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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 6 febbraio 2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Ferrari
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.17117/2021 del
Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e
r.g. n. 2380/2022 1 contraria istanza, pretesa ed eccezione, in via pregiudiziale e/o preliminare, ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti dal Sig. , riportati in nota;
Pt_1
- nel merito, in riforma della impugnata sentenza n.17117/2021 del Tribunale Civile di
Roma, dichiarare nulli ovvero annullare ovvero revocare la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.95180016390 di il verbale di accertamento di violazione CP_1
n.73120000797 di nonché ogni atto ad essi prodromici e/o collegati per i CP_1
motivi esposti;
- sempre nel merito, in riforma della impugnata sentenza n.17117/2021 del Tribunale
Civile di Roma, revocare la condanna a carico del Sig. relativa al pagamento Pt_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle sopra esposte difese:
-nel merito rigettare integralmente l'impugnazione avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 17117/2021 resa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Emilia Cerchiara nel procedimento R.G. nr.
13216/2019 e, per l'effetto, confermare la piena legittimità della determinazione dirigenziale nr. 95180016390 e di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione relativamente al capo delle spese di lite, accertare e dichiarare la parziale soccombenza verificatesi come circostanza non imputabile all'amministrazione e, conseguentemente, ferma la piena legittimità della determinazione dirigenziale nr. 95180016390 e di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati, disporre la compensazione delle spese di lite in relazione al grado di appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 2380/2022 2 Contr Con la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva (d'ora in avanti, n.
95180016390 del 10.12.2018, notificata il 02.02.2019, ingiungeva a CP_1
il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 25.999,20 Parte_1
oltre spese di procedimento e di notificazione per la violazione dell'art. 15 L.R.
n. 12/1999, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi, erp), sito in via G. Ferraris, 19, sc. E, int.7, come CP_1
accertato dalla Polizia Locale il 27.05.2014.
Il soggetto ingiunto proponeva quindi opposizione dinanzi al Tribunale di
Roma avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, richiedendone l'annullamento per assenza di motivazione o motivazione apparente, mancata integrazione della fattispecie a lui ascritta, inapplicabilità della sanzione per non essere stato sanzionato contestualmente l'assegnatario dell'alloggio e violazione degli artt. 3, 4 e 9 legge n. 689/1981.
Nel giudizio si costituiva per il tramite di propri funzionari CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17117/2021, respingeva l'opposizione, rilevando che: il provvedimento sanzionatorio era motivato per relationem avendo richiamato integralmente il contenuto del verbale di accertamento;
non risultava violato l'art. 9 legge n. 689/1981 non ricorrendo la connessione obiettiva con il reato di cui all'art. 633 c.p.; era integrato l'elemento materiale dell'illecito, risultando pacifica la mancanza di titolo legittimante l'occupazione dell'alloggio; era integrato anche l'elemento soggettivo, risultando inconfigurabile il prospettato errore sul fatto a motivo della riconosciuta mancanza di titolo e dell'utilizzo personale dell'alloggio.
Avverso l'indicata sentenza, depositata il 02.11.2021 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello il quale ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto assolto dall'amministrazione l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che la stessa reca una motivazione apparente che non dà conto delle prospettazioni difensive.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui non ha considerato che il suo ingresso nell'immobile, richiesto r.g. n. 2380/2022 3 dall'assegnatario, momentaneamente assente da era stato temporaneo e CP_1
legato all'esigenza di custodire l'appartamento, e quindi non doveva costituire oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 L.R. n. 12/1999, nella parte in cui è stato erroneamente interpretato il verbale di accertamento, che non dava conto del fatto che il svolgesse la propria attività lavorativa Pt_1
all'interno dell'alloggio, e nella parte in cui non ha dato giustificazione della mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati.
Con il terzo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo egli ipotizzare che la sua condotta in esecuzione dell'incarico fiduciario conferitogli dall'assegnatario potesse integrare l'illecito, ricorrendo peraltro l'esimente dello stato necessità, in relazione alla quale aveva articolato mezzi istruttori che non sono stati ammessi.
