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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 386/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
SO LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. SO LE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 386 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Sinisi, C.F.: , giusta procura in calce al presente atto, C.F._2 presso il cui Studio elegge domicilio in Venosa alla Via De Luca n. 21
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DE SS LO, elettivamente domiciliato in Via della Mattonara, 7 01100 Viterbo presso il difensore avv. DE SS LO
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con ricorso monitorio depositato in data 12/12/2023 (RG 2453/2023) la CP_2 unipersonale chiedeva di ingiungere alla
[...] Parte_2
in solido con i soci , e
[...] Parte_3 Parte_4 [...] il pagamento della somma di 89.689,52 oltre interessi commerciali di mora di cui Parte_1 al D.lgs. 231/2002 e s.m.i, sul solo importo capitale dal dì del dovuto al saldo effettivo per prestazioni di trasporto di animali vivi.
A tal fine depositava:
a) le fatture commerciali indicate nella narrativa del ricorso;
b) l'estratto delle scritture contabili autenticate dal notaio;
c) un atto di riconoscimento di debito e le diffide di pagamento.
Con decreto ingiuntivo n. 861/2023 il ricorso veniva accolto.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la citava in Parte_1 giudizio la unipersonale rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta e conclusione, così decidere:
1. accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. con condanna dell'opposta al pagamento di spese e compensi di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, nonché condanna dell'opposta per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 C.P.C.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 13/6/2024 si costituiva in giudizio la
[...] unipersonale rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione ed istanza,
IN VIA PRELIMINARE:
-Accertare e dichiarare la legittima emissione del decreto ingiuntivo n. 861/2023 (r.g. n.
2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Terni e dichiararne la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo la stessa di pronta soluzione.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
-Rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 861/2023 (R.G. n.
2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Terni in tutte le sue domande, nessuna esclusa, in quanto inammissibili, inconferenti ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui nel corpo del presente atto introduttivo e per l'effetto confermare il
pagina 2 di 6 decreto ingiuntivo n. 861/2023 (r.g. n. 2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale
Ordinario di Terni.
-Condannare parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni espresse in atto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 16/1/2025 veniva concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2.1. Ciò posto, a sostegno della propria opposizione eccepiva Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 2304 c.c., l'inammissibilità dell'ingiunzione - pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa prot. n. ineg_0000002404 del 05/10/2023 e l'inesistenza del credito in quanto non provato.
Di contro, la parte opposta - la - chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto deducendo che l'ammissione della procedura della composizione negoziata della crisi - avviata dalla società
[...] presso la camera di Parte_2
Campobasso prot. n. INEG_0000002404 e del successivo provvedimento emesso dal
Tribunale di Potenza il 22.12.2023 R.G.V.G. n. 1359/2023 con cui il Giudice ammetteva le misure protettive previste dall'art. 18 C.C.I.I. - non sarebbe ostativo all'azione monitoria, in quanto non richiamata dal suddetto art. 18 C.C.I.I.
Inoltre, l'opposta deduceva di non aver violato in alcun modo il disposto dell'art. 2304 c.c. che, al contrario, troverebbe applicazione solo in sede esecutiva, nonché la fondatezza del credito provato dalla documentazione depositata dalla stessa debitrice nella procedura di negoziazione di crisi dell'impresa presso la Camera di Commercio della Basilicata (DOC. 07) e nella procedura per la conferma delle misure protettive R.G.V.G. n. 1359/2023 Tribunale di
Potenza (DOCC. 03 e 08).
In ogni caso, il credito sarebbe provato dalle fatture emesse e dai rispettivi CMR/DDT completi in ogni loro parte e sottoscritti dalla per accettazione (DOC. 09). Pt_2
2.2. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 2304 c.c. deve convenirsi con quanto rilevato da parte opposta atteso che tale norma pone una condizione dell'azione esecutiva e non dell'azione di cognizione: pertanto, il creditore ha facoltà di citare direttamente in giudizio il pagina 3 di 6 socio illimitatamente responsabile chiedendo il pagamento del debito sociale per procurarsi il titolo esecutivo contro il socio stesso, al fine di iscrivere ipoteca o per procedere ad una rapida esecuzione nei confronti del socio;
in sede di esecuzione, il socio potrà proporre opposizione facendo valere il beneficio di escussione (cfr. ex multis, Cass. nn. 1040/2009, 15713/2004,
15700/2002, 13183/1999, 5434/1999).
