TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., pronunciando nella causa n. 35268/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. MOSCA GIOVANNI PASQUALE) Parte_1 contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappr.to e difeso ex art.417 bis c.p.c. dai funzionari delegati, dott. Bernardi Roberto e dott. Coculo David
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di accertarsi il diritto a mantenere l'incarico dirigenziale non generale di direzione della Soprintendenza archivistica della Toscana, Controparte_2 conferito con decreto direttoriale del 28.10.2021, sino al suo collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1.8.2024; per l'effetto, condannare il convenuto a CP_1 corrispondergli, per il periodo dal 5.5.2024 al 31.7.2024, anche a titolo risarcitorio, la differenza retributiva tra lo stipendio di funzionario Area III-F6 e quello di dirigente non generale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana pari ad € 13.963,20. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato per la convenuta, come funzionario archivista, Area III – F6, e di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1.8.2024; di aver ottenuto, con decreto del 28.10.2021 della Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura, “l'incarico di direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, nell'ambito della Direzione generale Archivi, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni”, a decorrere dal 01.11.2021 e con durata triennale;
che, inopinatamente, con nota del 3.5.2024, la Direzione Generale degli Archivi del MINISTERO della CULTURA comunicava che il predetto incarico di funzione dirigenziale sarebbe cessato per l'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del
, dei vincitori del concorso, di cui Controparte_3 all'art. 24, comma 3, D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126. Eccepiva che nel proprio contratto di conferimento dell'incarico non era stata inserita alcuna clausola risolutiva espressa del predetto tenore, neppure richiamata nel decreto ministeriale di attribuzione dell'incarico; di aver pertanto diritto a vedersi corrispondere la retribuzione dirigenziale, anche a titolo risarcitorio, per il periodo dal 5.5.2024 (data di privazioni delle mansioni dirigenziali) al 31.7.2024 (ultimo giorno lavorativo al suo collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1.8.2024). Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte, e trattata con le modalità della trattazione scritta, ex art.127ter c.p.c. Verificato il rituale deposito delle note sostitutive di udienza, veniva quindi decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivi della decisione, ex articolo 429 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, devono ritenersi inammissibili e, pertanto, non utilizzabili ai fini del decidere, i documenti depositati nel fascicolo telematico, da parte della convenuta, in allegato alle note sostitutive d'udienza, in data 3 settembre 2025. Difatti, come correttamente eccepito da parte ricorrente nelle proprie note sostitutive, alcuna autorizzazione al deposito di ulteriore documentazione era stata disposta da questo giudice nel provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione. Nel merito, la domanda non è fondata. La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018). In termini generali, è utile premettere che la materia relativa al diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale è disciplinata dall'art 19 del Dlgs 165/01. La Suprema Corte ha più volte precisato che “nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo” (cfr. per tutte, Cass. sent. n. 4621/2017 e conforme Ord.19442/2018, sent. 3451/2010, sent. n. 23760/2004) e che i dirigenti “non hanno alcun diritto soggettivo all'attribuzione, o al mantenimento, di un incarico dirigenziale, essendo la nuova disciplina privatistica fondata sui principi della temporaneità e della fiduciarietà degli incarichi dirigenziali” (cfr., per tutte, Cass. sent. n. 7131/2005).