Con il quarto motivo ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 15 commi 2 e 3 L.R. n., 12/1999 nonostante non fosse stata applicata alcuna sanzione all'assegnatario dell'alloggio e per aver ritenuto irrilevante il consenso prestato da questi al suo ingresso nell'immobile, non avendo peraltro il Giudice di prime cure ammesso le prove articolate per dimostrare come non vi fosse un'occupazione.
Con il quinto motivo ha contestato la condanna alla rifusione delle spese in favore di che gli era stata inflitta, in errata applicazione CP_1
analogica dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante l'Ente locale si fosse costituito in giudizio mediante un proprio funzionario.
Si è ritualmente costituita in giudizio il 12.08.2022 che ha CP_1
chiesto respingersi l'appello in quanto infondato.
I primi quattro motivi di appello risultano infondati.
Le doglianze mosse dal , trasfuse nel secondo, terzo e quarto motivo Pt_1
di appello, si incentrano su circostanze fattuali del tutto contrastanti con il contenuto fidefacente del verbale di accertamento e della relazione di servizio della Polizia Locale e con le riproduzioni fotografiche eseguite dai verbalizzanti in occasione di detto accertamento. L'assunto secondo il quale l'odierno appellante sarebbe stato incaricato dall'Arch. legittimo CP_3
assegnatario dell'appartamento, oggetto di tentativi di effrazione nel mese di r.g. n. 2380/2022 4 aprile 2014, a permanervi per evitare abusivi accessi di estranei tra il 24 e il 31 maggio 2014, periodo nel quale il si trovava fuori e veniva quindi CP_3 CP_1
trovato all'interno dell'alloggio il 27 maggio 2014 dalla Polizia Locale, allertata da alcuni vicini che avevano segnalato la sua presenza, si scontra:
- con il fatto che la segnalazione della presenza del all'interno Pt_1
dell'alloggio prospettata già in termini di occupazione senza titolo risaliva al maggio 2013;
- con lo stato nel quale si trovava l'alloggio al momento dell'accertamento, compatibile con lo svolgimento in loco da parte del della sua attività Pt_1
professionale: due vani dell'immobile erano infatti occupati da scrivanie, tavoli da riunioni, sedie, mobili da ufficio, computer, fotocopiatrice ed altri strumenti elettronici e l'occupante riferiva agli operanti di svolgere attività riguardante strumenti di telecomunicazione;
- con la riscontrata assenza nell'alloggio di effetti personali, indumenti, calzature, che dimostrassero la stabile presenza dell'assegnatario CP_3
all'interno dell'alloggio;
- con il mancato riscontro del , ammesso dallo stesso appellante, ai CP_3
ripetuti inviti da questo formulati, a rilasciare dichiarazioni da utilizzare nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
Se a tali circostanze si aggiunge il dato che al momento dell'accertamento il non solo non faceva cenno alcuno al supposto incarico ricevuto Pt_1
dall'Arch. ed anzi rilasciava dichiarazioni in ordine allo svolgimento di CP_3
attività lavorativa compatibile con l'uso delle strumentazioni rinvenute sul posto dai verbalizzanti, appare evidente che l'assunto difensivo si fonda su dati fattuali indimostrati e indimostrabili (perché, come detto, contrastanti con quanto direttamente percepito dai verbalizzanti); e per tale ragione le censure mosse alla mancata ammissione in primo grado dei mezzi istruttori appaiono totalmente ingiustificate.
Non si ha contezza alcuna di un assenso del legittimo assegnatario alla permanenza nell'alloggio dell'odierno appellante e, peraltro, tale assenso sarebbe del tutto irrilevante ai fini del presente accertamento per le ragioni già specificate dal Giudice di prime cure, fondate sul disposto dell'art. 11 comma 5
e dell'art. 12 commi 4 e 5 L.R. 12/1999. E' peraltro pacifico e incontestato che il r.g. n. 2380/2022 5 non disponesse di alcun titolo che lo legittimava ad occupare l'alloggio Pt_1
e che non fosse componente del nucleo familiare del legittimo assegnatario di detto alloggio, condizione quest'ultima nemmeno sufficiente a legittimare il subentro in assenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla richiamata legge regionale.