Anche l'eccepita inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 18 CCII è infondata atteso che né il citato art. 18 né il provvedimento con il quale il Tribunale di Potenza ha applicate le misure protettive in questione hanno previsto alcun divieto per i creditori di avviare ovvero proseguire azioni di cognizione, quale quella in esame.
Riguardo all'infondatezza del credito si osservi quanto di seguito.
Dalla documentazione in atti risulta che, sin dalla data del 5/10/2023, la società debitrice
– di cui il era socio illimitatamente responsabile – ha depositato al Tribunale di Parte_1
Potenza istanza di concessione delle misure protettive ex art. 18 CCII (poi confermato con provvedimento del 22/12/2023) e che, già DA quella data, aveva incluso il credito oggi vantato dalla parte opposta.
Pertanto, dovendosi ritenere che il deposito, unitamente alla suddetta istanza, dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, costituisca un riconoscimento di debito – quale fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto (cfr. in tal senso Cass. n. 29101/2020), deve ritenersi che lo stesso sia efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali ne subiscono, di riflesso, gli effetti, ai sensi degli artt. 2267 e 2291, cod. civ., in quanto responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali (cfr. Cass. n.
9917/2005).
Da ciò ne consegue che, poiché sulla base di quanto previsto dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito esonera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, spetta alla parte debitrice dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante (cfr., fra le tante, Cass. n.
23285 del 28 agosto 2024).
Nel caso di specie, il debitore si è limitato a disconoscere i documenti di trasporto depositati da parte opposta (cfr. doc. 9, fasc. opposta) perché: - in alcune parti illeggibili;
- alcuni dei documenti sarebbero privi della sottoscrizione della I.B.C. di ES GI
& C. S.n.c.; - altri non sarebbero nemmeno ad essa riferibili (cfr. prima memoria ex art. 171-ter pagina 4 di 6 c.p.c.); solo con la comparsa conclusionale la contestazione è stato effettuata in modo più specifico (“…Il deducente evidenzia l'illeggibilità delle pagine 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20,
21, 24, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 53 e 54, particolarmente grave con riferimento alle pagine 2, 7, 9, 10, 14, 20, 24, 29, 30, 52, 53, e 54. Inoltre, la pag. 2 Part dell'allegato 9 è senza dubbio priva della sottoscrizione della , mentre con riferimento alle pagine 13, 33 e 42, la loro scarsissima leggibilità non consente di verificare se vi sia effettivamente una sottoscrizione…” cfr. comparsa in atti).
Tali contestazioni, oltre ad essere, prima generiche e poi tardive, non risultano idonee a ridurre l'efficacia probatoria della documentazione in atti.
Invero, da una parte, deve ribadirsi l'efficacia, di riflesso, del riconoscimento del debito effettuato dalla società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, dall'altra, deve evidenziarsi che tutti i documenti di trasporto in atti, riportati nelle fatture azionate dalla parte opposta (cfr. doc. 9, ddt 36V, 37V, 43V, 51 V, 85V, 86V, 98V, 105V, 106V,111V, 112V,
125V, 126V,127V, 184V, 185V197V198V) risultano emessi – e sottoscritti - dalla stessa IBC di
ES GI & C snc, nei quali quest'ultima risulta come “Proprietario-Caricatore-
Committente”, mentre la parte opposta risulta solo come “Vettore”.
Ciò posto, deve ritenersi che, comunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, comma 3 avanzata da parte opposta atteso che non sussiste il presupposto soggettivo della concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, tenuto conto del fatto che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale” (Cass., n. 19948/2023).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza per cui la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in quanto soccombente secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro
260.000,00).
P.Q.M.
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo 861/2023 adottato dal Tribunale di Terni in data 14/12/2023 (RG n. 2453/2023) e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 5 di 6 2) NA la parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta che liquida in euro 4.216,50 per compenso, oltre il 15% per spese, oltre
IVA e CPA.