pagina 2 di 6 L'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, nel pubblico impiego privatizzato, è espressione del potere di organizzazione del datore di lavoro pubblico, il quale ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, a cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (cfr. Cass. Sent. n. 13867/2014). In tale ambito, la pubblica amministrazione, come datore di lavoro privato, ha il solo limite di agire secondo correttezza e buona fede (Cass. Sent. n. 18972/2015). Come ricordato anche recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.3983/2023), secondo la generale disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel conferimento degli incarichi dirigenziali si distinguono due momenti: il conferimento dell'incarico, per atto unilaterale della amministrazione, e la fissazione del trattamento economico in via contrattuale. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetto esterno all'amministrazione, con il contratto si costituisce anche un rapporto di lavoro, autonomo o dipendente, comunque a termine, in quanto collegato alla durata, ex lege temporanea, dell'incarico. Giova anche ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali, che la pubblica amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
pertanto, le norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Ne consegue che, trattandosi di contratti di diritto privato, gli stessi sono soggetti alla disciplina generale che consente il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità sopravvenuta nella prestazione. Ciò anche in ragione della circostanza che, alla unilateralità del conferimento dell'incarico dirigenziale non corrisponde una generale discrezionalità di revoca da parte della pubblica amministrazione: la revoca ante tempus è consentita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, nell'ipotesi di responsabilità dirigenziale, per motivate ragioni organizzative di natura oggettiva, che ha trovato riconoscimento a livello legislativo nel D.L. n. 138 del 2011, art. 1, comma 18, conv. In L. n. 148 del 2011, art. 1, comma 18. Si osservi, per quanto rileva ai fini del decidere, che il comma 1 ter dell'art. 19 D. Lgs. 165/2001 (aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009) prevede testualmente che “Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo”, specificando che “L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico”. Ai sensi pagina 3 di 6 del comma 12 bis, inoltre “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”. Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, il contratto individuale stipulato fra le parti, richiama espressamente l'art.19 co.6 D. lgs. N.165\2001, che pone a tali tipi di contratto limiti che si riferiscono alla percentuale utilizzabile di tali negozi rispetto alle dotazioni organiche, alla 'specifica qualificazione professionale' dei soggetti che possono essere contrattualizzati (limite soggettivo), 'alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata' (limite oggettivo) ed, infine, al termine massimo di durata del singolo contratto. Nel caso di specie, l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (documento tre, allegato al ricorso introduttivo) all'art.4 prevede espressamente la durata massima di tre anni per l'incarico, senza alcun limite minimo di durata, mentre il contratto stipulato fra le parti all'articolo 8 (doc. 4), sempre in materia di durata, conferma il termine previsto nell'atto di conferimento e fa salva la disciplina sul collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Deve ritenersi che il conferimento dell'incarico dirigenziale al ricorrente e il contratto stipulato con la pubblica amministrazione ad esso conseguente, al di là della disciplina del rapporto specificamente contenuta nelle singole clausole ivi previste, soggiace ai limiti e alle prescrizioni generali di cui alla legge e alla contrattazione collettiva per i dirigenti pubblici. Più specificamente, si ritiene ragionevolmente che, al di là della previsione o meno nel contratto stipulato fra le parti, di una clausola risolutiva espressa vincolata all'evento della assunzione in ruolo di dirigenti (espressamente contenuta nel decreto di revoca dell'incarico per cui è causa, quale motivazione della determinazione amministrativa), la mutata situazione di fatto in capo all'amministrazione, conseguente alla assunzione di altre figure dirigenziali di ruolo, rappresenti oggettivamente una esplicita ragione organizzativa e funzionale, giustificativa dell'anticipo data cessazione dell'incarico conferito ex articolo 19 comma 6. E ciò, in ossequio al principio di buona amministrazione ex articolo 97 cost. Nel medesimo senso, peraltro, deve darsi atto che il contratto stipulato fra le parti e il decreto di conferimento dell'incarico, richiamano fra le fonti legitttimanti il CCNL relativo all'Area della dirigenza funzioni centrali, il quale all'art. 20, comma sesto, integrando sotto questo aspetto la norma di legge, prevede che la revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza, possa avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, oltre che all'ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001, estranea alla fattispecie. E nel caso di specie, l'assunzione in ruolo di figure dirigenziali, in uno con la natura speciale dell'incarico conferito ex art.19 co.6, in applicazione della predetta norma del c.c.n.l., legittima la revoca anticipata degli incarichi, per la presenza di motivate ragioni organizzative e gestionali tali da consentire la prevalente tutela dell'interesse pubblico su quello della parte privata” (cfr. fra le altre, Corte Conti sez. contr., 22/06/2009, n.11). pagina 4 di 6 Deve darsi atto che la parte ricorrente non ha contestato di essere a conoscenza della circostanza dell'avvenuto conferimento dell'incarico per cui è causa, nelle more dello svolgimento del corso-concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici di ruolo;
pertanto, deve ritenersi ragionevole che potesse prefigurarsi, in applicazione del principio di buona e fede e correttezza, che l'incarico conferitogli ex art.19 co.6, avrebbe potuto avere una durata inferiore a quella triennale prevista (peraltro come termine massimo), non necessariamente vincolata esclusivamente alla data del suo collocamento a riposo per limiti di età. In tal senso, il provvedimento di revoca dell'incarico di dirigente pertanto, avendo natura negoziale, ed essendo sindacabile dal giudice ordinario, deve ritenersi adottato dal datore di lavoro pubblico nel rispetto del principio di buona amministrazione da un lato, e delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati (cfr. SS. UU. n. 9332/2002; n. 2954/2002; n. 1254/2004, Cass. civ. sez. lav., 08/08/2017, n.19706). Confortano tali conclusioni i principi recentemente confermati dalla Suprema Corte nella decisione n. 13641\2025, in materia di incarichi dirigenziali a termine ex art.19 co.6 cit. i quali, per loro specialità ed eccezionalità (assenza di figure specifiche, capacità ecc.), non sono sottoposti alle regole di durata minima degli ordinari incarichi dirigenziali. In particolare, la predetta pronuncia (richiamando il precedente specifico di cui alla Cass. 6 dicembre 2024, n. 31399) evidenzia che il tenore letterale dell'art 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall'art. 19, comma 2. Ma non solo;