Si è al cospetto, dunque, non già di una temporanea fruizione dell'alloggio assentita dal legittimo assegnatario ma di un'occupazione senza titolo, giustamente sanzionata ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 12/1999.
Non è ravvisabile inoltre alcuna carenza della decisione appellata nella valutazione dell'elemento soggettivo, giacché ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo è necessaria e sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta commissiva o omissiva senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa;
l'art. 3 legge 689/1981 pone infatti una presunzione di colpa in relazione al fatto sanzionato, onerando il trasgressore di fornire la dimostrazione di avere agito senza colpa. Onere nel caso di specie certamente non assolto dall'appellante, il quale, anzi, come detto, ammetteva di svolgere un'attività professionale che implicava l'utilizzo della strumentazione tecnologica rinvenuta all'interno dell'immobile. Né è configurabile un errore di fatto scusabile nel quale sia incorso il , risultando destituita di Pt_1
qualsivoglia fondamento, per i motivi già detti, l'argomentazione da lui spesa circa la temporanea fruizione dell'alloggio assentita dall'assegnatario e non essendo in ogni caso configurabile l'esistenza di fattori estranei alla condotta dell'agente e non controllabili attraverso l'ordinaria diligenza che avrebbero determinato la commissione dell'illecito.
Quanto poi alla prospettata esimente dello stato di necessità, la Corte osserva che l'allegazione, non spesa nel giudizio di primo grado, incorre nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la ricorrenza di detta esimente presupporrebbe la contemporanea ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi di detta scriminante (v. art. 54 c.p.), che non è stata nemmeno dedotta dall'appellante, e che di regola lo stato di necessità non può essere invocato per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (v. Cass. pen., n.
10694/2019).
r.g. n. 2380/2022 6 Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte osserva che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della legge n.
689/1981 deve ritenersi giudizio sul rapporto tra P.A. e privato e non sull'atto amministrativo, sicché compete al giudice valutare la pretesa dell'Amministrazione come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo piuttosto che la sussistenza di eventuali vizi intrinseci e formali del provvedimento. Inoltre, non ricorre alcun difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo, che richiama il verbale di accertamento, debitamente prodotto e adeguatamente motivato, ed indica la norma violata
(l'art. 15 della L.R. 12/1999), sì da consentire al sanzionato di predisporre adeguatamente tutte le sue difese.
Fondato è invece il quinto e ultimo motivo di appello, giacché, come a più riprese ha statuito la Suprema Corte, nei casi in cui la P.A. si costituisca in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario a ciò delegato non può ottenere la condanna dell'altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, ma solo il rimborso delle spese concretamente affrontate nel giudizio e risultanti da apposita nota, non risultando corretta la postulata interpretazione analogica dell'art. 152bis disp. att. c.p.c., che prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, non essendo tale norma espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia nella quale la P.A. possa difendersi in giudizio per il tramite di propri funzionari (v. Cass. n. 36738/2022, Cass. n. 9900/2021, Cass. n.
19034/2019, Cass. n. 9878/2019, Cass. n. 31860/2018). Sul punto la sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata.