Terni, 5 dicembre 2025
Il Giudice
SO LE
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
SO LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. SO LE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 386 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Sinisi, C.F.: , giusta procura in calce al presente atto, C.F._2 presso il cui Studio elegge domicilio in Venosa alla Via De Luca n. 21
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DE SS LO, elettivamente domiciliato in Via della Mattonara, 7 01100 Viterbo presso il difensore avv. DE SS LO
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con ricorso monitorio depositato in data 12/12/2023 (RG 2453/2023) la CP_2 unipersonale chiedeva di ingiungere alla
[...] Parte_2
in solido con i soci , e
[...] Parte_3 Parte_4 [...] il pagamento della somma di 89.689,52 oltre interessi commerciali di mora di cui Parte_1 al D.lgs. 231/2002 e s.m.i, sul solo importo capitale dal dì del dovuto al saldo effettivo per prestazioni di trasporto di animali vivi.
A tal fine depositava:
a) le fatture commerciali indicate nella narrativa del ricorso;
b) l'estratto delle scritture contabili autenticate dal notaio;
c) un atto di riconoscimento di debito e le diffide di pagamento.
Con decreto ingiuntivo n. 861/2023 il ricorso veniva accolto.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la citava in Parte_1 giudizio la unipersonale rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta e conclusione, così decidere:
1. accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. con condanna dell'opposta al pagamento di spese e compensi di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, nonché condanna dell'opposta per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 C.P.C.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 13/6/2024 si costituiva in giudizio la
[...] unipersonale rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione ed istanza,
IN VIA PRELIMINARE:
-Accertare e dichiarare la legittima emissione del decreto ingiuntivo n. 861/2023 (r.g. n.
2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Terni e dichiararne la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo la stessa di pronta soluzione.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
-Rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 861/2023 (R.G. n.
2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Terni in tutte le sue domande, nessuna esclusa, in quanto inammissibili, inconferenti ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui nel corpo del presente atto introduttivo e per l'effetto confermare il
pagina 2 di 6 decreto ingiuntivo n. 861/2023 (r.g. n. 2453/2023) emesso il 14.12.2023 dal Tribunale
Ordinario di Terni.
-Condannare parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni espresse in atto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 16/1/2025 veniva concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2.1. Ciò posto, a sostegno della propria opposizione eccepiva Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 2304 c.c., l'inammissibilità dell'ingiunzione - pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa prot. n. ineg_0000002404 del 05/10/2023 e l'inesistenza del credito in quanto non provato.
Di contro, la parte opposta - la - chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto deducendo che l'ammissione della procedura della composizione negoziata della crisi - avviata dalla società
[...] presso la camera di Parte_2
Campobasso prot. n. INEG_0000002404 e del successivo provvedimento emesso dal
Tribunale di Potenza il 22.12.2023 R.G.V.G. n. 1359/2023 con cui il Giudice ammetteva le misure protettive previste dall'art. 18 C.C.I.I. - non sarebbe ostativo all'azione monitoria, in quanto non richiamata dal suddetto art. 18 C.C.I.I.
Inoltre, l'opposta deduceva di non aver violato in alcun modo il disposto dell'art. 2304 c.c. che, al contrario, troverebbe applicazione solo in sede esecutiva, nonché la fondatezza del credito provato dalla documentazione depositata dalla stessa debitrice nella procedura di negoziazione di crisi dell'impresa presso la Camera di Commercio della Basilicata (DOC. 07) e nella procedura per la conferma delle misure protettive R.G.V.G. n. 1359/2023 Tribunale di
Potenza (DOCC. 03 e 08).
In ogni caso, il credito sarebbe provato dalle fatture emesse e dai rispettivi CMR/DDT completi in ogni loro parte e sottoscritti dalla per accettazione (DOC. 09). Pt_2
2.2. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 2304 c.c. deve convenirsi con quanto rilevato da parte opposta atteso che tale norma pone una condizione dell'azione esecutiva e non dell'azione di cognizione: pertanto, il creditore ha facoltà di citare direttamente in giudizio il pagina 3 di 6 socio illimitatamente responsabile chiedendo il pagamento del debito sociale per procurarsi il titolo esecutivo contro il socio stesso, al fine di iscrivere ipoteca o per procedere ad una rapida esecuzione nei confronti del socio;
in sede di esecuzione, il socio potrà proporre opposizione facendo valere il beneficio di escussione (cfr. ex multis, Cass. nn. 1040/2009, 15713/2004,
15700/2002, 13183/1999, 5434/1999).