aggiunge “considerazioni di carattere logico sistematico, evidenziando che "l'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A.", mentre "il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo" il che "spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall'art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A.", laddove "l'art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti", destinati spesso ad occuparsi di "attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione";….quindi, prosegue la sentenza citata, "il riferimento specifico a "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire", nonché, "alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo", è coerente con la previsione di durata dell'incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni" ed inoltre, ad opinare diversamente, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati al comma 4 dell'art. 19 avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, in quanto tale durata minima in ipotesi ricavabile dall'estensione del comma 2 coinciderebbe con la durata massima sancita dal comma 6, cui fa rinvio il comma 4 (cfr. Cass. Ult. Cit.). E ancora: “Le considerazioni che precedono sono decisive e consentono di coordinare il piano testuale – che non prevede pagina 5 di 6 appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all'art. 19, co. 6 cit. - con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell'assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l'esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali;
viceversa - a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale”. Conseguentemente, deve ritenersi che la revoca anticipata dell'incarico al ricorrente, non presenti profili idonei ad inficiarne la legittimità, per le ragioni che precedono, con evidente assorbimento di tutte le ulteriori valutazioni in merito alle altre questioni sottoposte alla cognizione di questo giudice. La domanda, pertanto deve essere rigettata. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2500,00, oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 18 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 6 di 6
(Avv. MOSCA GIOVANNI PASQUALE) Parte_1 contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappr.to e difeso ex art.417 bis c.p.c. dai funzionari delegati, dott. Bernardi Roberto e dott. Coculo David
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di accertarsi il diritto a mantenere l'incarico dirigenziale non generale di direzione della Soprintendenza archivistica della Toscana, Controparte_2 conferito con decreto direttoriale del 28.10.2021, sino al suo collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1.8.2024; per l'effetto, condannare il convenuto a CP_1 corrispondergli, per il periodo dal 5.5.2024 al 31.7.2024, anche a titolo risarcitorio, la differenza retributiva tra lo stipendio di funzionario Area III-F6 e quello di dirigente non generale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana pari ad € 13.963,20. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato per la convenuta, come funzionario archivista, Area III – F6, e di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1.8.2024; di aver ottenuto, con decreto del 28.10.2021 della Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura, “l'incarico di direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, nell'ambito della Direzione generale Archivi, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni”, a decorrere dal 01.11.2021 e con durata triennale;
che, inopinatamente, con nota del 3.5.2024, la Direzione Generale degli Archivi del MINISTERO della CULTURA comunicava che il predetto incarico di funzione dirigenziale sarebbe cessato per l'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del
, dei vincitori del concorso, di cui Controparte_3 all'art. 24, comma 3, D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126. Eccepiva che nel proprio contratto di conferimento dell'incarico non era stata inserita alcuna clausola risolutiva espressa del predetto tenore, neppure richiamata nel decreto ministeriale di attribuzione dell'incarico; di aver pertanto diritto a vedersi corrispondere la retribuzione dirigenziale, anche a titolo risarcitorio, per il periodo dal 5.5.2024 (data di privazioni delle mansioni dirigenziali) al 31.7.2024 (ultimo giorno lavorativo al suo collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1.8.2024). Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte, e trattata con le modalità della trattazione scritta, ex art.127ter c.p.c. Verificato il rituale deposito delle note sostitutive di udienza, veniva quindi decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivi della decisione, ex articolo 429 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, devono ritenersi inammissibili e, pertanto, non utilizzabili ai fini del decidere, i documenti depositati nel fascicolo telematico, da parte della convenuta, in allegato alle note sostitutive d'udienza, in data 3 settembre 2025. Difatti, come correttamente eccepito da parte ricorrente nelle proprie note sostitutive, alcuna autorizzazione al deposito di ulteriore documentazione era stata disposta da questo giudice nel provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione. Nel merito, la domanda non è fondata. La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018). In termini generali, è utile premettere che la materia relativa al diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale è disciplinata dall'art 19 del Dlgs 165/01. La Suprema Corte ha più volte precisato che “nel lavoro pubblico privatizzato, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo” (cfr. per tutte, Cass. sent. n. 4621/2017 e conforme Ord.19442/2018, sent. 3451/2010, sent. n. 23760/2004) e che i dirigenti “non hanno alcun diritto soggettivo all'attribuzione, o al mantenimento, di un incarico dirigenziale, essendo la nuova disciplina privatistica fondata sui principi della temporaneità e della fiduciarietà degli incarichi dirigenziali” (cfr., per tutte, Cass. sent. n. 7131/2005).