La prevalente soccombenza dell'appellante legittima per il presente grado di giudizio la compensazione delle spese di lite nei limiti di un quarto, con conseguente condanna di a rifondere all'amministrazione Parte_1
appellata i restanti tre quarti, che liquida facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
PQM
r.g. n. 2380/2022 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) annulla il capo della sentenza relativo alla condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
, confermando le restanti statuizioni;
CP_1
b) dichiara compensate nei limiti di un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna a rifondere a i restanti tre Parte_1 CP_1
quarti, che liquida in Euro 2.974,50 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2380/2022 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 6 febbraio 2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Ferrari
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.17117/2021 del
Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e
r.g. n. 2380/2022 1 contraria istanza, pretesa ed eccezione, in via pregiudiziale e/o preliminare, ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti dal Sig. , riportati in nota;
Pt_1
- nel merito, in riforma della impugnata sentenza n.17117/2021 del Tribunale Civile di
Roma, dichiarare nulli ovvero annullare ovvero revocare la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.95180016390 di il verbale di accertamento di violazione CP_1
n.73120000797 di nonché ogni atto ad essi prodromici e/o collegati per i CP_1
motivi esposti;
- sempre nel merito, in riforma della impugnata sentenza n.17117/2021 del Tribunale
Civile di Roma, revocare la condanna a carico del Sig. relativa al pagamento Pt_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle sopra esposte difese:
-nel merito rigettare integralmente l'impugnazione avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 17117/2021 resa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Emilia Cerchiara nel procedimento R.G. nr.
13216/2019 e, per l'effetto, confermare la piena legittimità della determinazione dirigenziale nr. 95180016390 e di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione relativamente al capo delle spese di lite, accertare e dichiarare la parziale soccombenza verificatesi come circostanza non imputabile all'amministrazione e, conseguentemente, ferma la piena legittimità della determinazione dirigenziale nr. 95180016390 e di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati, disporre la compensazione delle spese di lite in relazione al grado di appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 2380/2022 2 Contr Con la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva (d'ora in avanti, n.
95180016390 del 10.12.2018, notificata il 02.02.2019, ingiungeva a CP_1
il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 25.999,20 Parte_1
oltre spese di procedimento e di notificazione per la violazione dell'art. 15 L.R.
n. 12/1999, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi, erp), sito in via G. Ferraris, 19, sc. E, int.7, come CP_1
accertato dalla Polizia Locale il 27.05.2014.
Il soggetto ingiunto proponeva quindi opposizione dinanzi al Tribunale di
Roma avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, richiedendone l'annullamento per assenza di motivazione o motivazione apparente, mancata integrazione della fattispecie a lui ascritta, inapplicabilità della sanzione per non essere stato sanzionato contestualmente l'assegnatario dell'alloggio e violazione degli artt. 3, 4 e 9 legge n. 689/1981.
Nel giudizio si costituiva per il tramite di propri funzionari CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17117/2021, respingeva l'opposizione, rilevando che: il provvedimento sanzionatorio era motivato per relationem avendo richiamato integralmente il contenuto del verbale di accertamento;
non risultava violato l'art. 9 legge n. 689/1981 non ricorrendo la connessione obiettiva con il reato di cui all'art. 633 c.p.; era integrato l'elemento materiale dell'illecito, risultando pacifica la mancanza di titolo legittimante l'occupazione dell'alloggio; era integrato anche l'elemento soggettivo, risultando inconfigurabile il prospettato errore sul fatto a motivo della riconosciuta mancanza di titolo e dell'utilizzo personale dell'alloggio.
Avverso l'indicata sentenza, depositata il 02.11.2021 e non notificata, ha interposto tempestivamente appello il quale ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha contestato la parte della sentenza di primo grado che ha ritenuto assolto dall'amministrazione l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che la stessa reca una motivazione apparente che non dà conto delle prospettazioni difensive.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui non ha considerato che il suo ingresso nell'immobile, richiesto r.g. n. 2380/2022 3 dall'assegnatario, momentaneamente assente da era stato temporaneo e CP_1
legato all'esigenza di custodire l'appartamento, e quindi non doveva costituire oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 L.R. n. 12/1999, nella parte in cui è stato erroneamente interpretato il verbale di accertamento, che non dava conto del fatto che il svolgesse la propria attività lavorativa Pt_1
all'interno dell'alloggio, e nella parte in cui non ha dato giustificazione della mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati.
Con il terzo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo egli ipotizzare che la sua condotta in esecuzione dell'incarico fiduciario conferitogli dall'assegnatario potesse integrare l'illecito, ricorrendo peraltro l'esimente dello stato necessità, in relazione alla quale aveva articolato mezzi istruttori che non sono stati ammessi.