Anche l'eccepita inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 18 CCII è infondata atteso che né il citato art. 18 né il provvedimento con il quale il Tribunale di Potenza ha applicate le misure protettive in questione hanno previsto alcun divieto per i creditori di avviare ovvero proseguire azioni di cognizione, quale quella in esame.
Riguardo all'infondatezza del credito si osservi quanto di seguito.
Dalla documentazione in atti risulta che, sin dalla data del 5/10/2023, la società debitrice
– di cui il era socio illimitatamente responsabile – ha depositato al Tribunale di Parte_1
Potenza istanza di concessione delle misure protettive ex art. 18 CCII (poi confermato con provvedimento del 22/12/2023) e che, già DA quella data, aveva incluso il credito oggi vantato dalla parte opposta.
Pertanto, dovendosi ritenere che il deposito, unitamente alla suddetta istanza, dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, costituisca un riconoscimento di debito – quale fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto (cfr. in tal senso Cass. n. 29101/2020), deve ritenersi che lo stesso sia efficace anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali ne subiscono, di riflesso, gli effetti, ai sensi degli artt. 2267 e 2291, cod. civ., in quanto responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali (cfr. Cass. n.
9917/2005).
Da ciò ne consegue che, poiché sulla base di quanto previsto dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito esonera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, spetta alla parte debitrice dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante (cfr., fra le tante, Cass. n.
23285 del 28 agosto 2024).
Nel caso di specie, il debitore si è limitato a disconoscere i documenti di trasporto depositati da parte opposta (cfr. doc. 9, fasc. opposta) perché: - in alcune parti illeggibili;
- alcuni dei documenti sarebbero privi della sottoscrizione della I.B.C. di ES GI
& C. S.n.c.; - altri non sarebbero nemmeno ad essa riferibili (cfr. prima memoria ex art. 171-ter pagina 4 di 6 c.p.c.); solo con la comparsa conclusionale la contestazione è stato effettuata in modo più specifico (“…Il deducente evidenzia l'illeggibilità delle pagine 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20,
21, 24, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 53 e 54, particolarmente grave con riferimento alle pagine 2, 7, 9, 10, 14, 20, 24, 29, 30, 52, 53, e 54. Inoltre, la pag. 2 Part dell'allegato 9 è senza dubbio priva della sottoscrizione della , mentre con riferimento alle pagine 13, 33 e 42, la loro scarsissima leggibilità non consente di verificare se vi sia effettivamente una sottoscrizione…” cfr. comparsa in atti).
Tali contestazioni, oltre ad essere, prima generiche e poi tardive, non risultano idonee a ridurre l'efficacia probatoria della documentazione in atti.
Invero, da una parte, deve ribadirsi l'efficacia, di riflesso, del riconoscimento del debito effettuato dalla società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, dall'altra, deve evidenziarsi che tutti i documenti di trasporto in atti, riportati nelle fatture azionate dalla parte opposta (cfr. doc. 9, ddt 36V, 37V, 43V, 51 V, 85V, 86V, 98V, 105V, 106V,111V, 112V,
125V, 126V,127V, 184V, 185V197V198V) risultano emessi – e sottoscritti - dalla stessa IBC di
ES GI & C snc, nei quali quest'ultima risulta come “Proprietario-Caricatore-
Committente”, mentre la parte opposta risulta solo come “Vettore”.
Ciò posto, deve ritenersi che, comunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, comma 3 avanzata da parte opposta atteso che non sussiste il presupposto soggettivo della concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, tenuto conto del fatto che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale” (Cass., n. 19948/2023).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza per cui la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in quanto soccombente secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2014, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro
260.000,00).
P.Q.M.
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo 861/2023 adottato dal Tribunale di Terni in data 14/12/2023 (RG n. 2453/2023) e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 5 di 6 2) NA la parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta che liquida in euro 4.216,50 per compenso, oltre il 15% per spese, oltre
IVA e CPA.
Terni, 5 dicembre 2025
Il Giudice
SO LE
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