pagina 2 di 6 L'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, nel pubblico impiego privatizzato, è espressione del potere di organizzazione del datore di lavoro pubblico, il quale ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, a cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (cfr. Cass. Sent. n. 13867/2014). In tale ambito, la pubblica amministrazione, come datore di lavoro privato, ha il solo limite di agire secondo correttezza e buona fede (Cass. Sent. n. 18972/2015). Come ricordato anche recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.3983/2023), secondo la generale disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel conferimento degli incarichi dirigenziali si distinguono due momenti: il conferimento dell'incarico, per atto unilaterale della amministrazione, e la fissazione del trattamento economico in via contrattuale. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetto esterno all'amministrazione, con il contratto si costituisce anche un rapporto di lavoro, autonomo o dipendente, comunque a termine, in quanto collegato alla durata, ex lege temporanea, dell'incarico. Giova anche ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali, che la pubblica amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
pertanto, le norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Ne consegue che, trattandosi di contratti di diritto privato, gli stessi sono soggetti alla disciplina generale che consente il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità sopravvenuta nella prestazione. Ciò anche in ragione della circostanza che, alla unilateralità del conferimento dell'incarico dirigenziale non corrisponde una generale discrezionalità di revoca da parte della pubblica amministrazione: la revoca ante tempus è consentita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, nell'ipotesi di responsabilità dirigenziale, per motivate ragioni organizzative di natura oggettiva, che ha trovato riconoscimento a livello legislativo nel D.L. n. 138 del 2011, art. 1, comma 18, conv. In L. n. 148 del 2011, art. 1, comma 18. Si osservi, per quanto rileva ai fini del decidere, che il comma 1 ter dell'art. 19 D. Lgs. 165/2001 (aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009) prevede testualmente che “Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo”, specificando che “L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico”. Ai sensi pagina 3 di 6 del comma 12 bis, inoltre “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”. Tutto ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, il contratto individuale stipulato fra le parti, richiama espressamente l'art.19 co.6 D. lgs. N.165\2001, che pone a tali tipi di contratto limiti che si riferiscono alla percentuale utilizzabile di tali negozi rispetto alle dotazioni organiche, alla 'specifica qualificazione professionale' dei soggetti che possono essere contrattualizzati (limite soggettivo), 'alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata' (limite oggettivo) ed, infine, al termine massimo di durata del singolo contratto. Nel caso di specie, l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (documento tre, allegato al ricorso introduttivo) all'art.4 prevede espressamente la durata massima di tre anni per l'incarico, senza alcun limite minimo di durata, mentre il contratto stipulato fra le parti all'articolo 8 (doc. 4), sempre in materia di durata, conferma il termine previsto nell'atto di conferimento e fa salva la disciplina sul collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Deve ritenersi che il conferimento dell'incarico dirigenziale al ricorrente e il contratto stipulato con la pubblica amministrazione ad esso conseguente, al di là della disciplina del rapporto specificamente contenuta nelle singole clausole ivi previste, soggiace ai limiti e alle prescrizioni generali di cui alla legge e alla contrattazione collettiva per i dirigenti pubblici. Più specificamente, si ritiene ragionevolmente che, al di là della previsione o meno nel contratto stipulato fra le parti, di una clausola risolutiva espressa vincolata all'evento della assunzione in ruolo di dirigenti (espressamente contenuta nel decreto di revoca dell'incarico per cui è causa, quale motivazione della determinazione amministrativa), la mutata situazione di fatto in capo all'amministrazione, conseguente alla assunzione di altre figure dirigenziali di ruolo, rappresenti oggettivamente una esplicita ragione organizzativa e funzionale, giustificativa dell'anticipo data cessazione dell'incarico conferito ex articolo 19 comma 6. E ciò, in ossequio al principio di buona amministrazione ex articolo 97 cost. Nel medesimo senso, peraltro, deve darsi atto che il contratto stipulato fra le parti e il decreto