Con il quarto motivo ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 15 commi 2 e 3 L.R. n., 12/1999 nonostante non fosse stata applicata alcuna sanzione all'assegnatario dell'alloggio e per aver ritenuto irrilevante il consenso prestato da questi al suo ingresso nell'immobile, non avendo peraltro il Giudice di prime cure ammesso le prove articolate per dimostrare come non vi fosse un'occupazione.
Con il quinto motivo ha contestato la condanna alla rifusione delle spese in favore di che gli era stata inflitta, in errata applicazione CP_1
analogica dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante l'Ente locale si fosse costituito in giudizio mediante un proprio funzionario.
Si è ritualmente costituita in giudizio il 12.08.2022 che ha CP_1
chiesto respingersi l'appello in quanto infondato.
I primi quattro motivi di appello risultano infondati.
Le doglianze mosse dal , trasfuse nel secondo, terzo e quarto motivo Pt_1
di appello, si incentrano su circostanze fattuali del tutto contrastanti con il contenuto fidefacente del verbale di accertamento e della relazione di servizio della Polizia Locale e con le riproduzioni fotografiche eseguite dai verbalizzanti in occasione di detto accertamento. L'assunto secondo il quale l'odierno appellante sarebbe stato incaricato dall'Arch. legittimo CP_3
assegnatario dell'appartamento, oggetto di tentativi di effrazione nel mese di r.g. n. 2380/2022 4 aprile 2014, a permanervi per evitare abusivi accessi di estranei tra il 24 e il 31 maggio 2014, periodo nel quale il si trovava fuori e veniva quindi CP_3 CP_1
trovato all'interno dell'alloggio il 27 maggio 2014 dalla Polizia Locale, allertata da alcuni vicini che avevano segnalato la sua presenza, si scontra:
- con il fatto che la segnalazione della presenza del all'interno Pt_1
dell'alloggio prospettata già in termini di occupazione senza titolo risaliva al maggio 2013;
- con lo stato nel quale si trovava l'alloggio al momento dell'accertamento, compatibile con lo svolgimento in loco da parte del della sua attività Pt_1
professionale: due vani dell'immobile erano infatti occupati da scrivanie, tavoli da riunioni, sedie, mobili da ufficio, computer, fotocopiatrice ed altri strumenti elettronici e l'occupante riferiva agli operanti di svolgere attività riguardante strumenti di telecomunicazione;
- con la riscontrata assenza nell'alloggio di effetti personali, indumenti, calzature, che dimostrassero la stabile presenza dell'assegnatario CP_3
all'interno dell'alloggio;
- con il mancato riscontro del , ammesso dallo stesso appellante, ai CP_3
ripetuti inviti da questo formulati, a rilasciare dichiarazioni da utilizzare nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
Se a tali circostanze si aggiunge il dato che al momento dell'accertamento il non solo non faceva cenno alcuno al supposto incarico ricevuto Pt_1
dall'Arch. ed anzi rilasciava dichiarazioni in ordine allo svolgimento di CP_3
attività lavorativa compatibile con l'uso delle strumentazioni rinvenute sul posto dai verbalizzanti, appare evidente che l'assunto difensivo si fonda su dati fattuali indimostrati e indimostrabili (perché, come detto, contrastanti con quanto direttamente percepito dai verbalizzanti); e per tale ragione le censure mosse alla mancata ammissione in primo grado dei mezzi istruttori appaiono totalmente ingiustificate.
Non si ha contezza alcuna di un assenso del legittimo assegnatario alla permanenza nell'alloggio dell'odierno appellante e, peraltro, tale assenso sarebbe del tutto irrilevante ai fini del presente accertamento per le ragioni già specificate dal Giudice di prime cure, fondate sul disposto dell'art. 11 comma 5
e dell'art. 12 commi 4 e 5 L.R. 12/1999. E' peraltro pacifico e incontestato che il r.g. n. 2380/2022 5 non disponesse di alcun titolo che lo legittimava ad occupare l'alloggio Pt_1
e che non fosse componente del nucleo familiare del legittimo assegnatario di detto alloggio, condizione quest'ultima nemmeno sufficiente a legittimare il subentro in assenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla richiamata legge regionale.
