vigenza dei contratti a termine impugnati nel presente giudizio, la retribuzione delle ricorrenti fosse commisurata al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, in quanto contrastanti con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e Pt_1 Pt_1
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deve dichiararsi il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato (esclusi, pertanto, gli scatti di anzianità di cui all'art. 53,
legge 312/1980, la cui previsione, come definitivamente accertato dalla Suprema Corte, è rimasta perdurante solo con riferimento agli insegnanti di religione).
Il convenuto, quindi, nei limiti della prescrizione quinquennale accertata CP_1
definitivamente dal primo giudice e non fatta oggetto di appello incidentale da parte delle ricorrenti (né di appello principale da parte del con riferimento alla decorrenza CP_1
individuata), deve, quindi, per l'effetto, essere condannato al pagamento, in favore delle ricorrenti medesime, delle relative differenze retributive.
Queste ultime dovranno essere corrisposte, nel rispetto della prescrizione quinquennale già sopra richiamata, con decorrenza, per entrambe le ricorrenti, dal gennaio 2006 (periodo di paga in corso alle date del 10 e del 13 gennaio 2006), ma dovranno essere computate, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti nel ricorso in riassunzione, tenendo conto anche
26 dell'anzianità maturata prima della data indicata.
Infatti, come osservato dalle ricorrenti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l'anzianità
del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo
dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico
insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi
un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti
successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se
quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto” (così Cass. 4076/2004; tra le altre anche Cass. 15893/2007 e, più di recente, Cass.
2232/2020, relativa all'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti).
4) Ferme, dunque, le statuizioni già passate in giudicato come richiamate in motivazione, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso introduttivo Pt_1
del primo grado di giudizio, deve dichiararsi che la stessa ha diritto, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011, a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari a anni 6, mesi 0, giorni 0; in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, Pt_1 Pt_1
deve dichiararsi il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato;
per effetto di tale ultima statuizione, il deve essere condannato, nei limiti della Controparte_1
prescrizione quinquennale, decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la Pt_1
ricorrente dal 13 gennaio 2011, al pagamento, in favore delle ricorrenti indicate, delle Pt_1
relative differenze retributive.
5) In considerazione del complessivo andamento della lite e del parziale accoglimento delle domande proposte dalle ricorrenti e con il ricorso introduttivo del primo grado di Pt_1 Pt_1
giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti, nella misura della metà,
27 le spese di tutti i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (esclusa, se non per il primo grado, quella istruttoria/di trattazione, in quanto non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (in conformità al valore dichiarato nel ricorso in riassunzione) delle tabelle relative alle cause di lavoro (per il primo grado), ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per il secondo grado e per il presente giudizio di rinvio) e ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (per il giudizio di legittimità),
devono essere poste a carico del e distratte in favore del difensore Controparte_1
antistatario delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
ferme le statuizioni già passate in giudicato come richiamate in motivazione,
in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con il ricorso Pt_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dichiara che la stessa ha diritto, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 13 gennaio 2011, a vedersi riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, a fini giuridici, pari ad anni 6, mesi 0, giorni 0;
in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e con il ricorso Pt_1 Pt_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dichiara il diritto delle stesse ad una progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti di lavoro a termine impugnati analoga a quella prevista, a parità di servizio prestato, per i dipendenti a tempo indeterminato;
per effetto di tale ultima statuizione, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore delle ricorrenti e delle relative differenze retributive, nei limiti della Pt_1 Pt_1
prescrizione quinquennale, decorrente, per la ricorrente , dal 10 gennaio 2011 e, per la Pt_1
ricorrente dal 13 gennaio 2011; Pt_1
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di tutti i gradi di giudizio e
28 condanna il al rimborso, in favore delle ricorrenti e della Controparte_1 Pt_1 Pt_1
restante parte, che liquida, per il primo grado, considerata la separata proposizione dei ricorsi,
riuniti prima della decisione, in complessivi €. 4.579,50, per il giudizio di appello in complessivi
€. 1.983,00, per il giudizio di legittimità in complessivi €. 1.541,00 e per la presente fase in complessivi €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 16 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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