di conferimento dell'incarico, richiamano fra le fonti legitttimanti il CCNL relativo all'Area della dirigenza funzioni centrali, il quale all'art. 20, comma sesto, integrando sotto questo aspetto la norma di legge, prevede che la revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza, possa avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, oltre che all'ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001, estranea alla fattispecie. E nel caso di specie, l'assunzione in ruolo di figure dirigenziali, in uno con la natura speciale dell'incarico conferito ex art.19 co.6, in applicazione della predetta norma del c.c.n.l., legittima la revoca anticipata degli incarichi, per la presenza di motivate ragioni organizzative e gestionali tali da consentire la prevalente tutela dell'interesse pubblico su quello della parte privata” (cfr. fra le altre, Corte Conti sez. contr., 22/06/2009, n.11). pagina 4 di 6 Deve darsi atto che la parte ricorrente non ha contestato di essere a conoscenza della circostanza dell'avvenuto conferimento dell'incarico per cui è causa, nelle more dello svolgimento del corso-concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici di ruolo;
pertanto, deve ritenersi ragionevole che potesse prefigurarsi, in applicazione del principio di buona e fede e correttezza, che l'incarico conferitogli ex art.19 co.6, avrebbe potuto avere una durata inferiore a quella triennale prevista (peraltro come termine massimo), non necessariamente vincolata esclusivamente alla data del suo collocamento a riposo per limiti di età. In tal senso, il provvedimento di revoca dell'incarico di dirigente pertanto, avendo natura negoziale, ed essendo sindacabile dal giudice ordinario, deve ritenersi adottato dal datore di lavoro pubblico nel rispetto del principio di buona amministrazione da un lato, e delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati (cfr. SS. UU. n. 9332/2002; n. 2954/2002; n. 1254/2004, Cass. civ. sez. lav., 08/08/2017, n.19706). Confortano tali conclusioni i principi recentemente confermati dalla Suprema Corte nella decisione n. 13641\2025, in materia di incarichi dirigenziali a termine ex art.19 co.6 cit. i quali, per loro specialità ed eccezionalità (assenza di figure specifiche, capacità ecc.), non sono sottoposti alle regole di durata minima degli ordinari incarichi dirigenziali. In particolare, la predetta pronuncia (richiamando il precedente specifico di cui alla Cass. 6 dicembre 2024, n. 31399) evidenzia che il tenore letterale dell'art 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall'art. 19, comma 2. Ma non solo;
aggiunge “considerazioni di carattere logico sistematico, evidenziando che "l'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A.", mentre "il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo" il che "spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall'art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A.", laddove "l'art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti", destinati spesso ad occuparsi di "attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione";….quindi, prosegue la sentenza citata, "il riferimento specifico a "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire", nonché, "alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo", è coerente con la previsione di durata dell'incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni" ed inoltre, ad opinare diversamente, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati al comma 4 dell'art. 19 avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, in quanto tale durata minima in ipotesi ricavabile dall'estensione del comma 2 coinciderebbe con la durata massima sancita dal comma 6, cui fa rinvio il comma 4 (cfr. Cass. Ult. Cit.). E ancora: “Le considerazioni che precedono sono decisive e consentono di coordinare il piano testuale – che non prevede pagina 5 di 6 appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all'art. 19, co. 6 cit. - con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell'assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l'esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali;
viceversa - a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale”. Conseguentemente, deve ritenersi che la revoca anticipata dell'incarico al ricorrente, non presenti profili idonei ad inficiarne la legittimità, per le ragioni che precedono, con evidente assorbimento di tutte le ulteriori valutazioni in merito alle altre questioni sottoposte alla cognizione di questo giudice. La domanda, pertanto deve essere rigettata. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2500,00, oltre iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Roma, 18 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 6 di 6