Si è al cospetto, dunque, non già di una temporanea fruizione dell'alloggio assentita dal legittimo assegnatario ma di un'occupazione senza titolo, giustamente sanzionata ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 12/1999.
Non è ravvisabile inoltre alcuna carenza della decisione appellata nella valutazione dell'elemento soggettivo, giacché ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo è necessaria e sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta commissiva o omissiva senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa;
l'art. 3 legge 689/1981 pone infatti una presunzione di colpa in relazione al fatto sanzionato, onerando il trasgressore di fornire la dimostrazione di avere agito senza colpa. Onere nel caso di specie certamente non assolto dall'appellante, il quale, anzi, come detto, ammetteva di svolgere un'attività professionale che implicava l'utilizzo della strumentazione tecnologica rinvenuta all'interno dell'immobile. Né è configurabile un errore di fatto scusabile nel quale sia incorso il , risultando destituita di Pt_1
qualsivoglia fondamento, per i motivi già detti, l'argomentazione da lui spesa circa la temporanea fruizione dell'alloggio assentita dall'assegnatario e non essendo in ogni caso configurabile l'esistenza di fattori estranei alla condotta dell'agente e non controllabili attraverso l'ordinaria diligenza che avrebbero determinato la commissione dell'illecito.
Quanto poi alla prospettata esimente dello stato di necessità, la Corte osserva che l'allegazione, non spesa nel giudizio di primo grado, incorre nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la ricorrenza di detta esimente presupporrebbe la contemporanea ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi di detta scriminante (v. art. 54 c.p.), che non è stata nemmeno dedotta dall'appellante, e che di regola lo stato di necessità non può essere invocato per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (v. Cass. pen., n.
10694/2019).
r.g. n. 2380/2022 6 Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte osserva che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della legge n.
689/1981 deve ritenersi giudizio sul rapporto tra P.A. e privato e non sull'atto amministrativo, sicché compete al giudice valutare la pretesa dell'Amministrazione come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo piuttosto che la sussistenza di eventuali vizi intrinseci e formali del provvedimento. Inoltre, non ricorre alcun difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo, che richiama il verbale di accertamento, debitamente prodotto e adeguatamente motivato, ed indica la norma violata
(l'art. 15 della L.R. 12/1999), sì da consentire al sanzionato di predisporre adeguatamente tutte le sue difese.
Fondato è invece il quinto e ultimo motivo di appello, giacché, come a più riprese ha statuito la Suprema Corte, nei casi in cui la P.A. si costituisca in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario a ciò delegato non può ottenere la condanna dell'altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, ma solo il rimborso delle spese concretamente affrontate nel giudizio e risultanti da apposita nota, non risultando corretta la postulata interpretazione analogica dell'art. 152bis disp. att. c.p.c., che prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, non essendo tale norma espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia nella quale la P.A. possa difendersi in giudizio per il tramite di propri funzionari (v. Cass. n. 36738/2022, Cass. n. 9900/2021, Cass. n.
19034/2019, Cass. n. 9878/2019, Cass. n. 31860/2018). Sul punto la sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata.
La prevalente soccombenza dell'appellante legittima per il presente grado di giudizio la compensazione delle spese di lite nei limiti di un quarto, con conseguente condanna di a rifondere all'amministrazione Parte_1
appellata i restanti tre quarti, che liquida facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
PQM
r.g. n. 2380/2022 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) annulla il capo della sentenza relativo alla condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
, confermando le restanti statuizioni;
CP_1
b) dichiara compensate nei limiti di un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna a rifondere a i restanti tre Parte_1 CP_1
quarti, che liquida in Euro 2.974,50 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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